{"id":248,"date":"2023-05-18T12:24:52","date_gmt":"2023-05-18T12:24:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.soaic.it\/site\/?page_id=248"},"modified":"2023-07-26T11:49:53","modified_gmt":"2023-07-26T11:49:53","slug":"quesiti-interpretativi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.soaic.it\/site\/quesiti-interpretativi\/","title":{"rendered":"Quesiti interpretativi"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"248\" class=\"elementor elementor-248\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-section-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-40e0907 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"40e0907\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-thegem\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-row\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-669196f\" data-id=\"669196f\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-column-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-118e510 flex-horizontal-align-default flex-horizontal-align-tablet-default flex-horizontal-align-mobile-default flex-vertical-align-default flex-vertical-align-tablet-default flex-vertical-align-mobile-default elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"118e510\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! 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Diversamente argomentando, le imprese qualificate con classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualit\u00e0, non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla II classifica. Ci\u00f2 indurrebbe, in concreto dette imprese ad acquisire il citato requisito, che si renderebbe, di fatto, obbligatorio anche per imprese attestate in I e II classifica, in contrasto con il disposto di cui all\u2019art. 4, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, che, mediante rinvio all\u2019allegato B, prevede il possesso della certificazione di qualit\u00e0 aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualit\u00e0 aziendale esclusivamente per la classifica III e superiori. Rif .3.2a I cpv. (qualit\u00e0).<\/p><p>Quando pu\u00f2 intendersi dimostrato il possesso del sistema di qualit\u00e0 secondo quanto previsto dall\u2019 art. 4 del D.P.R. 34\/2000?<\/p><p>La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone, al punto 9 che \u201cil possesso del sistema di qualit\u00e0 aziendale UNI EN ISO 9000 (articolo 4 del D.P.R. 34\/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione \u00e8 stato rilasciato da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell\u2019Unione Europea) per la classifica n. 28(Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi) nonch\u00e9 l\u2019accreditamento riguardi l\u2019attivit\u00e0 di certificazione di sistemi di qualit\u00e0 (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera A) Rif 4.3 a I cpv;\u201d,(qualit\u00e0)<\/p><p>La certificazione di qualit\u00e0 deve riferirsi specificamente alla totalit\u00e0 delle categorie per le quali \u00e8 attestata?<\/p><p>La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone\u2026omissis\u2026, al punto al punto 10 che \u201cil certificato o la dichiarazione di cui al precedente punto 9 \u00e8 valido anche se non si riferisce specificatamente alla totalit\u00e0 delle categorie previste nell\u2019attestazione di qualificazione da rilasciare;\u201d Rif 4.3a II cpv (qualit\u00e0)<\/p><p>A far data da quando l\u2019 impresa deve possedere il requisito del sistema di qualit\u00e0?<\/p><p>Nel comunicato n. 8 del 15 .05.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 6 che \u201csulla base delle risultanze delle ispezioni si ribadisce quanto segue : &#8211; il requisito di cui all\u2019art. 4 del DPR 34\/2000 deve essere posseduto dall\u2019impresa alla data del rilascio dell\u2019attestazione;rif 4.3 b I(qualit\u00e0)<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f), l\u2019Autorit\u00e0 \u201cper le considerazioni esposte nonch\u00e9 a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto \u00e8 dell\u2019avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all\u2019allegato B al D.P.R. 34\/2000, della certificazione del sistema di qualit\u00e0 di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto, non \u00e8 un mero titolo abilitante all\u2019esecuzione dei lavori, ma presupposto stesso per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.\u201d Rif 4.3.h I cpv ( qualit\u00e0)<\/p><p>Quali organismi sono abilitati al rilascio della certificazione di qualit\u00e0?<\/p><p>Nel comunicato n. 8 del 15.05.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilitola punto 6 che gli organismi abilitati al rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all\u2019art. 4 del DPR 34\/2000 devono essere accreditati dal SINCERT, unico organismo riconosciuto in Italia, per parte dell\u2019Accordo Multilaterale EA (European Cooperation for Accreditation) per la certificazione dei Sistemi di Garanzia della qualit\u00e0. Con riferimento al problema della certificazione della qualit-\u00e0 aziendale, di cui all\u2019articolo 4 del DPR 34\/2000, si precisa che il Ministero dell\u2019Industria, con nota prot. n\u00b0780430 del 3 maggio 2001, ha comunicato che sono da ritenersi equivalenti a quelle rilasciate da soggetti accreditati dal SINCERT, le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati dai seguenti Organismi europei dello Spazio Economico Europeo: BMWA Austria, BELCERT Belgio, DANAK Danimarca, FINAS Finlandia, COFRAC Francia, DAR-TGA Germania, NAB Irlanda, RVA Paesi Bassi, NA Norvegia, ENAC Spagna, SWEDAC Svezia, UKAS Regno Unito.\u201d. rif 4.3 b II cpv (qualit\u00e0)<\/p><p>Nel comunicato n. 11 del 02.07. 2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che \u201cAd integrazione del comunicato prot. n. 27467\/01\/SEGR. del 15 maggio 2001, si precisa che il Ministero dell\u2019Industria con nota prot. n. 780777 del 1 giugno 2001 ha integrato l\u2019elenco di cui alla nota prot. 780430 del 3 maggio 2001 con l\u2019ulteriore di seguito indicato organismo: S.A.S. (Servizio di Accreditamento Svizzero).\u201d rif. 4.3.c<\/p><p>L\u2019obbligo , circa il possesso del sistema di qualit\u00e0 condiziona la data di validit\u00e0 ordinaria della scadenza dell\u2019attestazione?<\/p><p>Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 1 ed al punto 2 che \u201cl\u2019obbligatoriet\u00e0 prevista dall\u2019allegato B al D.P.R. n. 34\/2000, circa il possesso del \u201csistema di qualit\u00e0 o elementi del sistema di qualit\u00e0\u201d non condiziona la data di validit\u00e0 ordinaria della scadenza dell\u2019attestazione e, conseguentemente, la data di scadenza dell\u2019attestazione non va anticipata alla data immediatamente precedente all\u2019entrata in vigore del nuovo obbligo da parte dell\u2019impresa. L\u2019impresa, infatti, una volta divenuto obbligatorio il possesso del sistema di qualit\u00e0 o elementi significativi, potr\u00e0 dimostrarne il possesso direttamente alla Stazione appaltante. rif 4.3 d I cpv (qualit\u00e0)<\/p><p>La certificazione di qualit\u00e0 \u00e8 titolo abilitante all\u2019 esecuzione dei Lavori Pubblici?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f), l\u2019Autorit\u00e0 \u201cper le considerazioni esposte nonch\u00e9 a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto \u00e8 dell\u2019avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all\u2019allegato B al D.P.R. 34\/2000, della certificazione del sistema di qualit\u00e0 di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto, non \u00e8 un mero titolo abilitante all\u2019esecuzione dei lavori, ma presupposto stesso per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici \u2026..omissis&#8230;\u201d Rif 4.3.h I cpv ( qualit\u00e0)<\/p><p>Il possesso de requisito di qualit\u00e0 deve sussistere gi\u00e0 al momento della stipula del contratto con la Soa o al momento del rilascio dell\u2019 attestazione?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f), l\u2019Autorit\u00e0 \u2026omissis\u2026per le considerazioni esposte nonch\u00e9 a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto \u00e8 dell\u2019avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all\u2019allegato B al D.P.R. 34\/2000, della certificazione del sistema di qualit\u00e0 di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto ritiene che la relativa certificazione deve essere prodotta contestualmente alla documentazione di base per la stipula del contratto con la SOA e comunque in tempo utile allo svolgimento dell\u2019istruttoria da parte della SOA stessa\u2026omissis\u2026\u201d Rif 4.3.h II cpv ( qualit\u00e0)<\/p><p>L\u2019obbligo della qualit\u00e0 \u00e8 connesso all\u2019 importo dell\u2019 appalto o \u00e8 requisito connesso alla classifica di attestazione?<\/p><p>Possono pi\u00f9 imprese, in ATI ,qualora in possesso di attestazione per classifica pari o inferiore ad una classifica per la quale, ai sensi dell\u2019allegato B del D.P.R. 34\/2000, non \u00e8 obbligatorio, o non \u00e8 ancora obbligatorio, il possesso del requisito qualit\u00e0, partecipare, ad una appalto di importo tale per cui i concorrenti \u2015 qualora impresa singola \u2015 devono essere in possesso del suddetto requisito?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f l\u2019Autorit\u00e0 \u2026omissis\u2026per la considerazione che il sistema di qualificazione attiene alla soggettivit\u00e0 dell\u2019impresa, al fatto che le attestazioni costituiscono condizione necessaria e sufficiente per eseguire i lavori fino ad un certo importo, \u00e8 dell\u2019avviso che il requisito \u00e8 connesso alla classifica della qualificazione.\u201d Rif 4.3.h III cpv ( qualit\u00e0)<\/p><p>Da quale organismo deve essere emessa la certificazione di sistema di qualit\u00e0, rilasciata sulla base delle Norme ISO 9001\/2\/3:1994, ai fini della proroga della validit\u00e0 dell\u2019attestazione di qualificazione?<\/p><p>Nel comunicato n. 39 del 12.03.2004 il Consiglio della Autorit\u00e0, in merito ai criteri di valutazione in materia di riconoscimento del requisito di cui all\u2019art. 4 del DPR 34\/2000, ha stabilito che:<\/p><p>\u201cai fini della proroga della validit\u00e0 dell\u2019attestazione di qualificazione, la certificazione di sistema di qualit\u00e0, rilasciata sulla base delle Norme ISO 9001\/2\/3:1994, da ritenersi valutabile, deve essere stata emessa da organismi di certificazione accreditati da Sincert o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi MLA EA, conformemente alle disposizioni inserite nella determinazione dell\u2019Autorit\u00e0 n\u00b011, del 14 maggio 2003. rif 4.3.l I cpv( qualit\u00e0)<\/p><p>In che modo si intende dimostrato il possesso del sistema di qualit\u00e0 aziendale, relativamente al settore delle costruzioni?<\/p><p>Nel comunicato n. 43 del 18.02.2005 il Consiglio della Autorit\u00e0 ha stabilito che il possesso del sistema di qualit\u00e0 aziendale UNI EN ISO 9000 (articolo 4 del D.P.R. 34\/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione sia stato rilasciato per la classifica 28, da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell\u2019Unione Europea), nonch\u00e9 l\u2019accreditamento riguardi l\u2019attivit\u00e0 di certificazione di sistemi di qualit\u00e0 (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera A), ribadendo quanto gi\u00e0 precedentemente disposto al punto 9 della determinazione n\u00b0 56\/2000;rif. 4.3.m (qualit\u00e0)<\/p><p>In base a quali prescrizioni \u00e8 possibile prorogare l\u2019 efficacia dell\u2019 attestazione,se stabilita di durata inferiore a tre anni,perch\u00e9 sia corrispondente alla durata della certificazione di qualit\u00e0?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 7 \u2026omissis\u2026 che l\u2019efficacia dell\u2019attestazione, se stabilita di durata inferiore a tre anni per essere, ai sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione dell\u2019Autorit\u00e0 n. 56\/2000, corrispondente alla durata della certificazione di qualit\u00e0, pu\u00f2 essere prorogata sulla base delle seguenti prescrizioni: a) la proroga sia effettuata sulla base di una integrazione del contratto originario da stipularsi almeno 30 giorni prima della scadenza dell\u2019attestazione; b) la certificazione di qualit\u00e0 sia rinnovata almeno 45 giorni prima della scadenza dell\u2019efficacia dell\u2019attestazione originaria; c) la proroga dell\u2019efficacia dell\u2019attestazione non pu\u00f2 essere comunque superiore a tre anni dalla data del primo rilascio dell\u2019attestazione.\u201d. rif 15.6.a III cpv (qualit\u00e0)<\/p><p>La certificazione di qualit\u00e0, utile al fine della qualificazione delle imprese, deve riportare particolari diciture?<\/p><p>La determina n. 11 del 14.05.2003 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilitola punto j) che le certificazioni devono riportare dizioni del seguente tipo: \u201cSistema di gestione per la qualit\u00e0 conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-05\u201d o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonch\u00e9 la seguente dizione: \u201cLa presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell\u2019impresa nel suo complesso ed \u00e8 utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell\u2019articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.\u201d Rif. 4.3.i(qualit\u00e0)<\/p><p>Possono essere considerate utili, ai fini dell\u2019 attestazione, le documentazioni e le certificazioni di qualit\u00e0 contenenti dizioni che indichino la loro validit\u00e0 soltanto per alcune delle categorie di cui all\u2019allegato A al d.P.R. 34\/2000?<\/p><p>La determina n. 11 del 14.05.2003 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilitola punto k) che le documentazioni e le certificazioni contenenti dizioni che indichino la loro validit\u00e0 soltanto per alcune delle categorie di cui all\u2019allegato A al d.P.R. 34\/2000 devono, entro trenta giorni dalla eventuale richiesta delle imprese titolari dei documenti, essere modificate, a cura degli organismi di certificazione che le hanno rilasciate, con l\u2019inserimento delle dizioni di cui alle precedenti lettere i) e j) che qui di seguito si riportano \u201c\u2026omissis.. i) le dichiarazioni devono riportare, obbligatoriamente, dizioni del seguente tipo: \u201cPresenza degli elementi significativi e correlati di sistema di qualit\u00e0 verificata secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-08.\u201d o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonch\u00e9 la seguente dizione : \u201cLa presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell\u2019impresa nel suo complesso ed \u00e8 utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell\u2019articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.\u201d. \u201c\u2026omissis\u2026j) le certificazioni devono riportare dizioni del seguente tipo: \u201cSistema di gestione per la qualit\u00e0 conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-05\u201d o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonch\u00e9 la seguente dizione: \u201cLa presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell\u2019impresa nel suo complesso ed \u00e8 utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell\u2019articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.\u201d ; Rif. 4.3.i(qualit\u00e0)<\/p><p>In quali casi le SOA indicano nelle attestazioni di qualificazione il possesso della certificazione di sistema di qualit\u00e0 o della dichiarazione del possesso di elementi significativi e tra loro correlati di sistema di qualit\u00e0?<\/p><p>La determina n. 11 del 14.05.2003 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto l) le SOA indicano nelle attestazioni di qualificazione il possesso della certificazione di sistema di qualit\u00e0 o della dichiarazione del possesso di elementi significativi e tra loro correlati di sistema di qualit\u00e0, soltanto nel caso i suddetti documenti siano stati rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle precedenti lettere a), c), e) ed f), resi noti dall\u2019Osservatorio ai sensi della precedente lettera h), e qualora riportino le indicazioni di cui alle precedenti lettere i) e j). che qui di seguito si riportano \u201c\u2026omissis.. i) le dichiarazioni devono riportare, obbligatoriamente, dizioni del seguente tipo: \u201cPresenza degli elementi significativi e correlati di sistema di qualit\u00e0 verificata secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-08.\u201d o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonch\u00e9 la seguente dizione : \u201cLa presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell\u2019impresa nel suo complesso ed \u00e8 utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell\u2019articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.\u201d. \u201c\u2026omissis\u2026j) le certificazioni devono riportare dizioni del seguente tipo: \u201cSistema di gestione per la qualit\u00e0 conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-05\u201d o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonch\u00e9 la seguente dizione: \u201cLa presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell\u2019impresa nel suo complesso ed \u00e8 utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell\u2019articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.\u201d ; Rif. 4.3.i(qualit\u00e0)<\/p><p>indice<\/p><p>Quali organismi sono abilitati al rilascio della certificazione di qualit\u00e0?<\/p><p>Nel comunicato n. 8 del 15.05.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilitola punto 6 che gli organismi abilitati al rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all\u2019art. 4 del DPR 34\/2000 devono essere accreditati dal SINCERT, unico organismo riconosciuto in Italia, per parte dell\u2019Accordo Multilaterale EA (European Cooperation for Accreditation) per la certificazione dei Sistemi di Garanzia della qualit\u00e0. Con riferimento al problema della certificazione della qualit-\u00e0 aziendale, di cui all\u2019articolo 4 del DPR 34\/2000, si precisa che il Ministero dell\u2019Industria, con nota prot. n\u00b0780430 del 3 maggio 2001, ha comunicato che sono da ritenersi equivalenti a quelle rilasciate da soggetti accreditati dal SINCERT, le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati dai seguenti Organismi europei dello Spazio Economico Europeo: BMWA Austria, BELCERT Belgio, DANAK Danimarca, FINAS Finlandia, COFRAC Francia, DAR-TGA Germania, NAB Irlanda, RVA Paesi Bassi, NA Norvegia, ENAC Spagna, SWEDAC Svezia, UKAS Regno Unito.\u201d. rif 4.3 b II cpv (qualit\u00e0)<\/p><p>Nel comunicato n. 11 del 02.07. 2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che \u201cAd integrazione del comunicato prot. n. 27467\/01\/SEGR. del 15 maggio 2001, si precisa che il Ministero dell\u2019Industria con nota prot. n. 780777 del 1 giugno 2001 ha integrato l\u2019elenco di cui alla nota prot. 780430 del 3 maggio 2001 con l\u2019ulteriore di seguito indicato organismo: S.A.S. (Servizio di Accreditamento Svizzero).\u201d rif. 4.3.c<\/p><p>L\u2019obbligo circa il possesso del sistema di qualit\u00e0, condiziona la data di validit\u00e0 ordinaria della scadenza dell\u2019attestazione?<\/p><p>Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 1 ed al punto 2 che \u201cl\u2019obbligatoriet\u00e0 prevista dall\u2019allegato B al D.P.R. n. 34\/2000, circa il possesso del \u201csistema di qualit\u00e0 o elementi del sistema di qualit\u00e0\u201d non condiziona la data di validit\u00e0 ordinaria della scadenza dell\u2019attestazione e, conseguentemente, la data di scadenza dell\u2019attestazione non va anticipata alla data immediatamente precedente all\u2019entrata in vigore del nuovo obbligo da parte dell\u2019impresa. L\u2019impresa, infatti, una volta divenuto obbligatorio il possesso del sistema di qualit\u00e0 o elementi significativi, potr\u00e0 dimostrarne il possesso direttamente alla Stazione appaltante. rif 4.3 d I cpv (qualit\u00e0)<\/p><p>La certificazione di qualit\u00e0 \u00e8 titolo abilitante all\u2019 esecuzione dei Lavori Pubblici?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f), l\u2019Autorit\u00e0 \u201cper le considerazioni esposte nonch\u00e9 a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto \u00e8 dell\u2019avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all\u2019allegato B al D.P.R. 34\/2000, della certificazione del sistema di qualit\u00e0 di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto, non \u00e8 un mero titolo abilitante all\u2019esecuzione dei lavori, ma presupposto stesso per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici \u2026..omissis&#8230;\u201d Rif 4.3.h I cpv ( qualit\u00e0)<\/p><p>Il possesso de requisito di qualit\u00e0 deve sussistere gi\u00e0 al momento della stipula del contratto con la Soa o al momento del rilascio dell\u2019 attestazione?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f), l\u2019Autorit\u00e0 \u2026omissis\u2026per le considerazioni esposte nonch\u00e9 a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto \u00e8 dell\u2019avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all\u2019allegato B al D.P.R. 34\/2000, della certificazione del sistema di qualit\u00e0 di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto ritiene che la relativa certificazione deve essere prodotta contestualmente alla documentazione di base per la stipula del contratto con la SOA e comunque in tempo utile allo svolgimento dell\u2019istruttoria da parte della SOA stessa\u2026omissis\u2026\u201d Rif 4.3.h II cpv ( qualit\u00e0)<\/p><p>L\u2019obbligo della qualit\u00e0 \u00e8 connesso all\u2019 importo dell\u2019 appalto o \u00e8 requisito connesso alla classifica di attestazione?<\/p><p>Possono pi\u00f9 imprese, in ATI ,qualora in possesso di attestazione per classifica pari o inferiore ad una classifica per la quale, ai sensi dell\u2019allegato B del D.P.R. 34\/2000, non \u00e8 obbligatorio, o non \u00e8 ancora obbligatorio, il possesso del requisito qualit\u00e0, partecipare, ad una appalto di importo tale per cui i concorrenti \u2015 qualora impresa singola \u2015 devono essere in possesso del suddetto requisito?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f l\u2019Autorit\u00e0 \u2026omissis\u2026per la considerazione che il sistema di qualificazione attiene alla soggettivit\u00e0 dell\u2019impresa, al fatto che le attestazioni costituiscono condizione necessaria e sufficiente per eseguire i lavori fino ad un certo importo, \u00e8 dell\u2019avviso che il requisito \u00e8 connesso alla classifica della qualificazione.\u201d Rif 4.3.h III cpv ( qualit\u00e0)<\/p><p>Da quale organismo deve essere emessa la certificazione di sistema di qualit\u00e0, rilasciata sulla base delle Norme ISO 9001\/2\/3:1994, ai fini della proroga della validit\u00e0 dell\u2019attestazione di qualificazione?<\/p><p>Nel comunicato n. 39 del 12.03.2004 il Consiglio della Autorit\u00e0, in merito ai criteri di valutazione in materia di riconoscimento del requisito di cui all\u2019art. 4 del DPR 34\/2000, ha stabilito che:<\/p><p>\u201cai fini della proroga della validit\u00e0 dell\u2019attestazione di qualificazione, la certificazione di sistema di qualit\u00e0, rilasciata sulla base delle Norme ISO 9001\/2\/3:1994, da ritenersi valutabile, deve essere stata emessa da organismi di certificazione accreditati da Sincert o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi MLA EA, conformemente alle disposizioni inserite nella determinazione dell\u2019Autorit\u00e0 n\u00b011, del 14 maggio 2003. rif 4.3.l I cpv( qualit\u00e0)<\/p><p>In che modo si intende dimostrato il possesso del sistema di qualit\u00e0 aziendale, relativamente al settore delle costruzioni?<\/p><p>Nel comunicato n. 43 del 18.02.2005 il Consiglio della Autorit\u00e0 ha stabilito che il possesso del sistema di qualit\u00e0 aziendale UNI EN ISO 9000 (articolo 4 del D.P.R. 34\/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione sia stato rilasciato per la classifica 28, da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell\u2019Unione Europea), nonch\u00e9 l\u2019accreditamento riguardi l\u2019attivit\u00e0 di certificazione di sistemi di qualit\u00e0 (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera A), ribadendo quanto gi\u00e0 precedentemente disposto al punto 9 della determinazione n\u00b0 56\/2000;rif. 4.3.m (qualit\u00e0)<\/p><p>In base a quali prescrizioni \u00e8 possibile prorogare l\u2019 efficacia dell\u2019 attestazione, se stabilita di durata inferiore a tre anni,perch\u00e9 sia corrispondente alla durata della certificazione di qualit\u00e0?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 7 \u2026omissis\u2026 che l\u2019efficacia dell\u2019attestazione, se stabilita di durata inferiore a tre anni per essere, ai sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione dell\u2019Autorit\u00e0 n. 56\/2000, corrispondente alla durata della certificazione di qualit\u00e0, pu\u00f2 essere prorogata sulla base delle seguenti prescrizioni: a) la proroga sia effettuata sulla base di una integrazione del contratto originario da stipularsi almeno 30 giorni prima della scadenza dell\u2019attestazione; b) la certificazione di qualit\u00e0 sia rinnovata almeno 45 giorni prima della scadenza dell\u2019efficacia dell\u2019attestazione originaria; c) la proroga dell\u2019efficacia dell\u2019attestazione non pu\u00f2 essere comunque superiore a tre anni dalla data del primo rilascio dell\u2019attestazione.\u201d. rif 15.6.a III cpv (qualit\u00e0)<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div id=\"section-391486f-2\" class=\"gem-tta-panel \" data-vc-content=\".gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"gem-tta-panel-title gem-tta-controls-icon-position-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#section-391486f-2\" data-vc-accordion data-vc-container=\".gem-tta-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-title-text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tSociet\u00e0\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-opened\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-closed\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-text-output\"><p>Una societ\u00e0 costituita in forma di holding pu\u00f2 essere qualificata?<\/p><p>Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 1 che \u201cle societ\u00e0 costituite nella forma di Holding, non possono essere qualificate in quanto la verifica del possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi deve essere effettuata nel rispetto delle modalit\u00e0 stabilite dal D.P.R. 34\/2000;\u201d. rif 1.3 a (societ\u00e0)<\/p><p>Le societ\u00e0 miste possono ottenere la qualificazione?<\/p><p>Nel comunicato n. 14 del 28.09.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 8 che \u201cle societ\u00e0 miste, di cui agli art. 113 e 116 del Testo Unico sull\u2019ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L. 267\/2000, non possono ottenere l\u2019attestazione come soggetti esecutori di lavori pubblici in virt\u00f9 dei seguenti principi: a) congiunta soggettivit\u00e0 della stessa struttura come ente giudicatore e come impresa, ai sensi del comma 5-bis, art. 2 della legge 109\/94 e successive modificazioni; b) non possono liberamente svolgere attivit\u00e0 economico-imprenditoriali avulse dal servizio per la cui gestione sono state costituite;\u201d. rif 1.3 b (societ\u00e0)<\/p><p>Una societ\u00e0 o impresa extracomunitaria, quali adempimenti deve assolvere per il conseguimento della Attestazione?<\/p><p>Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera d) che \u201c1. l\u2019impresa extracomunitaria, secondo quanto disposto dall\u2019art. 1, comma 3, del DPR 34\/2000, per partecipare alle gare d\u2019appalto e per l\u2019affidamento dei subappalti deve possedere l\u2019attestazione SOA. Tali imprese, al fine di ottenere l\u2019attestazione, possono assumere la residenza in Italia trasferendo la sede dell\u2019amministrazione o l\u2019oggetto principale dell\u2019attivit\u00e0 (ex art. 25 della legge 218\/95) oppure istituire in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile (ex art. 2506 c.c.). L\u2019apertura di una semplice unit\u00e0 locale, non avente le caratteristiche della sede secondaria, non \u00e8 ritenuta, al contrario, sufficiente in quanto in tale ultima circostanza, non vi \u00e8 luogo all\u2019iscrizione dell\u2019impresa estera nel registro delle imprese, ma solo nel REA e, conseguentemente, non si attivano gli oneri di pubblicit\u00e0 legale degli atti sociali (tra i quali anche i bilanci) ancorch\u00e9 riferiti all\u2019impresa estera nel suo complesso. Per conseguire l\u2019attestazione da una SOA l\u2019impresa extracomunitaria, pertanto: &#8211; deve avere la residenza in Italia, oppure costituire una sede secondaria con rappresentanza stabile (art. 2506 c.c.); &#8211; deve avere gli amministratori muniti di potere di rappresentanza residenti in Italia; tale condizione deve riferirsi ai legali rappresentanti della societ\u00e0 estera, qualora la stessa abbia in Italia la sede amministrativa o l\u2019oggetto principale di attivit\u00e0 ed alle persone che la rappresentano stabilmente nello Stato, qualora la societ\u00e0 estera abbia in Italia una o pi\u00f9 sedi secondarie; &#8211; deve essere costituita in uno Stato che concede il trattamento di reciprocit\u00e0 nei confronti dei cittadini italiani con riferimento allo specifico settore d\u2019interesse appalti pubblici; &#8211; deve dimostrare il possesso dei requisiti generali con la documentazione prevista per le imprese italiane. In particolare per quanto riguarda i requisiti riferiti a persone fisiche, la documentazione deve riguardare le persone che hanno la rappresentanza stabile della sede secondaria dell\u2019impresa estera nel territorio dello Stato ex art. 2506 c .c., ovvero nel caso di impresa estera con sede amministrativa o attivit\u00e0 prevalente in Italia ex art. 25 della legge 218\/95, detti requisiti devono riguardare i legali rappresentanti dell\u2019impresa in quanto tale; &#8211; pu\u00f2 dimostrare il possesso dei requisiti speciali con riferimento all\u2019attivit\u00e0 nel complesso e non con la sola attivit\u00e0 svolta in Italia o nell\u2019Unione Europea. Per la dimostrazione assumono rilevanza i bilanci complessivi dell\u2019impresa estera la cui pubblicit\u00e0 \u00e8 assicurata dal deposito presso il registro delle imprese ove si trova la sede secondaria in Italia; &#8211; dovr\u00e0 applicare per i lavori eseguiti al di fuori dal territorio italiano, l\u2019art. 23 del DPR 34\/2000, relativo ai lavori all\u2019estero di imprese con sede legale in Italia. Rif 1.3 c I cpv (societ\u00e0)<\/p><p>Le imprese europee devono qualificarsi per partecipare alle gare d\u2019 appalto?<\/p><p>Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera d)\u2026omissis.. che le imprese appartenenti all\u2019Unione Europea non hanno l\u2019obbligo per la partecipazione alle gare di appalto o concessione di lavori pubblici, nonch\u00e9 per l\u2019affidamento dei relativi subappalti, di qualificarsi ai sensi del DPR 34\/2000. Qualora tali imprese intendano acquisire l\u2019attestazione di qualificazione potranno: &#8211; avere sede in uno Stato dell\u2019UE, ex art. 3, comma 7, terzo periodo del DPR 34\/2000, senza la necessit\u00e0 di assumere la \u201cresidenza\u201d in Italia oppure di trasferirvi la sede dell\u2019amministrazione o l\u2019oggetto principale dell\u2019attivit\u00e0 (ex art. 25 della legge 218\/95), o di istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile (ex art. 2506 c.c.); &#8211; documentare alla SOA i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale, necessari per l\u2019attestazione richiesta, con le stesse modalit\u00e0 consentite per la qualificazione \u201cin gara\u201d, di cui all\u2019art. 8, comma 11 bis, della legge 109\/94 e successive modificazioni e dell\u2019art. 3, comma 7, secondo periodo, del DPR 34\/2000; tali documenti sono, in particolare, ricavabili \u2013 per quanto attiene i requisiti di ordine generale \u2013dall\u2019art. 24, commi 2 e 3 della direttiva 93\/37\/CEE, mentre per i requisiti di ordine speciale rilevano i bilanci (depositati presso il registro professionale dello Stato di stabilimento), la documentazione scolastica e\/o professionale del direttore tecnico ed i certificati concernenti i lavori eseguiti dall\u2019impresa, ex artt. 26 e 27 della direttiva 93\/37\/CEE;\u201d ;ed inoltre ha disposto alla lettera e) che \u201c per i lavori eseguiti all\u2019estero, per i quali il Consolato italiano dovrebbe procedere al rilascio della certificazione dei lavori, valgono le seguenti disposizioni: &#8211; il tecnico di fiducia del Consolato pu\u00f2 essere il tecnico che ha diretto i lavori, a meno che non vi siano ragioni ostative; &#8211; il valore da attribuire al visto del Consolato \u00e8 limitato a certificare la data e la veridicit\u00e0 delle firme sul documento; &#8211; il certificato, pu\u00f2 essere in lingua diversa da quella italiana, ma tradotto con traduzione giurata; &#8211; il tecnico di fiducia pu\u00f2 essere di nazionalit\u00e0 diversa da quella italiana; &#8211; la retribuzione del tecnico deve essere a carico dell\u2019impresa che richiede la certificazione, sul presupposto che non vi sono ragioni per porre l\u2019onere in capo al Ministero degli esteri; &#8211; ove non esista nel Paese n\u00e9 Consolato Italiano n\u00e9 Ambasciata Italiana, l\u2019Autorit\u00e0, su richiesta dell\u2019impresa che richiede la certificazione, richieder\u00e0 al Ministero degli Esteri la sede diplomatica alternativa;\u201d. Rif 1.3 c II cpv (societ\u00e0)<\/p><p>Una societ\u00e0 facente parte di una holding pu\u00f2 utilizzare, ai fini della qualificazione, avendone la disponibilit\u00e0, l\u2019attrezzatura ed i mezzi d\u2019opera di propriet\u00e0 della casa madre?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06.11.2002 , alla lettera e), l\u2019Autorit\u00e0 \u201c \u00e8 dell\u2019avviso che non sia possibile per una societ\u00e0 facente parte di una holding di utilizzare, ai fini della qualificazione l\u2019attrezzatura ed i mezzi d\u2019opera di propriet\u00e0 della casa madre.\u201d rif. 18.8c (societ\u00e0)<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div id=\"section-391486f-3\" class=\"gem-tta-panel \" data-vc-content=\".gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"gem-tta-panel-title gem-tta-controls-icon-position-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#section-391486f-3\" data-vc-accordion data-vc-container=\".gem-tta-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-title-text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tTariffe\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-opened\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-closed\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-text-output\"><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Qual \u00e8 la tariffa si applica qualora l\u2019impresa, avendo conseguito la certificazione di qualit\u00e0, chieda di usufruire dell\u2019incremento convenzionale premiante per aumentare le classifiche gi\u00e0 conseguite?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che\u2026omissis\u2026 qualora l\u2019impresa, avendo conseguito la certificazione di qualit\u00e0, chieda di usufruire dell\u2019incremento convenzionale premiante per aumentare le classifiche gi\u00e0 conseguite, la tariffa da applicare \u00e8 quella prevista dal punto 9 del comunicato prot. n. 34470\/01\/segr del 14 giugno 2001 (corrispettivo pari a un terzo di quello calcolato ai sensi dell\u2019allegato E del DPR\u00a0<strong>\u00a0<\/strong>34\/2000, ponendo nella formula:\u00a0C= incremento dell\u2019importo di classifica ,Importo nuova classifica \u2013 Importo vecchia classifica,N=1.)<strong>\u00a0<\/strong>; rif 4.3 d II cpv(tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Qual \u00e8 la tariffa per la variazione di classifica qualora l\u2019 impresa acquisisca la certificazione di qualit\u00e0?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 9 del 14.06.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito, al punto 9, che \u201c qualora l\u2019impresa acquisisca la certificazione di qualit\u00e0 e richieda la variazione dell\u2019attestazione in corso di validit\u00e0, se tale variazione incide sulla classifica attribuita, il corrispettivo, per ciascuna variazione\u00a0 di classifica, dovr\u00e0 essere equivalente ad un terzo di quello calcolato ai sensi dell\u2019allegato E del DPR 34\/2000, ponendo nella formula:\u00a0<strong>C = incremento dell\u2019importo di classifica\u00a0<\/strong>( importo nuova classifica- importo vecchia classifica),\u00a0<strong>N=1.\u201d<\/strong>\u00a0rif. 4 .3 f (tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>La possibilit\u00e0 che il corrispettivo previsto contrattualmente non sia modificabile,\u00a0 pu\u00f2 comportare che il corrispettivo effettivamente pagato risulti di importo inferiore al minimo previsto dall\u2019allegato E del D.P.R. 34\/2000, quale risulta determinato sulla base delle categorie e classifiche previste nell\u2019attestazione rilasciata?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone al punto 36 che \u201cl\u2019indicazione, contenuta nella determinazione dell\u2019Autorit\u00e0 n. 50, relativa alla possibilit\u00e0 che il corrispettivo previsto contrattualmente non sia modificabile, non pu\u00f2 comportare che il corrispettivo effettivamente pagato risulti di importo inferiore al minimo previsto dall\u2019allegato E del D.P.R. 34\/2000 quale risulta determinato sulla base delle categorie e classifiche previste nell\u2019attestazione rilasciata, e, pertanto, nel contratto stipulato deve essere inserita un\u2019apposita clausola di adeguamento del corrispettivo previsto, qualora questo risulti di importo inferiore a quello minimo come prima specificato, ed, inoltre, nello stesso contratto non pu\u00f2 essere previsto alcun meccanismo di riduzione, ancorch\u00e9 non generalizzata, del detto corrispettivo minimo\u201d. Rif 12 .3 a (tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>La tariffa prevista per \u00a0l\u2019attivit\u00e0\u00a0\u00a0di qualificazione o di suo rinnovo, nonch\u00e9 per tutte le attivit\u00e0 \u00a0di revisione o di variazione pu\u00f2 essere integrata dalle spese vive?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<em>Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 9 che \u201cLa tariffa di cui all\u2019art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 34\/2000 non pu\u00f2 essere integrata dalle spese vive.\u201d. rif 12.3 b I cpv(tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Con riferimento all\u2019aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di attestazione prevista dall\u2019allegato E al DPR 34\/2000, qual \u00e8 il valore del coefficiente di rivalutazione R?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 43 del 18.02.05 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito<\/em>\u00a0<em>il coefficiente R di rivalutazione della formula contenuta nell\u2019allegato E, come comunicato dall\u2019ISTAT in data 19.01.2005,\u00a0 \u00e8 pari a 1,07.<\/em>\u00a0<em>rif. 12.3. c (tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>In che modo devono comportarsi le Soa per non risultare inadempienti rispetto alla propria obbligazione di concludere la procedura di attestazione entro il termine di 108 giorni, nei casi in cui l\u2019impresa non abbia contestualmente adempiuto alla sua obbligazione di pagare l\u2019 intero corrispettivo, prima del rilascio dell\u2019 attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n 45 del 05\/09\/2005 l\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito che<\/em>\u00a0<em>le S .O. A. dovranno attenersi al principio generale per cui il rilascio dell\u2019attestazione \u00e8 subordinato al pagamento, evitandone l\u2019emissione in caso di inadempimento da parte dell\u2019impresa. Potranno, invece, derogare a tale principio, concedendo una dilazione di pagamento garantito dal RID, solo nei casi in cui l\u2019impresa sia giudicata affidabile, dopo averne valutato la solidit\u00e0 finanziaria nel corso della procedura di attestazione e prevedendo, eventualmente, che l\u2019autorizzazione di addebito abbia carattere irrevocabile\u00a0rif. 12.4.b (tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quali sono i criteri, le modalit\u00e0 applicative ed i corrispettivi nel caso in cui un&#8217; impresa qualificata richieda di integrare l\u2019attestazione che le \u00e8 stata rilasciata con l\u2019inserimento in essa della qualificazione in nuove categorie, fermo restando il termine di scadenza dell\u2019attestazione originaria?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 7 che : \u201cle attestazioni gi\u00e0 rilasciate &#8211; oltre che rinnovate ai sensi dell\u2019articolo 15, commi 5 e 6, del D.P.R. 34\/2000 &#8211; possono essere integrate con l\u2019inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie sulla base delle seguenti prescrizioni: a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 deve essere stipulata con la SOA che ha rilasciato l\u2019attestazione una integrazione del contratto originario che faccia rimanere fermo il termine di scadenza dell\u2019attestazione originaria; b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i requisiti di cui all\u2019articolo 18, comma 2, lettera b) e commi 8 e 10 del D.P.R. 34\/2000.- posseduti alla data di sottoscrizione del contratto originario \u2013 devono essere pari o superiori ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e commi con riferimento alla somma degli importi delle qualificazioni gi\u00e0 possedute e di quelle nuove da attribuire; c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i requisiti di cui all\u2019articolo 18, comma 5, del D.P.R. 34\/2000 &#8211; relativi alle nuove categorie da attribuire e riferiti al quinquennio antecedente la data di sottoscrizione dell\u2019integrazione del contratto &#8211; sono pari o superiori ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e comma d)\u00a0\u00a0\u00a0 il corrispettivo deve essere pari alla differenza fra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione; rif. 15.6. a I\u00a0 cpv (tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Qual \u00e8 il corrispettivo da applicare per ciascuna variazione di classifica attribuita?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 6 ..omissis\u2026che \u00a0il corrispettivo da applicare per ciascuna variazione di classifica dovr\u00e0 essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato ai sensi dell\u2019allegato E del DPR 34\/2000, ponendo nella formula: C= incremento dell\u2019importo di classifica (Importo nuova classifica \u2013 Importo vecchia classifica), N=1;\u201d rif 15.6 b II cpv; (tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Nel caso un\u2019impresa richieda contemporaneamente un\u2019aumento di classifica e una variazione di categoria, quale corrispettivo deve essere calcolato prima, l\u2019aumento di classifica o la variazione di categoria?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 28 del 29. 11.2002,\u00a0 l\u2019Autorit\u00e0 precisa che\u2026omissis\u2026\u00a0\u201cL\u2019ipotesi delineata dal comunicato n. 5 del 12. 