Società Organismo Attestazione Imprese Costruzioni spa (Autorità Vigilanza LL.PP.:delibera n 50/01 del 13/04/2001)

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Tariffe

Qual è la tariffa si applica qualora l’impresa, avendo conseguito la certificazione di qualità, chieda di usufruire dell’incremento convenzionale premiante per aumentare le classifiche già conseguite?

Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito che…omissis… qualora l’impresa, avendo conseguito la certificazione di qualità, chieda di usufruire dell’incremento convenzionale premiante per aumentare le classifiche già conseguite, la tariffa da applicare è quella prevista dal punto 9 del comunicato prot. n. 34470/01/segr del 14 giugno 2001 (corrispettivo pari a un terzo di quello calcolato ai sensi dell’allegato E del DPR  34/2000, ponendo nella formula: C= incremento dell’importo di classifica ,Importo nuova classifica – Importo vecchia classifica,N=1.) ; rif 4.3 d II cpv(tariffe)

Qual è la tariffa per la variazione di classifica qualora l’ impresa acquisisca la certificazione di qualità?

Nel comunicato n. 9 del 14.06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 9, che “ qualora l’impresa acquisisca la certificazione di qualità e richieda la variazione dell’attestazione in corso di validità, se tale variazione incide sulla classifica attribuita, il corrispettivo, per ciascuna variazione  di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo di quello calcolato ai sensi dell’allegato E del DPR 34/2000, ponendo nella formula: C = incremento dell’importo di classifica ( importo nuova classifica- importo vecchia classifica), N=1.” rif. 4 .3 f (tariffe)

La possibilità che il corrispettivo previsto contrattualmente non sia modificabile,  può comportare che il corrispettivo effettivamente pagato risulti di importo inferiore al minimo previsto dall’allegato E del D.P.R. 34/2000, quale risulta determinato sulla base delle categorie e classifiche previste nell’attestazione rilasciata?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone al punto 36 che “l’indicazione, contenuta nella determinazione dell’Autorità n. 50, relativa alla possibilità che il corrispettivo previsto contrattualmente non sia modificabile, non può comportare che il corrispettivo effettivamente pagato risulti di importo inferiore al minimo previsto dall’allegato E del D.P.R. 34/2000 quale risulta determinato sulla base delle categorie e classifiche previste nell’attestazione rilasciata, e, pertanto, nel contratto stipulato deve essere inserita un’apposita clausola di adeguamento del corrispettivo previsto, qualora questo risulti di importo inferiore a quello minimo come prima specificato, ed, inoltre, nello stesso contratto non può essere previsto alcun meccanismo di riduzione, ancorché non generalizzata, del detto corrispettivo minimo”. Rif 12 .3 a (tariffe)

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La tariffa prevista per  l’attività  di qualificazione o di suo rinnovo, nonché per tutte le attività  di revisione o di variazione può essere integrata dalle spese vive?

 Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito al punto 9 che “La tariffa di cui all’art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000 non può essere integrata dalle spese vive.”. rif 12.3 b I cpv(tariffe)

Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dall’allegato E al DPR 34/2000, qual è il valore del coefficiente di rivalutazione R?

Nel comunicato n. 43 del 18.02.05 l’Autorità ha stabilito il coefficiente R di rivalutazione della formula contenuta nell’allegato E, come comunicato dall’ISTAT in data 19.01.2005,  è pari a 1,07. rif. 12.3. c (tariffe)

In che modo devono comportarsi le Soa per non risultare inadempienti rispetto alla propria obbligazione di concludere la procedura di attestazione entro il termine di 108 giorni, nei casi in cui l’impresa non abbia contestualmente adempiuto alla sua obbligazione di pagare l’ intero corrispettivo, prima del rilascio dell’ attestazione?