4.2001, al punto 6 (il corrispettivo da applicare per ciascuna variazione di classifica dovr\u00e0 essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato ai sensi dell\u2019allegato E del DPR 34\/2000, ponendo nella formula:\u00a0<\/em><em>C= incremento dell\u2019importo di classifica (Importo nuova classifica \u2013 Importo vecchia classifica), N=1;\u00a0<\/em><em>ricorre, invece, fermo restando quanto previsto per l\u2019incremento delle categorie, ovvero la capienza dell\u2019importo della cifra d\u2019affari, dei costi sostenuti per il personale dipendente e per l\u2019attrezzatura tecnica gi\u00e0 preventivamente dimostrati, solo nell\u2019ipotesi di incremento della classifica di categorie gi\u00e0 attribuite.<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Ad es. supponendo che l\u2019impresa \u00e8 attestata con le seguenti categorie: OG1 II e OG2 I, ed ottenga la certificazione di lavori eseguiti in OG1 per un importo di \u00a31. 000.000.000 e in OG3 per un importo di \u00a31. 000.000.000, e consegue attestazione per complessive OG1 III, OG2 I, OG3 II, il corrispettivo da applicare sar\u00e0:<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>per l\u2019aumento di classifica in OG1<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>P= (1.000.000.000\/12.500+(2&#215;1+8)*800.000)\/3=\u00a3 2.693.333=E 1.391,<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>per la variazione della categoria OG3<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>P=((3.500.000.000\/12.500+(2&#215;3+8)*800.000)-(2.500.000.000\/12.500+(2&#215;2+8)*800.000))= 11.480.000-9.800.000 = 1.680.000 = E 868<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Per totali Euro 2259. rif<\/em>.\u00a0<em>15.6.c II cpv (tariffe )<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quale tariffa viene applicata nel caso\u00a0 di variazione di attestazione in cui vi siano un minor numero di categorie rispetto a quelle previste nella precedente attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella deliberazione n. 35 del 25\/02\/2004 il Consiglio della Autorit\u00e0 ha stabilito che:\u00a0<\/em><em>a) le Soa \u2013 per il rilascio di attestazioni che costituiscono variazioni di precedenti attestazioni in corso di validit\u00e0- applichino:\u00a0<\/em><em>1) nel caso di rilascio di attestazione che \u2013 a causa di riduzione di requisiti speciali \u2013 debba comportare l\u2019indicazione di un\u00a0<strong>minor numero di categorie<\/strong>\u00a0rispetto a quelle previste nella precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all\u2019allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno; rif\u00a015.6.d<\/em>\u00a0<em>I cpv (tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quale tariffa viene applicata nel caso\u00a0 di variazione di attestazione di variazione in cui vi sia una riduzione delle classifiche \u00a0rispetto a quelle previste nella precedente attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella deliberazione n .35 del 25\/02\/2004 il Consiglio della Autorit\u00e0 ha stabilito che\u2026omissis\u2026 nel caso di rilascio di attestazione che \u2013 a causa di riduzione di requisiti speciali \u2013 debba comportare una\u00a0<strong>riduzione delle classifiche<\/strong>\u00a0di qualificazione rispetto a quelle previste nella precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all\u2019allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno;. rif\u00a015.6.d<\/em>\u00a0<em>II cpv (tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quale tariffa deve applicarsi,\u00a0nel caso di variazione di attestazione, a causa del riconoscimento dell\u2019abilitazione oltre che per la prestazione di esecuzione anche per la prestazione di progettazione ?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella deliberazione n .35 del 25 \/02\/2004 il Consiglio della Autorit\u00e0 ha stabilito che\u00a0\u2026.omissis\u2026\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 nel caso di rilascio di attestazione che \u2013 a causa del riconoscimento dell\u2019abilitazione oltre che per la prestazione di esecuzione anche per\u00a0<strong>la prestazione di progettazione<\/strong>\u00a0\u2013 debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari a quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all\u2019allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore dell\u2019importo della classifica massima riconosciuta per la progettazione e il coefficiente N il valore di uno; rif\u00a015.6.d<\/em>\u00a0<em>III cpv (tariffa)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quale tariffa viene applicata nel caso di variazione di attestazione\u00a0 a causa dell\u2019adesione dell\u2019impresa ad un consorzio stabile ?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella deliberazione n .35 del 25\/02\/2004 il Consiglio della Autorit\u00e0 ha stabilito che\u2026omissis.. nel caso di rilascio di attestazione che \u2013\u00a0<strong>a causa dell\u2019adesione dell\u2019impresa ad un consorzio stabile\u00a0<\/strong>\u2013 debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all\u2019allegato E del regolamento di qualificazione, per il valore delle classifiche e per\u00a0 il numero delle categorie quelle previste dalla precedente attestazione; rif\u00a015.6.d<\/em>\u00a0<em>IV cpv(tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quale tariffa viene applicata nel caso\u00a0 di variazione di attestazione che \u00a0\u2013 a causa dell\u2019adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l\u2019impresa \u00e8 aderente \u2013 debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella deliberazione n. 35 del 25\/02\/2004 il Consiglio della Autorit\u00e0 ha stabilito che\u2026omissis.. nel caso di rilascio di attestazione che \u2013\u00a0<strong>a causa dell\u2019adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l\u2019impresa \u00e8 aderente\u00a0<\/strong>\u2013 debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all\u2019allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno; rif\u00a015.6.d<\/em>\u00a0<em>V cpv(tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quale tariffa viene applicata nel caso di rilascio di attestazione ad una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella deliberazione n. 35 del 25\/02\/2004 il Consiglio della Autorit\u00e0 ha stabilito che\u2026omissis\u2026 nel caso di rilascio di attestazione ad una\u00a0<strong>societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale\u00a0<\/strong>acquisita: tariffa pari al venticinque per cento di quella ottenuta con l\u2019applicazione della formula di cui all\u2019allegato E del regolamento di qualificazione; rif\u00a015.6.d<\/em>\u00a0<em>VI \u00a0cpv(tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quale tariffa viene applicata nel caso\u00a0 della contemporanea presenza di pi\u00f9 di fattispecie di modifica di attestazione, quali la variazione di attestazione per un minor numero di categorie, per riduzione di classifica, per l\u2019abilitazione alla prestazione di progettazione, per l\u2019adesione dell\u2019 impresa ad un consorzio stabile, per l\u2019adesione dell\u2019 impresa ad un consorzio stabile cui l\u2019impresa \u00e8 aderente e per variazione e rilascio di attestazione ad una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella deliberazione n .35 del 25\/02\/2004 il Consiglio della Autorit\u00e0 ha stabilito che\u2026omissis\u2026\u00a0 nel caso di rilascio di attestazione che \u2013\u00a0<strong>a causa della contemporanea presenza di pi\u00f9 di una delle precedenti fattispecie\u00a0<\/strong>\u2013 debba essere modificata, rispetto alla precedente attestazione, in pi\u00f9 di un aspetto: tariffa pari al cinquanta per cento della somma di quelle relative alle singole fattispecie cui si riferisce l\u2019attestazione rilasciata;\u00a015.6.d<\/em>\u00a0<em>VII cpv(tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quale tariffa viene applicata\u00a0nel caso di variazione della denominazione o ragione sociale,\u00a0 non relativi ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34\/2000\u00a0 come di seguito:<\/em><\/p><ol start=\"5\"><li style=\"font-weight: 400;\"><em>a)\u00a0variazione della denominazione o ragione sociale, purch\u00e9 non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, la tariffa da applicare \u00e8 determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all\u2019allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05. rif 15.8 a II a cp v( tariffe)<\/em><\/li><\/ol><p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Qual \u00e8 il corrispettivo da applicare nel caso di variazione della sede dell\u2019 impresa?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u00a0<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34\/2000\u00a0 come di seguito:<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/p><ol start=\"5\"><li style=\"font-weight: 400;\"><em>b)\u00a0variazione della sede la tariffa da applicare \u00e8 determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all\u2019allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05. rif 15.8 a II b cpv (tariffe)<\/em><\/li><\/ol><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Qual \u00e8 il corrispettivo da applicare nel caso di variazione<\/strong><em>\u00a0<\/em><strong>della rappresentanza legale e\/o della direzione tecnica?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34\/2000\u00a0 come di seguito:<\/em><\/p><ol start=\"5\"><li style=\"font-weight: 400;\"><em>c)<\/em><em>variazione della rappresentanza legale e\/o della direzione tecnica di cui all\u2019articolo 26, comma 3 del regolamento la tariffa da applicare \u00e8 determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all\u2019allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05. rif 15.8 a II c cpv \u00a0(tariffe)<\/em><\/li><\/ol><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quale tariffa si applica, nel caso di variazione, a seguito della richiesta di inserimento dell\u2019indicazione dell\u2019avvenuta acquisizione del certificato di qualit\u00e0 aziendale<em>?<\/em><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34\/2000\u00a0 come di seguito:<\/em><\/p><ol start=\"5\"><li style=\"font-weight: 400;\"><em>a)\u00a0variazione a seguito della richiesta di inserimento dell\u2019indicazione dell\u2019avvenuta acquisizione del certificato di qualit\u00e0 aziendale regolamento la tariffa da applicare \u00e8 determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all\u2019allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05. rif 15.8 a III a cpv (tariffe)<\/em><\/li><\/ol><p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quale tariffa si applica nel caso di variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34\/2000\u00a0 come di seguito:<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>a)Variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione ai sensi dell\u2019articolo 18, comma 14 del regolamento la tariffa \u00e8 determinata in misura variabile ed \u00e8 pari a quella di cui all\u2019allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,10. rif 15.8 a IV a\u00a0 cpv (tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Nel caso di trasformazione societaria in cui non vi \u00e8 trasferimento d\u2019azienda n\u00e9 di un suo ramo, qual&#8217; \u00e8 il corrispettivo da corrispondere alla Soa per tale variazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito\u2026omissis\u2026 che l\u2019 ipotesi di semplice\u00a0\u00a0<strong>trasformazione societaria<\/strong>\u00a0in cui non vi \u00e8 trasferimento d\u2019azienda n\u00e9 di un suo ramo, ma solo ed esclusivamente la trasformazione della societ\u00e0,, pertanto, deve essere ricondotta al caso di variazione minima di cui al punto 1 lett. a) della determinazione di cui sopra, ove la tariffa da applicare \u00e8 pari a quella minima di cui all\u2019allegato E del Regolamento, moltiplicata per il fattore 0.05.\u00a0<\/em>\u00a0<em>rif 15.9. b II cpv( tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Qual \u00e8 il corrispettivo per variazione dell&#8217; attestazione\u00a0nel di caso di cessione\/conferimento di una impresa individuale, a seguito della morte del titolare, ad una impresa costituita dagli eredi in forma societaria?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 19 del 05\/11\/03 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che\u2026omissis\u2026<\/em><em>c)\u00a0nel caso di cessione\/conferimento di una impresa individuale, a seguito della morte del titolare, ad una impresa costituita dagli eredi in forma societaria,occorre corrispondere alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa prevista dal D.P.R. 34\/2000, qualora la SOA che rilascia l\u2019attestazione sia quella che ha rilasciato l\u2019attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie, classifiche e termini di validit\u00e0 della precedente attestazione; rif\u00a0.\u00a015.8.b III cpv (tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quale tariffa occorre corrispondere alla Soa nel \u00a0caso di donazione di un&#8217; impresa individuale, qualora il donatario dell\u2019azienda voglia proseguire l\u2019attivit\u00e0\u00a0del donante e stipuli quindi un nuovo contratto di attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 19 del 05\/11\/03 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che\u2026omissis\u2026<\/em><em>d)nel caso della donazione di una impresa individuale qualora il donatario dell\u2019azienda, voglia proseguire l\u2019attivit\u00e0\u00a0del donante, occorre corrispondere alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa prevista dal D.P.R. 34\/2000, qualora la SOA che rilascia l\u2019attestazione sia quella che ha rilasciato l\u2019attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie, classifiche e termini di validit\u00e0 della precedente attestazione. Rif 15.8 b IV cpv(tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Qual \u00e8 il corrispettivo per variazione dell&#8217;attestazione\u00a0nel caso di donazione di una impresa individuale, qualora il donatario dell\u2019azienda voglia proseguire l\u2019attivit\u00e0\u00a0del donante?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 19 del 05\/11\/03 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che\u2026omissis\u2026<\/em><em>d)\u00a0nel caso della donazione di una impresa individuale qualora il donatario dell\u2019azienda, voglia proseguire l\u2019attivit\u00e0\u00a0del donante, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione corrispondendo alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa prevista dal D.P.R. 34\/2000, qualora la SOA che rilascia l\u2019attestazione sia quella che ha rilasciato l\u2019attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie, classifiche e termini di validit\u00e0 della precedente attestazione. Rif 15.8 b IV cpv ( tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Qual \u00e8 il corrispettivo da corrispondere alla Soa nel caso di trasformazione societaria in cui non vi \u00e8 trasferimento d\u2019azienda n\u00e9 di un suo ramo?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito\u2026omissis\u2026 che l\u2019 ipotesi di semplice\u00a0\u00a0<strong>trasformazione societaria<\/strong>\u00a0in cui non vi \u00e8 trasferimento d\u2019azienda n\u00e9 di un suo ramo, ma solo ed esclusivamente la trasformazione della societ\u00e0,, pertanto, deve essere ricondotta al caso di variazione minima di cui al punto 1 lett. a) della determinazione di cui sopra, ove la tariffa da applicare \u00e8 pari a quella minima di cui all\u2019allegato E del Regolamento, moltiplicata per il fattore 0.05.\u00a0 rif 15.9. b II cpv( tariffe)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quale tariffa devono corrispondere alla Soa i consorzi per gli adeguamenti di attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 18 del 29\/10\/2003 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che\u2026omissis\u2026 d)\u00a0\u00a0\u00a0 gli adeguamenti comportano il pagamento di una tariffa in misura pari a quella stabilita per le variazioni dei requisiti di ordine speciale nella determinazione dell\u2019Autorit\u00e0 del 27 luglio 2000 n. 40;\u00a0rif. 20.1 f V\u00a0 cpv (tariffe)<\/em><\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div id=\"section-391486f-4\" class=\"gem-tta-panel \" data-vc-content=\".gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"gem-tta-panel-title gem-tta-controls-icon-position-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#section-391486f-4\" data-vc-accordion data-vc-container=\".gem-tta-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-icon gem-tta-icon-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-bell\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-title-text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tModalit\u00e0 attestazione\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-opened\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-closed\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-text-output\"><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>E\u2019 necessario inserire nell\u2019attestazione solo i nominativi dei legali rappresentanti desumibili dallo statuto dell\u2019impresa o dal certificato rilasciato dalle Camere di Commercio, o anche i nominativi dei procuratori generali, institori, amministratori delegati, o comunque soggetti muniti di delega a rappresentare l\u2019impresa?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 38 del 01\/03\/2004<\/em>\u00a0<em>L\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha evidenziato che: \u201cin fase di gara, alcune stazioni appaltanti hanno escluso imprese i cui rappresentanti non erano indicati nell\u2019attestazione; la lamentata situazione, per\u00f2, non pu\u00f2 che essere risolta nel senso che essendo le deleghe in continuo divenire e legate a momenti contingenti della vita dell\u2019impresa, non \u00e8 possibile procedere a cos\u00ec frequenti variazioni dell\u2019attestazione per adeguarla alle mutevoli condizioni. Pertanto sulle attestazioni andranno indicati, cos\u00ec come consuetamente fatto dalle Soa, i nominativi dei legali\u00a0\u00a0\u00a0 rappresentanti rilevati da statuto o da certificato camerale: nulla vieta, ovviamente, che vengano riportati anche i nominativi dei procuratori indicati dalle imprese.\u201drif<\/em>\u00a0<em>12.5.d (modalit\u00e0 attestazione) \u00a0<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>La possibilit\u00e0 di variare l\u2019attestazione gi\u00e0 rilasciata, pu\u00f2 riguardare anche la modifica delle classifiche attribuite?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 6, quanto segue \u201cla possibilit\u00e0 di variare l\u2019attestazione gi\u00e0 rilasciata, fermo restando le prescrizioni contenute nel punto 7 della determinazione n. 6\/2001, pu\u00f2 riguardare anche la modifica delle classifiche attribuite. ;\u201d rif 15.6 b I cpv; \u00a0(modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>E\u2019 consentita l\u2019integrazione dell\u2019attestazione gi\u00e0 rilasciata con la previsione dell\u2019idoneit\u00e0\u00a0 dell\u2019impresa oltre che alla costruzione anche alla progettazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito \u00a0al punto 7 che\u2026omissis\u2026 \u201c non \u00e8 consentita l\u2019integrazione dell\u2019attestazione gi\u00e0 rilasciata con la previsione dell\u2019idoneit\u00e0\u00a0 dell\u2019impresa oltre che alla costruzione anche alla progettazione, in quanto questa circostanza configura una sostanziale modifica dell\u2019attestazione in corso di validit\u00e0;\u201d. rif 15.6 b III cpv (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>E\u2019 possibile per un\u2019impresa stipulare un nuovo contratto per qualificarsi in nuove categorie senza variazioni sulle qualificazioni gi\u00e0 riconosciute e le rispettive scadenze?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera g) che \u201cnon \u00e8 possibile stipulare un contratto per la qualificazione in nuove categorie, lasciando invariate le qualificazioni gi\u00e0 riconosciute e le rispettive scadenze, dato che non risulta possibile procedere a\u00a0 frazionare\u00a0 o parzializzare l\u2019attestazione e ci\u00f2 alla luce di quanto disposto dall\u2019art. 15, commi 5 e 7, del DPR 34\/2000;\u201drif\u00a0<\/em>\u00a0<em>15 .7 \u00a0a (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Le imprese cessionarie, conferitarie, locatarie di azienda o di ramo proveniente da un\u2019 impresa direttamente colpita dall\u2019annullamento dell\u2019attestazione, possono stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 5 del 26.02.2003\u00a0 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera d) \u201cil divieto per l\u2019impresa, titolare dell\u2019attestazione annullata, di stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno\u201d. Tale divieto opera anche nei confronti delle imprese cessionarie, conferitarie, locatarie di azienda o di ramo proveniente dall\u2019impresa direttamente colpita dall\u2019annullamento dell\u2019attestazione. Rif 15.7\u00a0 b I cpv (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><b>Il\u00a0\u00a0<\/b><strong>divieto\u00a0 per l\u2019impresa, titolare dell\u2019attestazione annullata, di stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno, opera qualora la qualificazione dell\u2019impresa avente causa si fondi esclusivamente sui requisiti originariamente maturati in capo a quest\u2019\u2019ultima, senza alcun apporto, quindi, da parte dell\u2019impresa direttamente colpita dal provvedimento di annullamento dell\u2019attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 5 del 26.02.2003\u00a0 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera che\u2026omissis\u2026 \u201cil divieto per l\u2019impresa, titolare dell\u2019attestazione annullata, di stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno , non opera qualora la qualificazione dell\u2019impresa avente causa si fondi esclusivamente sui requisiti originariamente maturati in capo a questa ultima, senza alcun apporto, quindi, da parte dell\u2019impresa direttamente colpita dal provvedimento di annullamento dell\u2019attestazione.\u201d Rif 15.7 b II cpv (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Se un&#8217;impresa A ha stipulato un contratto di attestazione con una Soa, A pu\u00f2 cedere il contratto ad impresa B?<em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 19 del 05\/11\/03 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che:<\/em><\/p><ol start=\"15\"><li style=\"font-weight: 400;\"><em>a) un contratto di attestazione che abbia gi\u00e0 dato luogo al rilascio della stessa non pu\u00f2 essere ceduto<\/em><em>perch\u00e9 le posizioni soggettive che verrebbero trasferite in conseguenza della cessione del contratto avrebbero ad oggetto un\u2019attestazione che non \u00e8 in alcun modo trasferibile all\u2019impresa cessionaria<\/em>.<em>Nel caso in cui \u00a0l\u2019attestazione non sia stata ancora rilasciata, il contratto \u00e8 cedibile. In tale\u00a0 ipotesi, per\u00f2, il termine di decorrenza del quinquennio di riferimento dei requisiti di qualificazione dell\u2019impresa cessionaria decorre non dalla data di stipula dell\u2019originario contratto di attestazione ma dalla data di accettazione, da parte del contraente ceduto, del suddetto contratto<\/em>.<em>\u00a0\u00a015.8.bI cpv;(modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/li><\/ol><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un&#8217;impresa pu\u00f2 affidare l&#8217;introduzione nella propria attestazione di integrazioni e variazioni minime, come previste dall\u2019 \u00a0art. 15, comma 8 del D.P.R. 34\/2000, ad una SOA diversa da quella che ha provveduto all\u2019originaria attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u00a0Nella determina n. 19 del 05\/11\/03 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che \u2026omissis\u2026<\/em><\/p><ol start=\"15\"><li style=\"font-weight: 400;\"><em>b) l\u2019introduzione nelle attestazioni di \u201cintegrazioni\u201d o di \u201cvariazioni minime\u201d<strong>non<\/strong>pu\u00f2 essere effettuata da una SOA diversa da quella che ha provveduto all\u2019originaria attestazione<\/em>\u00a0r<em>if 15.8.b II cpv (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/li><\/ol><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>La cessione\/conferimento dell&#8217;impresa individuale, a seguito della morte del titolare, all\u2019impresa costituita dagli eredi in forma societaria \u00e8 riconducibile all\u2019ipotesi di\u00a0<em>\u201cvariazione minima\u201d<\/em>\u00a0cos\u00ec come previsto dall\u2019 \u00a0art. 15, comma 8 del D.P.R. 34\/2000?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 19 del 05\/11\/03 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che\u2026omissis\u2026<\/em><\/p><ol start=\"15\"><li style=\"font-weight: 400;\"><em>c)\u00a0nel caso di cessione\/conferimento di una impresa individuale, a seguito della morte del titolare, ad una impresa costituita dagli eredi in forma societaria, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione rif.\u00a015.8.bIII cpv (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/li><\/ol><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Nel caso di donazione di una impresa individuale, qualora il donatario dell\u2019azienda, voglia proseguire l\u2019attivit\u00e0\u00a0del donante, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione\u00a0?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 19 del 05\/11\/03 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che\u2026omissis\u2026<\/em><\/p><ol start=\"15\"><li style=\"font-weight: 400;\"><em>d)\u00a0nel caso della donazione di una impresa individuale qualora il donatario dell\u2019azienda, voglia proseguire l\u2019attivit\u00e0del donante, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione Rif 15.8 b IV cpv (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/li><\/ol><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Nel caso di passaggio dall\u2019 impresa individuale ad un\u2019impresa organizzata dagli eredi in forma societaria, gli eredi possono\u00a0\u00a0 proseguire nell\u2019 esercizio dell\u2019 impresa individuale il cui titolare \u00e8 deceduto, modificando nel periodo intercorrente tra la data della morte del titolare e la data di costituzione di un nuovo soggetto giuridico, l\u2019attestazione originariamente posseduta dalla ditta del de cuius?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel Comunicato n. 45 del 05\/09\/2005 l\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito che<\/em>\u00a0<em>nel periodo immediatamente successivo all&#8217;apertura della successione, ove la Soa accerti la volont\u00e0 degli eredi di proseguire nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa e gli stessi siano in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dalla legislazione vigente, \u00e8 possibile trasferire la qualificazione alla nuova ditta scaturente dal subentro degli eredi in luogo del de cuius, come risultante dal nuovo certificato della Camera di Commercio. Per cui, la Soa potr\u00e0:\u00a0<\/em><em>per il periodo intermedio, intercorrente tra la apertura della successione e la costituzione della societ\u00e0 commerciale, procedere a semplice variazione della attestazione rilasciata all&#8217;imprenditore individuale, ai sensi della determinazione n. 40\/2000 effettuando la modifica della denominazione dell&#8217;impresa; all&#8217; atto della costitizione formale della nuova societ\u00e0, trasferire le attestazioni a quest&#8217; ultima\u00a0 mediante la stipula di un nuovo contratto con le modalit\u00e0 di cui alla detetminazione 19\/03, dopo aver verificato il possesso da parte di essa di tutti\u00a0 i requisiti di ordine generale, nonch\u00e8 il conferimentoi dell&#8217; intera azienda facente capo all&#8217; imprenditore defunto; rof.15.8.d (\u00a0<\/em><em>modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un&#8217; impresa che ha acquisito un ramo di azienda deve necessariamente avvalersi per l\u2019 attestazione, dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi posseduti da tale ramo d\u2019azienda?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 5)\u2026omissis.. che una impresa che ha acquisito un ramo di azienda ha la facolt\u00e0 di avvalersi o di non avvalersi dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti da tale ramo d\u2019azienda<\/em>\u201d.<em>\u00a0rif. 15.9. a I (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un&#8217; impresa che prende in affitto un&#8217; azienda pu\u00f2 utilizzare, ai fini della dimostrazione dei requisiti necessari per il conseguimento della propria qualificazione, i requisiti posseduti dall&#8217; azienda in affitto?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone \u2026omissis\u2026che \u201cuna impresa che prende in affitto una azienda pu\u00f2 utilizzare, ai fini della dimostrazione dei requisiti necessari per il conseguimento della propria qualificazione, i requisiti posseduti dalla azienda in affitto sempre che il contratto di affitto abbia durata maggiore di anni tre a partire dalla data di rilascio dell\u2019attestazione;\u201d\u00a0rif.\u00a015.9. a II(modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>La semplice trasformazione societaria, in cui non vi \u00e8 trasferimento d\u2019azienda n\u00e9 di un suo ramo, ha effetti sul rinnovo e\/o durata di efficacia dell\u2019 Attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<em>Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 4 che \u201cnell\u2019ipotesi di semplice\u00a0\u00a0<strong>trasformazione societaria<\/strong>\u00a0in cui non vi \u00e8 trasferimento d\u2019azienda n\u00e9 di un suo ramo, ma solo ed esclusivamente la trasformazione della societ\u00e0, si ritiene che la suddetta ipotesi vada assimilata alle variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell\u2019attestazione di cui alla determinazione n. 40 del 27 luglio 2000.\u00a0 rif 15.9. b I cpv(modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Nel caso di fusione o di altra operazione relativa al conferimento o alla cessione, il nuovo soggetto pu\u00f2 utilizzare la vecchia attestazione del soggetto confluito?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito \u2026.omissis\u2026\u00a0nel caso, invece, di fusione o di altra operazione relativa al conferimento o alla cessione, l\u2019art 15, comma 9, del D.P.R. n. 34\/2000 stabilisce che il nuovo soggetto pu\u00f2 avvalersi, per la propria qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Tale fattispecie, dunque, non consente di utilizzare la vecchia attestazione del soggetto confluito, ma consente esclusivamente di poter utilizzare i requisiti di tali soggetti per la nuova qualificazione. In tal caso, dunque, l\u2019impresa\u00a0 potr\u00e0 o chiedere la variazione del contratto relativo all\u2019attestazione in corso di validit\u00e0, per l\u2019aggiornamento di classifiche e di categorie, o procedere alla stipula di un nuovo contratto.\u201d.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em>\u00a0<em>rif 15.9. b III \u00a0cpv (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Le imprese in stato di amministrazione straordinaria possono ottenere l\u2019Attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 14 del 28.09.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito, al punto 9, quanto segue \u201cle imprese che si trovano in stato di amministrazione straordinaria, rientrando tra\u00a0 i soggetti legittimati alla partecipazione alle gare, come deciso dal Consiglio di Stato con sentenza del 6 agosto 2001 n.\u00b0 4241,\u00a0 ove sia intervenuta l\u2019autorizzazione alla prosecuzione dell\u2019esercizio d\u2019impresa ex D.L.vo 270\/99, possono essere attestate ai sensi del DPR 34\/2000;\u201drif.<\/em>\u00a0<em>15.9.c.<\/em>\u00a0<em>(modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>E\u2019 possibile\u00a0 la qualificazione di un&#8217;impresa individuale &#8211; di cui sia titolare il socio superstite di una societ\u00e0 in nome collettivo formata da due soci incorsa nella causa di scioglimento di cui all\u2019articolo 2272, comma 4, del codice civile &#8211; sulla base dei requisiti di ordine speciale maturati nel quinquennio precedente la stipula del contratto per il conseguimento dell\u2019 attestazione, dalla suddetta societ\u00e0?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 8 del 07.05.2002 alla lettera P) l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito la possibilit\u00e0\u00a0 per &#8220;una impresa individuale &#8211; di cui sia titolare il socio superstite di una societ\u00e0 in nome collettivo formata da due soci incorsa nella causa di scioglimento di cui all\u2019articolo 2272, comma 4, del codice civile &#8211; sulla base dei requisiti di ordine speciale maturati, nel quinquennio precedente la stipula del contratto per il conseguimento dell\u2019attestazione, dalla suddetta societ\u00e0;\u201d purch\u00e9 \u201cvengano forniti alla SOA che deve rilasciare l\u2019attestazione, prove documentali, di provenienza dal Registro delle imprese territorialmente competente, attestanti l\u2019avvenuta estinzione della societ\u00e0 commerciale e la continuazione della relativa attivit\u00e0 imprenditoriale nella forma dell\u2019impresa individuale, da parte del socio superstite della societ\u00e0 scioltasi per il concretizzarsi della fattispecie delineata dall\u2019articolo 2272, comma 4, del codice civile. rif.<\/em>\u00a0<em>15.9.d (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Nel caso di cessione di ramo d\u2019azienda, a quali condizioni pu\u00f2 essere rilasciata l\u2019 attestazione di qualificazione al cessionario da parte della Soa?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 11 del 05.06.2002 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che\u00a0\u2026omissis\u2026\u00a0 l\u2019<strong>attestazione di qualificazione<\/strong>\u00a0deve essere rilasciata al cessionario soltanto se risulta dagli atti che vi sia stata una effettiva cessione di un\u00a0<strong>complesso di beni organizzati qualificabili\u00a0<\/strong>come<strong>\u00a0ramo di azienda\u00a0<\/strong>e dei connessi requisiti che hanno consentito la eventuale precedente qualificazione; rif\u00a015.9.e II cpv (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Nel caso di cessione di ramo d\u2019azienda, quando il cessionario pu\u00f2 ottenere l\u2019 attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 11 del 05.06.2002 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che\u00a0\u2026omissis\u2026 l\u2019<strong>attestazione di qualificazione<\/strong>\u00a0deve essere rilasciata al cessionario sulla base anche del ramo di azienda acquisito ma soltanto dopo che sia stata\u00a0<strong>revocata\u00a0<\/strong>o<strong>\u00a0ridimensionata<\/strong>\u00a0l\u2019attestazione al suo tempo rilasciata al cedente attraverso il rilascio di una nuova attestazione che tenga conto soltanto dei requisiti non ceduti; rif\u00a015.9.e III cpv (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Nel caso si cessione di ramo d\u2019azienda, l\u2019 impresa cedente pu\u00f2 attestarsi?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 11 del 05.06.2002 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che\u2026omissis\u2026\u00a0il rilascio di una nuova o di una prima\u00a0<strong>attestazione di qualificazione\u00a0<\/strong>ad una impresa che ha ceduto l\u2019azienda o un ramo di azienda pu\u00f2 essere effettuata soltanto sulla base del possesso di requisiti diversi da quelli che hanno consentito il rilascio dell\u2019attestazione all\u2019impresa cessionaria; rif\u00a015.9.e IV cpv (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Con la cessione di un\u2019azienda o di un ramo di essa vengono anche trasferiti i contratti stipulati dall\u2019 impresa cedente con le stazioni appaltanti?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 11 del 05.06.2002 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che\u2026omissis\u2026\u00a0\u00a0 la cessione di una\u00a0<strong>azienda\u00a0<\/strong>o di un\u00a0<strong>ramo di azienda<\/strong>\u00a0comporta il trasferimento degli eventuali contratti stipulati con riferimento alla attestazione di qualificazione posseduta dall\u2019impresa cedente con l\u2019applicazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 35, commi 1, 2 e della legge 11 febbraio \u00a01994 e successive modificazioni rif\u00a015.9.e V cpv (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un\u2019impresa italiana, controllata da una multinazionale, pu\u00f2 utilizzare ai fini della propria qualificazione, oltre che i propri requisiti tecnici e finanziari, anche i requisiti dell&#8217;impresa controllante, eventualmente anche a seguito della stipula di un contratto d\u2019affitto?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel\u00a0 comunicato n. 43 del 18.02.2005 l\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito che un\u2019impresa italiana, controllata da una multinazionale , possa utilizzare ai fini della propria qualificazione, oltre che i propri requisiti tecnici e finanziari, anche i requisiti dell&#8217;impresa controllante, eventualmente anche a seguito della stipula di un contratto d\u2019affitto alle seguenti condizioni: \u2022\u00a0<\/em><em>l&#8217; impresa\u00a0 locataria sia gi\u00e0 nelle condizioni di accedere alla qualificazione ovvero sia gi\u00e0 di per s\u00e9 un soggetto abilitato a partecipare alle gare;\u00a0<\/em><em>\u2022\u00a0la capacit\u00e0 ed i requisiti di altro soggetto possono essere considerati soltanto alla condizione che esso assuma l&#8217;impegno formale (con la formalizzazione\u00a0 del vincolo giuridico) a mettere a disposizione del richiedente la qualificazione e i suoi requisiti per l\u2019intero periodo di validit\u00e0 dell\u2019attestazione.<\/em>\u00a0<em>Rif. 15.9.l (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>I nuovi soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio, possono qualificarsi avvalendosi della documentazione attestante i requisiti posseduti dalle imprese acquisite?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera i), l\u2019 Autorit\u00e0 in base alle considerazioni precedenti \u00e8 dell\u2019avviso che i nuovi soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio, e , pertanto non sono tenuti al soddisfacimento del requisito di cui all\u2019art. 18, comma 2, lett.\u00a0 C), possono qualificarsi avvalendosi della documentazione attestante i requisiti posseduti dalle imprese acquisite. Rif .18. 2c.b I cpv (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un\u2019impresa di nuova costituzione, che non ha ancora ufficializzato il bilancio, in che modo pu\u00f2 ottenere l\u2019Attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella\u00a0 determina n. 5 del 26.02.2003\u00a0<\/em>\u00a0<em>l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera c)\u00a0\u00a0 che \u201cnel caso in cui il soggetto tenuto alla redazione ed al deposito del bilancio sia di nuova costituzione, e subordini la sua operativit\u00e0 al conseguimento dell\u2019attestazione di qualificazione, il rilascio di questa non pu\u00f2 essere impedito dalla mancata ufficializzazione di un dato di bilancio (il patrimonio netto) che, in mancanza di attivit\u00e0 incidenti sulla sua consistenza, trova un equivalente nel capitale che ha consentito la costituzione della societ\u00e0.\u201drif\u00a0\u00a0<\/em><em>18. 2c. c (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>La qualificazione di un&#8217; impresa per progettazione e costruzione si identifica con la qualificazione per sola costruzione, ai fini dell\u2019 idoneit\u00e0 tecnica?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 9 del 14.06.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 6 che \u201cLa qualificazione di un\u2019impresa per progettazione e costruzione risulta indipendente dalla qualificazione per sola costruzione e va riferita alla effettiva idoneit\u00e0 tecnica, dimostrata dall\u2019impresa in riferimento all\u2019art. 18, comma 7\u201d.<\/em>\u00a0<em>Rif. 18.7. c (modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un&#8217;impresa di recente costituzione, che vuole attestarsi, ma che ha un numero di annualit\u00e0 operative inferiore a cinque, pur possedendo il requisito della cifra d\u2019affari, pu\u00f2 ottenere la qualificazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 18 del 20.11.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito, nel secondo comma, che \u201cin riferimento alla possibilit\u00e0 delle imprese di recente costituzione \u2013 cio\u00e8 con un numero di annualit\u00e0 operative inferiore a cinque &#8211; di qualificarsi, il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 con deliberazione n\u00b0288 del 26 luglio 2001, disponibile sul sito\u00a0<u>autoritalavoripubblici.it,<\/u>\u00a0ha ritenuto che le stesse ai fini della qualificazione possano dimostrare i requisiti previsti dall\u2019art. 18 del DPR 34\/2000 attraverso i valori medi annui calcolati sugli anni di effettiva operativit\u00e0;\u201d.<\/em>\u00a0<em>Rif. 18 .15. a( modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Come deve essere qualificato il subappaltatore per le lavorazioni cui inerisce il subappalto qualora siano differenti dalle categorie indicate nel bando di gara?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 8 del 07.05.2002 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito, alla lettera G) che \u201c ai fini del rilascio dell\u2019attestazione di qualificazione:<\/em><\/p><ol><li style=\"font-weight: 400;\"><em>a)\u00a0i subappaltatori possono utilizzare le lavorazioni eseguite con riferimento, sulla base di quanto risulta dal relativo certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dalle stazioni appaltanti all\u2019aggiudicatario, alla<strong>effettiva<\/strong>categoria di opera generale o di opera specializzata in cui esse rientrano;\u00a0Rif .24 . 1b\u00a0 b\u00a0(modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/li><\/ol><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>E\u2019 possibile la qualificazione di un&#8217;impresa mediante acquisto di ramo d&#8217;azienda da un\u2019 impresa fallita e munita di attestazione Soa, nel caso in cui la cedente sia fallita e non abbia effettuato le comunicazioni all\u2019 Osservatorio previste dall\u2019 art. 27, comma 3, del DPR 34\/2000?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 5 del 26.02.2003 l\u2019 Autorit\u00e0 stabilisce alla lettera e) \u201cche \u00e8 incontestabile che la sopravvenienza di una pronuncia dichiarativa dello stato fallimentare riguardante un\u2019impresa gi\u00e0 attestata determini \u2013 in capo a questa ultima, ovvero al relativo curatore fallimentare \u2013 l\u2019obbligo di comunicare detto evento all\u2019Osservatorio dei lavori pubblici (ex art. 27, comma 3, D.P.R. 34\/2000), trattandosi di variazione relativa al requisito di ordine generale definito all\u2019art. 17, lett. g), del medesimo D.P.R. n. 34\/2000.\u201d<\/em>\u00a0<em>Rif. 27. 3. a\u00a0\u00a0(modalit\u00e0 attestazione)<\/em><\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div id=\"section-391486f-5\" class=\"gem-tta-panel \" data-vc-content=\".gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"gem-tta-panel-title gem-tta-controls-icon-position-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#section-391486f-5\" data-vc-accordion data-vc-container=\".gem-tta-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-icon gem-tta-icon-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-bell\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-title-text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tVerifica triennale\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-opened\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-closed\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-text-output\"><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un&#8217;impresa deve necessariamente\u00a0sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validit\u00e0?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 6 del 21.04.2004\u00a0l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che la disposizione prevista dall\u2019articolo 15-bis del D.P.R. 34\/2000 e successive modificazioni in ordine al fatto che l\u2019imprese debbono sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validit\u00e0 dell\u2019attestazione non \u00e8 perentoria e, pertanto, l\u2019impresa pu\u00f2 sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date rif\u00a015 &#8211; bis. 1 .a I cpv.(verifica\u00a0 triennale).<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un&#8217;impresa pu\u00f2 anticipare la richiesta di verifica triennale rispetto al termine di 60 (sessanta) giorni?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 10 del 25 .05.2004 si precisa che:<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>le imprese possono richiedere l\u2019effettuazione della verifica triennale non oltre 90 (novanta) giorni antecedenti alla data di scadenza della validit\u00e0 triennale.<\/em>\u00a0<em>Rif .15 &#8211; bis. 1.b I\u00a0cpv(verifica triennale)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un&#8217;impresa che intenda integrare l\u2019attestazione con nuova categorie e \/o aumentare quelle esistenti, pu\u00f2 farlo contestualmente alla verifica triennale?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa che\u00a0\u00a0 \u2026omissis\u2026. l\u2019integrazione di una attestazione in corso di validit\u00e0 \u00e8 effettuata con riferimento ai parametri del costo dei dipendenti e degli ammortamenti non affetti dalla tolleranza del 25% e con date di rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale uguali a quelle previste dalla attestazione da integrare; .<\/em>\u00a0<em>rif. 15 &#8211; bis. 1.b\u00a0II cpv (verifica triennale)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>L&#8217;obbligo di acquisire il documento unico di regolarit\u00e0 contributiva (DURC) e i certificati del casellario giudiziale, al fine di verificare le previste dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sussiste, oltre nel caso di verifica triennale, anche nel caso di rilascio di prima attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa\u00a0che.. omissis.. si possono considerare, in via transitoria, effettuate positivamente la verifica triennale o le verifiche previste per il rilascio dell\u2019attestazione avendo acquisito le prescritte dichiarazioni sostitutive ed inoltrato la richiesta del rilascio del DURC e dei certificati del casellario giudiziale; .<\/em>\u00a0<em>rif. 15 &#8211; bis. 1.b\u00a0III cpv (verifica triennale)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Qualora il DURC e il certificato del casellario giudiziale, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei requisiti richiesti dalle Soa, la verifica triennale o il rilascio dell\u2019 attestazione, effettuate positivamente in via transitoria, sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, restano comunque valide?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa\u00a0che \u2026omissis\u2026 nel caso che il DURC e i certificati del casellario giudiziale, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei relativi requisiti le SOA dovranno provvedere alla revoca della verifica triennale o del rilascio della attestazione, le quali avranno decorrenza rispettivamente dalla data della scadenza della validit\u00e0 triennale e dalla data di rilascio dell\u2019attestazione;\u00a0rif. 15 &#8211; bis. 1.b\u00a0IV cpv (verifica triennale)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>In sede di verifica triennale dell\u2019 attestazione possono essere apportate anche variazioni minime, ex art. 15, comma 8, del DPR 34\/2000, come specificate dalla det. 40\/2000\u00a0 e\u00a0\u00a0 la tariffa da applicare per tali variazioni \u00e8 da sommare alla tariffa prevista per la verifica triennale?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel<\/em>\u00a0\u00a0<em>comunicato n. 45 del<\/em>\u00a0\u00a0<em>05.09.2005 l\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito al punto f) occorre precisare che la verifica triennale di cui all\u2019art. 15 bis del DPR 34\/2000 prevede esclusivamente l\u2019accertamento del\u00a0<strong>mantenimento\u00a0<\/strong>dei requisiti dell\u2019attestazione in corso di validit\u00e0. Per tale motivo si ritiene che qualsiasi altra ulteriore variazione, per quanto previsto, procurer\u00e0 alla Soa\u00a0 attivit\u00e0 aggiuntive che dovranno essere assoggettate all\u2019applicazione di una ulteriore tariffa, come previsto nella determinazione n 40\/2000;<\/em>\u00a0<em>\u00a0rif. 15 \u2013bis 1 c(verifica triennale)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Ai fini della verifica triennale, i<\/strong><em>\u00a0<\/em><strong>documenti di bilancio e fiscali presentati dall\u2019impresa a quale periodo temporale devono riferirsi?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 6 del 21.04.2004 dispone che i documenti di bilancio e fiscali presentati dall\u2019impresa ai fini della verifica triennale, devono essere quelli relativi ai cinque anni fiscali antecedenti la data della scadenza della validit\u00e0 triennale dell\u2019attestazione che risultano approvati e depositati\/presentati al momento della stipula del contratto per la effettuazione della suddetta verifica;\u00a0. rif18. 3. b (verifica triennale)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Si pu\u00f2 considerare positivamente dimostrato, ai fini della verifica triennale dell\u2019 attestazione, il requisito di cui all\u2019 art. 18 comma 2, lett. C) del DPR 34\/2000, qualora l\u2019 impresa abbia esibito un bilancio in cui il patrimonio netto\u00a0 \u00e8 negativo, ma abbia proposto la richiesta di condono fiscale prevista dalla legge n. 289\/2002?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel<\/em>\u00a0\u00a0<em>comunicato n. 45 del<\/em>\u00a0\u00a0<em>05.09.2005 qualora in sede di verifica triennale il requisito previsto all\u2019art.\u00a0 18, comma 2, lettera c) (capitale netto di valore positivo), del d .P.R. n. 34\/2000 non risulti soddisfatto, l\u2019attestazione non potr\u00e0 essere revisionata e conseguentemente\u00a0 l\u2019impresa potr\u00e0 proporre richiesta di rinnovo dell\u2019attestazione solo allorquando dimostri, con il deposito del bilancio di una pi\u00f9 recente annualit\u00e0, un patrimonio netto positivo<\/em>;\u00a0<em>rif.18. 2. c. d (verifica triennale)<\/em><\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div id=\"section-391486f-6\" class=\"gem-tta-panel \" data-vc-content=\".gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"gem-tta-panel-title gem-tta-controls-icon-position-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#section-391486f-6\" data-vc-accordion data-vc-container=\".gem-tta-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-icon gem-tta-icon-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-bell\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-title-text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tRequisiti generali\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-opened\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-closed\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-text-output\"><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Verifica triennale<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un&#8217;impresa deve necessariamente\u00a0sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validit\u00e0?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 6 del 21.04.2004\u00a0l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che la disposizione prevista dall\u2019articolo 15-bis del D.P.R. 34\/2000 e successive modificazioni in ordine al fatto che l\u2019imprese debbono sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validit\u00e0 dell\u2019attestazione non \u00e8 perentoria e, pertanto, l\u2019impresa pu\u00f2 sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date rif\u00a015 &#8211; bis. 1 .a I cpv.(verifica\u00a0 triennale).<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un&#8217;impresa pu\u00f2 anticipare la richiesta di verifica triennale rispetto al termine di 60 (sessanta) giorni?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 10 del 25 .05.2004 si precisa che:<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>le imprese possono richiedere l\u2019effettuazione della verifica triennale non oltre 90 (novanta) giorni antecedenti alla data di scadenza della validit\u00e0 triennale.<\/em>\u00a0<em>Rif .15 &#8211; bis. 1.b I\u00a0cpv(verifica triennale)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un&#8217;impresa che intenda integrare l\u2019attestazione con nuova categorie e \/o aumentare quelle esistenti, pu\u00f2 farlo contestualmente alla verifica triennale?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa che\u00a0\u00a0 \u2026omissis\u2026. l\u2019integrazione di una attestazione in corso di validit\u00e0 \u00e8 effettuata con riferimento ai parametri del costo dei dipendenti e degli ammortamenti non affetti dalla tolleranza del 25% e con date di rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale uguali a quelle previste dalla attestazione da integrare; .<\/em>\u00a0<em>rif. 15 &#8211; bis. 1.b\u00a0II cpv (verifica triennale)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>L&#8217;obbligo di acquisire il documento unico di regolarit\u00e0 contributiva (DURC) e i certificati del casellario giudiziale, al fine di verificare le previste dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sussiste, oltre nel caso di verifica triennale, anche nel caso di rilascio di prima attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa\u00a0che.. omissis.. si possono considerare, in via transitoria, effettuate positivamente la verifica triennale o le verifiche previste per il rilascio dell\u2019attestazione avendo acquisito le prescritte dichiarazioni sostitutive ed inoltrato la richiesta del rilascio del DURC e dei certificati del casellario giudiziale; .<\/em>\u00a0<em>rif. 15 &#8211; bis. 1.b\u00a0III cpv (verifica triennale)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Qualora il DURC e il certificato del casellario giudiziale, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei requisiti richiesti dalle Soa, la verifica triennale o il rilascio dell\u2019 attestazione, effettuate positivamente in via transitoria, sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, restano comunque valide?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa\u00a0che \u2026omissis\u2026 nel caso che il DURC e i certificati del casellario giudiziale, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei relativi requisiti le SOA dovranno provvedere alla revoca della verifica triennale o del rilascio della attestazione, le quali avranno decorrenza rispettivamente dalla data della scadenza della validit\u00e0 triennale e dalla data di rilascio dell\u2019attestazione;\u00a0rif. 15 &#8211; bis. 1.b\u00a0IV cpv (verifica triennale)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>In sede di verifica triennale dell\u2019 attestazione possono essere apportate anche variazioni minime, ex art. 15, comma 8, del DPR 34\/2000, come specificate dalla det. 40\/2000\u00a0 e\u00a0\u00a0 la tariffa da applicare per tali variazioni \u00e8 da sommare alla tariffa prevista per la verifica triennale?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel<\/em>\u00a0\u00a0<em>comunicato n. 45 del<\/em>\u00a0\u00a0<em>05.09.2005 l\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito al punto f) occorre precisare che la verifica triennale di cui all\u2019art. 15 bis del DPR 34\/2000 prevede esclusivamente l\u2019accertamento del\u00a0<strong>mantenimento\u00a0<\/strong>dei requisiti dell\u2019attestazione in corso di validit\u00e0. Per tale motivo si ritiene che qualsiasi altra ulteriore variazione, per quanto previsto, procurer\u00e0 alla Soa\u00a0 attivit\u00e0 aggiuntive che dovranno essere assoggettate all\u2019applicazione di una ulteriore tariffa, come previsto nella determinazione n 40\/2000;<\/em>\u00a0<em>\u00a0rif. 15 \u2013bis 1 c(verifica triennale)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Ai fini della verifica triennale, i<\/strong><em>\u00a0<\/em><strong>documenti di bilancio e fiscali presentati dall\u2019impresa a quale periodo temporale devono riferirsi?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 6 del 21.04.2004 dispone che i documenti di bilancio e fiscali presentati dall\u2019impresa ai fini della verifica triennale, devono essere quelli relativi ai cinque anni fiscali antecedenti la data della scadenza della validit\u00e0 triennale dell\u2019attestazione che risultano approvati e depositati\/presentati al momento della stipula del contratto per la effettuazione della suddetta verifica;\u00a0. rif18. 3. b (verifica triennale)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Si pu\u00f2 considerare positivamente dimostrato, ai fini della verifica triennale dell\u2019 attestazione, il requisito di cui all\u2019 art. 18 comma 2, lett. C) del DPR 34\/2000, qualora l\u2019 impresa abbia esibito un bilancio in cui il patrimonio netto\u00a0 \u00e8 negativo, ma abbia proposto la richiesta di condono fiscale prevista dalla legge n. 289\/2002?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel<\/em>\u00a0\u00a0<em>comunicato n. 45 del<\/em>\u00a0\u00a0<em>05.09.2005 qualora in sede di verifica triennale il requisito previsto all\u2019art.\u00a0 18, comma 2, lettera c) (capitale netto di valore positivo), del d .P.R. n. 34\/2000 non risulti soddisfatto, l\u2019attestazione non potr\u00e0 essere revisionata e conseguentemente\u00a0 l\u2019impresa potr\u00e0 proporre richiesta di rinnovo dell\u2019attestazione solo allorquando dimostri, con il deposito del bilancio di una pi\u00f9 recente annualit\u00e0, un patrimonio netto positivo<\/em>;\u00a0<em>rif.18. 2. c. d (verifica triennale)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Requisiti generali<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Con quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano il requisito d\u2019 ordine generale della cittadinanza italiana, di cui al comma 1 dell&#8217; art 17 del DPR 34\/2000 e succ. modific.?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 47 del 12.10.2000 dispone alla lettera A. 1 che il possesso del requisito della cittadinanza italiana relativi al titolare,al legale rappresentante, all\u2019 amministratore o al direttore tecnico \u00e8 dimostrato dai \u201c\u00a0 certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare, al legale rappresentante, all\u2019amministratore e al direttore tecnico\u201drif\u00a0<\/em>\u00a0<em>17.1a. a. ( requisiti generali)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Da cosa \u00e8 dimostrato il requisito di assenza di procedimento in corso per l&#8217;applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all&#8217;articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all\u2019 art.<\/strong>\u00a0<strong>10 della legge 31 maggio 1965, n. 575?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n .47 del 12 .10.2000 dispone alla lettera a. 2\u00a0 che esso requisito \u00e8 dimostrato da \u201ccomunicazione effettuata, su richiesta del soggetto da qualificare ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 1, del D.P.R.\u00a0 3 giugno 1998, n. 252, dalla Prefettura della Provincia in cui risiede o ha sede il suddetto soggetto oppure certificato della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con in calce la dicitura, ai sensi dell\u2019articolo 9 del D.P.R. n .252\/98, \u201c\u2026nulla osta ai fini dell\u2019articolo 10 della legge 31\u00a0\u00a0 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni\u2026\u201d e con l\u2019indicazione della specifica attivit\u00e0 di\u00a0impresa;<\/em><strong>\u00a0<\/strong><em>rif<\/em><strong>.<\/strong><em>\u00a017.1 b. a<\/em>\u00a0\u00a0(<em>requisiti generali)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Come si dimostra il requisito generale dell\u2019inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, relativi al\u00a0titolare, al legale rappresentante, all\u2019amministratore e al direttore tecnico\u00a0?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 47 del 12.10.2000 dispone alla lettera\u00a0 A. 4, che il\u00a0 requisito<\/em><strong>\u00a0<\/strong><em>dell\u2019inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta \u00e8 dimostrato da \u201c certificati del casellario giudiziale relativi al titolare, al legale rappresentante, all\u2019amministratore e al direttore tecnico;\u201d ed ancora alla lettera A. 5 da \u201cdichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, rilasciato dal titolare, dal legale rappresentante, dall\u2019amministratore e dal direttore tecnico attestante l\u2019inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della \u201cnon menzione\u201d o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell\u2019articolo 444 del C.P.P. ovvero l\u2019elencazione di tali sentenze; rif.\u201d<\/em>\u00a0<em>17.1c. a(requisiti generali)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>L&#8217;insussistenza di carichi pendenti \u00e8 considerato requisito di ordine generale?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 56 del 13 .12.2000 afferma al punto 2 che \u201cl\u2019insussistenza di carichi pendenti non \u00e8 requisito di carattere generale di cui all\u2019articolo 17 del D.P.R. 34\/2000 che deve essere dimostrato dai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo;\u201d<\/em>\u00a0\u00a0<em>rif. 17.1c. b\u00a0.I cpv (requisiti generali)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Cosa si intende per reati che incidono sulla moralit\u00e0 professionale?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 56 del 13.12.2000\u00a0 al punto 3 afferma che\u2026omissis.. \u201c\u00a0 i reati che incidono sulla moralit\u00e0 professionale (articolo 17, comma 1, lettera c), del D.P.R. 34\/2000) devono intendersi, concordemente con quanto indicato dal Ministero LL.PP. nella circolare 1 marzo\u00a0\u00a0 2000 n. 182\/400\/93, quelli contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale), l\u2019ordine pubblico (libro secondo, titolo V, del codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI, del codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e, comunque, quelli relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto;\u201d<\/em>\u00a0\u00a0<em>rif. 17.1c. b. II cpv(requisiti generali)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Pu\u00f2 essere rilasciata l\u2019attestazione ad un&#8217;impresa per la quale uno o pi\u00f9 soggetti obbligati abbiano\u00a0 autodichiarato reati che siano incidenti sulla affidabilit\u00e0 morale o professionale?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 28 del 29.11. 2002 al punto 2, \u201csi precisa che qualora il reato autodichiarato dai soggetti di cui all\u2019art. 17 comma 1, lett. c), del DPR 34\/2000, sia incidente sulla affidabilit\u00e0 morale e professionale le SOA potranno procedere al rilascio dell\u2019attestazione solo ove venga documentata dall\u2019impresa l\u2019avvenuta estinzione del reato ai sensi dell\u2019art. 445 del codice di proc. pen.; a tal fine, qualora siano decorsi 5 anni dalla sentenza di condanna, la SOA\u00a0 dovr\u00e0 acquisire dall\u2019impresa copia dell\u2019ordinanza di estinzione del reato emessa dal Giudice penale competente.\u201d. rif<\/em>\u00a0<em>17.1c. c. (requisiti generali)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>In che modo il titolare o il legale rappresentante provano il requisito\u00a0 d\u2019 ordine generale dell\u2019<\/strong>\u00a0\u00a0<strong>inesistenza di irregolarit\u00e0, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 47 del 12.10.2000 dispone alla lettera a .6 che esso requisito \u00e8 dimostrato da<\/em>\u201d\u00a0<em>dichiarazione<\/em>\u00a0<em>sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l\u2019inesistenza di irregolarit\u00e0, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza,\u201drif\u00a0<\/em>\u00a0<em>17. 1e. a<\/em><em>\u00a0. (requisiti generali)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Come si dimostra l\u2019 insussistenza o meno dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell&#8217;attivit\u00e0 di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 56 del 13.12.2000\u00a0 al punto 1 dispone che \u201cla dichiarazione di insussistenza dello stato di fallimento (articolo 17, comma 1, lettera g), del D.P.R. 34\/2000) deve riferirsi, tenuto conto delle disposizioni di cui all\u2019articolo 143 della legge fallimentare R.D. 16\/03\/1942 n. 267, alla situazione dell\u2019impresa alla data del rilascio dell\u2019attestazione di qualificazione. rif. 17. 1g. a<\/em>\u00a0<em>\u00a0cpv<\/em>\u00a0<em>(requisiti generali)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>L\u2019inesistenza di errore grave nell\u2019esecuzione di lavori pubblici \u00e8 dimostrabile con dichiarazione sostitutiva di atto notorio?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u00a0La determina n. 47 del 12.10 .2000 dispone alla lettera a .6 che esso requisito \u00e8 dimostrato da<\/em>\u201d\u00a0<em>dichiarazione<\/em>\u00a0<em>sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 20\u00a0\u00a0 ottobre 1998 n. 403 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l\u2019inesistenza\u2026omissis, di errore grave nell\u2019esecuzione di lavori pubblici,<\/em>\u00a0<em>rif 17. 1i. a<\/em><em>\u00a0<\/em>\u00a0\u00a0<em>(requisiti generali)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Come\u00a0 pu\u00f2 un\u2019 impresa dimostrare il requisito di cui all\u2019 art 17 comma 1 lettera d) circa l\u2019inesistenza di violazioni gravi alle norme in materia di contribuzione sociale?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 28 del 29. 11.2002 al punto 3)\u2026omissis\u2026 \u201c si precisa che le SOA\u00a0 dovranno, secondo quanto disposto in materia di dimostrazione dei requisiti d\u2019ordine generale, acquisire, oltre quanto indicato al punto a) del disposto della determinazione n\u00b0 47 del 12\u00a0 ottobre 2000, anche la\u00a0<strong>auto dichiarazione<\/strong>\u00a0del legale rappresentante o del titolare dell\u2019impresa in ordine all\u2019inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. La necessit\u00e0 di tale adempimento deriva dal disposto di cui all\u2019art. 17, lett. d) ed l) del DPR 34\/2000, pur non essendo stata richiamata nella citata det. n\u00b0 47\/2000.\u201d<\/em>\u00a0<em>rif 17. 1l. a (requisiti generali)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Come un\u2019 impresa dimostra il requisito previsto dall\u2019 art. 17 comma 1 lettera m) circa l\u2019 insistenza di false dichiarazioni?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 47 del 12.10 .2000 dispone alla lettera a. 6 che esso requisito \u00e8 dimostrato da<\/em>\u201d\u00a0<em>dichiarazione<\/em>\u00a0<em>sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 20\u00a0 ottobre 1998 n. 403 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l\u2019inesistenza\u2026omissis di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l\u2019ammissione agli appalti e per il conseguimento dell\u2019attestazione di qualificazione .rif<\/em>\u00a0<em>17. 1m. a(requisiti generali)<\/em><\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div id=\"section-391486f-7\" class=\"gem-tta-panel \" data-vc-content=\".gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"gem-tta-panel-title gem-tta-controls-icon-position-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#section-391486f-7\" data-vc-accordion data-vc-container=\".gem-tta-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-title-text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tRequisiti speciali\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-opened\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-closed\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-text-output\"><p>Cifra d\u2019affari<\/p><p>Ai fini del possesso del requisito dell\u2019 adeguata attrezzatura tecnica, i beni devono essere presenti all\u2019interno dell\u2019 impresa?<\/p><p>La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone al punto 34 che:\u201d il possesso del requisito della attrezzatura tecnica \u00e8 documentato sulla base dei dati, riferiti a beni specificatamente destinati alla esecuzione dei lavori, contenuti nella documentazione prevista dal D.P.R. 34\/2000 e, pertanto, senza verificare se tali beni siano effettivamente ancora presenti ed impiegati dall\u2019impresa nei lavori in corso di esecuzione;\u201d.rif. 18. 1c. a (cifra d\u2019affari )<\/p><p>Pu\u00f2 ritenersi soddisfatto il requisito dell\u2019 adeguata capacit\u00e0 economico- finanziaria di cui all\u2019art. 18, comma 2, lett. c), del D.P.R .34\/2000, qualora il totale della lettera A) del passivo dell\u2019 ultimo bilancio chiuso alla fine dell\u2019 anno, sia negativo e l\u2019 assemblea ordinaria dei soci ha deliberato il ripianamento dell\u2019 inera perdita?<\/p><p>Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera f) che\u201d non si ritiene che il versamento effettuato dall\u2019impresa contestualmente all\u2019approvazione del bilancio, ai fini del ripianamento di passivit\u00e0 risultanti dal bilancio, sani eventuali situazioni di passivit\u00e0, in quanto il requisito, di cui all\u2019art. 18, comma 2, lett. c), del DPR 34\/2000 deve essere rispettato alla data del 31 dicembre, data che costituisce il momento di chiusura del bilancio;\u201d rif. 18.2c. a (cifra d\u2019affari)<\/p><p>I nuovi soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio, e, pertanto non sono tenuti al soddisfacimento del requisito di cui all\u2019art. 18, comma 2, lett. C), possono qualificarsi avvalendosi della documentazione attestante i requisiti posseduti dalle imprese acquisite?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera i), \u201c l\u2019 Autorit\u00e0 in base alle considerazioni precedenti \u00e8 dell\u2019avviso che i nuovi soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio, e , pertanto non sono tenuti al soddisfacimento del requisito di cui all\u2019art. 18, comma 2, lett. C), possono qualificarsi avvalendosi della documentazione attestante i requisiti posseduti dalle imprese acquisite. rif. 18. 2c.b I cpv (cifra d\u2019affari)<\/p><p>Le nuove imprese (che intendano qualificarsi sulla base di requisiti posseduti da imprese acquisite), che siano costituite in forma di soggetti tenuti alla dimostrazione del requisito di cui all\u2019art. 18, comma 2, lettera c), del D.P.R. 34\/2000, qualora non abbiano ancora provveduto al deposito del primo bilancio, possono lo stesso qualificarsi?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera i)\u2026omissis.. \u00e8 dell\u2019avviso che i neonati soggetti che,invece, sono assoggettate alla dimostrazione del requisito di cui all\u2019art . 18, comma 2, lett. C), possono qualificarsi solo successivamente all\u2019approvazione del primo bilancio, avvalendosi, eventualmente, anche dei requisiti posseduti dalle imprese acquisite.\u201d rif. 18. 2c.b II cpv (cifra d\u2019affari)<\/p><p>Ma nella determina n. 5 del 26.02.2003 ..l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera c) che \u201cnel caso in cui il soggetto tenuto alla redazione ed al deposito del bilancio sia di nuova costituzione, e subordini la sua operativit\u00e0 al conseguimento dell\u2019attestazione di qualificazione, il rilascio di questa non pu\u00f2 essere impedito dalla mancata ufficializzazione di un dato di bilancio (il patrimonio netto) che, in mancanza di attivit\u00e0 incidenti sulla sua consistenza, trova un equivalente nel capitale che ha consentito la costituzione della societ\u00e0.\u201drif 18. 2c. c (cifra d\u2019affari)<\/p><p>La dichiarazione annuale IVA pu\u00f2 essere sostituta dalla comunicazione annuale Iva introdotta dalla normativa fiscale?<\/p><p>Nel comunicato n. 43 del 18.02.2005 l\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito che come disposto dall\u2019art. 18, comma 3, del DPR 34\/2000, la cifra d\u2019affari in lavori relativa all\u2019attivit\u00e0 diretta (per le ditte individuali, le societ\u00e0 di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili) dovr\u00e0 essere desunta dalla sola dichiarazione annuale IVA. rif. 18. 3. c (cifra d\u2019 affari in lavori)<\/p><p>Si pu\u00f2 riconoscere ad una impresa da qualificare come \u201cattivit\u00e0 indiretta\u201d una parte della cifra d\u2019affari in lavori maturata in capo ad una societ\u00e0 di fatto cui una associazione temporanea ha materialmente dato vita?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06.11 .2002 l\u2019Autorit\u00e0 \u00e8 dell\u2019avviso che \u201cnon pu\u00f2 essere attribuita per \u201cattivit\u00e0 indiretta\u201dalle imprese temporaneamente riunite in associazione la cifra d\u2019affari in lavori maturata in capo alla societ\u00e0 di fatto cui la riunione temporanea avrebbe materialmente dato vita.\u201d rif. 18.4. b (cifra d\u2019affari in lavori)<\/p><p>Lavori<\/p><p>Il tipo di committenza per la documentazione della lavorazioni eseguite, ai fini della qualificazione, deve essere pubblica o privata?<\/p><p>Nel comunicato n. 9 del 14.06.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 11 che \u201c la tipologia delle lavorazioni eseguite e documentate dall\u2019impresa ai fini della qualificazione, prescinde dalle caratterizzazione della committenza, che, pertanto, pu\u00f2 essere pubblica che privata\u201d. Rif 18. 5b.a (lavori)<\/p><p>La dimostrazione dei requisiti relativi ai lavori di cui all\u2019art. 18, comma 5 lettere b) e c), del D.P.R. n. 34\/2000, mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta \u00e8 stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, \u00e8 possibile per tutte le classifiche?<\/p><p>Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito\u2026omissis.. al punto 6) che \u201cLa dimostrazione dei requisiti relativi ai lavori di cui all\u2019art. 18, comma, 5 lettere b) e c), del D.P.R. n. 34\/2000 mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta \u00e8 stato responsabile uno dei propri direttori tecnici \u00e8 limitata alla terza classifica.\u201drif 18. 5b-5c. b I cpv (lavori)<\/p><p>Se un&#8217;impresa possieda per una singola categoria, oltre ai requisiti del direttore tecnico, anche propri certificati di lavori, la dimostrazione dei requisiti \u00e8 sempre cumulativa per tutte la classifiche?<\/p><p>Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito\u2026omissis.. al punto7) \u201cNel caso che un\u2019impresa possieda per una singola categoria, oltre ai requisiti del direttore tecnico, anche propri certificati di lavori, la dimostrazione dei requisiti nel suo totale pu\u00f2 essere cumulativa ma, comunque, fino alla terza classifica&#8221; ; rif 18. 5b-5c. b II cpv (lavori)<\/p><p>I requisiti di cui al comma 5 lettere b) e c) dell\u2019art 18 DPR 34\/2000, che possono essere dimostrati tramite i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta \u00e8 stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, sono sufficienti a dimostrare anche gli altri requisiti utili per la qualificazione previsti dallo stesso articolo?<\/p><p>Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito\u2026omissis.. al punto 8) che \u201cI requisiti che possono essere dimostrati tramite i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta \u00e8 stato responsabile uno dei propri direttori tecnici sono solo quelli di cui all\u2019art. 18, comma 5, lettere b) e c) e non escludono la necessit\u00e0 di dimostrare per il rilascio dell\u2019attestazione gli ulteriori requisiti previsti dall\u2019art. 18 del D.P.R. n. 34\/2000.\u201d; rif 18. 5b-5c. b III cpv (lavori)<\/p><p>Il certificato di regolare esecuzione e i certificati di collaudo sono assimilabili al certificato dei lavori, previsto dall\u2019 allegato D, del DPR 34\/2000 ?<\/p><p>La determina n.48 del 12.10.2000 afferma\u2026.omissis.. al punto 7 lettera b che \u201c Per quanto riguarda il requisito idoneit\u00e0 tecnica occorre tenere conto che: il certificato dei lavori \u00e8 documento diverso dal certificato di collaudo e dal certificato di regolare esecuzione e pu\u00f2 riferirsi anche a lavori in corso&#8221;; rif 18.6. a II cpv(lavori)<\/p><p>Ai fini della idoneit\u00e0 tecnica, pu\u00f2 essere attribuita la qualificazione nelle categorie OG3 e OG4, anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilit\u00e0 (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie?<\/p><p>La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma ..omissis\u2026al punto 7 lettera c che \u201c Per quanto riguarda il requisito idoneit\u00e0 tecnica occorre tenere conto che la qualificazione nelle categorie OG3 e OG4 deve essere attribuita anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilit\u00e0 (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie&#8221;: rif 18.6. a III cpv (lavori)<\/p><p>indice<\/p><p>Se il certificato dei lavori attesti che l&#8217;impresa ha eseguito, non solo le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, ma anche quelle appartenenti alle altre categorie, pu\u00f2 essere utile ai fini della qualificazione in tutte le categorie in esso indicate?<\/p><p>La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma\u2026.omissis.. al punto 7 lettera f che \u201c Per quanto riguarda il requisito idoneit\u00e0 tecnica il certificato dei lavori &#8211; qualora attesti che l\u2019impresa ha eseguito, non solo le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ma anche quelle appartenenti alle altre categorie &#8211; \u00e8 utile ai fini della qualificazione in tutte le categorie in esso indicate; in tal caso, occorre, per\u00f2, che nel bando di gara, in conformit\u00e0 alle disposizioni vigenti al momento della sua pubblicazione, sia stato specificato che l\u2019intervento prevedeva lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie rif 18.6. a VI cpv (lavori)<\/p><p>Ma la determina n. 56 del 13.12.2000 dispone al punto 32 che \u201cla indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione n. 48 dell\u2019Autorit\u00e0 &#8211; relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta \u00e8 condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che l\u2019intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie &#8211; deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo l\u2019entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data l\u2019esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all\u2019allegato A del suddetto D.P.R. 34\/2000, \u00e8 documentata dai certificati dei lavori nonch\u00e9 da altra adeguata documentazione oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA;\u201d. Rif. 18.6. b(lavori)<\/p><p>Qual \u00e8 la percentuale d\u2019 importo dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell\u2019 idoneit\u00e0 tecnica, qualora l\u2019aggiudicatario abbia subappaltato parte delle lavorazioni e queste appartengano sia alla categoria prevalente e\/o a categorie a qualificazione non obbligatoria e sia a categorie a qualificazione obbligatoria ?<\/p><p>La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma\u2026omissis\u2026 al punto 7 lettera g )che \u201c Per quanto riguarda il requisito idoneit\u00e0 tecnica g) l\u2019importo dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito &#8211; qualora l\u2019aggiudicatario abbia subappaltato parte delle lavorazioni e queste appartengano sia alla categoria prevalente e\/o a categorie a qualificazione non obbligatoria e sia a categorie a qualificazione obbligatoria \u2013 \u00e8 determinato con riferimento ad una percentuale, compresa fra il 30% ed il 40% di cui all\u2019articolo 24, comma 1, lettera b), del D.P.R. 34\/2000, pari alla media ponderale delle suddette percentuali calcolata in base agli importi delle due diverse lavorazioni subappaltate&#8221; rif 18.6. a VII cpv(lavori)<\/p><p>Inoltre nel comunicato n. 7 del 26\/04\/2001 al punto 1) l\u2019Autorit\u00e0 precisa che &#8220;\u2026omissis\u2026la media ponderale \u00e8 determinata applicando la seguente formula(B * 0,40 + C * 0,30) \/ A dove:<\/p><p>A = importo complessivo appalto<\/p><p>B = importo totale delle eventuali lavorazioni diverse dalla prevalente, (subappaltabili e\/o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi di quanto previsto dall\u2019articolo 30, comma 1, lettera c) del DPR34\/2000 e dall\u2019articolo 73, comma 2, del DPR 554\/1999) appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all\u2019allegato A al DPR 34\/2000) C = A \u2013 B; 2) e al punto 3)..omissis.. che qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti prima del 1 marzo 2000, gli importi dei lavori utilizzabili, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di idoneit\u00e0 tecnica per la qualificazione nella sola categoria prevalente oppure nella categoria prevalente e nelle eventuali altre categorie indicate nel bando di gara, sono determinati tenendo conto che la percentuale di cui all\u2019articolo 24, comma 1, lettera b), del DPR 34\/2000 \u00e8 pari in ogni caso al 30%;&#8221;<\/p><p>Ai fini dell&#8217; idoneit\u00e0 tecnica, il certificato relativo ai lavori eseguiti in subappalto o in assegnazione da parte dei consorzi di cui all\u2019articolo 25, comma 6, del D.P.R. 34\/2000, come viene documentato?<\/p><p>La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma\u2026omissis\u2026 al punto 7 lettera h) che \u201c Per quanto riguarda il requisito idoneit\u00e0 tecnica il certificato relativo ai lavori eseguiti in subappalto, o in assegnazione da parte dei consorzi di cui all\u2019articolo 25, comma 6, del D.P.R. 34\/2000, \u00e8 documentato dal certificato dei lavori rilasciato dalla stazione appaltante all\u2019impresa o ai consorzi aggiudicatari&#8221; rif. 18.6. a VIII cpv( lavori)<\/p><p>indice<\/p><p>Ai fini dell&#8217; adeguata idoneit\u00e0 tecnica, in base a quali parametri sono determinati gli importi dei lavori eseguiti in proprio, qualora si tratti di edilizia abitativa, commerciale o industriale?<\/p><p>La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma \u2026.omissis\u2026al punto 7 lettera i) che \u201c Per quanto riguarda il requisito idoneit\u00e0 tecnica gli importi dei lavori eseguiti in proprio, qualora si tratti di edilizia abitativa, sono determinati sulla base dei parametri di cui all\u2019articolo 25, comma 4, del D.P.R. 34\/2000, e qualora si tratti di edilizia commerciale o industriale, sulla base dei medesimi parametri moltiplicati rispettivamente per 1,30 e per 0,70\u201d. rif. 18 .6. a IX cpv(lavori )<\/p><p>Come viene documentata l\u2019esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all\u2019allegato A del suddetto D.P.R. 34\/2000, relativamente agli interventi previsti nei bandi di gara indetti prima dell\u2019 entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000?<\/p><p>La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 32 che \u201cla indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione n. 48 dell\u2019Autorit\u00e0 &#8211; relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta \u00e8 condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che l\u2019intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie &#8211; deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo l\u2019entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data l\u2019esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all\u2019allegato A del suddetto D.P.R. 34\/2000, \u00e8 documentata dai certificati dei lavori nonch\u00e9 da altra adeguata documentazione) oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA;\u201d. Rif. 18.6. b(lavori)<\/p><p>Come \u00e8 determinato l\u2019importo dei lavori utilizzabile ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di idoneit\u00e0 tecnica ,se il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1 marzo 2000 e costituisca documentazione per la qualificazione nella sola categoria prevalente indicata nel bando di gara?<\/p><p>Nel comunicato n .7 del 26.04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito\u2026.omissis\u2026che qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1 marzo 2000 costituisca documentazione per la qualificazione nella sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, l\u2019importo dei lavori utilizzabile ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di idoneit\u00e0 tecnica \u00e8 determinato tenendo conto che la percentuale di cui all\u2019articolo 24, comma 1, lettera b), del DPR 34\/2000 \u00e8 pari alla media ponderale di cui al precedente punto 1) che qui di seguito si riporta . . la media ponderale \u00e8 determinata applicando la seguente formula(B * 0,40 + C * 0,30) \/ A dove:<\/p><p>A = importo complessivo appalto<\/p><p>B = importo totale delle eventuali lavorazioni diverse dalla prevalente, (subappaltabili e\/o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi di quanto previsto dall\u2019articolo 30, comma 1, lettera c) del DPR34\/2000 e dall\u2019articolo 73, comma 2, del DPR 554\/1999) appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all\u2019allegato A al DPR 34\/2000) C = A \u2013 B; 2;rif . 18.6. d III cpv;(lavori)<\/p><p>indice<\/p><p>Se il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1 marzo 2000 e costituisca documentazione per la qualificazione nella categoria prevalente e nelle altre categorie indicate nel bando di gara, come sono determinati gli importi dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del rispettivo requisito di idoneit\u00e0 tecnica?<\/p><p>Nel comunicato n. 7 del 26.04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito \u2026omissis\u2026\u2026che 4) qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1 marzo 2000 e costituisca documentazione per la qualificazione nella categoria prevalente e nelle altre categorie indicate nel bando di gara, gli importi dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del rispettivo requisito di idoneit\u00e0 tecnica sono determinati singolarmente tenendo conto che la percentuale di cui all\u2019articolo 24, comma 1, lettera b), del DPR 34\/2000 \u00e8 rispettivamente pari:\u00b7al 30% per la categoria prevalente (sia essa a qualificazione obbligatoria o non obbligatoria secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all\u2019allegato A al DPR 34\/2000); al 30% per le categorie diverse dalla prevalente a qualificazione non obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all\u2019allegato A al DPR 34\/2000); al 40% per le categorie diverse dalla prevalente a qualificazione obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all\u2019allegato A al DPR 34\/2000) rif 18.6. d IV( lavori )<\/p><p>Con quali modalit\u00e0 dovr\u00e0 procedersi alla valutazione dei lavori eseguiti in proprio, qualora gli stessi non siano ancora conclusi alla data di stipula del contratto di attestazione?