Nel comunicato n 45 del 05/09/2005 l’ Autorità ha stabilito che le S .O. A. dovranno attenersi al principio generale per cui il rilascio dell’attestazione è subordinato al pagamento, evitandone l’emissione in caso di inadempimento da parte dell’impresa. Potranno, invece, derogare a tale principio, concedendo una dilazione di pagamento garantito dal RID, solo nei casi in cui l’impresa sia giudicata affidabile, dopo averne valutato la solidità finanziaria nel corso della procedura di attestazione e prevedendo, eventualmente, che l’autorizzazione di addebito abbia carattere irrevocabile rif. 12.4.b (tariffe)

Quali sono i criteri, le modalità applicative ed i corrispettivi nel caso in cui un' impresa qualificata richieda di integrare l’attestazione che le è stata rilasciata con l’inserimento in essa della qualificazione in nuove categorie, fermo restando il termine di scadenza dell’attestazione originaria?

La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 7 che : “le attestazioni già rilasciate - oltre che rinnovate ai sensi dell’articolo 15, commi 5 e 6, del D.P.R. 34/2000 - possono essere integrate con l’inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie sulla base delle seguenti prescrizioni: a)     deve essere stipulata con la SOA che ha rilasciato l’attestazione una integrazione del contratto originario che faccia rimanere fermo il termine di scadenza dell’attestazione originaria; b)     i requisiti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b) e commi 8 e 10 del D.P.R. 34/2000.- posseduti alla data di sottoscrizione del contratto originario – devono essere pari o superiori ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e commi con riferimento alla somma degli importi delle qualificazioni già possedute e di quelle nuove da attribuire; c)     i requisiti di cui all’articolo 18, comma 5, del D.P.R. 34/2000 - relativi alle nuove categorie da attribuire e riferiti al quinquennio antecedente la data di sottoscrizione dell’integrazione del contratto - sono pari o superiori ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e comma d)    il corrispettivo deve essere pari alla differenza fra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione; rif. 15.6. a I  cpv (tariffe)

Qual è il corrispettivo da applicare per ciascuna variazione di classifica attribuita?

Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 6 ..omissis…che  il corrispettivo da applicare per ciascuna variazione di classifica dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato ai sensi dell’allegato E del DPR 34/2000, ponendo nella formula: C= incremento dell’importo di classifica (Importo nuova classifica – Importo vecchia classifica), N=1;” rif 15.6 b II cpv; (tariffe)

Nel caso un’impresa richieda contemporaneamente un’aumento di classifica e una variazione di categoria, quale corrispettivo deve essere calcolato prima, l’aumento di classifica o la variazione di categoria?

Nel comunicato n. 28 del 29. 11.2002,  l’Autorità precisa che…omissis…L’ipotesi delineata dal comunicato n. 5 del 12. 4.2001, al punto 6 (il corrispettivo da applicare per ciascuna variazione di classifica dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato ai sensi dell’allegato E del DPR 34/2000, ponendo nella formula: C= incremento dell’importo di classifica (Importo nuova classifica – Importo vecchia classifica), N=1; ricorre, invece, fermo restando quanto previsto per l’incremento delle categorie, ovvero la capienza dell’importo della cifra d’affari, dei costi sostenuti per il personale dipendente e per l’attrezzatura tecnica già preventivamente dimostrati, solo nell’ipotesi di incremento della classifica di categorie già attribuite.

Ad es. supponendo che l’impresa è attestata con le seguenti categorie: OG1 II e OG2 I, ed ottenga la certificazione di lavori eseguiti in OG1 per un importo di £1. 000.000.000 e in OG3 per un importo di £1. 000.000.000, e consegue attestazione per complessive OG1 III, OG2 I, OG3 II, il corrispettivo da applicare sarà:

per l’aumento di classifica in OG1

P= (1.000.000.000/12.500+(2x1+8)*800.000)/3=£ 2.693.333=E 1.391,

per la variazione della categoria OG3

P=((3.500.000.000/12.500+(2x3+8)*800.000)-(2.500.000.000/12.500+(2x2+8)*800.000))= 11.480.000-9.800.000 = 1.680.000 = E 868

Per totali Euro 2259. rif. 15.6.c II cpv (tariffe )

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Quale tariffa viene applicata nel caso  di variazione di attestazione in cui vi siano un minor numero di categorie rispetto a quelle previste nella precedente attestazione?