<\/p><p>Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera c) che \u201ci lavori eseguiti in proprio, non conclusi alla data di stipula del contratto di attestazione, possono essere valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali; gli importi presuntivamente calcolati potranno essere riscontrati sulla base della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori e delle fatture, relative alle quantit\u00e0 di materiali acquistati, di importo proporzionale al quantitativo dei lavori eseguiti. Analogamente anche gli importi relativi a lavori di ristrutturazione potranno essere calcolati riferendosi ai parametri del CTN, CTP, CTS, per l\u2019edilizia abitativa, eventualmente moltiplicati per 1,3 o 0,70 qualora si tratti rispettivamente di edilizia commerciale o industriale, opportunamente riscontrati dall\u2019esame dell\u2019anzidetta documentazione;\u201drif. 18.6. e( lavori)<\/p><p>Un&#8217;impresa pu\u00f2 utilizzare i certificati dei direttori tecnici, finalizzati a dimostrare l\u2019esecuzione dei lavori fino alla III classifica, anche se si riferiscono a periodi antecedenti al quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA?<\/p><p>La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 12 che \u201c i certificati dei direttori tecnici, finalizzati a dimostrare l\u2019esecuzione dei lavori fino alla III classifica (articolo 18, comma 14, del D.P.R. 34\/2000), possono riferirsi anche a periodi antecedenti al quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA;\u201d rif. 18 .14. a (lavori)<\/p><p>Un&#8217;impresa che vuole ottenere un\u2019 attestazione per categorie di lavori di importo superiori alla III classifica, pu\u00f2 dimostrare i requisiti relativi all\u2019 esecuzione dei lavori di cui all\u2019art. 18, comma, 5 lettere b) e c), del D.P.R. n. 34\/2000 mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta \u00e8 stato responsabile uno dei propri direttori tecnici?<\/p><p>Nel comunicato n. 1 del 19 .02.01 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 6) che \u201cLa dimostrazione dei requisiti relativi ai lavori di cui all\u2019art. 18, comma, 5 lettere b) e c), del D.P.R. n. 34\/2000 mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta \u00e8 stato responsabile uno dei propri direttori tecnici \u00e8 limitata alla terza classifica.\u201d, Rif. 18.14. b .I (lavori)<\/p><p>indice<\/p><p>Se un&#8217;impresa possieda per una singola categoria, oltre ai requisiti del direttore tecnico, anche propri certificati di lavori, la dimostrazione dei relativi requisiti \u00e8 cumulativa per tutte le classifiche?<\/p><p>Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto\u2026omissis\u2026 al punto 7) che \u201cNel caso che un\u2019impresa possieda per una singola categoria, oltre ai requisiti del direttore tecnico, anche propri certificati di lavori, la dimostrazione dei requisiti nel suo totale pu\u00f2 essere cumulativa ma, comunque, fino alla terza classifica.\u201d, Rif .18 .14. b II (lavori)<\/p><p>I requisiti tecnico-organizzativi di cui all\u2019art. 18, comma 5, lettere b) e c), che possono essere dimostrati tramite i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta \u00e8 stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, possono escludere la necessit\u00e0 di dimostrare per il rilascio dell\u2019attestazione gli ulteriori requisiti di idoneit\u00e0 tecnica previsti dall\u2019art. 18 del D.P.R. n. 34\/2000 ?<\/p><p>Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto\u2026omissis\u2026 al punto 8) che \u201cI requisiti che possono essere dimostrati tramite i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta \u00e8 stato responsabile uno dei propri direttori tecnici sono solo quelli di cui all\u2019art. 18, comma 5, lettere b) e c) e non escludono la necessit\u00e0 di dimostrare per il rilascio dell\u2019attestazione gli ulteriori requisiti previsti dall\u2019art. 18 del D.P.R. n. 34\/2000.\u201d Rif. 18.14. b III (lavori)<\/p><p>Un direttore tecnico che aveva consentito l&#8217;iscrizione di un&#8217;impresa all&#8217;Albo dei Costruttori in una delle categorie di cui al DM 770\/1982 nel quinquennio antecedente l\u2019 entrata in vigore del DPR 34\/2000, pu\u00f2 favorire un\u2019 altra impresa che intenda qualificarsi secondo quanto previsto dall\u2019 art. 18 comma 14 del DPR 34\/2000 e sottoscrivere la dichiarazione liberatoria di cui all\u2019 ultimo cpv dello stesso comma?<\/p><p>Nel comunicato n .5 del 12.04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito, al punto 8 quanto segue \u201c la previsione di cui all\u2019art 18, comma 14, ultimo periodo del D.P.R. n. 34\/2000 trova applicazione con il solo nuovo regime della qualificazione&#8221; rif .18.14. c (lavori)<\/p><p>In quale modo, ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all\u2019articolo 18, comma 5, lettere b) e c), del DPR 34\/2000, vanno comprovati i lavori diretti dal direttore tecnico di una impresa nel periodo ricompreso tra la data di abrogazione dell\u2019Albo Nazionale Costruttori e la piena entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione (1 gennaio 2000 \u2013 31 dicembre 2000)?<\/p><p>Nella determina n. 8 del 07.05.2002 , l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito\u2026omissis.. che, nel periodo intercorrente fra il 01.01.2000 e il 31.12.2000 ( periodo nel quale le imprese non erano pi\u00f9 iscritte all\u2019ANC e non avevano l\u2019attestazione di qualificazione) , il Direttore tecnico non pu\u00f2 favorire l\u2019impresa, ai fini della qualificazione, tramite lavori svolti esclusivamente nel settore privato. Pertanto si ritiene che nel periodo transitorio l\u2019incarico di direttore tecnico dell\u2019impresa possa essere documentato dal certificato del Registro delle imprese ( art .29 comma 3, art. 17 comma 3) con la precisazione che qualora tale documento non contenga l\u2019indicazione non pu\u00f2 essere accettato come sostitutivo del certificato di iscrizione all\u2019Albo Nazionale dei Costruttori oppure dell\u2019attestazione di qualificazione. Rif. 18.14. d (lavori)<\/p><p>indice<\/p><p>La rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti deve essere effettuata necessariamente in base al dato ISTAT conosciuto al momento della stipula del contratto con la SOA?<\/p><p>La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone,al punto 20, che \u201c la rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti (articolo 21, comma 1, del D.P.R. 34\/2000) pu\u00f2 essere effettuata, oltre che in base al dato ISTAT conosciuto al momento della stipula del contratto con la SOA, anche in base al dato ISTAT conosciuto alla data del rilascio dell\u2019attestato purch\u00e9 esso si riferisca, comunque, ad una data anteriore a quella di sottoscrizione del contratto con la SOA;\u201d. Rif .21 .1 a (lavori)<\/p><p>Per quali soggetti \u00e8 possibile procedere alla rivalutazione dei lavori eseguiti all\u2019 estero?<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 10 che \u201cSi pu\u00f2 procedere alla rivalutazione dei lavori eseguiti all\u2019estero sia per conto dei soggetti aventi la natura equivalente a quella dei soggetti di all\u2019articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 34\/2000 sia per conto di altri soggetti.\u201d Rif. 21.2 a (lavori)<\/p><p>\u00a0<\/p><p>A quale periodo temporale devono riferirsi i certificati dei lavori eseguiti?<\/p><p>\u00a0<\/p><p>La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 4 lettera b) che \u201c i certificati dei lavori eseguiti: sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai cinque anni consecutivi (articolo 22, commi 1, del D.P.R. 34\/2000) immediatamente antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34\/2000);\u201d. Rif .22.1 a (lavori)<\/p><p>\u00a0<\/p><p>La valutazione dei lavori eseguiti pu\u00f2 avvenire sulla base di un\u2019 andamento temporale diverso da quello lineare?<\/p><p>La determina n .56 del 13.12.2000 dispone al punto 21 che:\u201d la presunzione dell\u2019esecuzione dei lavori con avanzamento lineare (articolo 22, comma 5, del D.P.R. 34\/2000) \u00e8 da intendersi relativa e, pertanto, qualora sulla base di documenti (eventuale documentazione integrativa al certificato dei lavori di cui all\u2019allegato D del suddetto D.P.R. 34\/2000 oppure stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo, ecc.) \u00e8 dimostrato un diverso andamento nel tempo delle lavorazioni, appartenenti sia alla categoria prevalente e sia alle altre categorie indicate nel certificato, la individuazione dei lavori eseguiti nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA \u00e8 effettuata sulla base di tale andamento effettivo;\u201d. Rif .22.5 a I(lavori)<\/p><p>La certificazione di esecuzione dei lavori non soggetti all\u2019 applicazione della Legge sui Lavori Pubblici pu\u00f2 essere rilasciata dal committente su un modello diverso dall\u2019allegato D previsto dal D.P.R. 34\/2000?<\/p><p>La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 22, che\u201d la certificazione di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7, del D.P.R. 34\/2000) il cui committente non sia tenuto all\u2019applicazione delle leggi sui lavori pubblici (articolo 25, comma 2, del D.P.R. 34\/2000), pu\u00f2 essere anche diversa dal modello di cui all\u2019allegato D al suddetto D.P.R. 34\/2000 purch\u00e9 contenga le stesse informazioni ivi contenute;\u201d; Rif. 22.7 a I (lavori)<\/p><p>La validit\u00e0 dei certificati dei lavori rilasciati prima dell\u2019entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000 si applica anche ai certificati dei lavori eseguiti all\u2019 estero?<\/p><p>La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone\u2026omissis.. al punto 23 che\u201d la disposizione relativa al fatto che sono validi i certificati dei lavori rilasciati prima dell\u2019entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000 (articolo 22, comma 7, ultimo periodo, del D.P.R. 34\/2000) si applica anche ai certificati dei lavori eseguiti all\u2019estero (articolo 23 del D.P.R. 34\/2000);\u201d. Rif. 22.7 a II (lavori)<\/p><p>Se dai certificati dei lavori non si evinca la natura certa delle lavorazioni eseguite, in relazione alla non perfetta corrispondenza tra le lavorazioni incluse nella declaratorie di cui all\u2019allegato del DPR 34\/2000 con la declaratoria relativa alle vecchie categorie, in che modo viene individuata la corrispondenza delle lavorazioni eseguite alla nomenclatura di cui al predetto allegato A?<\/p><p>Nel comunicato n. 5 del 12. 04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0, nel punto 9, ha stabilito che \u201cqualora i certificati dei lavori non permettono la individuazione certa della natura delle lavorazioni eseguite, in relazione alla non perfetta corrispondenza tra le lavorazioni incluse nella declaratorie di cui all\u2019allegato del DPR 34\/2000 con la declaratoria relativa alle vecchie categorie, spetta alle SOA accertare, anche attraverso la richiesta di ulteriore documentazione, la corrispondenza delle lavorazioni eseguite alla nomenclatura di cui al predetto allegato A;\u201d. rif .22.7 b (lavori)<\/p><p>indice<\/p><p>Le stazioni appaltanti possono rilasciare le certificazioni di esecuzione dei lavori relativi ad appalti per i quali \u00e8 sopravvenuta una rescissione contrattuale, ancorch\u00e9 limitati agli importi liquidati e fatturati?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06.11.2002 , alla lettera j), l\u2019Autorit\u00e0 \u201c \u00e8 dell\u2019avviso che per i lavori relativi ad appalti per i quali \u00e8 sopravvenuta una rescissione contrattuale non possono essere rilasciati i certificati di esecuzione e qualora rilasciati non possono essere valutati ai fini della qualificazione\u201d. Rif. 22.7 c (lavori )<\/p><p>I documenti relativi alla certificazione di esecuzione dei lavori cosa devono riportare?<\/p><p>Nel comunicato n. 28 del 29.11.2002 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 1) che \u201c Le SOA dovranno, altres\u00ec, verificare la regolarit\u00e0 formale dei documenti acquisiti, soprattutto alla luce di quanto disposto, in materia di certificati di esecuzione lavori, dall\u2019art. 22, comma 7, del DPR 34\/2000.\u201d Pertanto che i certificati dei lavori siano comprensivi del timbro del committente e della firma del responsabile del procedimento.&#8221; Rif.22.7 d (lavori)<\/p><p>Gli importi dei lavori privati realizzati in regime di subappalto, possono essere attribuiti alle imprese principali e ai subappaltatori, cos\u00ec come avviene per i lavori pubblici?<\/p><p>Nel comunicato n .9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 12 che \u201cgli importi dei lavori privati realizzati in regime di subappalto, fermo restando l\u2019obbligo delle SOA di definire le modalit\u00e0 di accertamento di quanto dichiarato dalle imprese, possono essere attribuiti alle imprese principali e ai subappaltatori in analogia a quanto indicato per i lavori pubblici.\u201d Rif. 24. 1b a. ( lavori)<\/p><p>E\u2019 possibile che un&#8217;impresa, mediante documentazione aggiuntiva rispetto al certificato di esecuzione dei lavori, possa utilizzare ai fini della qualificazione, lavorazioni che, pur non essendo indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate, a seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in evidenza in corso di esecuzione dei lavori, di valore superiore al 10% dell\u2019importo complessivo del lavoro oppure comunque superiore a euro 150.000?<\/p><p>Nella determina n. 8 del 07.05.2002 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito\u2026omissis\u2026 alla lettera G) che \u201c ai fini del rilascio dell\u2019attestazione di qualificazione:<\/p><p>a) le imprese possono utilizzare le lavorazioni che, pur non essendo indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate di valore superiore al 10% dell\u2019importo complessivo del lavoro o a euro 150.000 a seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in evidenza in corso di esecuzione dei lavori.\u201d Rif. 24. 1b b II (lavori)<\/p><p>indice<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Da quale articolo del D.P.R. n. 34\/2000 sono regolate le opere di edilizia abitativa eseguiti per committente privato?<\/p><p>Nel comunicato n. 1 del 19 .02.01 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che \u201cLe opere di edilizia abitativa eseguiti per committente privato devono essere ricondotte al comma 4 dell\u2019art. 25 del D.P.R. n. 34\/2000.\u201d Rif. 25 .4. b (lavori)<\/p><p>Come viene determinato il costo delle opere di edilizia abitativa realizzate dall\u2019 impresa al fine della qualificazione?<\/p><p>La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone al punto 27 che \u201cil costo delle opere di edilizia abitativa realizzate dall\u2019impresa da qualificare \u00e8 determinato esclusivamente con le disposizione di cui all\u2019articolo 25, comma 4, del D.P.R. 34\/2000 e, pertanto, non pu\u00f2 essere preso in esame un costo diverso ancorch\u00e9 dimostrabile con contratti, fatture, ecc.;\u201d. rif. 25.4. a(lavori)<\/p><p>Ai fini della determinazione degli importi e delle lavorazioni eseguite per i lavori privati eseguiti in assenza del direttore dei lavori, quale documentazione occorre produrre?<\/p><p>Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 10, quanto segue \u201cper i lavori privati eseguiti in assenza del direttore dei lavori conformemente all\u2019art. 25, comma 3, del regolamento, che stabilisce per i lavori eseguiti in proprio di riferirsi a parametri fisici valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e al relativo importo valutato nella misura del 100% risulta sufficiente, ai fini della determinazione degli importi e delle lavorazioni eseguite, in sostituzione dei certificati dei lavori, la produzione dei seguenti documenti : 1. concessione edilizia; 2. copia del contratto stipulato; 3. copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;\u201d. Rif. 25 .3. a(lavori)<\/p><p>Come vengono valutate le opere di edilizia abitativa eseguiti per committente privato?<\/p><p>Nel comunicato n. 9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 5 che \u201cLe opere di cui all\u2019art. 25, comma 4, vengono valutate in riferimento al C.T.N. in vigore alla data di stipula del contratto con la SOA .\u201d rif. 25 .4. c (lavori)<\/p><p>Il disposto dell\u2019articolo 25, comma 6, del D.P.R. 34\/2000 \u00e8 applicabile anche ai lavori sugli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali ?<\/p><p>La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 25 che:\u201d il disposto dell\u2019articolo 25, comma 6, del D.P.R. 34\/2000, si applica anche ai lavori sugli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (articolo 24, comma 2, del D.P.R. 34\/2000);\u201d rif. 25.6.a I (lavori)<\/p><p>indice<\/p><p>Attrezzature<\/p><p>Ai fini della verifica del requisito dell\u2019 attrezzatura tecnica, \u00e8 possibile includere le immobilizzazioni extracaratteristiche?<\/p><p>La determina n. 48 del 12. 10.2000 afferma al punto 5 lettera a) che \u201cPer quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre:a) verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riguardino il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche rif. 18 . 8. a I; (attrezzature)<\/p><p>Ai fini del requisito dell\u2019adeguata attrezzatura tecnica, come deve essere in termini percentuali il rapporto tra la media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio e la cifra d\u2019affari in lavori?<\/p><p>La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma\u2026omissis\u2026. al punto 5 lettera b)che \u201cPer quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre b) ritenere che il possesso del requisito \u00e8 dimostrato qualora la media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al due per cento della media annua delle cifre d\u2019affari in lavori conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell\u2019ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all\u2019uno per cento della medesima cifra d\u2019affari; rif. 18. 8. a II; (attrezzature)<\/p><p>Ai fini dell\u2019adeguata attrezzatura tecnica, come devono essere valutati i noleggi i cui contratti abbiano almeno la durata quinquennale?<\/p><p>La determina n48 del 12.10.2000 afferma\u2026omissis\u2026. al punto 5 lettera c) che \u201cPer quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre c) assimilare i noleggi i cui contratti abbiano almeno la durata quinquennale agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria; rif .18. 8. a III;&#8221;( attrezzature)<\/p><p>Ai fini dell\u2019adeguata attrezzatura tecnica, un&#8217;impresa pu\u00f2 avvalersi di un tipo di noleggio diverso di quelli a \u201cfreddo\u201d?<\/p><p>La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma\u2026omissis\u2026. al punto 5 che \u201cPer quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre d) verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a \u201cfreddo;&#8221; rif.18. 8. a IV (attrezzature)<\/p><p>indice<\/p><p>Come viene soddisfatto il requisito dell&#8217;adeguata attrezzatura tecnica, se un\u2019impresa ha una media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento, inferiore al due per cento della media annua della cifra d\u2019affari in lavori, conseguite nello stesso quinquennio e una media annua dell\u2019ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria inferiore all\u2019uno per cento della medesima cifra d\u2019affari?<\/p><p>La determina n. 48 del 1210.2000 afferma\u2026.omissis\u2026 al punto 5 lettera e) che \u201cPer quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre e) effettuare la riduzione figurativa della cifra d\u2019affari in lavori (art. 18, comma 15, del D.P.R. 34\/2000) qualora non siano congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla lettera b) che qui di seguito si riporta: la media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al due per cento della media annua delle cifre d\u2019affari in lavori conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell\u2019ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all\u2019uno per cento della medesima cifra d\u2019affari;&#8221; rif .18 . 8. a V (attrezzature)<\/p><p>Perch\u00e9 sia soddisfatto il requisito dell\u2019adeguata attrezzatura tecnica, le indicazioni identificative essenziali riguardo le attrezzature, i mezzi d\u2019opera e di equipaggiamento tecnico devono essere corrispondenti ai dati relativi agli ammortamenti e ai canoni, oppure no?<\/p><p>La determina n. 48 del 12. 10.2000 afferma\u2026omissis\u2026 al punto 5 che \u201cPer quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre f) verificare la corrispondenza delle indicazioni identificative essenziali relative alle attrezzature, mezzi d\u2019opera ed equipaggiamento tecnico (art. 18, comma 8, primo periodo, del D.P.R. 34\/2000) con i dati relativi agli ammortamenti e ai canoni; rif. 18. 8. a VI (attrezzature)<\/p><p>Ai fini del possesso del requisito dell&#8217;attrezzatura tecnica come deve essere il periodo di ammortamento figurativo?<\/p><p>La determina n. 48 del 12. 10.2000 afferma\u2026omissis\u2026 al punto 5 che \u201cPer quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre g) verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia in continuit\u00e0 con quello reale e ricada nel quinquennio di riferimento. ; rif. 18. 8. a VII (attrezzature)<\/p><p>Se un&#8217;impresa possiede importi relativi a brevetti e software, pu\u00f2 computarli nell\u2019 importo degli ammortamenti?<\/p><p>La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 35 che \u201cpu\u00f2 essere compreso nell\u2019importo degli ammortamenti (articolo 18, comma 8, del D.P.R. 34\/2000) anche quello relativo a brevetti e software qualora questi siano impiegati nell\u2019attivit\u00e0 caratteristica dell\u2019impresa;\u201d. Rif 18.8. b (attrezzature)<\/p><p>Ai fini del possesso del requisito dell&#8217;organico medio annuo, quale rapporto percentuale ci deve essere tra il costo per il personale sostenuto nel quinquennio di riferimento e la cifra d\u2019 affari in lavori?<\/p><p>La determina n .48 del 12.10.2000 dispone,al punto 6 lettera b) che \u201c Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre: a) ritenere che il possesso del requisito \u00e8 dimostrato qualora il costo per il personale dipendente (retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse edili), sostenuto nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al quindici per cento della cifra d\u2019affari in lavori conseguita nello stesso quinquennio e contemporaneamente quello per il solo personale operaio sia pari o superiore al sei per cento, oppure, qualora il costo per il personale dipendente sia pari o superiore al dieci per cento della cifra di cui sopra e contemporaneamente quello per il solo personale tecnico e amministrativo sia pari o superiore all\u2019otto per cento; rif. 18.10.a I (attrezzature)<\/p><p>Un&#8217;impresa pu\u00f2 dimostrare il possesso del requisito relativo all&#8217;attrezzatura tecnica, utilizzando i relativi requisiti delle imprese associate in partecipazione ?<\/p><p>Nel comunicato n. 5 del 12. 04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito\u2026omissis\u2026. al punto 3\u201cnon \u00e8 possibile dimostrare il possesso del requisito relativo all\u2019attrezzatura tecnica, sommando quella di imprese associate in partecipazione, dato che tali requisiti non sono legati alla propria organizzazione d\u2019impresa, bens\u00ec all\u2019organizzazione dell\u2019associato, il cui legame con l\u2019associante non assume, tra l\u2019altro, connotati di stabilit\u00e0;\u201d. Rif. 18.12. a III (attrezzature)<\/p><p>Organico medio annuo<\/p><p>Ai fini del possesso del requisito dell&#8217;organico medio annuo, quale rapporto percentuale ci deve essere tra il costo per il personale sostenuto nel quinquennio di riferimento e la cifra d\u2019 affari in lavori?<\/p><p>La determina n. 48 del 12. 10.2000 dispone,al punto 6, lettera b) che \u201c Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre: a) ritenere che il possesso del requisito \u00e8 dimostrato qualora il costo per il personale dipendente (retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse edili), sostenuto nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al quindici per cento della cifra d\u2019affari in lavori conseguita nello stesso quinquennio e contemporaneamente quello per il solo personale operaio sia pari o superiore al sei per cento, oppure, qualora il costo per il personale dipendente sia pari o superiore al dieci per cento della cifra di cui sopra e contemporaneamente quello per il solo personale tecnico e amministrativo sia pari o superiore all\u2019otto per cento; rif. 18.10.a I (requisiti speciali)<\/p><p>Ai fini del possesso del requisito dell&#8217;organico medio annuo, la retribuzione spettante al titolare dell\u2019impresa individuale, dell\u2019impresa artigiana o ai soci delle societ\u00e0 di persone pu\u00f2 contribuire al raggiungimento delle percentuali previste dall\u2019 art. 18 comma 10 del DPR 34\/200 e s.m. per il costo del personale?<\/p><p>La determina n. 48 del 12. 10.2000 dispone\u2026omissis\u2026.,al punto 6,lettera b) che \u201c Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre ritenere che concorre al raggiungimento delle percentuali del quindici, del sei, del dieci e dell\u2019otto di cui alla precedente lettera a) anche la retribuzione spettante al titolare dell\u2019impresa individuale, dell\u2019impresa artigiana o ai soci delle societ\u00e0 di persone quantificata in un importo, per il quinquennio, pari a cinque volte la retribuzione media convenzionale determinata ai fini della contribuzione Inail; ; rif. 18.10.a II (organico medio annuo)<\/p><p>Se un&#8217;impresa sostiene un costo per il personale dipendente nel quinquennio di riferimento, inferiore al quindici per cento della cifra d\u2019affari in lavori conseguita nello stesso quinquennio e contemporaneamente quello per il solo personale operaio inferiore al sei per cento,o altrimenti risulta che il costo per il personale dipendente sia inferiore al dieci per cento della cifra di cui sopra e contemporaneamente quello per il solo personale tecnico e amministrativo sia inferiore all\u2019otto per cento,come viene soddisfatto il requisito dell\u2019 organico medio annuo?<\/p><p>La determina n. 48 del 12. 10.2000 dispone\u2026.omissis\u2026al punto 6,lettera c) che \u201c Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre effettuare la riduzione figurativa della cifra d\u2019affari in lavori (art. 18, comma 15, del D.P.R. 34\/2000) qualora non risultino congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla precedente lettera a). che di seguito si riporta \u2026omissis.. verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riguardino il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche rif. 18.10.a III ( organico medio annuo)<\/p><p>indice<\/p><p>Un&#8217;impresa pu\u00f2 computare alla formazione delle percentuali relative all\u2019 organico medio annuo gli oneri sostenuti per le prestazioni dei direttori tecnici che svolgano tali funzioni sulla base di contratti d\u2019opera professionale regolarmente registrati?<\/p><p>La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 7, che \u201cconcorrono alla formazione delle percentuali relative all\u2019organico medio annuo (articolo 18, comma 10, del D.P.R. 34\/2000) anche gli oneri sostenuti dalle imprese per le prestazioni di direttori tecnici che svolgano tali funzioni non in quanto dipendenti dell\u2019impresa ma sulla base di contratti d\u2019opera professionale regolarmente registrati;\u201d rif. 18.10. b I (organico medio annuo)<\/p><p>Come pu\u00f2 valorizzarsi, ai fini del possesso del requisito dell&#8217;organico medio annuo, l\u2019 apporto dei titolari dell\u2019impresa individuale, dell\u2019impresa artigiana, o dei soci delle societ\u00e0 di persone?<\/p><p>La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone\u2026.omissis\u2026 al punto 8 che \u201c la retribuzione media convenzionale determinata ai fini della contribuzione Inail dei titolari dell\u2019impresa individuale, dell\u2019impresa artigiana, o dei soci delle societ\u00e0 di persone moltiplicata per il fattore cinque costituisce la retribuzione annuale e, pertanto, l\u2019importo che concorre alla dimostrazione del possesso del requisito organico medio annuo \u00e8 pari a cinque volte tale cifra (articolo 18, comma 10, ultimo periodo, del D.P.R. 34\/2000) rif. 18. 10. b II (organico medio annuo)<\/p><p>Relativamente al requisito dell\u2019organico medio annuo, un&#8217;impresa pu\u00f2 computare ai fini del raggiungimento della soglia dell\u2019 8% della cifra d\u2019affari in lavori anche il costo per il personale amministrativo (laureato\/diplomato)?<\/p><p>Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 3) che \u201cResta confermata la possibilit\u00e0, relativamente al requisito d\u2019organico medio annuo, (art. 18., comma 10, del D.P.R. n. 34\/2000) di prendere in considerazione per la valutazione del minimale 8% della cifra d\u2019affari in lavori anche il personale amministrativo (laureato\/diplomato).\u201d rif18. 10 .c I (organico medio annuo)<\/p><p>Ai fini del possesso del requisito dell&#8217;organico medio annuo, una S.r.l. a socio unico regolarmente iscritta all\u2019Albo delle imprese artigiane pu\u00f2 essere inclusa tra i soggetti di cui all\u2019art. 18, comma 10, del D.P.R. n. 34\/2000 ?<\/p><p>Nel comunicato n. 1 del 19 .02.01 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito ..omissis\u2026al punto 5) \u201cNon \u00e8 possibile includere tra i soggetti di cui all\u2019art. 18, comma 10, del D.P.R. n. 34\/2000 le S.r.l. a socio unico regolarmente iscritte all\u2019Albo delle imprese artigiane. rif18. 10. c II (organico medio annuo)<\/p><p>La disposizione di cui all\u2019art. 18, comma 10, ultimo periodo, del DPR34\/2000 relativamente alla possibilit\u00e0 prevista per le imprese individuali e per le societ\u00e0 di persone di considerare moltiplicata per cinque volte la retribuzione convenzionale INAIL del titolare o dei soci, \u00e8 estensibile ai collaboratori familiari delle imprese familiari?<\/p><p>Nel comunicato n. 22 del 18. 01.2002 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 , alla lettera b), ha ritenuto che \u201cla disposizione di cui all\u2019art. 18, comma 10, ultimo periodo, del DPR 34\/2000, relativamente alla possibilit\u00e0 prevista per le imprese individuali e per le societ\u00e0 di persone di considerare moltiplicata per cinque volte la retribuzione convenzionale INAIL del titolare o dei soci, non risulta estensibile ai collaboratori familiari, dato che la stessa risulta espressamente riferita al titolare. Ci\u00f2 in quanto l\u2019impresa familiare non configura, in nessun caso, un\u2019ipotesi di societ\u00e0 di persone rimanendo invece ferma la sua natura di impresa individuale. Ai fini del computo del costo sostenuto dall\u2019impresa, dunque, il valore della retribuzione pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale INAIL \u00e8 ammesso solo nei riguardi del titolare dell\u2019impresa individuale (quindi anche a conduzione familiare) e ai soci delle societ\u00e0 di persone;\u201d rif. 18. 10. d (organico medio annuo)<\/p><p>indice<\/p><p>E\u2019 possibile o meno estendere la previsione prevista per le ditte individuali e per le societ\u00e0 di persone (comprendere nel costo complessivo sostenuto per il personale dipendente quello relativo ad una retribuzione convenzionale del titolare e dei soci) anche alle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata il cui amministratore unico presta la sua attivit\u00e0 lavorativa nella societ\u00e0?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06. 11.2002, alla lettera b), l\u2019Autorit\u00e0 conformemente al parere della Commissione consultiva \u00e8 dell\u2019avviso che \u201c non pu\u00f2 applicarsi in via estensiva la disposizione di cui all\u2019articolo 18, comma 10, ultimo periodo, del D.P.R. 34\/2000 all\u2019amministratore unico di una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, fatto salvo che figuri come dipendente in quanto in tal caso si applica direttamente l\u2019articolo 18, comma 10, primo periodo, e comma 11, del suddetto D.P.R. 34\/2000.\u201d Rif .18.10. e (organico medio annuo)<\/p><p>E\u2019 possibile o meno di computare, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all\u2019articolo 18, comma 10, del DPR 34\/2000 il costo sostenuto dall\u2019impresa per il distacco temporaneo, per il lavoro temporaneo o interinale oppure per le collaborazioni coordinate e continuative?<\/p><p>Nella determina n. 8 del 07. 05.2002 alla lettera I) si osserva che \u201c fra i requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione, il possesso di un adeguato organico medio annuo. Tale requisito va comprovato dimostrando di aver sostenuto, nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, un costo per il personale dipendente, comprensivo delle retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, pari alternativamente a due specifiche percentuali della cifra d\u2019affari in lavori. Le due percentuali sono 15% e 10% (articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 10, del DPR 34\/2000). La prima pu\u00f2 riguardare personale assunto a tempo determinato ed indeterminato; la seconda pu\u00f2 riguardare soltanto personale assunto a tempo indeterminato. E\u2019 evidente, per\u00f2, che anche in questo caso l\u2019eventuale eccesso del costo rispetto alla percentuale del 10% pu\u00f2 essere costituto da costi di personale assunto a tempo determinato.\u201d L\u2019Autorit\u00e0 prevede pertanto che \u201c\u2026omissis\u2026sicuramente i costi sostenuti per il distacco temporaneo, per il lavoro temporaneo o lavoro interinale e per le collaborazioni coordinate e continuative non si possono considerare come costi sostenuti per personale a tempo indeterminato. Si tratta di verificare se \u00e8 possibile considerare questi tre costi come costi per personale assunto a tempo determinato. Anche in questo caso la risposta non pu\u00f2 essere positiva in quanto per organico medio annuo le disposizioni intendono fare riferimento esclusivamente al personale dipendente e cio\u00e8 al personale stabilmente e regolarmente incardinato nell\u2019impresa e nessuna delle tre ipotesi \u00e8 configurabile in tal modo. Va, inoltre, osservato che il problema ha scarsa incidenza sui poteri organizzativi dell\u2019impresa, dato il non elevato valore delle suddette percentuali rif 18.10. f (organico medio annuo)<\/p><p>Quali sono le modalit\u00e0 di accertamento del requisito relativo all\u2019 organico medio annuo di cui all\u2019art. 18, comma 11, oltre alla sola acquisizione dell\u2019attestazione della regolarit\u00e0 contributiva rilasciata dagli organismi previdenziali?<\/p><p>Nel comunicato n. 38 del 01.03.2004 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha ritenuto alla luce delle modalit\u00e0 di verifica del requisito relativo all\u2019 organico medio annuo che il: \u201c possesso del requisito si intender\u00e0 dimostrato solo qualora emerga che il numero medio annuo e il relativo costo desunto dai modelli riepilogativi annuali (DM 10) corrisponda a quanto autodichiarato in ordine al personale in organico e a quanto desunto dalle dichiarazioni esibite dall\u2019impresa ai fini fiscali . Rif. 18.10. g (organico medio annuo)<\/p><p>Nel comunicato n. 38 del 01\/03\/2004 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha segnalato a tutte le Soa che: \u201cin data 3 dicembre 2003, \u00e8 stata stipulata tra INPS ed INAIL una convenzione per il rilascio di un documento unico di regolarit\u00e0 contributiva (DURC), che potr\u00e0 essere richiesto anche dalle Soa per la verifica, in capo alle imprese da attestare, del requisito di cui all\u2019art. 17, comma 1, lett. d).\u201d rif. 18.11.a<\/p><p>Un&#8217;impresa pu\u00f2 dimostrare il possesso del requisito relativo all\u2019organico medio annuo avvalendosi della quota di personale di imprese associate in partecipazione?<\/p><p>Nel comunicato n. 5 del 12. 04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito\u2026omissis\u2026 nel punto 2\u201cnon \u00e8 possibile dimostrare il possesso del requisito relativo all\u2019organico medio annuo avvalendosi della quota di personale di imprese associate in partecipazione, dato che i requisiti stabiliti ai fini della qualificazione dell\u2019impresa devono essere riferiti all\u2019organizzazione dell\u2019impresa stessa;\u201d Rif. 18.12. a II (organico medio annuo)<\/p><p>I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, in che modo dimostrano i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all\u2019organico medio annuo se gli stessi non sono in possesso dei propri consorziati ?<\/p><p>La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 5 che \u201ci consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all\u2019organico medio annuo mediante quelli in possesso dei propri consorziati (articolo 18, comma 13, del D.P.R. 34\/2000), dimostrano il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall\u2019articolo 18, comma 8, del D.P.R. 34\/2000, tramite la trasmissione dei bilanci, riclassificati in conformit\u00e0 alle direttive europee, in quanto soggetti obbligati a redigere e depositare tale documento rif. 18. 13. a (organico medio annuo)<\/p><p>indice<\/p><p>Direzione tecnica<\/p><p>La deroga disposta dall\u2019ultimo comma dell\u2019art. 26 per cui un soggetto privo dei titoli previsti poteva assumere l\u2019 incarico di direttore tecnico poich\u00e9 tale funzione era ricoperta all\u2019 entrata in vigore del DPR 34\/2000, \u00e8 estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d\u2019azienda o di un suo ramo?<\/p><p>La delibera n. 247 del 17 settembre 2003 ha definito che\u2026omissis\u2026 la deroga disposta dall\u2019ultimo comma dell\u2019art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d .t., per cui non \u00e8 estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d\u2019azienda o di un suo ramo rif 15.9.h II cpv (direzione tecnica)<\/p><p>Un direttore tecnico che offre come requisito professionale, cos\u00ec come previsto dal comma 2 dell\u2019 art. 26 del DPR 34\/2000, la propria esperienza acquisita nel settore delle costruzioni, quale direttore di cantiere, conserva tale requisito anche se il quinquennio di esercizio della relativa funzione non sia stato consecutivo?<\/p><p>Nel comunicato n. 9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 8 che\u2026omissis\u2026analogamente , per quel che concerne il comma 2, dell\u2019art. 26, DPR 34\/2000 il periodo di 5 anni relativo all\u2019esperienza acquisita dal Direttore Tecnico nel settore edile, quale Direttore di cantiere, \u00e8 da intendersi non continuativo rif. 18. 5b-5c. c I cpv (direzione tecnica)<\/p><p>Ai fini dell\u2019adeguata idoneit\u00e0 tecnica lo staff tecnico pu\u00f2 essere comprovata con laureati e diplomati quali il titolare dell\u2019impresa, il legale rappresentante, il socio, il professionista in possesso di solo contratto d\u2019opera registrato?<\/p><p>Nel comunicato n. 1 del 19 02.01 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 2 che \u201cLa dimostrazione della presenza dello staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato (articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34\/2000) non pu\u00f2 essere comprovata con laureati e diplomati non assimilabili a soggetti assunti a tempo indeterminato quali il titolare dell\u2019impresa, il legale rappresentante, il socio, il professionista in possesso di contratto d\u2019opera registrato.\u201d Rif. 18.7.a (direzione tecnica-staff tecnico)<\/p><p>Ma Nel comunicato n. 45 del 05\/09\/2005 l\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito che per quanto concerne il titolare della ditta individuale, il socio accomandatario della SAS e il socio della SNC, il legame costituito da questi soggetti con l\u2019azienda si sostanzia in un rapporto di identit\u00e0 con l\u2019azienda stessa. Il che giustifica la non obbligatoriet\u00e0 per l\u2019azienda di costituire con tali soggetti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come richiesto dall\u2019art. 18, comma 7 , del DPR 34\/2000.Per quanto concerne il rappresentante legale e l\u2019amministratore della societ\u00e0 di capitali si ritiene, invece, che il legame costituito da questi soggetti con l\u2019azienda non si sostanzi in un rapporto di tipo stabile e, dunque, occorre che tali figure dimostrino che il rapporto professionale, costituito con l\u2019azienda, assuma carattere di stabilit\u00e0;<\/p><p>Che tipo di qualificazione professionale deve avere lo staff tecnico di un\u2019 impresa per soddisfare il requisito di idoneit\u00e0 tecnica, di cui all\u2019art. 18, comma 7 del DPR 34\/2000 ,al fine di realizzare lavori pubblici con i sistemi dell\u2019appalto integrato, dell\u2019appalto concorso e della concessione?<\/p><p>Nel comunicato n. 8 del 15. 05.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito, al punto 1 che \u201c lo staff tecnico di cui all\u2019art. 18, comma 7, del DPR 34\/2000, previsto a dimostrazione del requisito di idoneit\u00e0 tecnica a realizzare lavori pubblici con i sistemi dell\u2019appalto integrato, dell\u2019appalto concorso e della concessione, deve essere idoneo a determinare in capo all\u2019impresa una qualificazione professionale, funzionalmente o strumentalmente collegata alla realizzazione dei lavori pubblici nelle forme prima indicate, con ampio spettro di possibile utilizzazione di professionisti laureati e diplomati in varie discipline; non vi \u00e8 dubbio che la potenziale utilizzazione di soggetti di varia qualificazione professionale deve, per\u00f2, rispondere ai criteri della logica e quindi non pu\u00f2 che essere riconosciuta la prevalenza di quelle specifiche qualificazioni professionali tecniche (laureati in ingegneria e architettura, geometri e periti industriali, nelle proporzioni fra laureati e diplomati previste dal comma 7 dell\u2019art. 18 del regolamento), che servono a progettare, dirigere e gestire opere pubbliche.\u201d. rif. 18 .7. b (direzione tecnica-staff tecnico)<\/p><p>indice<\/p><p>L\u2019assimilazione operata dal regime fiscale tra collaboratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaboratori dipendenti agisce anche ai fini della composizione dello staff tecnico di un impresa, di cui all\u2019art. 18, comma7, del DPR34\/2000?