Nella deliberazione n. 35 del 25/02/2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che: a) le Soa – per il rilascio di attestazioni che costituiscono variazioni di precedenti attestazioni in corso di validità- applichino: 1) nel caso di rilascio di attestazione che – a causa di riduzione di requisiti speciali – debba comportare l’indicazione di un minor numero di categorie rispetto a quelle previste nella precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno; rif 15.6.d I cpv (tariffe)

Quale tariffa viene applicata nel caso  di variazione di attestazione di variazione in cui vi sia una riduzione delle classifiche  rispetto a quelle previste nella precedente attestazione?

Nella deliberazione n .35 del 25/02/2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che…omissis… nel caso di rilascio di attestazione che – a causa di riduzione di requisiti speciali – debba comportare una riduzione delle classifiche di qualificazione rispetto a quelle previste nella precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno;. rif 15.6.d II cpv (tariffe)

Quale tariffa deve applicarsi, nel caso di variazione di attestazione, a causa del riconoscimento dell’abilitazione oltre che per la prestazione di esecuzione anche per la prestazione di progettazione ?

Nella deliberazione n .35 del 25 /02/2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che ….omissis…     nel caso di rilascio di attestazione che – a causa del riconoscimento dell’abilitazione oltre che per la prestazione di esecuzione anche per la prestazione di progettazione – debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari a quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore dell’importo della classifica massima riconosciuta per la progettazione e il coefficiente N il valore di uno; rif 15.6.d III cpv (tariffa)

Quale tariffa viene applicata nel caso di variazione di attestazione  a causa dell’adesione dell’impresa ad un consorzio stabile ?

Nella deliberazione n .35 del 25/02/2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che…omissis.. nel caso di rilascio di attestazione che – a causa dell’adesione dell’impresa ad un consorzio stabile – debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il valore delle classifiche e per  il numero delle categorie quelle previste dalla precedente attestazione; rif 15.6.d IV cpv(tariffe)

Quale tariffa viene applicata nel caso  di variazione di attestazione che  – a causa dell’adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l’impresa è aderente – debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione?

Nella deliberazione n. 35 del 25/02/2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che…omissis.. nel caso di rilascio di attestazione che – a causa dell’adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l’impresa è aderente – debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno; rif 15.6.d V cpv(tariffe)

Quale tariffa viene applicata nel caso di rilascio di attestazione ad una società a responsabilità limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita?

Nella deliberazione n. 35 del 25/02/2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che…omissis… nel caso di rilascio di attestazione ad una società a responsabilità limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita: tariffa pari al venticinque per cento di quella ottenuta con l’applicazione della formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione; rif 15.6.d VI  cpv(tariffe)

Quale tariffa viene applicata nel caso  della contemporanea presenza di più di fattispecie di modifica di attestazione, quali la variazione di attestazione per un minor numero di categorie, per riduzione di classifica, per l’abilitazione alla prestazione di progettazione, per l’adesione dell’ impresa ad un consorzio stabile, per l’adesione dell’ impresa ad un consorzio stabile cui l’impresa è aderente e per variazione e rilascio di attestazione ad una società a responsabilità limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita?

Nella deliberazione n .35 del 25/02/2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che…omissis…  nel caso di rilascio di attestazione che – a causa della contemporanea presenza di più di una delle precedenti fattispecie – debba essere modificata, rispetto alla precedente attestazione, in più di un aspetto: tariffa pari al cinquanta per cento della somma di quelle relative alle singole fattispecie cui si riferisce l’attestazione rilasciata; 15.6.d VII cpv(tariffe)

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Quale tariffa viene applicata nel caso di variazione della denominazione o ragione sociale,  non relativi ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo?