<\/p><p>Nel comunicato n. 22 del 18.01 .2002 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha ritenuto ,alla lettera a) , che \u201c l\u2019assimilazione operata dal regime fiscale tra collaboratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaboratori dipendenti, non pu\u00f2 agire ai fini della dimostrazione del requisito di cui all\u2019art. 18, comma 7, del DPR 34\/2000, dato che la finalit\u00e0 della norma \u00e8 quella di riconoscere, ai fini della redazione del progetto, solo ad imprese strutturate stabilmente una specifica abilitazione;\u201d. rif18. 7. d (direzione tecnica-staff tecnico)<\/p><p>Un direttore tecnico che aveva consentito l\u2019 iscrizione di un\u2019 impresa all\u2019 Albo dei Costruttori in una delle categorie di cui al DM 770\/1982 nel quinquennio antecedente l\u2019 entrata in vigore del DPR 34\/2000, pu\u00f2 favorire un\u2019 altra impresa che intenda qualificarsi secondo quanto previsto dall\u2019 art .18 comma 14 del DPR 34\/2000 pu\u00f2 sottoscrivere la dichiarazione liberatoria di cui all\u2019 ultimo cpv dello stesso comma?<\/p><p>Nel comunicato n .5 del 12. 04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito, al punto 8 quanto segue \u201c la previsione di cui all\u2019art 18, comma 14, ultimo periodo del D.P.R. n. 34\/2000 trova applicazione con il solo nuovo regime della qualificazione rif. 18. 14. c (direzione tecnica)<\/p><p><br \/>Quali titoli tecnico-professionale deve avere il direttore tecnico di imprese qualificate per classifiche pari o inferiori alla IV o per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV?<\/p><p><br \/>La determina n. 56 del 13.122000 dispone al punto 28 ed al punto 29 che \u201cla direzione tecnica di imprese &#8211; fermo restando la facolt\u00e0 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, di conservare tale ruolo nella stessa impresa (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34\/2000) &#8211; pu\u00f2 essere costituita: a) qualora l\u2019impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da soggetti in possesso: \u00b7 di diploma di geometra oppure di equivalente titolo di studio tecnico quale il diploma di perito tecnico industriale; \u00b7 di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni; \u00b7 di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell\u2019Unione Europea; \u00b7 di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli stati membri dell\u2019Unione Europea; b) qualora l\u2019impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, esclusivamente da soggetti in possesso: \u00b7 di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell\u2019Unione Europea; \u00b7 di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell\u2019Unione Europea;\u201d e che \u201c la direzione tecnica di imprese, qualora risultino rispettate le condizioni di cui al punto 28, lettere a) e b), pu\u00f2 comprendere altres\u00ec anche laureati in geologia;\u201drif 26. a (direzione tecnica)<br \/>La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 2 che\u201d per quanto riguarda la direzione tecnica di imprese, in sostituzione di quanto previsto al punto 28 e 29 della determinazione n. 56\/2000 dell\u2019Autorit\u00e0, la stessa (salvo il caso in cui \u00e8 stata esercitata dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, la facolt\u00e0 di conservare tale ruolo nella stessa impresa: articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34\/2000) deve essere costituita: a) qualora l\u2019impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da uno o pi\u00f9 soggetti in possesso: \u00b7 di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere (soggetto di cui all\u2019articolo 6, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000 n .145) per un periodo non inferiore a cinque anni; \u00b7 di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile; \u00b7 di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell\u2019Unione Europea; di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli stati membri dell\u2019Unione Europea; b) qualora l\u2019impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche inferiori alla IV, da almeno un direttore tecnico, laureato in conservazione di beni culturali, oppure in architettura, oppure dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere non inferiore a cinque anni; c) qualora l\u2019impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, da uno o pi\u00f9 soggetti in possesso: \u00b7 di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile; \u00b7 di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell\u2019Unione Europea; di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell\u2019Unione Europea; d) qualora l\u2019impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche di cui una sia superiore alla IV, da almeno un direttore tecnico laureato in conservazione di beni culturali oppure in architettura; e) qualora siano state rispettate le condizioni di cui alla lettera a), b), c) e d), la direzione tecnica pu\u00f2 comprendere altres\u00ec laureati in geologia o altre discipline che, secondo le indicazioni dell\u2019amministrazione competente, siano da ritenersi equipollenti;\u201d. Rif .26.2. b<\/p><p>Come \u00e8 dimostrabile il requisito della direzione tecnica qualora quest\u2019 ultima funzione era svolta da un soggetto che al momento dell\u2019 entrata in vigore del DPR 34\/2000 non possedeva i titoli tecnico professionali previsti dall\u2019 art.26 comma 2 dello stesso DPR?<\/p><p>Nel comunicato n. 9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 10, che \u201cIl requisito di cui al comma 2 dell\u2019art .26 del DPR 34\/2000, secondo quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo, che prescinde dalla prima iscrizione all\u2019ANC dell\u2019impresa , \u00e8 documentabile attraverso la dimostrazione della continuit\u00e0, alla data di entrata in vigore del regolamento, del rapporto di dipendenza del direttore tecnico.\u201d Rif. 26. 2. c(direzione tecnica)<\/p><p>E\u2019 possibile che un\u2019impresa controllata nomini quale direttore tecnico un dipendente dell\u2019impresa controllante distaccato presso l\u2019impresa controllata?<\/p><p>Nel comunicato n. 22 del 18. 01.2002 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera h) che \u201cnon \u00e8 possibile per una societ\u00e0 controllata di avvalersi del direttore tecnico dipendente della societ\u00e0 controllante, dato che la condizione di distacco non soddisfa il requisito previsto dall\u2019art. 26, comma 3, del DPR 34\/2000.\u201d. rif. 26. 3. a (direzione tecnica)<\/p><p>indice<\/p><p><br \/>E\u2019 possibile che il requisito di dipendenza organica del direttore tecnico previsto dall\u2019art. 26, comma 3, 2\u00b0 periodo, del DPR 34\/2000 possa essere derogato anche per il collaboratore di imprese a carattere familiare (art. 230 bis CC), (c.d. collaboratore familiare), similmente a quanto avviene per il direttore tecnico che sia titolare dell\u2019impresa, legale rappresentante o il socio?<\/p><p>Nel comunicato n. 43 del 18. 02.2005 il Consiglio dell\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito che il collaboratore familiare possa ritenersi assimilabile al socio d\u2019opera. La lettura dell\u2019art. 230 bis del Codice Civile suggerisce l\u2019assimilazione della condizione di collaboratore familiare a quella di un socio che partecipa ad una generica societ\u00e0 commerciale .Infatti, il collaboratore partecipa agli utili e alle decisioni gestionali d\u2019impresa, in ragione della quota, non gi\u00e0 di capitale, ma di prestazione lavorativa offerta. In tal senso, dunque, anche il collaboratore familiare, al pari del socio, potr\u00e0 assumere incarico di d .t. in seno all\u2019impresa familiare senza obbligo di assunzione da parte dell\u2019impresa stessa; rif 26.3.b (direzione tecnica)<\/p><p>Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all\u2019art. 26, comma 3, 3\u00b0 periodo, del DPR 34\/2000, le imprese possono avvalersi di documentazione alternativa alle certificazioni dei lavori rilasciate dalla Stazioni Appaltanti?<\/p><p>Nel comunicato n 43 del 18. 02.2005 il Consiglio dell\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito che la documentazione probatoria dei requisiti di qualificazione debba essere esclusivamente quella rilasciata dal Committente, il quale dovr\u00e0 dichiarare, nel corpo del certificato dei lavori, di cui all\u2019allegato D del DPR 34\/2000, il nominativo del responsabile della condotta dei lavori; rif. 26.3.c (direzione tecnica)<\/p><p>Un&#8217;impresa qualificata per classifiche superiori alla IV pu\u00f2 continuare ad avvalersi dello stesso direttore tecnico che svolgeva tale funzione alla data dell\u2019 entrata in vigore del DPR 34\/2000,anche se non in possesso dei titoli di cui all\u2019 art 26 comma 2 dello stesso DPR ?<\/p><p>La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 30 che\u2026omissis\u2026\u201d la possibilit\u00e0 dei soggetti che, alla data dell\u2019entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall\u2019articolo 26, comma 2, del suddetto D.P.R. 34\/2000 (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34\/2000), si applica anche per la qualificazione in classifiche superiore alla IV .Rif .26.7. a I ( direzione tecnica )<\/p><p>Un direttore tecnico di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonch\u00e9 di scavi archeologici che svolgeva tale incarico alla data dell\u2019 entrata in vigore del DPR 34\/2000 pu\u00f2 continuare a farlo anche se privo dei titoli di cui all\u2019art 26 comma 2 dello stesso DPR?<\/p><p>La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 30 che:\u201d la possibilit\u00e0 dei soggetti che, alla data dell\u2019entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall\u2019articolo 26, comma 2, del suddetto D.P.R. 34\/2000 si riferisce altres\u00ec ai direttori tecnici di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonch\u00e9 di scavi archeologici;\u201d. Rif .26.7. a II ( direzione tecnica)<\/p><p>indice<\/p><p><br \/>Un&#8217;impresa nata da fusione o altra operazione relativa a trasferimento di azienda o di un suo ramo,che intenda qualificarsi utilizzando i requisiti dell\u2019 impresa dante causa, pu\u00f2 conservare quale direttore tecnico il soggetto che rivestiva analogo ruolo nell\u2019 impresa cedente, soddisfacendo i requisiti professionali richiesti tale figura con la continuit\u00e0 del servizio prestato presso l\u2019 impresa oggetto del trasferimento alla data di entrata in vigore del regolamento di qualificazione, come previsto dalla deroga di cui all\u2019 art . 26 comma 7 del DPR 34\/2000?<\/p><p>La delibera n. 247 del 17 settembre 2003 ha definito che: \u201cLa pluralit\u00e0 delle imprese che caratterizza i fenomeni della fusione e delle altre operazioni di trasferimento di azienda o di un suo ramo oggetto della disciplina contenuta nell\u2019art. 15, comma 9, del DPR 34\/2000, nega in radice l\u2019identit\u00e0 dell\u2019impresa presso la quale il soggetto considerato dall\u2019art. 26, comma 7, deve aver ricoperto senza soluzione di continuit\u00e0 l\u2019incarico di direttore tecnico, almeno alla data del 1\u00b0marzo 2000, al fine di avvalersi della deroga ivi configurata\u2026\u2026La deroga disposta dall\u2019ultimo comma dell\u2019art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d.t., per cui non \u00e8 estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d\u2019azienda o di un suo ramo .\u201d rif.26.7. b ( direzione tecnica)<\/p><p><br \/>E\u2019 possibile l&#8217;applicazione della deroga prevista dall\u2019 art. 26, comma 7 del DPR 34\/2000, relativamente alla conservazione della carica di direttore anche se non in possesso dei relativi requisiti, in seguito al conferimento dell\u2019 impresa individuale alla societ\u00e0 il cui unico socio \u00e8 il titolare della ditta individuale conferente?<\/p><p><br \/>Nel Comunicato n. 43 del 18 .02.2005 l\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito che il conferimento da parte dell\u2019imprenditore individuale dei beni di sua propriet\u00e0 ad una societ\u00e0 a.r.l. unipersonale di nuova costituzione, configura la successione del nuovo soggetto nella posizione giuridica di quello precedentemente operante. Per tale motivo, qualora l\u2019imprenditore individuale conferisca il complesso di beni di sua propriet\u00e0 ad una societ\u00e0 a. r .l. unipersonale di nuova costituzione, il cui socio abbia identit\u00e0 con il suddetto imprenditore individuale (il che garantisce la piena identificazione e continuit\u00e0 imprenditoriale), pu\u00f2 ritenersi applicabile la deroga prevista dall\u2019art. 26, comma 7, del DPR 34\/2000. rif. 26 .7. c(direzione tecnica)<\/p><p>In quali ipotesi \u00e8 obbligatoria la trasmissione al casellario informatico della compilazione del campo relativo alla iscrizione all\u2019albo professionale del direttore tecnico?<\/p><p>Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico f) la compilazione del campo relativo alla iscrizione all\u2019albo professionale del direttore tecnico dell\u2019impresa \u00e8 obbligatoria qualora l\u2019attestazione sia stata rilasciata per la progettazione e la esecuzione; rif. 27. 2 a VI (direzione tecnica)<\/p><p>Chi \u00e8 il responsabile della condotta dei lavori indicato nell\u2019allegato D al D.P.R. 34\/2000?<\/p><p>La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 24 che \u201c il responsabile della condotta dei lavori indicato nell\u2019allegato D al D.P.R. 34\/2000 \u00e8 il soggetto che, ai sensi dell\u2019articolo 6, comma 3, del D.M. 145\/2000, ha assunto la direzione del cantiere;\u201d. Rif .Allegato D( direzione tecnica)<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div id=\"section-391486f-8\" class=\"gem-tta-panel \" data-vc-content=\".gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"gem-tta-panel-title gem-tta-controls-icon-position-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#section-391486f-8\" data-vc-accordion data-vc-container=\".gem-tta-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-title-text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tDirezione tecnica\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-opened\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-closed\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-text-output\"><p>La deroga disposta dall\u2019ultimo comma dell\u2019art. 26 per cui un soggetto privo dei titoli previsti poteva assumere l\u2019 incarico di direttore tecnico poich\u00e9 tale funzione era ricoperta all\u2019 entrata in vigore del DPR 34\/2000, \u00e8 estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d\u2019azienda o di un suo ramo?<\/p><p>La delibera n. 247 del 17 settembre 2003 ha definito che\u2026omissis\u2026 la deroga disposta dall\u2019ultimo comma dell\u2019art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d .t., per cui non \u00e8 estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d\u2019azienda o di un suo ramo rif 15.9.h II cpv (direzione tecnica)<\/p><p>Un direttore tecnico che offre come requisito professionale, cos\u00ec come previsto dal comma 2 dell\u2019 art. 26 del DPR 34\/2000, la propria esperienza acquisita nel settore delle costruzioni, quale direttore di cantiere, conserva tale requisito anche se il quinquennio di esercizio della relativa funzione non sia stato consecutivo?<\/p><p>Nel comunicato n. 9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 8 che\u2026omissis\u2026analogamente , per quel che concerne il comma 2, dell\u2019art. 26, DPR 34\/2000 il periodo di 5 anni relativo all\u2019esperienza acquisita dal Direttore Tecnico nel settore edile, quale Direttore di cantiere, \u00e8 da intendersi non continuativo rif. 18. 5b-5c. c I cpv (direzione tecnica)<\/p><p>Ai fini dell\u2019adeguata idoneit\u00e0 tecnica lo staff tecnico pu\u00f2 essere comprovata con laureati e diplomati quali il titolare dell\u2019impresa, il legale rappresentante, il socio, il professionista in possesso di solo contratto d\u2019opera registrato?<\/p><p>Nel comunicato n. 1 del 19 02.01 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 2 che \u201cLa dimostrazione della presenza dello staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato (articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34\/2000) non pu\u00f2 essere comprovata con laureati e diplomati non assimilabili a soggetti assunti a tempo indeterminato quali il titolare dell\u2019impresa, il legale rappresentante, il socio, il professionista in possesso di contratto d\u2019opera registrato.\u201d Rif. 18.7.a (direzione tecnica-staff tecnico)<\/p><p>Ma Nel comunicato n. 45 del 05\/09\/2005 l\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito che per quanto concerne il titolare della ditta individuale, il socio accomandatario della SAS e il socio della SNC, il legame costituito da questi soggetti con l\u2019azienda si sostanzia in un rapporto di identit\u00e0 con l\u2019azienda stessa. Il che giustifica la non obbligatoriet\u00e0 per l\u2019azienda di costituire con tali soggetti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come richiesto dall\u2019art. 18, comma 7 , del DPR 34\/2000.Per quanto concerne il rappresentante legale e l\u2019amministratore della societ\u00e0 di capitali si ritiene, invece, che il legame costituito da questi soggetti con l\u2019azienda non si sostanzi in un rapporto di tipo stabile e, dunque, occorre che tali figure dimostrino che il rapporto professionale, costituito con l\u2019azienda, assuma carattere di stabilit\u00e0;<\/p><p>Che tipo di qualificazione professionale deve avere lo staff tecnico di un\u2019 impresa per soddisfare il requisito di idoneit\u00e0 tecnica, di cui all\u2019art. 18, comma 7 del DPR 34\/2000 ,al fine di realizzare lavori pubblici con i sistemi dell\u2019appalto integrato, dell\u2019appalto concorso e della concessione?<\/p><p>Nel comunicato n. 8 del 15. 05.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito, al punto 1 che \u201c lo staff tecnico di cui all\u2019art. 18, comma 7, del DPR 34\/2000, previsto a dimostrazione del requisito di idoneit\u00e0 tecnica a realizzare lavori pubblici con i sistemi dell\u2019appalto integrato, dell\u2019appalto concorso e della concessione, deve essere idoneo a determinare in capo all\u2019impresa una qualificazione professionale, funzionalmente o strumentalmente collegata alla realizzazione dei lavori pubblici nelle forme prima indicate, con ampio spettro di possibile utilizzazione di professionisti laureati e diplomati in varie discipline; non vi \u00e8 dubbio che la potenziale utilizzazione di soggetti di varia qualificazione professionale deve, per\u00f2, rispondere ai criteri della logica e quindi non pu\u00f2 che essere riconosciuta la prevalenza di quelle specifiche qualificazioni professionali tecniche (laureati in ingegneria e architettura, geometri e periti industriali, nelle proporzioni fra laureati e diplomati previste dal comma 7 dell\u2019art. 18 del regolamento), che servono a progettare, dirigere e gestire opere pubbliche.\u201d. rif. 18 .7. b (direzione tecnica-staff tecnico)<\/p><p>indice<\/p><p>L\u2019assimilazione operata dal regime fiscale tra collaboratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaboratori dipendenti agisce anche ai fini della composizione dello staff tecnico di un impresa, di cui all\u2019art. 18, comma7, del DPR34\/2000?<\/p><p>Nel comunicato n. 22 del 18.01 .2002 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha ritenuto ,alla lettera a) , che \u201c l\u2019assimilazione operata dal regime fiscale tra collaboratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaboratori dipendenti, non pu\u00f2 agire ai fini della dimostrazione del requisito di cui all\u2019art. 18, comma 7, del DPR 34\/2000, dato che la finalit\u00e0 della norma \u00e8 quella di riconoscere, ai fini della redazione del progetto, solo ad imprese strutturate stabilmente una specifica abilitazione;\u201d. rif18. 7. d (direzione tecnica-staff tecnico)<\/p><p>Un direttore tecnico che aveva consentito l\u2019 iscrizione di un\u2019 impresa all\u2019 Albo dei Costruttori in una delle categorie di cui al DM 770\/1982 nel quinquennio antecedente l\u2019 entrata in vigore del DPR 34\/2000, pu\u00f2 favorire un\u2019 altra impresa che intenda qualificarsi secondo quanto previsto dall\u2019 art .18 comma 14 del DPR 34\/2000 pu\u00f2 sottoscrivere la dichiarazione liberatoria di cui all\u2019 ultimo cpv dello stesso comma?<\/p><p>Nel comunicato n .5 del 12. 04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito, al punto 8 quanto segue \u201c la previsione di cui all\u2019art 18, comma 14, ultimo periodo del D.P.R. n. 34\/2000 trova applicazione con il solo nuovo regime della qualificazione rif. 18. 14. c (direzione tecnica)<\/p><p><br \/>Quali titoli tecnico-professionale deve avere il direttore tecnico di imprese qualificate per classifiche pari o inferiori alla IV o per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV?<\/p><p><br \/>La determina n. 56 del 13.122000 dispone al punto 28 ed al punto 29 che \u201cla direzione tecnica di imprese &#8211; fermo restando la facolt\u00e0 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, di conservare tale ruolo nella stessa impresa (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34\/2000) &#8211; pu\u00f2 essere costituita: a) qualora l\u2019impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da soggetti in possesso: \u00b7 di diploma di geometra oppure di equivalente titolo di studio tecnico quale il diploma di perito tecnico industriale; \u00b7 di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni; \u00b7 di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell\u2019Unione Europea; \u00b7 di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli stati membri dell\u2019Unione Europea; b) qualora l\u2019impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, esclusivamente da soggetti in possesso: \u00b7 di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell\u2019Unione Europea; \u00b7 di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell\u2019Unione Europea;\u201d e che \u201c la direzione tecnica di imprese, qualora risultino rispettate le condizioni di cui al punto 28, lettere a) e b), pu\u00f2 comprendere altres\u00ec anche laureati in geologia;\u201drif 26. a (direzione tecnica)<br \/>La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 2 che\u201d per quanto riguarda la direzione tecnica di imprese, in sostituzione di quanto previsto al punto 28 e 29 della determinazione n. 56\/2000 dell\u2019Autorit\u00e0, la stessa (salvo il caso in cui \u00e8 stata esercitata dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, la facolt\u00e0 di conservare tale ruolo nella stessa impresa: articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34\/2000) deve essere costituita: a) qualora l\u2019impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da uno o pi\u00f9 soggetti in possesso: \u00b7 di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere (soggetto di cui all\u2019articolo 6, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000 n .145) per un periodo non inferiore a cinque anni; \u00b7 di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile; \u00b7 di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell\u2019Unione Europea; di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli stati membri dell\u2019Unione Europea; b) qualora l\u2019impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche inferiori alla IV, da almeno un direttore tecnico, laureato in conservazione di beni culturali, oppure in architettura, oppure dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere non inferiore a cinque anni; c) qualora l\u2019impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, da uno o pi\u00f9 soggetti in possesso: \u00b7 di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile; \u00b7 di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell\u2019Unione Europea; di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell\u2019Unione Europea; d) qualora l\u2019impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche di cui una sia superiore alla IV, da almeno un direttore tecnico laureato in conservazione di beni culturali oppure in architettura; e) qualora siano state rispettate le condizioni di cui alla lettera a), b), c) e d), la direzione tecnica pu\u00f2 comprendere altres\u00ec laureati in geologia o altre discipline che, secondo le indicazioni dell\u2019amministrazione competente, siano da ritenersi equipollenti;\u201d. Rif .26.2. b<\/p><p>Come \u00e8 dimostrabile il requisito della direzione tecnica qualora quest\u2019 ultima funzione era svolta da un soggetto che al momento dell\u2019 entrata in vigore del DPR 34\/2000 non possedeva i titoli tecnico professionali previsti dall\u2019 art.26 comma 2 dello stesso DPR?<\/p><p>Nel comunicato n. 9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 10, che \u201cIl requisito di cui al comma 2 dell\u2019art .26 del DPR 34\/2000, secondo quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo, che prescinde dalla prima iscrizione all\u2019ANC dell\u2019impresa , \u00e8 documentabile attraverso la dimostrazione della continuit\u00e0, alla data di entrata in vigore del regolamento, del rapporto di dipendenza del direttore tecnico.\u201d Rif. 26. 2. c(direzione tecnica)<\/p><p>E\u2019 possibile che un\u2019impresa controllata nomini quale direttore tecnico un dipendente dell\u2019impresa controllante distaccato presso l\u2019impresa controllata?<\/p><p>Nel comunicato n. 22 del 18. 01.2002 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera h) che \u201cnon \u00e8 possibile per una societ\u00e0 controllata di avvalersi del direttore tecnico dipendente della societ\u00e0 controllante, dato che la condizione di distacco non soddisfa il requisito previsto dall\u2019art. 26, comma 3, del DPR 34\/2000.\u201d. rif. 26. 3. a (direzione tecnica)<\/p><p>indice<\/p><p><br \/>E\u2019 possibile che il requisito di dipendenza organica del direttore tecnico previsto dall\u2019art. 26, comma 3, 2\u00b0 periodo, del DPR 34\/2000 possa essere derogato anche per il collaboratore di imprese a carattere familiare (art. 230 bis CC), (c.d. collaboratore familiare), similmente a quanto avviene per il direttore tecnico che sia titolare dell\u2019impresa, legale rappresentante o il socio?<\/p><p>Nel comunicato n. 43 del 18. 02.2005 il Consiglio dell\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito che il collaboratore familiare possa ritenersi assimilabile al socio d\u2019opera. La lettura dell\u2019art. 230 bis del Codice Civile suggerisce l\u2019assimilazione della condizione di collaboratore familiare a quella di un socio che partecipa ad una generica societ\u00e0 commerciale .Infatti, il collaboratore partecipa agli utili e alle decisioni gestionali d\u2019impresa, in ragione della quota, non gi\u00e0 di capitale, ma di prestazione lavorativa offerta. In tal senso, dunque, anche il collaboratore familiare, al pari del socio, potr\u00e0 assumere incarico di d .t. in seno all\u2019impresa familiare senza obbligo di assunzione da parte dell\u2019impresa stessa; rif 26.3.b (direzione tecnica)<\/p><p>Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all\u2019art. 26, comma 3, 3\u00b0 periodo, del DPR 34\/2000, le imprese possono avvalersi di documentazione alternativa alle certificazioni dei lavori rilasciate dalla Stazioni Appaltanti?<\/p><p>Nel comunicato n 43 del 18. 02.2005 il Consiglio dell\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito che la documentazione probatoria dei requisiti di qualificazione debba essere esclusivamente quella rilasciata dal Committente, il quale dovr\u00e0 dichiarare, nel corpo del certificato dei lavori, di cui all\u2019allegato D del DPR 34\/2000, il nominativo del responsabile della condotta dei lavori; rif. 26.3.c (direzione tecnica)<\/p><p>Un&#8217;impresa qualificata per classifiche superiori alla IV pu\u00f2 continuare ad avvalersi dello stesso direttore tecnico che svolgeva tale funzione alla data dell\u2019 entrata in vigore del DPR 34\/2000,anche se non in possesso dei titoli di cui all\u2019 art 26 comma 2 dello stesso DPR ?<\/p><p>La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 30 che\u2026omissis\u2026\u201d la possibilit\u00e0 dei soggetti che, alla data dell\u2019entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall\u2019articolo 26, comma 2, del suddetto D.P.R. 34\/2000 (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34\/2000), si applica anche per la qualificazione in classifiche superiore alla IV .Rif .26.7. a I ( direzione tecnica )<\/p><p>Un direttore tecnico di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonch\u00e9 di scavi archeologici che svolgeva tale incarico alla data dell\u2019 entrata in vigore del DPR 34\/2000 pu\u00f2 continuare a farlo anche se privo dei titoli di cui all\u2019art 26 comma 2 dello stesso DPR?<\/p><p>La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 30 che:\u201d la possibilit\u00e0 dei soggetti che, alla data dell\u2019entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall\u2019articolo 26, comma 2, del suddetto D.P.R. 34\/2000 si riferisce altres\u00ec ai direttori tecnici di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonch\u00e9 di scavi archeologici;\u201d. Rif .26.7. a II ( direzione tecnica)<\/p><p>indice<\/p><p><br \/>Un&#8217;impresa nata da fusione o altra operazione relativa a trasferimento di azienda o di un suo ramo,che intenda qualificarsi utilizzando i requisiti dell\u2019 impresa dante causa, pu\u00f2 conservare quale direttore tecnico il soggetto che rivestiva analogo ruolo nell\u2019 impresa cedente, soddisfacendo i requisiti professionali richiesti tale figura con la continuit\u00e0 del servizio prestato presso l\u2019 impresa oggetto del trasferimento alla data di entrata in vigore del regolamento di qualificazione, come previsto dalla deroga di cui all\u2019 art . 26 comma 7 del DPR 34\/2000?<\/p><p>La delibera n. 247 del 17 settembre 2003 ha definito che: \u201cLa pluralit\u00e0 delle imprese che caratterizza i fenomeni della fusione e delle altre operazioni di trasferimento di azienda o di un suo ramo oggetto della disciplina contenuta nell\u2019art. 15, comma 9, del DPR 34\/2000, nega in radice l\u2019identit\u00e0 dell\u2019impresa presso la quale il soggetto considerato dall\u2019art. 26, comma 7, deve aver ricoperto senza soluzione di continuit\u00e0 l\u2019incarico di direttore tecnico, almeno alla data del 1\u00b0marzo 2000, al fine di avvalersi della deroga ivi configurata\u2026\u2026La deroga disposta dall\u2019ultimo comma dell\u2019art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d.t., per cui non \u00e8 estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d\u2019azienda o di un suo ramo .\u201d rif.26.7. b ( direzione tecnica)<\/p><p><br \/>E\u2019 possibile l&#8217;applicazione della deroga prevista dall\u2019 art. 26, comma 7 del DPR 34\/2000, relativamente alla conservazione della carica di direttore anche se non in possesso dei relativi requisiti, in seguito al conferimento dell\u2019 impresa individuale alla societ\u00e0 il cui unico socio \u00e8 il titolare della ditta individuale conferente?<\/p><p><br \/>Nel Comunicato n. 43 del 18 .02.2005 l\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito che il conferimento da parte dell\u2019imprenditore individuale dei beni di sua propriet\u00e0 ad una societ\u00e0 a.r.l. unipersonale di nuova costituzione, configura la successione del nuovo soggetto nella posizione giuridica di quello precedentemente operante. Per tale motivo, qualora l\u2019imprenditore individuale conferisca il complesso di beni di sua propriet\u00e0 ad una societ\u00e0 a. r .l. unipersonale di nuova costituzione, il cui socio abbia identit\u00e0 con il suddetto imprenditore individuale (il che garantisce la piena identificazione e continuit\u00e0 imprenditoriale), pu\u00f2 ritenersi applicabile la deroga prevista dall\u2019art. 26, comma 7, del DPR 34\/2000. rif. 26 .7. c(direzione tecnica)<\/p><p>In quali ipotesi \u00e8 obbligatoria la trasmissione al casellario informatico della compilazione del campo relativo alla iscrizione all\u2019albo professionale del direttore tecnico?<\/p><p>Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico f) la compilazione del campo relativo alla iscrizione all\u2019albo professionale del direttore tecnico dell\u2019impresa \u00e8 obbligatoria qualora l\u2019attestazione sia stata rilasciata per la progettazione e la esecuzione; rif. 27. 2 a VI (direzione tecnica)<\/p><p>Chi \u00e8 il responsabile della condotta dei lavori indicato nell\u2019allegato D al D.P.R. 34\/2000?<\/p><p>La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 24 che \u201c il responsabile della condotta dei lavori indicato nell\u2019allegato D al D.P.R. 34\/2000 \u00e8 il soggetto che, ai sensi dell\u2019articolo 6, comma 3, del D.M. 145\/2000, ha assunto la direzione del cantiere;\u201d. Rif .Allegato D( direzione tecnica)<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div id=\"section-391486f-9\" class=\"gem-tta-panel \" data-vc-content=\".gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"gem-tta-panel-title gem-tta-controls-icon-position-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#section-391486f-9\" data-vc-accordion data-vc-container=\".gem-tta-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-icon gem-tta-icon-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-bell\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-title-text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tRinnovo attestazione\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-opened\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-closed\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-text-output\"><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>La semplice trasformazione societaria in cui non vi \u00e8 trasferimento d\u2019azienda n\u00e9 di un suo ramo ha effetti sul rinnovo e\/o durata di efficacia dell\u2019 Attestazione?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<em>Nel comunicato n. 13 del 26. 07.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 4 che \u201cnell\u2019ipotesi di semplice\u00a0\u00a0<strong>trasformazione societaria<\/strong>\u00a0in cui non vi \u00e8 trasferimento d\u2019azienda n\u00e9 di un suo ramo, ma solo ed esclusivamente la trasformazione della societ\u00e0, si ritiene che la suddetta ipotesi vada assimilata alle variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell\u2019attestazione di cui alla determinazione n. 40 del 27 luglio 2000.&#8221;\u00a0 rif 15.9. b I cpv(rinnovo attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>E\u2019 possibile che un\u2019impresa che abbia ottenuto l\u2019attestazione di qualificazione anche tramite l\u2019apporto del proprio direttore tecnico possa, nel caso di rinnovo dell\u2019attestazione, usufruirne nuovamente<\/strong>?<\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 8 del 07 .05.2002 alla lettera L)\u00a0 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito\u2026omissis&#8230; che in caso di rinnovo dell\u2019attestazione, ottenuta tramite l\u2019apporto del Direttore Tecnico,\u00a0 non possa usufruire dell\u2019attivit\u00e0 pregressa del suddetto Direttore Tecnico sia l\u2019impresa che ha precedentemente favorito sia\u00a0 le altre imprese.\u00a0rif. 18.14 .\u00a0 II (rinnovo\u00a0 attestazione)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Incremento convenzionale premiante<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Una societ\u00e0 di persone pu\u00f2 ottenere\u00a0\u00a0 il beneficio dell\u2019 incremento convenzionale premiante di cui all\u2019 art. 19 del DPR 34\/2000, possedendone i requisiti?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n .8 del 15.05 .2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito nel primo comma del punto 6 che \u201csulla base delle risultanze delle ispezioni si ribadisce quanto segue : &#8211;\u00a0 l\u2019attribuzione dell\u2019incremento convenzionale premiante ai sensi dell\u2019art. 19 del DPR 34\/2000 non risulta possibile in favore delle societ\u00e0 di persone, bens\u00ec esclusivamente in favore delle societ\u00e0 di capitale;\u201d.<\/em>\u00a0<em>19.1. a\u00a0(\u2019incremento convenzionale premiante)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Una societ\u00e0 da attestare che abbia dimostrato i requisiti di qualificazione attraverso l\u2019attivit\u00e0 svolta da societ\u00e0 acquisite, in seguito ad operazioni di fusione per incorporazione o di cessione, pu\u00f2 usufruire della documentazione dell\u2019 impresa cedente ai fini del beneficio dell\u2019 incremento convenzionale premiante, anche se la stessa impresa cedente \u00e8 una societ\u00e0 di persone?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n. 18 del 20 .11.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito, nel terzo comma, che \u201cil riconoscimento dell\u2019incremento convenzionale premiante \u00e8 un beneficio attribuibile, come disposto dell\u2019art. 19 del DPR 34\/2000, alle societ\u00e0 la cui natura giuridica impone\u00a0 l\u2019obbligo del deposito del proprio bilancio. Qualora la societ\u00e0 da attestare abbia dimostrato i requisiti di qualificazione attraverso l\u2019attivit\u00e0 svolta da societ\u00e0 acquisite &#8211; in seguito ad operazioni di fusione per incorporazione o di cessione \u2013 la documentazione da ritenersi probatoria ai fini della verifica dei requisiti previsti dall\u2019art. 19 dovr\u00e0 analogamente uniformarsi a quanto previsto dallo stesso articolo e, pertanto, anche l\u2019impresa cedente dovr\u00e0 essere una societ\u00e0 di capitali.\u201d.<\/em>\u00a0<em>rif. 19.1. b(incremento convenzionale premiante)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><em>Per\u00f2<\/em><\/strong><em>\u00a0 nella Determina n 15 del 22\/10\/2003 l\u2019 Autorit\u00e0 ha recepito la decisione n. 3020 del 31 maggio 2003 del Consiglio di Stato -sez. IV-\u00a0 che afferma che\u00a0\u00a0 \u201c il D.P.R. 25 gennaio 2000, n\u00b034, nel definire le imprese, che possono usufruire del beneficio dell\u2019incremento convenzionale premiante, fa riferimento ai \u201csoggetti di cui all\u2019articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della legge\u201d 11 febbraio 1994, n. 109, tra i quali sono comprese, non soltanto le societ\u00e0 commerciali, ma anche le imprese individuali.\u201d \u2026Omissis.. E quindi conclude \u201cl\u2019incremento convenzionale premiante pu\u00f2 essere attribuito anche alle societ\u00e0 di persone purch\u00e9 le stesse abbiano predisposto ed approvato i\u00a0 documenti di bilancio previsti per le societ\u00e0.<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>E\u2019 ammessa un\u2019interpretazione estensiva del concetto di bilancio per l\u2019 adempimento delle previsioni dell\u2019 art. 19 del DPR 34\/2000 (incremento convenzionale premiante)?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Il comunicato n. 4\u00a0 del 13.03 .2001 conferma la\u00a0\u201cimpossibilit\u00e0 di intendere anche il termine dell\u2019approvazione del bilancio come non tecnico in quanto esiste il richiamo operato dagli art. 2424 e 2425 del c.c. posti nel capo dedicato dal c.c. alle societ\u00e0 di capitali. Ci\u00f2 comporta dunque l\u2019 impossibilit\u00e0 di estendere la previsione di cui all\u2019articolo 19 ad ipotesi differenti da quelle espressamente previste dal suddetto articolo.\u201d \u201c\u2026omissis\u00a0 in quanto detta norma si riferisce ad un bilancio che deve seguire l\u2019approvazione degli organi appropriati.\u201d<\/em>\u00a0<em>Rif. 19.1a a\u00a0 (incremento convenzionale premiante)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Ai fini dell\u2019 incremento convenzionale premiante, il requisito\u00a0 del capitale netto dell\u2019ultimo bilancio approvato\u00a0pari o superiore al 5% alla cifra di affari, a quale cifra d\u2019 affari si riferisce?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u00a0La determina n. 56 del 13.12. 2000 dispone, al punto 13, che \u201cla misura del 5% prevista dalle disposizioni in materia di incremento convenzionale premiante (articolo 19, comma 1, lettera a), del D.P.R. 34\/2000), si riferisce alla cifra d\u2019affari in lavori media del quinquennio di riferimento effettivamente realizzata<\/em>\u00a0\u00a0<em>rif. 19. 1a\u00a0 b (incremento convenzionale premiante)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>E\u2019 possibile ottenere il beneficio dell\u2019 incremento convenzionale premiante anche se i valori relativi ai requisiti di adeguata dotazione di attrezzatura tecnica\u00a0<\/strong><strong>e<\/strong><strong>\u00a0adeguato organico medio annuo siano inferiori al minimo stabilito rispetto alla cifra d\u2019 affari in lavori, cos\u00ec come previsto dall\u2019 art 18, commi 8 e 10, del D.P.R. 34\/2000?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>La determina n. 56 del 13.12 .2000 dispone, al punto 15, che \u201c i requisiti\u00a0<strong>adeguata dotazione di attrezzature tecniche\u00a0<\/strong>e<strong>\u00a0adeguato organico medio annuo\u00a0<\/strong>(articolo 18, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 34\/2000) non sono alternativi e, pertanto, il requisito previsto per l\u2019applicazione dell\u2019incremento convenzionale premiante (articolo 19, comma 1, lettera d) del D.P.R. 34\/2000) \u00e8 posseduto qualora tutti e due i requisiti sono pari o superiore ai corrispondenti minimi stabiliti dall\u2019articolo 18, commi 8 e 10, del D.P.R. 34\/2000;\u201d\u00a0Rif. 19.1d\u00a0 a I cpv (incremento convenzionale premiante)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>A quale cifra d\u2019affari si deve fare riferimento per calcolare i valori minimi dei requisiti di adeguata dotazione di attrezzatura tecnica e adeguato organico medio annuo suscettibili di essere incrementati sulla base dell\u2019 art. 19 comma 1 lettera d) (incremento convenzionale premiante)?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u00a0La determina n. 56 del 13.12 .2000 dispone\u2026.omissis\u2026. al punto, al punto 16, che \u201c\u00a0i valori minimi dei requisiti adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo (articolo 18, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 34\/2000) richiesti ai fini dell\u2019incremento convenzionale premiante (articolo 19, comma 1, lettera d), del D.P.R. 34\/2000), sono determinati con riferimento alla cifra d\u2019affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata dall\u2019impresa cui rilasciare l\u2019attestazione di qualificazione (articolo 18, commi 8 e 10, del D.P.R. 34\/2000);\u201d.\u00a0\u00a0Rif. 19.I d\u00a0 a II cpv\u00a0 (incremento convenzionale premiante)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>E\u2019 possibile l\u2019applicazione dell\u2019incremento convenzionale premiante alle ditte individuali?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel Comunicato n. 45 del 05.09.2005 l\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito al punto c) che\u00a0il beneficio dell\u2019incremento convenzionale premiante deve ritenersi esteso anche alle imprese individuali cos\u00ec come\u00a0 indicato dal TAR Lazio, III sez., con la sentenza. n\u00b08720 del 16.10.200, con le modalit\u00e0 indicate con la determinazione n\u00b015\/2003;<\/em>\u00a0<em>\u00a0rif. 19. 1. e(incremento convenzionale premiante)<\/em><\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div id=\"section-391486f-10\" class=\"gem-tta-panel \" data-vc-content=\".gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"gem-tta-panel-title gem-tta-controls-icon-position-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#section-391486f-10\" data-vc-accordion data-vc-container=\".gem-tta-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-icon gem-tta-icon-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-bell\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-title-text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tConsorzi stabili\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-opened\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-closed\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-text-output\"><p>I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, in che modo dimostrano i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all\u2019organico medio annuo se gli stessi non sono in possesso dei propri consorziati?<\/p><p>La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 5 che \u201ci consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all\u2019organico medio annuo mediante quelli in possesso dei propri consorziati (articolo 18, comma 13, del D.P.R. 34\/2000), dimostrano il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall\u2019articolo 18, comma 8, del D.P.R. 34\/2000, tramite la trasmissione dei bilanci, riclassificati in conformit\u00e0 alle direttive europee, in quanto soggetti obbligati a redigere e depositare tale documento&#8221; rif. 18.13. a (consorzi stabili)<\/p><p>Un consorzio stabile che voglia ottenere la qualificazione per la prima volta, quali regole deve seguire in relazione ai requisiti di ordine generale e alla direzione tecnica?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che \u2026omissis\u2026) le \u2026omissis\u2026qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109\/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554\/1999), sono attribuite con riferimento all\u2019articolo 20 del D.P.R. 34\/2000 osservando le seguenti regole:<\/p><p>Il consorzio deve possedere i requisiti d\u2019ordine generale (articolo 17 del D.P.R. 34\/2000) nonch\u00e9 una direzione tecnica autonoma e diversa da quelle delle imprese consorziate (articolo 26 del D.P.R. 34\/2000); rif .20.1 a I cpv (consorzi stabili)<\/p><p>Ai fini del conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, \u00e8 necessario che tutte le imprese consorziate siano in possesso di attestazione di qualificazione?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che \u2026omissis\u2026) le \u2026omissis\u2026 qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109\/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554\/1999), sono attribuite con riferimento all\u2019articolo 20 del D.P.R. 34\/2000 osservando le seguenti regole:<\/p><p>tutte le imprese consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione; ); rif. 20.1 a II cpv (consorzi stabili)<\/p><p>indice<\/p><p>Ai fini del conseguimento dell\u2019attestazione da parte del consorzio stabile, come avviene l\u2019 attribuzione delle categorie al consorzio medesimo?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che \u2026omissis\u2026) le \u2026omissis\u2026qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109\/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554\/1999), sono attribuite con riferimento all\u2019articolo 20 del D.P.R. 34\/2000 osservando le seguenti regole:<\/p><p>la qualificazione \u00e8 attribuita in tutte le categorie cui sono qualificate le imprese consorziate; rif. 20.1 a III cpv (consorzi stabili)<\/p><p>Ai fini dell\u2019 attestazione del consorzio stabile, nel caso in cui la somma delle classifiche in ognuna delle categorie da attribuire sia inferiore a quelle previste dall\u2019 art. 3 del DPR 34\/2000, come viene determinato il relativo importo?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che \u2026omissis\u2026) le \u2026omissis\u2026qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109\/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554\/1999), sono attribuite con riferimento all\u2019articolo 20 del D.P.R. 34\/2000 osservando le seguenti regole:<\/p><p>la classifica in ognuna delle categorie da attribuire \u00e8 pari all\u2019importo immediatamente inferiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate nella categoria da attribuire; ; rif. 20.1 a IV cpv (consorzi stabili)<\/p><p>Quando un consorzio stabile pu\u00f2 qualificarsi per una classifica di importo illimitato?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che \u2026omissis\u2026le \u2026omissis\u2026 qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109\/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554\/1999), sono attribuite con riferimento all\u2019articolo 20 del D.P.R. 34\/2000 osservando le seguenti regole:<\/p><p>la classifica illimitata in una categoria \u00e8 attribuita qualora almeno una delle imprese consorziate possieda la qualificazione per classifica illimitata; rif. 20.1 a V cpv (consorzi stabili)<\/p><p>Sulla base di quali disposizioni vengono attribuite le qualificazioni successive alla prima per i consorzi stabili?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02 .2001 dispone\u2026omissis\u2026 al punto 1 che \u201cper quanto riguarda i consorzi stabili :<\/p><p>b) le qualificazioni successive alla prima possono essere attribuite con riferimento alle disposizioni di cui alla ..omissis..( (prima qualificazione)), oppure con riferimento alle disposizioni dell\u2019articolo 18 del D.P.R. 34\/2000; rif. 20.1 a VI cpv (consorzi stabili)<\/p><p>indice<\/p><p>I Consorzi stabili, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane, come dimostrano il possesso dell\u2019abilitazione prevista dalla L. 46\/90 per l\u2019 installazione, la trasformazione, l\u2019ampliamento e la manutenzione degli impianti?<\/p><p>Nel comunicato n .9 del 14.06 .2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 1, che \u201cI Consorzi stabili, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane, possono dimostrare il possesso dell\u2019abilitazione prevista dalla L. 46\/90 con la presenza nella direzione tecnica o nello staff tecnico di una figura professionale in possesso della specifica abilitazione.\u201d; rif. 20.1 b I cpv (consorzi stabili)<\/p><p>Come viene calcolata la data di scadenza dell\u2019attestazione da rilasciarsi al Consorzio stabile, qualora l\u2019attestazione sia da rilasciare sulla base delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate?<\/p><p>Nel comunicato n. 9 del 14.06. 2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito\u2026omissis\u2026 al punto 2 \u201cLa data di scadenza dell\u2019attestazione da rilasciarsi al Consorzio stabile, qualora l\u2019attestazione sia da rilasciare sulla base delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate, si ritiene debba coincidere con la media ponderale calcolata in riferimento ai periodi di validit\u00e0 delle attestazioni e ai relativi importi di classifica. In particolare si precisa che il periodo di validit\u00e0 si calcola:<\/p><p>\u00a0<\/p><p>T =<\/p><p>\u00e5 ti x i i \/A<\/p><p>\u00a0<\/p><p>1<\/p><p>dove :<\/p><p>\u00a0<\/p><p>A =<\/p><p>totale degli importi di classifica da attribuire al consorzio stabile,<\/p><p>ia , ib , ic, i iesimo =<\/p><p>importi totali delle classifiche attribuite a ciascuna delle imprese consorziate,<\/p><p>\u00a0<\/p><p>ta , tb, tc, t iesimo =<\/p><p>tempi di validit\u00e0 delle attestazioni di ciascuna delle imprese consorziate.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Si precisa che per la classifica VIII l\u2019importo da considerare, ai fini del calcolo in questione, \u00e8 di 40 mld.\u201d; rif. 20.1 b II cpv (Consorzio stabile)<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Nel caso di variazioni di classifiche o di categorie delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate, resta valida l\u2019attestazione in corso del consorzio oppure occorre richiederne l\u2019adeguamento?<\/p><p>Nel comunicato n. 9 del 14.06 .2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito\u2026.omissis\u2026 al punto 3\u201cNel caso di variazioni di classifiche o di categorie delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate, corre l\u2019obbligo per il consorzio stabile di richiedere l\u2019adeguamento dell\u2019attestazione in corso di validit\u00e0 posseduta dal consorzio stabile.\u201d; rif. 20.1 b III cpv (consorzio stabile)<\/p><p>Nel caso una nuova impresa voglia consorziarsi, il consorzio stabile \u00e8 tenuto a richiedere l\u2019adeguamento dell\u2019attestazione posseduta oppure resta valida l\u2019attestazione in corso?<\/p><p>Nel comunicato n. 9 del 14.06 .2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito\u2026omissis\u2026 al punto 4\u201c\u2026omissis\u2026, nel caso di variazione dei soggetti consorziati, fatta salva la necessit\u00e0 dell\u2019impresa che intende consorziarsi di essere qualificata, corre l\u2019obbligo per il consorzio stabile di richiedere l\u2019adeguamento dell\u2019attestazione posseduta o la variazione.\u201d.rif. 20.1 b IV cpv (consorzio stabile)<\/p><p>indice<\/p><p>Quali sono le modalit\u00e0 ed i criteri per il rilascio della certificazione di qualit\u00e0 ai consorzi stabili?<\/p><p>La determina n. 15 del 16.07 .2002 dispone alla lettera e) che \u201cle SOA possono riconoscere ad un consorzio stabile &#8211; sia nel caso che la qualificazione avvenga ai sensi dell\u2019articolo 18, commi 3, 9 e 13, del D.P.R. 34\/2000 e sia nel caso che avvenga ai sensi dell\u2019articolo 20 del suddetto D.P.R. 34\/2000 &#8211; il possesso della certificazione SGQ , qualora tali requisiti siano in possesso del consorzio oppure siano in possesso di almeno uno dei consorziati;\u201d. Rif. 20.1 c(consorzio stabile)<\/p><p>E\u2019 possibile rilasciare l\u2019attestazione di qualificazione a consorzi di imprese artigiane non iscritte all\u2019albo delle imprese artigiane?<\/p><p>Nella determina n. 8 del 07. 05.2002 alla lettera N) l\u2019Autorit\u00e0 ha osservato che \u201c l\u2019ordinamento in materia di artigianato dispone che la natura artigiana di una impresa \u00e8 comprovata dalla sua iscrizione all\u2019albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443). Inoltre \u00e8 disposto che anche i consorzi e le societ\u00e0 consortili fra imprese artigiane debbano essere iscritti a tale albo. E\u2019 da ritenere, pertanto, che i consorzi di imprese artigiane, di cui all\u2019articolo 10 della legge n. 109\/1994 e successive modificazioni, che possono conseguire l\u2019attestazione di qualificazione, sono esclusivamente quelli iscritti all\u2019albo ex articolo 6 della legge 443\/85.\u201d Rif. 20.1 d (consorzi)<\/p><p>Il vincolo quinquennale di durata del consorzio comporta il divieto di scioglimento del consorzio e di recesso del consorziato dal consorzio stabile, prima dello scadere di detto periodo?<\/p><p>Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che:<\/p><p>a) la durata quinquennale del vincolo consortile non comporta divieto di scioglimento del consorzio stabile entro il quinquennio n\u00e9 divieto di recesso del singolo consorziato prima della scadenza dei cinque anni; rif .20.1 f I cpv (consorzio stabile<\/p><p>Nel caso un singolo consorziato receda dal vincolo consortile prima della scadenza quinquennale, il consorzio stabile \u00e8 tenuto a chiedere l\u2019adeguamento dell\u2019 attestazione?<\/p><p>Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che nel caso di recesso del singolo consorziato prima della scadenza dei cinque anni resta fermo l\u2019obbligo per il consorzio stabile di chiedere l\u2019adeguamento dell\u2019attestazione posseduta al nuovo assetto del consorzio rif. 20.1 f II cpv (consorzio stabile)<\/p><p>indice<\/p><p>Qual \u00e8 la durata dell\u2019efficacia dell\u2019attestazione di qualificazione di un consorzio stabile?<\/p><p>Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito\u2026omissis\u2026 che:<\/p><p><br \/>b)a durata dell\u2019efficacia dell\u2019attestazione di qualificazione di un consorzio stabile \u00e8 di cinque anni con l\u2019obbligo di verifica triennale in ordine al mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacit\u00e0 strutturale; ; rif. 20. 1 f III cpv (consorzio stabile)<\/p><p>Qualora l\u2019attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni, oppure vi \u00e8 una variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati, qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta, il consorzio stabile \u00e8 tenuto a chiedere alla Soa l\u2019adeguamento della propria attestazione?<\/p><p>Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito\u2026omissis\u2026 che: :<\/p><p>b) nel caso che l\u2019attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza intermedia) &#8211; come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta &#8211; il consorzio deve richiedere alla SOA l\u2019adeguamento della propria attestazione; rif. 20. 1 f IV cpv (consorzio stabile)<\/p><p>Quando l\u2019attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di scadenza intermedia?<\/p><p>Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito\u2026.omissis\u2026. che: :<\/p><p>c) l\u2019attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di scadenza intermedia qualora essa sia di data precedente a quella di verifica triennale e &#8211; per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica &#8211; qualora essa sia di data precedente l\u2019efficacia quinquennale dell\u2019attestazione; rif. 20.1 f IV cpv (consorzio stabile)<\/p><p>Quale tariffa devono corrispondere alla Soa i consorzi per gli adeguamenti di attestazione?<\/p><p>Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che\u2026omissis\u2026:<\/p><p>d) gli adeguamenti comportano il pagamento di una tariffa in misura pari a quella stabilita per le variazioni dei requisiti di ordine speciale nella determinazione dell\u2019Autorit\u00e0 del 27 luglio 2000 n. 40; rif. 20.1 f VI cpv (consorzi stabili)<\/p><p>indice<\/p><p>\u00a0<\/p><p>In che modo il consorzio stabile prova il possesso dell\u2019abilitazione all\u2019installazione di impianti prevista dalla legge n. 46\/90?<\/p><p>Nella determina n. 18 del 29. 10.2003 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che\u2026omissis\u2026 :<\/p><p>e) il consorzio stabile pu\u00f2 comprovare il possesso dell\u2019abilitazione prevista dalla legge n. 46\/90 conseguendo la qualificazione, ex art. 12, comma 8 ter, della legge 109\/94 e s .m., nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 che ha di per se stessa valenza abilitativa all\u2019esercizio delle attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/90, ora art. 107 del Testo unico dell\u2019edilizia, oppure avvalendosi, in sede di esecuzione, di un\u2019impresa, appartenente alla propria compagine consortile che proponga come responsabile delle attivit\u00e0 in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti; ; rif. 20.1 f VII cpv(consorzio stabile)<\/p><p>Possono partecipare ad un consorzio stabile i consorzi di imprese artigiane e i consorzi di cooperative?<\/p><p>Nella determina n. 18 del 29.10. 2003 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che\u2026omissis\u2026 :<\/p><p>f) la possibilit\u00e0 per un consorzio di imprese artigiane o di un consorzio di cooperative di partecipare a consorzi stabili va esclusa sulla base dell\u2019art. 10 comma 1, lett. c) della legge quadro che, nell\u2019elencare in maniera tassativa i soggetti legittimati a costituirli, non fa alcun riferimento ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative; rif. 20 .1 f VIII cpv(consorzi stabili).<\/p><p>Ma nella determina n. 11 del 09\/ 06\/04 l\u2019Autorit\u00e0 rispettivamente nei punti 1 e 9 ha specificato che 1)\u201c &#8230;omissis.. i consorzi stabili devono essere costituiti ai sensi del capo II, titolo X, del libro quinto del codice civile e, quindi, non sono da considerarsi consorzi stabili quelli costituiti in forme diverse da quella dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui agli articolo da 2602 a 2620 del codice civile quale ad esempio la societ\u00e0 cooperativa consortile;\u201d e che 9)\u201c\u2026..omissis.. possono essere costituiti esclusivamente da imprese individuali, da imprese artigiane, societ\u00e0 commerciali, societ\u00e0 cooperative di produzione e lavoro e, quindi, non possono far parte del consorzio stabile n\u00e9 i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, n\u00e9 i consorzi di imprese artigiane, n\u00e9 i consorzi stabili e n\u00e9 i soggetti abilitati, ai sensi dell\u2019articolo 17, della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni, a fornire servizi tecnici\u201d<\/p><p>Quando opera il divieto di cui all\u2019art. 13, comma 4, ed all\u2019art. 12, comma 5, della legge n. 109\/94 e s.m. per cui non \u00e8 consentita la partecipazione contemporanea del consorzio e del consorziato alla medesima gara?<\/p><p>Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che\u2026omissis\u2026 g) dal combinato disposto di cui all\u2019art. 13, comma 4, ed all\u2019art. 12, comma 5, della legge n. 109\/94 e s.m. si evince che il divieto ivi contenuto, con conseguente applicabilit\u00e0 della sanzione, opera solo ove alla medesima gara partecipino sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato di voler partecipare alla gara;\u201d rif. 20.1 f IX cpv (consorzio stabile)<\/p><p>indice<\/p><p>Al fine della qualificazione del consorzio stabile, le imprese consorziate devono necessariamente essere in possesso di attestazione di qualificazione?<\/p><p>Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che\u2026omissis\u2026<\/p><p>m) atteso che ciascuna delle imprese consorziate concorre alla qualificazione del consorzio con la qualificazione singolarmente posseduta, attraverso il meccanismo sommatorio previsto dall\u2019art. 12, comma 8 ter, della legge n. 109\/94 e s.m., al fine della qualificazione di un consorzio stabile, tutte le consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione.\u201d rif. 20.1 f XI cpv ( consorzio stabile)<\/p><p>Ma nella determina n. 11 del 09\/06\/04 l\u2019Autorit\u00e0 al punto 8) ha specificato che \u201c \u2026.omissis\u2026.i consorzi stabili devono essere costituiti da soggetti tutti in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA;&#8221;<\/p><p>Quale tariffa viene applicata nel caso di variazione di attestazione a causa dell\u2019adesione dell\u2019 impresa ad un consorzio stabile?<\/p><p>Nella deliberazione n. 35 del 25.02. 2004 il Consiglio della Autorit\u00e0 ha stabilito che\u2026omissis\u2026 :<\/p><p>\u201c4) nel caso di rilascio di attestazione che \u2013 a causa dell\u2019adesione dell\u2019impresa ad un consorzio stabile \u2013 debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all\u2019allegato E del regolamento di qualificazione, per il valore delle classifiche e per il numero delle categorie quelle previste dalla precedente attestazione;&#8221; rif. 20.1 g I cpv (consorzio stabile)<\/p><p>Quale tariffa viene applicata nel caso di variazione attestazione a causa dell\u2019adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l\u2019impresa \u00e8 aderente?<\/p><p>Nella deliberazione n. 35 del 25.02. 2004 il Consiglio della Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 5) che \u2026omissis\u2026nel caso di rilascio di attestazione che \u2013 a causa dell\u2019adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l\u2019impresa \u00e8 aderente \u2013 debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all\u2019allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno;\u201d rif. 20.1 g II (consorzio stabile)<\/p><p>indice<\/p><p>Il divieto per cui non possono partecipare, in via autonoma, alle gare cui partecipa il consorzio stabile quei consorziati i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell\u2019 organo amministrativo del consorzio \u00e8 valido solo per i consorzi stabili?<\/p><p>Nella determina n. 2 del 10.03.2004 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che: \u201cil divieto di contemporanea partecipazione alla medesima gara dei consorzi e dei consorziati, in caso di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici tale da determinare l&#8217;ipotesi di collegamento sostanziale, di cui all&#8217; art. 10, comma 1-bis della legge 109\/94 e s .m., opera quale norma di ordine pubblico a tutela dei principi di par condicio dei concorrenti, libera concorrenza, trasparenza e correttezza delle offerte, oltre che per i consorzi stabili, anche per i consorzi di societ\u00e0 cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e s.m. e per i consorzi tra imprese artigiane costituiti a norma della legge 8 agosto 1985, n. 443 \u201d. Rif 20.1 h (consorzio stabile)<\/p><p>In quali forme giuridiche possono essere costituiti i consorzi stabili?<\/p><p>L\u2019Autorit\u00e0 nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto2 che \u201c&#8230;omissis\u2026i consorzi stabili possono essere costituiti anche nelle forme delle societ\u00e0 lucrative di cui ai capi III e seguenti del titolo V del codice civile \u2013 e cio\u00e8 delle societ\u00e0 in nome collettivo, delle societ\u00e0 in accomandita semplice, delle societ\u00e0 per azioni, delle in accomandita per azioni e delle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata \u2013 aventi, per\u00f2, come oggetto sociale lo scopo consortile (articolo 2615-ter del codice civile); rif. 20.1 i (consorzio stabile)<\/p><p>Quali requisiti formali devono avere i consorzi stabili?<\/p><p>L\u2019 Autorit\u00e0 nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punti 3) 4) e5) che \u201c\u2026omissis.. .<\/p><p>3).i consorzi stabili..<\/p><p>4)devono essere costituiti con contratto in forma pubblica,<\/p><p>5)devono prevedere nella loro denominazione sociale espressamente la locuzione consorzio stabile;devono riportare nel loro atto costitutivo o nel loro statuto l\u2019indicazione che sono costituiti ai sensi delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s .m\u2026omississ\u201d rif. 20.1 i III<\/p><p>Quale durata temporale devono avere i consorzi stabili?<\/p><p>L\u2019 Autorit\u00e0 nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 6) che \u201c \u2026.omissis\u2026i consorzi stabili devono avere una durata minima non inferiore a cinque anni; rif. 20.1 i VI(consorzio stabile)<\/p><p>indice<\/p><p>I consorzi stabili possono prevedere nell\u2019oggetto sociale uno scopo diverso da quello di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici?<\/p><p>L\u2019Autorit\u00e0 nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 7) che \u201c \u2026.omissis\u2026i consorzi stabili devono avere come scopo sociale esclusivamente quello di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici e, pertanto, l\u2019oggetto sociale non pu\u00f2 prevedere l\u2019estensione ad ulteriori attivit\u00e0, fermo restando che \u00e8 pu\u00f2 essere previsto lo svolgimento di qualunque operazione che sia, per\u00f2, strumentale al conseguimento di quello che la legge prescrive come scopo istituzionale. .omissis. .\u201d; rif. 20.1 i VII (consorzio stabile)<\/p><p>Possono consorzi costituiti prima dell\u2019entrata in vigore del DPR 34\/2000 ottenere la qualificazione?<\/p><p>L\u2019Autorit\u00e0 nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 10) che \u201c \u2026.omissis\u2026i consorzi stabili devono essere stati costituiti dopo il 1 marzo 2000 (data di entrata in vigore del d. P .R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.) in quanto soltanto dopo tale data le imprese possono avere acquisito l\u2019attestazione di qualificazione; rif. 20.1 i IX (consorzio stabile)<\/p><p>E\u2019 possibile per i consorzi stabili eseguire in proprio, in corso di contratto, in parte o per intero, i lavori loro affidati ancorch\u00e9 in gara abbia indicato un consorziato o pi\u00f9 consorziati come esecutori dei suddetti lavori?<\/p><p>L\u2019Autorit\u00e0 nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 11) \u201c \u2026.omissis\u2026i consorzi stabili possono eseguire in proprio, in corso di contratto, in parte o per intero, i lavori loro affidati ancorch\u00e9 in gara abbia indicato un consorziato o pi\u00f9 consorziati come esecutori dei suddetti lavori. rif. 20.1 i XI (consorzio stabile)<\/p><p>E\u2019 necessario comunicare alle SOA che hanno emesso le attestazioni di qualificazioni delle imprese consorziate, l\u2019attestazione di qualificazione del consorzio stabile?<\/p><p>L\u2019 Autorit\u00e0 nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 12) \u201c \u2026.omissis\u2026i consorzi stabili comportano \u2013 per le SOA che hanno rilasciato l\u2019attestazione di qualificazione dei suddetti consorzi stabili \u2013 l\u2019obbligo di comunicare, entro sette giorni, il rilascio dell\u2019attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni di qualificazioni delle imprese consorziate, al fine che queste provvedano a rilasciare \u2013 con il pagamento da parte dell\u2019impresa consorziata della tariffa (cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all\u2019allegato E del d. P. R. n. 34\/2000, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno) stabilita nella delibera n. 35\/2004 \u2013 una attestazione di qualificazione che sia modificata rispetto a quella precedente con l\u2019inserimento di tale partecipazione.\u201d rif. 20.1 i XII(consorzio stabile)<\/p><p>Ai fini della qualificazione, quando deve essere adottata da parte del consorzio la deliberazione di attribuzione dell\u2019importo dei lavori appaltati a consorzi di imprese artigiane, a consorzi di cooperative, a consorzi stabili, ai fini della qualificazione del consorzio e delle imprese consorziate?<\/p><p>Nel comunicato n .7 del 26 .04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera b) quanto segue \u201cLa deliberazione di cui all\u2019art. 25, comma 6, del DPR 34\/2000 di attribuzione dell\u2019importo dei lavori appaltati a consorzi di imprese artigiane, a consorzi di cooperative, a consorzi stabili, ai fini della qualificazione del consorzio e delle imprese consorziate, deve essere adottata non oltre la richiesta di attestazione da parte del consorzio o di una delle imprese consorziate. rif. 25 .6. b I (consorzio stabile)<\/p><p>Quale deve essere la somma degli importi dei lavori appaltati, attribuiti al consorzio ed ai soggetti consorziati nel caso si tratti di lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e\/o a qualificazione non obbligatoria ovvero a qualificazione obbligatoria?<\/p><p>Nel comunicato n. 7 del 26 .04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che la somma degli importi attribuiti al consorzio ed ai soggetti consorziati deve essere non superiore rispettivamente a 130% o a 140% a seconda che si tratta di lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e\/o a qualificazione non obbligatoria ovvero a qualificazione obbligatoria. Ai fini degli eventuali subappalti del soggetto esecutore si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 24 del suddetto DPR 34\/2000.\u201d. rif .25.6. b II (consorzio stabile)<\/p><p>\u00a0<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div id=\"section-391486f-11\" class=\"gem-tta-panel \" data-vc-content=\".gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"gem-tta-panel-title gem-tta-controls-icon-position-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#section-391486f-11\" data-vc-accordion data-vc-container=\".gem-tta-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-icon gem-tta-icon-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-bell\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-title-text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tModalit\u00e0 partecipazione gare\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-opened\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-closed\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-text-output\"><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Le imprese europee devono qualificarsi per partecipare alle gare d\u2019 appalto?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u00a0Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera d)\u2026omissis.. che le imprese appartenenti all\u2019Unione\u00a0 Europea non hanno l\u2019obbligo per la partecipazione alle gare di appalto o concessione di lavori pubblici, nonch\u00e9 per l\u2019affidamento dei relativi subappalti, di qualificarsi ai sensi del DPR 34\/2000. Qualora tali imprese intendano acquisire l\u2019attestazione di qualificazione potranno: &#8211; avere sede in uno Stato dell\u2019UE, ex art. 3, comma 7, terzo periodo del DPR 34\/2000, senza la necessit\u00e0 di assumere la \u201cresidenza\u201d in Italia oppure di trasferirvi\u00a0 la sede dell\u2019amministrazione o l\u2019oggetto principale dell\u2019attivit\u00e0 (ex art. 25 della legge 218\/95), o di istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile (ex art. 2506 c.c.); &#8211; documentare alla SOA\u00a0 i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale, necessari per l\u2019attestazione richiesta, con le stesse modalit\u00e0 consentite per la qualificazione \u201cin gara\u201d, di cui all\u2019art. 8, comma 11 bis, della legge 109\/94 e\u00a0 successive modificazioni e dell\u2019art. 3, comma 7, secondo periodo, del DPR 34\/2000; tali documenti sono, in particolare, ricavabili \u2013 per quanto attiene i requisiti di ordine generale \u2013dall\u2019art. 24, commi 2 e 3 della direttiva 93\/37\/CEE, mentre per i requisiti di ordine speciale rilevano i bilanci (depositati presso il registro professionale dello Stato di stabilimento), la documentazione scolastica e\/o professionale del direttore tecnico ed i certificati concernenti i lavori eseguiti dall\u2019impresa, ex artt. 26 e 27 della direttiva 93\/37\/CEE;\u201d ;ed inoltre ha disposto alla lettera e) che \u201c per i lavori eseguiti all\u2019estero, per i quali il Consolato italiano dovrebbe procedere al rilascio della certificazione dei lavori, valgono le seguenti disposizioni:<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>&#8211; il tecnico di fiducia del Consolato pu\u00f2 essere il tecnico\u00a0 che ha diretto i lavori, a meno che non vi siano ragioni ostative;<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>&#8211;\u00a0il valore da attribuire al visto del Consolato \u00e8 limitato a certificare la data e la veridicit\u00e0 delle firme sul documento;<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>&#8211;\u00a0il certificato, pu\u00f2 essere in lingua diversa da quella italiana, ma tradotto con traduzione giurata;<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>&#8211; il tecnico di fiducia pu\u00f2 essere di nazionalit\u00e0 diversa da quella italiana;<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>&#8211; la retribuzione del tecnico deve essere a carico dell\u2019impresa che richiede la certificazione, sul presupposto che non vi sono ragioni per porre l\u2019onere in capo al Ministero degli esteri;\u00a0<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>&#8211; ove non esista nel Paese n\u00e9 Consolato Italiano\u00a0 n\u00e9 Ambasciata Italiana, l\u2019Autorit\u00e0, su richiesta dell\u2019impresa che richiede la certificazione, richieder\u00e0 al Ministero degli Esteri la sede diplomatica alternativa;\u201d. Rif 1.3 c II\u00a0 cpv (modalit\u00e0 partecipazione gare)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Possono imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non \u00e8 obbligatorio il possesso della qualit\u00e0) costituire A.T.I. orizzontali per partecipare a gare per le quali sono previste lavorazioni di importo superiore alla II classifica?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella Deliberazione n. 241 (R 461-03) del 30.07.2003 &#8211; Articolo 8 &#8211; Codice 8.3, l\u2019Autorit\u00e0 stabilisce che sono da ritenere inammissibili clausole che precludano la partecipazione ad una gara di raggruppamenti orizzontali comprendenti imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non \u00e8 obbligatorio il possesso del requisito della qualit\u00e0) che intendano assumere lavori per importi corrispondenti alla propria classifica. Diversamente argomentando, le imprese qualificate con classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualit\u00e0, non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla II classifica. Ci\u00f2 indurrebbe, in concreto dette imprese ad acquisire il citato requisito, che si renderebbe, di fatto, obbligatorio anche per imprese attestate in I e II classifica, in contrasto con il disposto di cui all\u2019art. 4, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, che, mediante rinvio all\u2019allegato B, prevede il possesso della certificazione di qualit\u00e0 aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualit\u00e0 aziendale esclusivamente per la classifica III e superiori. Rif .3.2a I cpv. ( modalit\u00e0 partecipazione gare)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Possono imprese qualificate per la II classifica partecipare a gare per le quali \u00e8 richiesta la III classifica, in quanto le lavorazioni sono di importo superiore al miliardo di vecchie lire, ma inferiore a un miliardo e duecento milioni di lire?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u00a0Nella Deliberazione n. 241 (R 461-03) del 30.07.2003 &#8211; Articolo 8 &#8211; Codice 8.3, l\u2019Autorit\u00e0 stabilisce che ..omissis&#8230;non sono conformi alle disposizioni dell\u2019articolo 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, clausole di bandi di gara che non consentano la partecipazione alle medesime di imprese qualificate per la classifica II, incrementata di un quinto, in assenza della dimostrazione del possesso della certificazione del sistema di qualit\u00e0. Ci\u00f2 in quanto, aderendo ad opposta soluzione, si perverrebbe ad un\u2019interpretazione abrogante del disposto di cui all\u2019articolo 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio\u00a0 2000, n. 34, ove prevede che \u201cla qualificazione in una categoria abilita l\u2019impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto\u201d rif\u00a0 3 .2 a II cpv. (modalit\u00e0 partecipazione gare)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Le imprese partecipano alle gare d\u2019 appalto presentando la copia originale dell\u2019 attestazione ottenuta?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n .5 del 12 .04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito , al punto 11 che \u201call\u2019impresa risulta possibile partecipare alle gare d\u2019appalto sulla base di copia conforme dell\u2019attestazione di qualificazione ottenuta; la SOA\u00a0 potr\u00e0, dunque, rilasciare l\u2019attestazione in duplice originale, uno dei quali viene trattenuto dalla Societ\u00e0 di attestazione e trasmesso immediatamente in copia alla Segreteria Tecnica &#8211; ufficio<\/em>\u00a0<em>SOA<\/em>;\u201d<em>rif<\/em>\u00a0<em>12.5.a.<\/em>\u00a0<em>(modalit\u00e0 partecipazione gare)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Alla scadenza del triennio di validit\u00e0 dell\u2019 attestazione, l\u2019impresa che non ha ancora effettuato la verifica, pu\u00f2 partecipare alla gare?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 6 del 21 .04.2004\u00a0 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che ..omissis.. qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validit\u00e0 dell\u2019attestazione, l\u2019impresa non pu\u00f2 partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo rif\u00a015 \u2013 bis .1.a II cpv.(verifica\u00a0 triennale).\u00a0rif\u00a015 \u2013 bis .1.a II\u00a0 cpv.(modalit\u00e0 partecipazione gare).<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quando opera il divieto di<\/strong><em>\u00a0<\/em><strong>cui<\/strong><em>\u00a0<\/em><strong>all\u2019art. 13, comma 4, ed all\u2019art. 12, comma 5, della legge n. 109\/94 e s. m\u00a0per cui non \u00e8 consentita la partecipazione contemporanea del consorzio e del consorziato alla medesima gara?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che\u2026omissis\u2026\u00a0\u00a0 g)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dal combinato disposto di cui all\u2019art. 13, comma 4, ed all\u2019art. 12, comma 5, della legge n. 109\/94 e s.m. si evince che il divieto ivi contenuto, con conseguente applicabilit\u00e0 della sanzione, opera solo ove alla medesima gara partecipino sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato di voler partecipare alla gara;\u201d\u00a0rif .20.1 f IX\u00a0 cpv (modalit\u00e0 partecipazione gare)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.soaic.it\/questioniinterpretative.htm#su\">indice\u00a0<\/a><\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>E\u2019 possibile o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (<em>Edifici civili ed industriali<\/em>) di concorrere ad appalti per l\u2019affidamento di lavori di manutenzione di un\u2019opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, per\u00f2, come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6 (<em>Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi<\/em>), OS7 (<em>Finiture di opere generali di natura edile<\/em>) e OS8 (<em>Finiture di opere generali di natura tecnica<\/em>) e, in caso positivo, quali siano le condizioni da rispettare per consentirlo?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 8 del 07 05.2002 alla lettera A) stabilisce che \u201c<strong>ai bandi di gara indetti per l\u2019affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un\u2019opera rientrante nella categoria generale OG1<\/strong>\u00a0&#8211; nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate\u00a0<strong>OS6<\/strong>\u00a0(Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi),\u00a0<strong>OS7<\/strong>\u00a0(Finiture di opere generali di natura edile) e\u00a0<strong>OS8<\/strong>\u00a0(Finiture di opere generali di natura tecnica) &#8211; possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di\u00a0<strong>opera generale OG1<\/strong>. Va precisato che tale possibilit\u00e0 \u00e8 consentita dal fatto che le\u00a0<strong>suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria<\/strong>\u00a0e, pertanto, eseguibili dall\u2019aggiudicatario ancorch\u00e9 privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perch\u00e9 comporta una pi\u00f9 ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, \u00e8 necessario, per\u00f2 che tale possibilit\u00e0 sia prevista dal bando che, come \u00e8 noto, costituisce la lex specialis della gara. Ci\u00f2 pu\u00f2 essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto\u00a0 e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole:\u00a0<strong>sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1\u201d<\/strong>.<\/em>\u00a0<em>Rif. Allegato A\u00a0 OG1.a (modalit\u00e0 partecipazione gare)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>E\u2019 possibile impiegare la qualificazione nella categoria OG11 per partecipare a gare indette con riferimento ad una o pi\u00f9 delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nel comunicato n 12 del 06. 07.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito riguardo le modalit\u00e0 per la qualificazione nella categoria OG11 per quanto riguarda la possibilit\u00e0 di impiegare la qualificazione nella categoria OG11 per partecipare a gare indette con riferimento ad una o pi\u00f9 delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 ( sul punto si richiama quanto precisato nella nota illustrativa dei bandi di gara pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000) \u00e8 evidente che la classifica deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi posti a base di gara delle singole categorie.<\/em>\u00a0<em>.\u00a0rif. Allegato A OG11. f VII (modalit\u00e0 partecipazione gare)<\/em><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Possono le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG11 partecipare ad appalti che prevedano come categoria prevalente oppure come categorie scorporabili una o pi\u00f9 delle categorie di opere specializzate OS3 (<em>impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie<\/em>), OS5 (<em>impianti pneumatici e antintrusione)<\/em>, OS28 (<em>impianti termici e di condizionamento<\/em>) e OS30 (<em>impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)<\/em>\u00a0e, in caso positivo,\u00a0 quali sono le condizioni da rispettare per consentirlo?<\/strong><\/p><p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nella determina n. 8 del 07 .05.2002 alla lettera B) l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che \u201csono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nel bando.\u201d Tale disposizione \u00e8 ammessa in quanto \u201cla qualificazione nella\u00a0<strong>categoria di opera generale OG11<\/strong>\u00a0\u00e8 l\u2019<strong>aver direttamente eseguito<\/strong>\u00a0impianti appartenenti ai due sottosistemi di impianti. Sulla base di questo presupposto e del fatto che se una impresa qualificata nella\u00a0<strong>categoria di opera generale OG11<\/strong>\u00a0pu\u00f2 eseguire un\u00a0<strong>insieme coordinato<\/strong>\u00a0<strong>di impianti<\/strong>\u00a0(appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi\u00a0<strong>congiuntamente<\/strong>, la stessa non pu\u00f2 non ritenersi in possesso delle capacit\u00e0 economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di\u00a0<strong>uno\u00a0<\/strong>o<strong>\u00a0pi\u00f9 di uno\u00a0<\/strong>dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un\u00a0<strong>insieme coordinato<\/strong>\u00a0<strong>di impianti,<\/strong>\u00a0sono indicati nei bandi di gara come\u00a0<strong>singoli impianti<\/strong>\u2026. omissis\u00a0<\/em>\u00a0<em>Va osservato che questa ipotesi costituisce una deroga a quanto affermato nella precedente lettera A) sull\u2019impossibilit\u00e0 di applicare un\u00a0<strong>principio di assorbenza<\/strong>\u00a0fra categorie generali e categorie specializzate. Va, inoltre, precisato che tale possibilit\u00e0 produce una pi\u00f9 ampia partecipazione di soggetti alle gare e che, al fine di evitare contestazioni, \u00e8 necessario prevederla nel bando che, come \u00e8 noto, costituisce la lex specialis della gara.\u201d.<\/em>\u00a0<em>rif. Allegato A OG11. h (modalit\u00e0 partecipazione gare)<\/em><\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div id=\"section-391486f-12\" class=\"gem-tta-panel \" data-vc-content=\".gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"gem-tta-panel-title gem-tta-controls-icon-position-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#section-391486f-12\" data-vc-accordion data-vc-container=\".gem-tta-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-icon gem-tta-icon-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-bell\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-title-text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCasellario informatico\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-opened\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-closed\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-text-output\"><p>In relazione alla cifra d\u2019affari in lavori da inserire nel casellario informatico, cosa si intende per quinquennio precedente la data dell\u2019ultima attestazione?<\/p><p>La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 31 che :\u201d il riferimento, per quanto riguarda la cifra d\u2019affari in lavori da inserire nel casellario informatico (articolo 27, comma 2, lettera f) del D.P.R. 34\/2000), al quinquennio precedente la data dell\u2019ultima attestazione deve essere inteso nel senso che i cinque anni sono quelli antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA in quanto \u00e8 quello il periodo cui fanno riferimento le norme sul rilascio dell\u2019attestazione;\u201d. rif. 27. 2f a (casellario informatico)<\/p><p>I dati da trasmettere al casellario informatico, relativamente alla cifra d\u2019affari in lavori, al costo del personale, al costo degli ammortamenti, all\u2019importo dei lavori eseguiti, devono tener conto della eventuale rideterminazione ai sensi dell\u2019articolo 18, comma 15, del DPR 34\/2000 e dell\u2019eventuale applicazione dell\u2019incremento convenzionale premiante ai sensi dell\u2019articolo 19 del suddetto decreto?<\/p><p>Nel comunicato n. 16 del 10 .10.2001 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico<\/p><p>a) la cifra d\u2019affari in lavori, il costo del personale, il costo degli ammortamenti, l\u2019importo dei lavori eseguiti da trasmettere sono quelli effettivi senza, cio\u00e8, tener conto della eventuale rideterminazione ai sensi dell\u2019articolo 18, comma 15, del DPR 34\/2000 e dell\u2019eventuale applicazione dell\u2019incremento convenzionale premiante ai sensi dell\u2019articolo 19 del suddetto decreto; rif. 27. 2 a I (casellario informatico)<\/p><p>indice<\/p><p>Qual \u00e8 la data di iscrizione dell\u2019 impresa alla CCIAA da trasmettere al casellario informatico, quella riportata nel relativo certificato o quella di effettivo inizio dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa?<\/p><p>Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico<\/p><p>b) la data di iscrizione alla CCIAA da trasmettere \u00e9 esclusivamente quella riportata nel relativo certificato e non deve essere comunicata la data di effettivo inizio dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa anche se questa \u00e8 diversa da quella riportata nel certificato; rif. 27 . 2 a II (casellario informatico)<\/p><p>Quali nominativi vanno trasmessi al casellario informatico relativamente alla sezione \u201corgani di rappresentanza\u201d?<\/p><p>Nel comunicato n. 16 del 10 .10.2001 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico<\/p><p>c) nella sezione \u201corgani di rappresentanza\u201d (sintesi della indicazione \u201corgani con poteri di rappresentanza\u201d di cui all\u2019articolo 27, comma 2, lettera b) del DPR 34\/2000) vanno riportati i nominativi degli eventuali soggetti che hanno poteri di rappresentanza dell\u2019impresa e che siano diversi dal legale rappresentante; rif. 27. 2 a III (casellario informatico)<\/p><p>Il dato relativo al codice fiscale del direttore tecnico va sempre trasmesso al casellario informatico nella sezione \u201ccategorie e classifiche di qualificazione\u201d?<\/p><p>Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico d) nella sezione \u201ccategorie e classifiche di qualificazione\u201d il codice fiscale del direttore tecnico va riportato esclusivamente se la classifica \u00e8 stata attribuita ai sensi dell\u2019articolo 18, comma 14, del DPR 34\/2000; rif. 27. 2 a IV (casellario informatico)<\/p><p>indice<\/p><p>Quale data va trasmessa al casellario informatico nella sezione \u201cimporto dei versamenti contributivi\u201d?<\/p><p>Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico<\/p><p>e) nella sezione \u201cimporto dei versamenti contributivi\u201d va riportata la data iniziale del periodo di riferimento della relativa documentazione; rif. 27 . 2 a V (casellario informatico)<\/p><p>In quali ipotesi \u00e8 obbligatoria la trasmissione al casellario informatico della compilazione del campo relativo alla iscrizione all\u2019albo professionale del direttore tecnico?<\/p><p>Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico<\/p><p>f) la compilazione del campo relativo alla iscrizione all\u2019albo professionale del direttore tecnico dell\u2019impresa \u00e8 obbligatoria qualora l\u2019attestazione sia stata rilasciata per la progettazione e la esecuzione; rif. 27. 2 a VI (casellario informatico)<\/p><p>Qual \u00e8 l\u2019 indirizzo che va trasmesso al casellario informatico relativamente ai legali rappresentanti, ai direttori tecnici e ai soggetti facenti parte degli \u201corgani con poteri di rappresentanza\u201d?<\/p><p>Nel comunicato n. 16 del 10 .10.2001 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico<\/p><p>g) l\u2019indirizzo dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici e dei soggetti facenti parte degli \u201corgani con poteri di rappresentanza\u201d \u00e8 quello del soggetto attestato; ; rif. 27. 2 a VII (casellario informatico)<\/p><p>indice<\/p><p>Quali dati relativi agli importi dei versamenti INPS, INAIL e Casse Edili vanno trasmessi al casellario informatico?<\/p><p>Nel comunicato n. 16 del 10 .10.2001 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico<\/p><p>h) gli importi dei versamenti INPS, INAIL e Casse Edili da trasmettere al casellario informatico sono quelli effettivamente versati (importi determinati per cassa) ; rif .27. 2 a VIII. (casellario informatico)<\/p><p>E\u2019 possibile comunicare al casellario informatico eventuali variazioni relative alle categorie e classifiche richieste anche se i relativi dati sono stati gi\u00e0 trasmessi?<\/p><p>Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico precisa:b) il sistema consente di comunicare le variazioni apportate all\u2019oggetto di contratti in corso di esecuzione variando i dati (categorie e classifiche richieste) gia trasmessi e ci\u00f2 in quanto ai fini dell\u2019attivit\u00e0 di vigilanza dell\u2019Autorit\u00e0 conta l\u2019oggetto finale del contratto e la sua correlazione con l\u2019attestazione rilasciata; rif. 27 . 2 a IX ( casellario informatico)<\/p><p>Come sono considerati dal sistema di trasmissione dei dati al casellario informatico i contratti stipulati per apportare modifiche (variazioni minime, nuove categorie, nuove classifiche) all\u2019attestazione gi\u00e0 rilasciata ed in corso di validit\u00e0?<\/p><p>Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico precisa<\/p><p>c) il sistema considera i contratti stipulati per apportare modifiche (variazioni minime, nuove categorie, nuove classifiche) all\u2019attestazione gi\u00e0 rilasciata ed in corso di validit\u00e0 come nuovi contratti; in tal caso le SOA dovranno ritrasmettere i tutti i dati (cifra d\u2019affari, ammortamenti, costo del lavoro, importo dei lavori eseguiti, ecc. ecc.) aggiornati con riferimento alla attestazione sostitutiva della precedente; rif. 27. 2 a X (i casellario informatico)<\/p><p>E\u2019 possibile modificare, ove sia stato inserito in modo errato, il codice fiscale dell\u2019impresa attestata?<\/p><p>Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico precisa d) il sistema consente, prima di inviare i dati all\u2019Autorit\u00e0, di modificare, ove sia stato inserito in modo errato, il codice fiscale dell\u2019impresa attestata; rif. 27 . 2 a XI (casellario informatico)<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div id=\"section-391486f-13\" class=\"gem-tta-panel \" data-vc-content=\".gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"gem-tta-panel-title gem-tta-controls-icon-position-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#section-391486f-13\" data-vc-accordion data-vc-container=\".gem-tta-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-icon gem-tta-icon-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-bell\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-title-text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCategorie opere generali\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-opened\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-closed\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-text-output\"><p>E\u2019 possibile o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (Edifici civili ed industriali) di concorrere ad appalti per l\u2019affidamento di lavori di manutenzione di un\u2019opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, per\u00f2, come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) e, in caso positivo, quali sono le condizioni da rispettare per consentirlo?<\/p><p>Nella determina n. 8 del 07.05 .2002 alla lettera A) stabilisce che \u201cai bandi di gara indetti per l\u2019affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un\u2019opera rientrante nella categoria generale OG1 &#8211; nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) &#8211; possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilit\u00e0 \u00e8 consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall\u2019aggiudicatario ancorch\u00e9 privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perch\u00e9 comporta una pi\u00f9 ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, \u00e8 necessario, per\u00f2 che tale possibilit\u00e0 sia prevista dal bando che, come \u00e8 noto, costituisce la lex specialis della gara. Ci\u00f2 pu\u00f2 essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1\u201d. Rif .Allegato A OG1.a (categorie opere generali OG1)<\/p><p>Ai fini della qualificazione rispettivamente nella cat. OG2, sono utilizzabili i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell\u2019ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all\u2019art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.L.vo 490\/99?<\/p><p>Nel comunicato n. 14 del 28.09 .2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito, al punto 5, che \u201ci lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell\u2019ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all\u2019art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.L.vo 490\/99, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella cat. OG2, a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che riguardino l\u2019esecuzione di un restauro di una superficie decorata;\u201d .rif. Allegato A OG2.a (categorie opere generali OG2)<\/p><p>Ai fini della dimostrazione del requisito di capacit\u00e0 tecnica per la categoria OG2 e quindi per la relativa qualificazione, possono essere valutate le lavorazioni eseguite su beni per i quali non \u00e8 stato formalmente dichiarato l\u2019interesse storico artistico e ambientale?<\/p><p>Nel comunicato n. 28 del 29.11 .2002 in ordine al punto 4) l\u2019Autorit\u00e0 precisa che \u201cl\u2019Ufficio Legislativo del Ministero per le Attivit\u00e0 Culturali con nota del 11.11 .02 ha comunicato che qualsiasi intervento di manutenzione e di restauro sui beni immobili privati, sottoposti alle azioni di tutela di cui agli artt. 6 e seguenti del D.L.vo 29 ottobre 1999, n\u00b0490, \u00e8 subordinato all\u2019approvazione del progetto da parte della Soprintendenza competente per territorio; conseguentemente qualsiasi certificazione di regolare esecuzione, anche quella prevista all\u2019art. 22, comma 7, del DPR 34\/2000, non pu\u00f2 che essere rilasciata dalla Soprintendenza, che ha vigilato sulla esecuzione degli interventi, verificandone la rispondenza al progetto approvato. Tale competenza, cio\u00e8 la vigilanza sugli interventi eseguiti e la conseguente attestazione della regolare esecuzione, non pu\u00f2 estendersi a quei beni immobili per i quali non sia stato formalmente dichiarato l\u2019interesse storico artistico e ambientale, ovvero a quei beni immobili la cui trasformazione \u00e8 assoggettata alle sole norme tecniche dei PRG (o ad altre prescrizioni di natura urbanistica). In tale ultima evenienza non sussiste il presupposto previsto dalla declaratoria della categoria generale OG2; ne deriva che ai fini della dimostrazione del requisito di capacit\u00e0 tecnica per la categoria OG2 possono essere valutate solo le lavorazioni eseguite su beni per i quali \u00e8 intervenuta la dichiarazione di cui agli artt. 6 e seguenti del D.L.vo n\u00b0490\/99 Rif. Allegato A OG2. b(categorie opere generali OG2)<\/p><p>indice<\/p><p>Ai fini della qualificazione nelle categorie OG2, cos\u00ec come nelle categorie OS2 e OS25, le imprese possano avvalersi dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta \u00e8 stato il proprio direttore tecnico?<\/p><p>Nel comunicato n. 38 del 01.03.2004 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che: \u201csecondo quanto disposto dall\u2019art .24, comma 2, del DPR 34\/2000, i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali sono utilizzati, ai fini della qualificazione, soltanto dall\u2019impresa che li ha effettivamente eseguiti. Risulta, dunque, escluso che un\u2019impresa, attraverso il direttore tecnico, possa avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nella categoria OG2 .\u201d Rif .Allegato A OG2.c (categoria opere generali OG2)<\/p><p>Se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilit\u00e0 (gomma, ferro e aerea), la qualificazione nella categoria OG3 pu\u00f2 essere attribuita comunque?<\/p><p>La determina n. 48 del 12 .10.2000 dispone ai fini della idoneit\u00e0 tecnica, al punto 7 lettera c), che: la qualificazione nelle categorie OG3 deve essere attribuita anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilit\u00e0 (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie;\u201d. Rif. Allegato A OG3. a (categorie opere generali OG3 )<\/p><p>Quali sono i presupposti per classificare le pavimentazioni come rientranti nella categoria generale OG3 oppure nelle categorie specializzate OS6, OS24 e OS26?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06 .11.2002, alla lettera G),c) , l\u2019Autorit\u00e0 sentito il parere della Commissione Consultiva \u00e8 dell\u2019avviso che \u201c le pavimentazioni stradali relativi ad interventi destinati alla mobilit\u00e0 su gomma, ferro e aerea sottoposti a carichi normali rientrano fra le lavorazioni proprie della categoria OG3.\u201d Rif. Allegato A OG3. b( categorie opere generali OG3 )<\/p><p>Se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilit\u00e0 (gomma, ferro e aerea), la qualificazione nella categoria OG4 pu\u00f2 essere attribuita comunque?<\/p><p>La determina n. 48 del 12 .10.2000 dispone ai fini della idoneit\u00e0 tecnica, al punto 7 lettera c), che: la qualificazione nella categoria OG4 deve essere attribuita anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilit\u00e0 (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie;\u201d. Rif. Allegato A OG4.a ( categorie opere generali OG4 )<\/p><p>indice<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OG5, cos\u00ec come nelle categorie OG9 e OG10, \u00e8 necessario richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all\u2019esercizio 1993 per il requisito relativo all\u2019 esecuzione dei lavori?<\/p><p>La determina n. 56 del13. 12.2000 dispone al punto 6 che \u201cla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta la necessit\u00e0 di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all\u2019esercizio 1993 in quanto il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34\/2000) riguarda esclusivamente i requisiti relativi all\u2019esecuzione dei lavori (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del suddetto D.P.R. 34\/2000), il cui possesso \u00e8 dimostrato esclusivamente tramite i certificati dei lavori eseguiti;\u201d. Rif. 22.2 a (categorie opere generali OG5)<\/p><p>Qual \u00e8 il rapporto intercorrente tra la categoria di opera generale OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e la categoria di opere specializzate OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione?<\/p><p>Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 alla lettera D), l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che \u201ci bandi di gara vanno indetti assumendo come categoria prevalente la categoria di opera specializzata OS22 soltanto se l\u2019importo dell\u2019insieme delle lavorazioni relative all\u2019impianto di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse sia maggiore degli importi degli altri insiemi delle lavorazioni previste nell\u2019intervento. .\u201de quindi alla lettera E) a) l\u2019Autorit\u00e0 stabilisce che nella categoria generale OG6 debbono rientrare \u201ccentrali di sollevamento da campo pozzi e come centrali di sollevamento complete di automazioni per immissione di fluidi o gas nelle condotte principali, complete di opere elettromeccaniche, strumentazione, telecontrollo a distanza inseriti o meno in un intervento integrato di costruzione di una rete acquedottistica, di oleodotti o di gasdotti, munita di impianti di sollevamento, altrimenti definita di rilancio o booster, completo di ogni altra opera necessaria\u201d.\u201d Rif. Allegato A OG6.a I(categorie opere generali OG6)<\/p><p>Gli impianti di sollevamento acque devono rientrare nella categoria di opera generale OG6?<\/p><p>Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 alla lettera E) a) l\u2019Autorit\u00e0 stabilisce che nella categoria generale OG6 debbono rientrare \u201ccentrali di sollevamento da campo pozzi e come centrali di sollevamento complete di automazioni per immissione di fluidi o gas nelle condotte principali, complete di opere elettromeccaniche, strumentazione, telecontrollo a distanza inseriti o meno in un intervento integrato di costruzione di una rete acquedottistica, di oleodotti o di gasdotti, munita di impianti di sollevamento, altrimenti definita di rilancio o booster, completo di ogni altra opera necessaria\u201d. Rif. Allegato A OG6.aII (categorie opere generali OG6)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OG9, cos\u00ec come nelle categorie OG5 OG10, \u00e8 necessario richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all\u2019esercizio 1993 per il requisito relativo all\u2019 esecuzione dei lavori?<\/p><p>La determina n .56 del 13.12.2000 dispone al punto 6 che \u201cla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta la necessit\u00e0 di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all\u2019esercizio 1993 in quanto il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34\/2000) riguarda esclusivamente i requisiti relativi all\u2019esecuzione dei lavori (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del suddetto D.P.R. 34\/2000), il cui possesso \u00e8 dimostrato esclusivamente tramite i certificati dei lavori eseguiti;\u201d. Rif. 22.2 a (categorie opere generali OG9)<\/p><p>indice<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG9 \u00e8 necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46\/1990?<\/p><p>La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 33 che \u201cl\u2019attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, in quanto prevedono l\u2019esecuzione di lavorazioni comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, \u00e8 condizionata dal possesso da parte dell\u2019impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46\/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;&#8221;. Rif. Allegato A OG9.a (impianti per la produzione di energia elettrica OG9) (categorie opere generali OG9)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG9, la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge n.46\/90, pu\u00f2 sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90?<\/p><p>La determina n. 6 del 08 .02.2001 dispone al punto 6 che \u201c ai fini della qualificazione nelle categorie OG9, , la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge 46\/90 \u00e8 equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90\u201d. Rif. Allegato A OG9. b (categorie opere generali .OG9)<\/p><p>Un&#8217;impresa qualificata per la categoria di opera generale OG9 pu\u00f2 esercitare le attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990?<\/p><p>Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che \u201cl\u2019attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OG9, ha di per se stessa valenza abilitativa all\u2019esercizio delle attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990, ora art. 107 del Testo unico dell\u2019edilizia; \u2026omissis\u2026.\u201d rif. Allegato A OG9. d (categorie opere generali OG9)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OG10, cos\u00ec come nelle categorie OG5 OG9 \u00e8 necessario richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all\u2019esercizio 1993 per il requisito relativo all\u2019 esecuzione dei lavori?<\/p><p>La determina n. 56 del13. 12.2000 dispone al punto 6 che \u201cla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta la necessit\u00e0 di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all\u2019esercizio 1993 in quanto il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34\/2000) riguarda esclusivamente i requisiti relativi all\u2019esecuzione dei lavori (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del suddetto D.P.R. 34\/2000), il cui possesso \u00e8 dimostrato esclusivamente tramite i certificati dei lavori eseguiti;\u201d. Rif. 22.2 a (categorie opere generali OG10)<\/p><p>indice<\/p><p>Ai fini qualificazione nella categoria di opera generale OG10 \u00e8 necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46\/1990?<\/p><p>La determina n. 56 del 13.1 .2000 dispone al punto 33 che \u201cl\u2019attribuzione della qualificazione nelle categorie , OG10, in quanto prevedono l\u2019esecuzione di lavorazioni comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, \u00e8 condizionata dal possesso da parte dell\u2019impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46\/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;\u201d rif. Allegato A OG10.a (categorie opere generali OG10)<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG10, la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge n. 46\/90, pu\u00f2 sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90?<\/p><p>\u00a0<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 6 che \u201c ai fini della qualificazione nella categoria OG10, la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge 46\/90 \u00e8 equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90\u201d. Rif. Allegato A OG10. b (categorie opere generali OG10)<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Gli impianti di protezione catodica possono rientrare nella categoria di opera generale OG10?<\/p><p>Nel comunicato n. 9 del 14.06. 2001 il Consiglio dell\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 7 che \u201c le opere riguardanti gli impianti di protezione catodica possono ritenersi rientranti nell\u2019ambito degli interventi a rete necessari alla distribuzione della alta, media e bassa tensione di cui alla declaratoria della OG10 dell\u2019allegato A del DPR 34\/2000.\u201d Rif. Allegato A OG10. c (categorie opere generali OG10)<\/p><p>indice<\/p><p>Un&#8217;impresa qualificata per la categoria di opera generale OG10 pu\u00f2 esercitare le attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990?<\/p><p>Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che \u201cl\u2019attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OG10, ha di per se stessa valenza abilitativa all\u2019esercizio delle attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990, ora art. 107 del Testo unico dell\u2019edilizia; ..omissis\u2026.\u201d rif. Allegato A OG10. d (categorie opere generali OG10)<\/p><p>A quali condizioni pu\u00f2 essere attribuita la qualificazione nella categoria OG11 perch\u00e9 realizzi un insieme coordinato e congiunto di impianti?<\/p><p>La determina n .48 del 12.10. 2000 dispone al punto 7 lettera d) che \u201c la qualificazione nella categoria OG11 &#8211; in quanto richiede la idoneit\u00e0 a realizzare un insieme coordinato e congiunto di impianti \u2013 pu\u00f2 essere attribuita solo se siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:<\/p><p>il soggetto sia gi\u00e0 in possesso di attestato di qualificazione in almeno tre delle categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) il cui insieme coordinato e congiunto costituisce la stessa categoria OG11;<\/p><p>il soggetto sia in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 18, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.P.R. 34\/2000 adeguati alla classifica richiesta;<\/p><p>il possesso del requisito di cui all\u2019articolo 18, comma 1, lettera b), del D.P.R. 34\/2000 sia documentato tramite la presentazione di certificati dei lavori relativi all\u2019esecuzione \u2013 anche tramite affidamento di parte degli stessi in subappalto nei limiti delle norme vigenti all\u2019epoca dell\u2019esecuzione &#8211; di insiemi coordinati e congiunti di almeno tre impianti (OS3, OS5, OS28, OS30); rif. Allegato A OG11. a (categorie opere generali OG11)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 \u00e8 necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46\/1990?<\/p><p>La determina n. 56 del 13.12. 2000 dispone al punto 33 che omissis\u2026\u201cl\u2019attribuzione della qualificazione nelle categorie , OG11, in quanto prevedono l\u2019esecuzione di lavorazioni comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, \u00e8 condizionata dal possesso da parte dell\u2019impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46\/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA; Allegato A OG11. b I (categorie opere generali OG11)<\/p><p>indice<\/p><p>Relativamente alla partecipazione alle gare d&#8217;appalto con la categoria di opera generale OG11, come vengono documentati le lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie, relativamente ai bandi di gara indetti prima dell\u2019entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000?<\/p><p>La determina n. 56 del 13.12. 2000 dispone al punto 32 che \u201cla indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione n. 48 dell\u2019Autorit\u00e0 &#8211; relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta \u00e8 condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che l\u2019intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie &#8211; deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo l\u2019entrata in vigore del D.P.R. 34\/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data l\u2019esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all\u2019allegato A del suddetto D.P.R. 34\/2000, \u00e8 documentata dai certificati dei lavori nonch\u00e9 da altra adeguata documentazione (stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo ecc) oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA;Allegato A OG11 b II<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG11, la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge n.46\/90, pu\u00f2 sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.0 2.2001 dispone al punto 6 che \u201c ai fini della qualificazione nelle categorie, OG11, la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge 46\/90 \u00e8 equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90\u201d. Rif. Allegato A OG11. c (categorie opere generali OG11)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OG11, a quali condizioni possono valere i certificati dei lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni antecedenti al DPR 34\/2000?<\/p><p>La determina n. 7 del 15.02. 2001 dispone che \u201c ai fini della qualificazione nella categoria OG11, in via alternativa rispetto alle condizioni previste dalla determinazione 48\/2000, possano valere, altres\u00ec, direttamente, i certificati dei lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni antecedenti al DPR 34\/2000 alle seguenti condizioni:<\/p><p>ognuno di essi si riferisca ad un insieme di almeno due impianti, eseguiti direttamente, nonch\u00e9 congiuntamente, secondo la previsione normativa vigente all\u2019epoca, e relativi il primo al sottosistema degli \u201cimpianti termofluidici\u201d ed il secondo al sottosistema degli \u201cimpianti elettrici\u201d in senso lato;<\/p><p>nel loro complesso riguardino almeno tre tipi di impianti menzionati nella declaratoria OG11, ognuno dei quali deve concorrere alla qualificazione con presenza significativa e, quindi, in misura pressoch\u00e9 equivalente ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire.\u201d. rif. Allegato A OG11. d (categorie opere generali OG11)<\/p><p>indice<\/p><p>Le imprese per ottenere la qualificazione nella categoria OG11 devono necessariamente essere attestate nelle categoria specializzate OS3, OS5, OS 28, OS30?<\/p><p>Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito nel punto 4, che \u201cin ordine a dubbi interpretativi della determinazione n. 7 del 15.02.2001 di questa Autorit\u00e0, riguardante l\u2019attribuzione della categoria OG11, si precisa che la determinazione lascia la facolt\u00e0 alle imprese di attestarsi nella sola categoria OG 11 prescindendo dalla preventiva attestazione nelle categoria specializzate OS3, OS5, OS 28, OS 30;\u201d. Rif. Allegato A OG11. e (categorie opere generali OG11)<\/p><p>In base a quali criteri, i certificati di esecuzione lavori relativi ad appalti indetti prima del 1 marzo 2000 (e quindi in vigenza del DM n. 770\/82 e del DM n. 304\/98) ovvero commissionati da committente privato possono essere impiegati, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell\u2019adeguata idoneit\u00e0 tecnica ed organizzativa di cui all\u2019articolo 18, comma 5, per la qualificazione nella categoria OG11?<\/p><p>Nel comunicato n 12 del 06.07 .2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito riguardo le modalit\u00e0 per la qualificazione nella categoria OG11 che in particolare i certificati di esecuzione lavori relativi ad appalti indetti prima del 1 marzo 2000 (e quindi in vigenza del DM n. 770\/82 e del DM n. 304\/98) possono essere impiegati, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell\u2019adeguata idoneit\u00e0 tecnica ed organizzativa di cui all\u2019articolo 18, comma 5, del regolamento sulla base di due criteri alternativi: a) in base al primo, ogni singolo certificato deve riguardare l\u2019esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di impianti riconducili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) senza alcuna verifica dei singoli importi; b) in base al secondo, ogni singolo certificato deve riguardare l\u2019esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di due impianti, uno relativo al sottosistema \u201cimpianti termo fluidici\u201d (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS3 o OS28) e l\u2019altro al sottosistema \u201cimpianti elettrici\u201d (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS5 o OS30) e, nel complesso, devono riguardare l\u2019esecuzione di almeno tre tipi di impianti (OS3, OS5, OS28, OS30) ognuno dei quali deve contribuire alla qualificazione con presenza significativa (in misura pressoch\u00e9 equivalente ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire). rif. Allegato A OG11. f IV (categorie opere generali OG11)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OG11, la valutazione dei certificati di esecuzione dei lavori relativi ad appalti indetti prima del 1 marzo 2000 (e quindi in vigenza del DM n. 770\/82 e del DM n. 304\/98) ovvero commissionati da committente privato, in base al criterio per cui ogni singolo certificato deve riguardare l\u2019esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di impianti riconducili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) senza alcuna verifica dei singoli importi, comporta che l\u2019 impresa sia necessariamente qualificata nelle predette tre categorie specializzate?<\/p><p>Nel comunicato n 12 del 06. 07.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito riguardo le modalit\u00e0 per la qualificazione nella categoria OG11 che la valutazione dei certificati di esecuzione dei lavori sulla base del criterio di cui alla precedente lettera a) per cui ogni singolo certificato deve riguardare l\u2019esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di impianti riconducili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) senza alcuna verifica dei singoli importi, comporta che l\u2019impresa sia qualificata (gi\u00e0 in precedenza oppure contemporaneamente al rilascio della qualificazione in OG11) anche in almeno tre categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) . rif. Allegato A OG11. f V ((categorie opere generali OG11)<\/p><p>indice<\/p><p>Ai fini del requisito dell\u2019 idoneit\u00e0 tecnica per la qualificazione nella categoria OG11, nel caso di valutazione dei certificati di esecuzione dei lavori relativamente ad appalti indetti prima del 1 marzo 2000 (e quindi in vigenza del DM n. 770\/82 e del DM n. 304\/98) ovvero commissionati da committente privato ed in base al criterio per cui ogni singolo certificato deve riguardare l\u2019esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di due impianti, uno relativo al sottosistema \u201cimpianti termo fluidici\u201d (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS3 o OS28) e l\u2019altro al sottosistema \u201cimpianti elettrici\u201d (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS5 o OS30) che nel complesso, devono riguardare l\u2019esecuzione di almeno tre tipi di impianti (OS3, OS5, OS28, OS30), in quale misura detti lavori contribuiscono al raggiungimento del requisito di cui all\u2019art. 18, comma 5, del DPR 34\/2000?<\/p><p>Nel comunicato n 12 del 06 .07.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito riguardo le modalit\u00e0 per la qualificazione nella categoria OG11 che nel caso che i certificati di esecuzione dei lavori siano valutati con le disposizioni di cui alla lettera b) la misura della contribuzione prevista dalla lettera b) deve riguardare la quota parte del valore del requisito minimo di cui all\u2019art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 34\/2000 che non sia dimostrata mediante certificati riguardanti la categoria OG11 (cio\u00e8 relativi ad appalti indetti dopo il 1 marzo 2000). rif. Allegato A OG11. f VI (categorie opere generali OG11). Va inoltre sottolineato che i certificati di esecuzione dei lavori non possono mai essere impiegati per la qualificazione sia nelle categorie OS3, OS5, OS28, OS30 che nella categoria OG11 (nel senso che ogni certificato pu\u00f2 essere impiegato una sola volta) e che, qualora non abbiano le caratteristiche indicate nei precedenti criteri di valutazione, possono essere impiegati per dimostrare il possesso del requisito (adeguata idoneit\u00e0 tecnica ed organizzativa) necessario per la qualificazione nelle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30.<\/p><p>E\u2019 possibile impiegare la qualificazione nella categoria OG11 per partecipare a gare indette con riferimento ad una o pi\u00f9 delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30?<\/p><p>Nel comunicato n 12 del 06.07.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito riguardo le modalit\u00e0 per la qualificazione nella categoria OG11 per quanto riguarda la possibilit\u00e0 di impiegare la qualificazione nella categoria OG11 per partecipare a gare indette con riferimento ad una o pi\u00f9 delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 ( sul punto si richiama quanto precisato nella nota illustrativa dei bandi di gara pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000) \u00e8 evidente che la classifica deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi posti a base di gara delle singole categorie. . rif. Allegato A OG11. f VII (categorie opere generali OG11)<\/p><p>Se un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenta un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero pu\u00f2 essere impiegato ai fini della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS3, OS5, OS28, OS30?<\/p><p>Nel comunicato n. 14 del 28.0 .2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 7, quanto segue \u201cqualora un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero pu\u00f2 essere impiegato ai fini della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS3, OS5, OS28, OS30; resta inammissibile, invece, l\u2019utilizzazione di esuberi di importi non utilizzati per ottenere la qualificazione nelle singole categorie OS3, OS5, OS28, OS30, qualora questi manchino del requisito della esecuzione di un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, necessario per l\u2019utilizzazione degli stessi ai fini della qualificazione nella categoria OG11;\u201d. Rif. Allegato A OG11. g (categorie opere generali OG11)<\/p><p>indice<\/p><p>Possono le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG11 partecipare ad appalti che prevedano come categoria prevalente oppure come categorie scorporabili una o pi\u00f9 delle categorie di opere specializzate OS3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS5 (impianti pneumatici e antintrusione), OS28 (impianti termici e di condizionamento) e OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) e, in caso positivo, quali sono le condizioni da rispettare per consentirlo?<\/p><p>Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 alla lettera B) l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che \u201csono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nel bando.\u201d Tale disposizione \u00e8 ammessa in quanto \u201cla qualificazione nella categoria di opera generale OG11 \u00e8 l\u2019aver direttamente eseguito impianti appartenenti ai due sottosistemi di impianti. Sulla base di questo presupposto e del fatto che se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 pu\u00f2 eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non pu\u00f2 non ritenersi in possesso delle capacit\u00e0 economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o pi\u00f9 di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti\u2026. omissis Va osservato che questa ipotesi costituisce una deroga a quanto affermato nella precedente lettera A) sull\u2019impossibilit\u00e0 di applicare un principio di assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate. Va, inoltre, precisato che tale possibilit\u00e0 produce una pi\u00f9 ampia partecipazione di soggetti alle gare e che, al fine di evitare contestazioni, \u00e8 necessario prevederla nel bando che, come \u00e8 noto, costituisce la lex specialis della gara.\u201d. rif. Allegato A OG11. h (categorie opere generali OG11)<\/p><p>Un\u2019 impresa qualificata per la categoria di opera generale OG11 pu\u00f2 esercitare le attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990?<\/p><p>Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che \u201cl\u2019attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OG11, ha di per se stessa valenza abilitativa all\u2019esercizio delle attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990, ora art. 107 del Testo unico dell\u2019edilizia\u201d\u2026omissis\u2026 rif. Allegato A OG11. d (categorie opere generali OG11)<\/p><p>Le attivit\u00e0 di bonifica da ordigni bellici si possono essere considerare lavori pubblici ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, della Legge 109\/94 e s.m. e quindi utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG12?<\/p><p>Nel comunicato n. 5 del 12.04 .2001 il Consiglio dell\u2019 Autorit\u00e0 ha stabilito nel punto 5, quanto segue \u201cle attivit\u00e0 di bonifica da ordigni bellici non possono essere considerate come rientranti nell\u2019ambito oggettivo definito dall\u2019art. 2, comma 1, della Legge 109\/94 e successive modificazioni, e quindi non assoggettabili al nuovo sistema di qualificazione regolato dal D.P.R. 34.2000, bens\u00ec sono da considerarsi pi\u00f9 propriamente dei servizi;\u201d. Rif. Allegato A OG12.a (categorie opere generali OG12)<\/p><p>Le attivit\u00e0 di monitoraggio ambientale e strutturale possono ricondursi alla categoria di opera generale OG12?<\/p><p>La delibera n. 248 del 17.09. 03 ha stabilito che: \u201cTutte le attivit\u00e0 di monitoraggio ambientale e strutturale, quali anche il radiocontrollo di manufatti edili, i tenso-tast, le indagini termografiche, che vengono spesso utilizzate nell\u2019ambito del restauro architettonico sono da ricondursi alla categoria OG12 , di cui all\u2019allegato A del DPR 34\/2000. rif.. Allegato A OG12.c (categorie opere generali OG12)<\/p><p>indice<\/p><p>L\u2019attivit\u00e0 di trattamento dei rifiuti di cui alla categoria di opera generale OG12 comprende solo la esecuzione di lavori o anche di servizi?<\/p><p>L\u2019 Autorit\u00e0 nella determina n. 7 del 13.10.2005 ha stabilito che l\u2019attivit\u00e0 relativa al trattamento dei rifiuti pu\u00f2 comprendere sia esecuzione di lavori (la realizzazione dei movimenti di materia per la sistemazione dell\u2019area destinata a discarica, la stabilizzazione del terreno e del corpo rifiuti, l\u2019esecuzione di strutture di contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc.) che prestazione di servizi (la raccolta e trasporto dei rifiuti ecc); Rif. Allegato A OG12d I (categorie opere generali OG12)<\/p><p>Le stazioni appaltanti nel caso di appalti misti aventi ad oggetto l\u2019attivit\u00e0 di trattamento dei rifiuti sono tenute ad indicare nel bando di gara le attivit\u00e0 e gli importi dei servizi o dei lavori?<\/p><p>L\u2019Autorit\u00e0 nella determina n. 7 del 13.10 .2005 ha stabilito nel caso di appalti misti aventi ad oggetto l\u2019attivit\u00e0 di trattamento dei rifiuti, le stazioni appaltanti devono chiaramente indicare nel bando di gara le attivit\u00e0 e gli importi relativi sia ai servizi che ai lavori, evidenziando per questi ultimi le relative categorie e classifiche; Rif .Allegato A OG12d II (categorie opere generali OG12)<\/p><p>A quali criteri devono attenersi le stazioni appaltanti in sede di rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all\u2019 art 22 comma 7, del DPR 34\/2000, al fine di consentire alle imprese di partecipare alle gare di appalto per bandi relativi ad appalti misti, che abbiano ad oggetto l\u2019 attivit\u00e0 di trattamento dei rifiuti?<\/p><p>L\u2019 Autorit\u00e0 nella determina n. 7 del 13.10. 2005 ha stabilito i certificati di esecuzione lavori di cui all\u2019art. 22, comma 7, del D.P.R. n. 34\/2000, devono essere rilasciati specificando le attivit\u00e0 eseguite e i relativi importi, con ulteriore indicazione della categoria di riferimento per quanto riguarda i lavori; Rif. Allegato A OG12d III (categorie opere generali OG12)<\/p><p>Al fine del rilascio delle attestazioni di qualificazione per la categoria OG12, le Soa devono prendere in considerazione le attivit\u00e0 e i relativi importi, risultanti dai certificati di esecuzione dei lavori, sia dei servizi che dei lavori?<\/p><p>L\u2019 Autorit\u00e0 nella determina n. 7 del 13.10 .2005 ha stabilito nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di rilascio delle attestazioni di qualificazione per la OG12, le SOA dovranno prendere in considerazione le attivit\u00e0 e i relativi importi, risultanti dai relativi certificati, riferibili alla sola esecuzione di lavori. Rif .Allegato A OG12d Rif. Allegato A OG12d IV(categorie opere generali OG12)<\/p><p>In che cosa consistono gli interventi di ingegneria naturalistica che ricadono nella categoria OG 13?<\/p><p>Nella delibera n. 87 del 2002 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che: \u201cla declaratoria di cui all\u2019allegato A del DPR 34\/2000 relativa alla categoria OG 13 identifica quali ricadenti in tale categoria tutti gli interventi di ingegneria naturalistica che si concretizzano sostanzialmente in interventi di consolidamento e stabilizzazione del territorio conseguenti al verificarsi di dissesti idrogeologici o comunque al verificarsi di eventi che hanno compromesso l\u2019equilibrio ecosistemico del territorio; rif. Allegato A OG13.a I (categorie opere generali OG13)<\/p><p>Sono valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie di opera generale OG13 la semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice manutenzione del verde sulle sedi autostradali?<\/p><p>Nella delibera n. 87 del 2002 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che la semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice manutenzione del verde sulle sedi autostradali non rientrano certamente nell\u2019ambito definito dalla OG13, ma sono da ritenersi pi\u00f9 propriamente dei \u201cservizi\u201d, pertanto non valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie OG13 e OS24.\u201d Rif .Allegato A OG13.a II (categorie opere generali OG13)<\/p><p>\u00a0<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div id=\"section-391486f-14\" class=\"gem-tta-panel \" data-vc-content=\".gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"gem-tta-panel-title gem-tta-controls-icon-position-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#section-391486f-14\" data-vc-accordion data-vc-container=\".gem-tta-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-icon gem-tta-icon-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-bell\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-title-text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCategorie opere specializzate\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-opened\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-closed\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-text-output\"><p>L\u2019attribuzione di lavorazioni relative alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici riguarda la loro specifica categoria specializzata o influisce anche la categoria generale di cui facciano eventualmente parte?<\/p><p>Nel comunicato n. 7 del 26 .04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera c) quanto segue \u201c L\u2019attribuzione di lavorazioni relative alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, riguarda la loro specifica categoria specializzata indipendentemente dalla categoria generale di cui facciano eventualmente parte.\u201d. (Nota generale) (categorie opere specializzate)<\/p><p>In quali casi i lavori eseguiti per lo sgombero della neve possono essere utilizzati ai fini della qualificazione nella cat. OS1 ?<\/p><p>Nel comunicato n. 14 del 28.09. 2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 al punto 3 , ha stabilito quanto segue \u201ci lavori eseguiti per lo sgombero della neve possono essere utilizzati ai fini della qualificazione nella cat. OS1 nei casi in cui tali attivit\u00e0 siano state realizzate funzionalmente all\u2019esecuzione di lavori affidati ai sensi della l. 109\/94 e successive modificazioni;\u201d Rif. Allegato A OS1.a I (lavori in terra OS1) (categorie opere specializzate OS1)<\/p><p>Le imprese, proprietarie di terreni oggetto di escavazione ovvero concessionarie sulla base di un rapporto contrattuale, che hanno eseguito lavori di sistemazione idraulica, di consolidamento e altre opere complementari, possono utilizzare tali lavori ai fini della qualificazione nella cat.OS1 ?<\/p><p>Nel comunicato n. 14 del 28.09.2001al punto 4 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 , ha stabilito che&#8230; omissis\u2026,tuttavia, qualora le imprese, proprietarie di terreni oggetto di escavazione ovvero concessionarie sulla base di un rapporto contrattuale, abbiano eseguito, a latere dell\u2019attivit\u00e0 di commercializzazione di inerti, lavori di sistemazione idraulica, di consolidamento e altre opere complementari, tali lavori sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella cat.OS1 in quanto assimilabili a lavori eseguiti in proprio (art. 25, comma 3, del DPR 34\/2000) e come tali da documentarsi opportunamente allegando alla dichiarazione circa i lavori eseguiti:<\/p><p>copia dell\u2019autorizzazione rilasciata all\u2019impresa dall\u2019Autorit\u00e0 competente,<\/p><p>copia del progetto relativo agli interventi ,<\/p><p>relazione del direttore dei lavori riguardante la natura dei lavori eseguiti, parametri per la quantificazione degli stessi e relativo importo;\u201d. Rif. Allegato A OS1.a III cpv(lavori in terra OS1) (categorie opere specializzate OS1)<\/p><p>indice<\/p><p>Nel caso di un appalto per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione \u00e8 corretta la indicazione come categoria prevalente della categoria di opera specializzata OS1 ed in caso negativo qual\u2019 \u00e8 la categoria da indicare come prevalente?<\/p><p>Nella determina n. 8 del 07. 05.2002 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che \u201ci lavori di terra da eseguirsi nell\u2019ambito della realizzazione di un impianto di fitodepurazione (come per esempio anche nella realizzazione di acquedotti e fognature di cui alla categoria OG6) non possono essere considerati autonomo lavoro e, quindi, non possono essere definiti categoria prevalente. Tali lavorazioni sono, infatti, meramente strumentali alle lavorazioni di cui alla categoria specializzata OS22 la quale riguardando \u201cla costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione di acque e di depurazione di quelle reflue,\u2026. completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete\u201d li presuppone e li contiene.\u201d In quanto per definizione \u201csono da considerare autonomi lavori soltanto se attraverso di esse si realizza un\u2019opera capace di esplicare in via autonoma funzioni economiche o tecniche, ossia un\u2019opera o parte di un\u2019opera o di un intervento che non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicare le funzioni sue proprie.\u201d Rif. Allegato A OS1.b ( lavori in terra OS1) (categorie opere specializzate OS1)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, relativamente al requisito di idoneit\u00e0 organizzativa, come viene determinato l\u2019organico complessivo?<\/p><p>La determina n. 6 del 08 02.2001 dispone al punto 4 che :\u201d la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, \u00e8 attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attivit\u00e0 culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative: a) l\u2019organico complessivo cui si riferisce l\u2019articolo 5 del suddetto decreto per il requisito di idoneit\u00e0 organizzativa \u00e8 quello corrispondente ad un costo annuale pari al 15% dell\u2019importo della classifica da attribuire. rif. Allegato A OS2. a I cpv (superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)<\/p><p>Per la qualificazione nella categoria OS2, ai fini dell\u2019 adeguata idoneit\u00e0 organizzativa, per le imprese che abbiano un numero di addetti superiore a quattro, quale deve essere il costo annuale sostenuto per i restauratori in possesso dei requisiti professionali previsti dall\u2019 art 7 del DM 294\/2000?<\/p><p>La determina n. 6 del 08. 02.2001 dispone al punto 4 che ..omissis.. :\u201d la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, \u00e8 attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attivit\u00e0 culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative: b) per le imprese con un numero di addetti superiore a quattro il costo annuale sostenuto:\u00b7 per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di cui all\u2019articolo 7 del suddetto DPR 294\/2000 deve essere pari o superiore al venti per cento del costo sostenuto per l\u2019organico complessivo; rif. Allegato A OS2. a II cpv (superfici decorate e beni mobili di interesse storico artisticoOS2) (categorie opere specializzate OS2)<\/p><p>Per la qualificazione nella categoria OS2, ai fini dell\u2019 adeguata idoneit\u00e0 organizzativa, per le imprese che abbiano un numero di addetti superiore a quattro, quale deve essere il costo annuale sostenuto per gli operatori in possesso dei requisiti previsti dall\u2019 art 8 del DM 294\/2000?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02 .2001 dispone al punto 4 che\u2026omissis\u2026 :\u201d la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, \u00e8 attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attivit\u00e0 culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative:<\/p><p>b) per le imprese con un numero di addetti superiore a quattro il costo annuale sostenuto:<\/p><p>per gli operatori qualificati di cui all\u2019articolo 8 del suddetto DM. 294\/2000 deve essere pari al cinquanta per cento del costo sostenuto per l\u2019organico complessivo; rif. Allegato A OS2. a III cpv (superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)<\/p><p>indice<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Per la qualificazione nella categoria OS2, ai fini dell\u2019 adeguata idoneit\u00e0 organizzativa, per le imprese che abbiano un numero di addetti superiore a venti, quale deve essere il costo sostenuto per i restauratori in possesso dei requisiti previsti dall\u2019 art 7 del DM 294\/2000?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 4 che ..omissis\u2026:\u201d la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, \u00e8 attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attivit\u00e0 culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative:<\/p><p>c) per le imprese con un numero di addetti superiore a venti il costo annuale sostenuto:\u00b7 per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di cui all\u2019articolo 7 del suddetto D.P.R. 294\/2000 deve essere pari o superiore al trenta per cento del costo sostenuto per l\u2019organico complessivo; rif .Allegato A OS2. a IV cpv (superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)<\/p><p>\u00a0<\/p><p>I lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell\u2019ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all\u2019art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.L. 490\/99, sono utilizzabili ai fini della qualificazione rispettivamente nella cat. OG2 o nella cat. OS2?,<\/p><p>Nel comunicato n. 14 del 28.09. 2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito, al punto 5, che \u201ci lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell\u2019ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all\u2019art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.L. 490\/99, sono utilizzabili ai fini della qualificazione rispettivamente nella cat. OG2 o nella cat. OS2, a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che riguardino l\u2019esecuzione di un restauro di una superficie decorata;\u201d. Rif. Allegato A OS2. c(superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie di opere specializzate OS2)<\/p><p>Per la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico) il requisito di adeguata attrezzatura tecnica deve essere verificato esclusivamente sulla base di quanto previsto dall\u2019articolo 3 del DM 3 marzo 2000 n. 294, come modificato dal DM 24 ottobre 2001 n. 420, oppure anche sulla base dell\u2019articolo 18, commi 8 e 9, del DPR 25 gennaio 2000 n. 34?<\/p><p>Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 alla lettera H) l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito che \u201c la normativa vigente (articolo 8, comma 11-sexies, della legga 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni) prevede che la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico) deve essere conseguita sulla base di un apposito regolamento predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministero dei lavori pubblici. Tale regolamento \u00e8 stato approvato con DM del 3 marzo 2000, n. 294 ed \u00e8 stato modificato con DM del 24 ottobre 2001, n. 420. Esso, anche dopo le modifiche, prevede all\u2019articolo 3 una particolare disciplina in ordine ai requisiti speciali che, ai fini del conseguimento della qualificazione, devono possedere le imprese. Tali requisiti sono da considerarsi sostitutivi di quelli previsti dall\u2019articolo 18 del DPR 34\/2000 e, pertanto, si ritiene che la risposta al quesito debba essere positiva nel senso che ai fini del rilascio dell\u2019attestazione di qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2, le SOA non debbono procedere all\u2019accertamento della adeguata dotazione di attrezzatura tecnica secondo i parametri e le misure previsti dal DPR 34\/2000 e dal DM 294\/2000 e successive modificazioni ma soltanto sulla base di quanto previsto nel suddetto DM 294\/2000\u201d. Rif. Allegato A OS2.d(superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)<\/p><p>indice<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OS2, cos\u00ec come in OG2 e OS25, le imprese possano avvalersi dei lavori affidati ad altra impresa della cui condotta \u00e8 stato uno dei propri direttori tecnici?<\/p><p>Nel comunicato n. 38 del01\/03\/2004 l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che: \u201csecondo quanto disposto dall\u2019art. 24, comma 2, del DPR 34\/2000, i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali sono utilizzati, ai fini della qualificazione, soltanto dall\u2019impresa che li ha effettivamente eseguiti. Risulta, dunque, escluso che un\u2019impresa, attraverso il direttore tecnico, possa avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nelle categorie, OS2, .\u201d Rif .Allegato A OS2.e(superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OS2, poich\u00e9 il DPR 34\/2000 prevede all\u2019 art. 15, comma 5-bis che la validit\u00e0 delle attestazioni sia limitata a tre anni per quelle rilasciate prima dell\u2019 entrata in vigore del DM 294\/2000 e prorogata a cinque anni per quelle rilasciate in vigenza del DM 294\/2000, stante il diverso regime di validit\u00e0 delle attestazioni, in che modo \u00e8 opportuno procedere alla revisione delle stesse?<\/p><p>L\u2019 Autorit\u00e0 nel comunicato n. 45 del 05.09.2005, in ordine alle modalit\u00e0 di revisione di un\u2019 attestazione che contempli tra le categorie di qualificazione anche la OS2, dal momento che alcune Soa hanno imposto il rinnovo completo dell\u2019attestazione, anche per le categorie per le quali la validit\u00e0 era estesa ad un quinquennio; altre Soa hanno proceduto alla sola revisione dell\u2019attestazione riportandola alla scadenza quinquennale dalla data del primo rilascio, con verifica triennale per le categorie diverse dalla OS2, e con accertamento dei requisiti ex novo per la OS2 (considerando anche un quinquennio di riferimento diverso da quello considerato per le altre categorie), ha rimesso alla facolt\u00e0 delle imprese la scelta tra le due diverse modalit\u00e0 di revisione o di rinnovo; rif. Allegato A OS2.f(superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria di opera specializzata OS3 \u00e8 necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46\/90?<\/p><p>La determina n .56 del 13.12 .2000 dispone al punto 33 che \u201cl\u2019attribuzione della qualificazione nelle categoria, OS3, , in quanto prevedono l\u2019esecuzione di lavorazioni comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, \u00e8 condizionata dal possesso da parte dell\u2019impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46\/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;\u201d rif. Allegato A OS3.a(impianto idrico-sanitario,cucine,lavanderia OS3) (categorie opere specializzate OS3)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria di opera specializzata OS3, la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge n. 46\/90, pu\u00f2 sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02 .2001 dispone al punto 6 che \u201c ai fini della qualificazione nelle categorie OS3, la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge 46\/90 \u00e8 equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90\u201d. Rif. Allegato A OS3.b (impianto idrico-sanitario,cucine,lavanderia OS3) (categorie opere specializzate OS3)<\/p><p>Se un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero pu\u00f2 essere impiegato ai fini della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS3?<\/p><p>Nel comunicato n. 14 del 28.0 .2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 7, quanto segue \u201cqualora un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero pu\u00f2 essere impiegato ai fini della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS3,; resta inammissibile, invece, l\u2019utilizzazione di esuberi di importi non utilizzati per ottenere la qualificazione nelle singole categorie OS3, , qualora questi manchino del requisito della esecuzione di un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, necessario per l\u2019utilizzazione degli stessi ai fini della qualificazione nella categoria OG11;\u201d. Rif. Allegato A OS3.c(impianto idrico-sanitario,cucine,lavanderia OS3) (categorie opere specializzate OS3)<\/p><p>indice<\/p><p>Qual \u00e8 la categoria di opera generale o di opera specializzata in cui sono da ricomprendere gli impianti di sollevamento acque?<\/p><p>Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera E) d) che \u201cgli impianti di sollevamento intesi come \u201cimpianti di sollevamento con autoclavi per edifici o di pompaggio di liquidi e gas in quanto connessi all\u2019impianto idrico sanitario dell\u2019edificio\u201d, stante la prevalenza dell\u2019impiantistica idrico sanitaria, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, debbano rientrare nella categoria specializzata OS3\u201d. Rif. Allegato A OS3.d (impianto idrico-sanitario cucine lavanderia OS3) (categorie opere specializzate OS3)<\/p><p>Un\u2019impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS3 pu\u00f2 esercitare le attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990?<\/p><p>Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che \u201cl\u2019attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OS3, ha di per se stessa valenza abilitativa all\u2019esercizio delle attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990, ora art. 107 del Testo unico dell\u2019edilizia;\u2026omissis\u2026\u201d rif. Allegato A OS3.e (impianto idrico-sanitario cucine lavanderia OS3) (categorie di opere specializzate OS3)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OS4 \u00e8 necessario il possesso prescritta dalla abilitazione dalla legge 46\/1990?<\/p><p>La determina n. 56 del 13.12 .2000 dispone al punto 33 che \u201cl\u2019attribuzione della qualificazione nelle categorie OS4, , in quanto prevedono l\u2019esecuzione di lavorazioni comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, \u00e8 condizionata dal possesso da parte dell\u2019impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46\/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;\u201d. Rif. Allegato A OS4.a (impianti elettromeccanici trasportatori OS4) (categorie di opere specializzate OS4)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OS4, la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge n. 46\/90, pu\u00f2 sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02 .2001 dispone al punto 6 che \u201c ai fini della qualificazione nella categoria, OS4, , la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge 46\/90 \u00e8 equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90 rif. Allegato A OS4.b (impianti elettromeccanici trasportatori OS4) (categorie opere specializzate OS4)<\/p><p>Un\u2019impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS4 pu\u00f2 esercitare le attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990?<\/p><p>Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che \u201cl\u2019attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie, , OS4, ha di per se stessa valenza abilitativa all\u2019esercizio delle attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990, ora art. 107 del Testo unico dell\u2019edilizia; \u2026omissis\u2026\u201d rif. Allegato A OS4.c (impianti elettromeccanici trasportatori OS4) (categorie opere specializzate OS4)<\/p><p>indice<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OS5 \u00e8 necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge 46\/1990?<\/p><p>La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 33 che \u201cl\u2019attribuzione della qualificazione nelle categorie OS5, , in quanto prevedono l\u2019esecuzione di lavorazioni comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, \u00e8 condizionata dal possesso da parte dell\u2019impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46\/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;\u201d rif. Allegato A OS5.a(impianti pneumatici e antintrusione) (categorie opere specializzate OS5)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria di opera specializzata OS5, la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge n. 46\/90 pu\u00f2 sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 6 che \u201c ai fini della qualificazione nelle categorie OS3, la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge 46\/90 \u00e8 equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90\u201d. Rif .Allegato A OS5.b (impianto idrico-sanitario,cucine,lavanderia OS5) (categorie opere specializzate OS3)<\/p><p>I lavori eseguiti per l\u2019istallazione dei sistemi di video sorveglianza sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS5?<\/p><p>Nel comunicato n. 14 del 28.04. 2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito, al punto 2, quanto segue \u201ci lavori eseguiti per l\u2019istallazione dei sistemi di video sorveglianza, essendo finalizzati al controllo della sicurezza di edifici, di strade ecc.., e , pertanto, ad impedire l\u2019accesso alle opere di soggetti non autorizzati, sono da considerarsi come impianti antintrusione e, quindi, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS5;\u201d. Rif Allegato A OS5.c(impianti pneumatici e antintrusione) (categorie opere specializzate OS5)<\/p><p>Se un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero pu\u00f2 essere impiegato ai fini della qualificazione nelle singole categoria specializzata OS5?<\/p><p>Nel comunicato n. 14 del 28.09. 2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 7, quanto segue \u201cqualora un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero pu\u00f2 essere impiegato ai fini della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS5,; resta inammissibile, invece, l\u2019utilizzazione di esuberi di importi non utilizzati per ottenere la qualificazione nelle singole categorie, OS5, qualora questi manchino del requisito della esecuzione di un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, necessario per l\u2019utilizzazione degli stessi ai fini della qualificazione nella categoria OG11;\u201d. Rif. Allegato A OS5.d(impianti pneumatici e antintrusione OS5) (categorie opere specializzate OS5)<\/p><p>Un\u2019impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS5 pu\u00f2 esercitare le attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990?<\/p><p>Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che \u201cl\u2019attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie, OS5, ha di per se stessa valenza abilitativa all\u2019esercizio delle attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990, ora art. 107 del Testo unico dell\u2019edilizia; \u2026omissis\u2026\u201d rif. Allegato A OS5.e (impianti pneumatici e antintrusione OS5) (categorie opere specializzate OS5)<\/p><p>indice<\/p><p>I lavori di esecuzione di opere murarie a secco sono utilizzabili soltanto ai fini della qualificazione nella categoria OS7?<\/p><p>Nel comunicato n. 14 del 28 .09.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito, al punto 6 quanto segue \u201ci lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell\u2019ambito di manufatti che non detengono alcun carattere di intrinseca monumentalit\u00e0 ancorch\u00e9 ricadono in ambiti territoriali assoggettati ad un vincolo di tutela paesistica, non essendo oggetto di specifica salvaguardia se non quella, evidentemente, disciplinata dalle norme tecniche dei piani territoriali paesistici, sono utilizzabili soltanto ai fini della qualificazione nella cat.OS7 ;\u201d. Rif. Allegato A OS7.a (finiture di opere generali di natura edile OS7) (categorie opere specializzate OS7)<\/p><p>E\u2019 possibile per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (Edifici civili ed industriali) di concorrere ad appalti per l\u2019affidamento di lavori di manutenzione di un\u2019opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, per\u00f2, come categoria prevalente, le categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6,OS7,OS8 (Finiture di opere generali di natura edile) e, in caso positivo, quali sono le condizioni da rispettare per consentirlo?<\/p><p>Nella determina n. 8 del 07 .05.2002 alla lettera A) stabilisce che \u201cai bandi di gara indetti per l\u2019affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un\u2019opera rientrante nella categoria generale OG1 &#8211; nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) &#8211; possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilit\u00e0 \u00e8 consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall\u2019aggiudicatario ancorch\u00e9 privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perch\u00e9 comporta una pi\u00f9 ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, \u00e8 necessario, per\u00f2 che tale possibilit\u00e0 sia prevista dal bando che, come \u00e8 noto, costituisce la lex specialis della gara. Ci\u00f2 pu\u00f2 essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1\u201d. Rif. Allegato A OS6 a ;OS7.b;OS8a (finiture di opere generali di natura edili OS7) (categorie opere specializzate OS7)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria specializzata OS9 \u00e8 necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46\/1990?<\/p><p>La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 33 che \u201cl\u2019attribuzione della qualificazione nelle categorie OS9, , in quanto prevedono l\u2019esecuzione di lavorazioni comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, \u00e8 condizionata dal possesso da parte dell\u2019impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46\/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;\u201d rif. Allegato A OS9.a(impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico OS8) (categorie opere specializzate OS9)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OS9, la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge n. 46\/90 pu\u00f2 sostituire la certificazione della CCIAA, attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90?<\/p><p>La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 6 che \u201c ai fini della qualificazione nelle categorie, OS9, ,la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge 46\/90 \u00e8 equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90\u201d. Rif. Allegato A OS9.b (impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del trafficoOS9) (categorie opere specializzate OS9)<\/p><p>indice<\/p><p>Nella categoria OS9 sono da comprendere anche gli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo?<\/p><p>Nel comunicato n. 7 del 26.04 .2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito alla lettera d) che \u201c Nella categoria OS9 sono da comprendere, per evidenti ragioni di uguaglianza tecnologica, anche gli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo.\u201d. Allegato A OS9.c (impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico)(categorie opere specializzate OS9)<\/p><p>Un\u2019 impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS9 pu\u00f2 esercitare le attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019 art 1, comma 1, della legge n. 46\/90?<\/p><p>Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che \u201cl\u2019attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie , OS9, ha di per se stessa valenza abilitativa all\u2019esercizio delle attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990, ora art. 107 del Testo unico dell\u2019edilizia; \u2026omissis\u2026\u201d rif.Allegato A OS9.d(impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del trafficoOS9) (categorie opere specializzate OS9)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OS10, le mere\u201cforniture\u201d di beni come la segnaletica stradale, possono essere computate nel novero dei \u201clavori\u201d necessari a dimostrare la adeguata idoneit\u00e0 tecnica?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06 .11.2002, alla lettera h), l\u2019Autorit\u00e0 \u00e8 dell\u2019avviso che \u201c manca il presupposto normativo perch\u00e9 le mere \u201cforniture\u201d di beni (quale la segnaletica stradale di cui si tratta), originate da contratti di fornitura e non di lavori, possano essere computate nel novero dei \u201clavori\u201d necessari a dimostrare la adeguata idoneit\u00e0 tecnica al fine di essere qualificati per poter eseguire \u201clavori pubblici\u201d con contratti di appalto, nella fattispecie di categoria OS 10.\u201d e che \u201cOvviamente le forniture strumentali rispetto alla esecuzione unitaria del contratto di appalto ed utilizzate dall\u2019appaltatore per realizzare il contratto dovranno essere computate nell\u2019importo complessivo del \u201clavoro\u201d cui sono funzionali e connaturate, anzi senza le quali il lavoro non potrebbe neppure essere realizzato.\u201d Rif. Allegato A OS10.a (segnaletica stradale non luminosaOS10) (categorie opere specializzate OS10)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OS10, quando un\u2019 opera di manutenzione pu\u00f2 qualificarsi \u201clavoro\u201d?<\/p><p>Nella determina n. 22 del 10. 12.2003, l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che \u201c il concetto di manutenzione debba essere ricondotto alla qualifica di \u201clavori\u201d ogni volta che l\u2019applicazione dell\u2019opera dell\u2019appaltatore comporti un\u2019attivit\u00e0 essenziale di modificazione della realt\u00e0 fisica, con l\u2019utilizzazione, la manipolazione e l\u2019installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.\u201d Rif. Allegato A OS10.b I (segnaletica stradale non luminosa OS10) (categorie opere specializzate OS10)<\/p><p>Qual&#8217; \u00e8 la disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la segnaletica stradale, rientranti dunque nella categoria di opera specializzata OS10?<\/p><p>Nella determina n. 22 del 10 .12.2003, l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che la normativa sui lavori pubblici va applicata nei due seguenti casi: .<\/p><p>1. in tutti i casi in cui l\u2019oggetto del contratto sia sostanzialmente un lavoro pubblico, cio\u00e8 quando la sua funzione, ossia il risultato che dallo stesso l\u2019amministrazione pubblica intende conseguire \u00e8 quella della realizzazione dell\u2019opera pubblica; in tal caso, pur se sono previsti servizi o forniture, anche di valore economico prevalente, essi conservano una funzione meramente strumentale (criterio funzionale che si basa sul caso, prospettato per absurdum in applicazione della opposta soluzione, secondo cui, siccome in ogni costruzione edilizia le forniture sono di valore economico superiore agli oneri di lavorazione, si potrebbe ipotizzare che esse acquistino rilievo prevalente, tale da qualificare il contratto come di fornitura) ;<\/p><p>2. nei contratti misti veri e propri (cio\u00e8 aventi ad oggetto lavori e servizi o lavori e forniture) laddove la prestazione di lavori assuma rilievo economico superiore al 50% del complessivo contratto (ancorch\u00e9 la prestazione relativa ai lavori sia ritenuta funzionalmente subvalente). Alcuni bandi di gara hanno ad oggetto la \u201cfornitura e posa in opera\u201d di beni inerenti la segnaletica stradale ; anche in queste ipotesi di contratti di fornitura e posa in opera, in applicazione della fattispecie descritta al punto n. 1, deve trovare applicazione la normativa sui lavori pubblici. Rif .Allegato A OS10.bII (segnaletica stradale non luminosa OS10) (categorie opere specializzate OS10)<\/p><p>indice<\/p><p>Quando pu\u00f2 essere attribuita la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS13 ?<\/p><p>La determina n. 48 del 12. 10.2000 dispone, ai fini della idoneit\u00e0 tecnica, al punto 7 lettera e) che \u201c la qualificazione nelle categorie OS13, pu\u00f2 essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall\u2019installatore stesso in propri stabilimenti;\u201d. Rif. Allegato A OS13.a (strutture prefabbricate in cemento armatoOS13) (categorie opere specializzate OS13)<\/p><p>La qualificazione nella categoria OS13 pu\u00f2 essere attribuita quando l\u2019impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi?<\/p><p>Nel comunicato n. 1 del 19 .02.01 l\u2019Autorit\u00e0 ha disposto al punto 11) che \u201cLa qualificazione nella categoria OS13 pu\u00f2 essere attribuita solo qualora i componenti messi in opera siano stati prodotti dall\u2019installatore in propri stabilimenti e non pu\u00f2 essere attribuita quando l\u2019impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi.\u201d Rif Allegato A OS13.b(strutture prefabbricate in cemento armatoOS13) (categorie opere specializzate OS13)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria specializzata OS14 \u00e8 necessario il possesso dell&#8217; abilitazione prescritta dalla legge n. 46\/90?<\/p><p>La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 33 che \u201cl\u2019attribuzione della qualificazione nelle categoria, OS14, , in quanto prevede l\u2019esecuzione di lavorazioni comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, \u00e8 condizionata dal possesso da parte dell\u2019impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46\/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;\u201d rif. Allegato A OS14.a (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti OS14) (categorie opere specializzate OS14)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OS14, la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge n. 46\/90 pu\u00f2 sostituire la certificazione della CCIAA, attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90?<\/p><p>La determina n .6 del 08. 02.2001 dispone al punto 6 che \u201c ai fini della qualificazione nelle categorie, OS14, , la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge 46\/90 \u00e8 equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90 \u201c.rif. Allegato A OS14.b (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti OS14) (categorie opere specializzate OS14)<\/p><p>Un\u2019 impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS14, pu\u00f2 esercitare le attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990?<\/p><p>Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorit\u00e0 di Vigilanza ha stabilito che \u201cl\u2019attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per la categoria OS14, ha di per se stessa valenza abilitativa all\u2019esercizio delle attivit\u00e0 disciplinate dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 46\/1990, ora art. 107 del Testo unico dell\u2019edilizia; \u2026.omissis\u2026\u201d rif. Allegato A OS14.c (categorie opere specializzate OS14)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria specializzata OS16 \u00e8 necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46\/90?<\/p><p>La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 33 che \u201cl\u2019attribuzione della qualificazione nella categoria OS16 in quanto prevedono l\u2019esecuzione di lavorazioni comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, \u00e8 condizionata dal possesso da parte dell\u2019impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46\/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;\u201dRif Allegato A OS16a.(impianti per centrali di produzione energia elettrica OS16) (categorie opere specializzate OS16)<\/p><p>Ai fini della qualificazione nella categoria OS16, la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della leggen. 46\/90 pu\u00f2 sostituire la certificazione della CCIAA, attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90?<\/p><p>La determina n .6 del 08 .02.2001 dispone al punto 6 che \u201c ai fini della qualificazione nelle categorie OS16, , la presenza nella direzione tecnica dell\u2019impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all\u2019articolo 3, della legge 46\/90 \u00e8 equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46\/90\u201drif. Allegato A OS16.b .(impianti per centrali di produzione energia elettrica OS16) (categorie opere specializzate OS16)<\/p><p>indice<\/p><p>Le attivit\u00e0 relative ai sistemi di protezione catodica di strutture metalliche possono essere ricomprese nella categoria specializzata OS16?<\/p><p>Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera c) , l\u2019Autorit\u00e0 in base alle considerazioni di natura tecnica svolte nel parere della Commissione Consultiva \u00e8 dell\u2019avviso di comprendere le attivit\u00e0 nel settore dei sistemi di protezione catodica di strutture metalliche nella categoria specializzata OS16. rif. Allegato A OS16.c (categorie opere specializzate OS16)<\/p><p>\u00a0<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div id=\"section-391486f-15\" class=\"gem-tta-panel \" data-vc-content=\".gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"gem-tta-panel-title gem-tta-controls-icon-position-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"#section-391486f-15\" data-vc-accordion data-vc-container=\".gem-tta-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-title-text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tDocumentazione\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-opened\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"gem-tta-controls-icon gem-tta-controls-icon-closed\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-tta-panel-body\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"gem-text-output\"><p>Riguardo all\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa documentata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, esibito ai fini dell\u2019attestazione, sussiste connessione tra l\u2019oggetto sociale, riportato nel certificato, e l\u2019attivit\u00e0 di esecuzione dei lavori, documentata dall\u2019impresa?<\/p><p>Nel comunicato n. 5 del 12 .04.2001 il Consiglio dell\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 12 che \u201c in relazione all\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa documentata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, esibito ai fini dell\u2019attestazione, si precisa che non sussiste alcuna diretta connessione tra l\u2019oggetto sociale, riportato nel certificato, e l\u2019attivit\u00e0 di esecuzione dei lavori, direttamente documentata dall\u2019impresa attraverso i certificati dei lavori eseguiti, probatori ai fini della qualificazione dell\u2019impresa nel settore dei lavori pubblici.\u201d. rif. 12.1 f. b(documentazione)<\/p><p>Quale riferimento temporale devono avere i documenti tributari e fiscali, e quelli relativi alla certificazioni dei lavori eseguiti, necessari per la verifica del possesso dei requisiti per la attestazione?<\/p><p>La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 4 lettera a) che \u201ci documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli 740, modelli 750, modelli unici, certificati dei lavori eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a periodi diversi e precisamente: a) i documenti tributari e fiscali: sono quelli relativi ai cinque esercizi annuali, antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, che, alla stessa data, risultano depositati; b) i certificati dei lavori eseguiti: sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai cinque anni consecutivi (articolo 22, commi 1, del D.P.R. 34\/2000) oppure, per le categorie OG5, OG9 e OG10, fino al 31 dicembre 2002, dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34\/2000); ;\u201d. Rif 18. 3. a (documentazione)<\/p><p>Le SOA sono tenute anche a verificare la regolarit\u00e0 formale dei documenti acquisiti?<\/p><p>Nel comunicato n. 28 del 29. 11.2002 l\u2019Autorit\u00e0 ha stabilito al punto 1) che \u201c Le SOA dovranno, altres\u00ec, verificare la regolarit\u00e0 formale dei documenti acquisiti, soprattutto alla luce di quanto disposto, in materia di certificati di esecuzione lavori, dall\u2019art. 22, comma 7, del DPR 34\/2000.\u201d Pertanto che i certificati dei lavori siano comprensivi del timbro del committente e della firma del responsabile del procedimento. rif. 22.7 d (documentazione)<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f81c559 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f81c559\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-thegem\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-row\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c00cf22\" data-id=\"c00cf22\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-column-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-de2384a flex-horizontal-align-default flex-horizontal-align-tablet-default flex-horizontal-align-mobile-default flex-vertical-align-default flex-vertical-align-tablet-default flex-vertical-align-mobile-default elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"de2384a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.13.3 - 28-05-2023 *\/\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-image\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1707\" src=\"https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/5176883-scaled.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-782\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/5176883-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/5176883-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/5176883-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/5176883-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/5176883-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/5176883-2048x1365.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>QUESITI INTERPRETATIVI Qualit\u00e0 Possono imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non \u00e8 obbligatorio il possesso&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"elementor_header_footer","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-248","page","type-page","status-publish"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/248","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=248"}],"version-history":[{"count":48,"href":"https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/248\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":972,"href":"https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/248\/revisions\/972"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.soaic.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=248"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}