La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34/2000  come di seguito:

a) variazione della denominazione o ragione sociale, purché non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, la tariffa da applicare è determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all’allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05. rif 15.8 a II a cp v( tariffe)

 

Qual è il corrispettivo da applicare nel caso di variazione della sede dell’ impresa?

 

La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34/2000  come di seguito:

 

b) variazione della sede la tariffa da applicare è determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all’allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05. rif 15.8 a II b cpv (tariffe)

Qual è il corrispettivo da applicare nel caso di variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica?

La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34/2000  come di seguito:

c) variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica di cui all’articolo 26, comma 3 del regolamento la tariffa da applicare è determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all’allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05. rif 15.8 a II c cpv  (tariffe)

Quale tariffa si applica, nel caso di variazione, a seguito della richiesta di inserimento dell’indicazione dell’avvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale?

La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34/2000  come di seguito:

a) variazione a seguito della richiesta di inserimento dell’indicazione dell’avvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale regolamento la tariffa da applicare è determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all’allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05. rif 15.8 a III a cpv (tariffe)

 

Quale tariffa si applica nel caso di variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione?

 

La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34/2000  come di seguito:

a)Variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione ai sensi dell’articolo 18, comma 14 del regolamento la tariffa è determinata in misura variabile ed è pari a quella di cui all’allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,10. rif 15.8 a IV a  cpv (tariffe)

 

Nel caso di trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo, qual' è il corrispettivo da corrispondere alla Soa per tale variazione?

Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito…omissis… che l’ ipotesi di semplice  trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo, ma solo ed esclusivamente la trasformazione della società,, pertanto, deve essere ricondotta al caso di variazione minima di cui al punto 1 lett. a) della determinazione di cui sopra, ove la tariffa da applicare è pari a quella minima di cui all’allegato E del Regolamento, moltiplicata per il fattore 0.05.  rif 15.9. b II cpv( tariffe)

Qual è il corrispettivo per variazione dell' attestazione nel di caso di cessione/conferimento di una impresa individuale, a seguito della morte del titolare, ad una impresa costituita dagli eredi in forma societaria?

Nella determina n. 19 del 05/11/03 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…c) nel caso di cessione/conferimento di una impresa individuale, a seguito della morte del titolare, ad una impresa costituita dagli eredi in forma societaria,occorre corrispondere alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa prevista dal D.P.R. 34/2000, qualora la SOA che rilascia l’attestazione sia quella che ha rilasciato l’attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie, classifiche e termini di validità della precedente attestazione; rif . 15.8.b III cpv (tariffe)

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Quale tariffa occorre corrispondere alla Soa nel  caso di donazione di un' impresa individuale, qualora il donatario dell’azienda voglia proseguire l’attività del donante e stipuli quindi un nuovo contratto di attestazione?

Nella determina n. 19 del 05/11/03 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…d)nel caso della donazione di una impresa individuale qualora il donatario dell’azienda, voglia proseguire l’attività del donante, occorre corrispondere alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa prevista dal D.P.R. 34/2000, qualora la SOA che rilascia l’attestazione sia quella che ha rilasciato l’attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie, classifiche e termini di validità della precedente attestazione. Rif 15.8 b IV cpv(tariffe)

Qual è il corrispettivo per variazione dell'attestazione nel caso di donazione di una impresa individuale, qualora il donatario dell’azienda voglia proseguire l’attività del donante?

Nella determina n. 19 del 05/11/03 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…d) nel caso della donazione di una impresa individuale qualora il donatario dell’azienda, voglia proseguire l’attività del donante, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione corrispondendo alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa prevista dal D.P.R. 34/2000, qualora la SOA che rilascia l’attestazione sia quella che ha rilasciato l’attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie, classifiche e termini di validità della precedente attestazione. Rif 15.8 b IV cpv ( tariffe)

Qual è il corrispettivo da corrispondere alla Soa nel caso di trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo?

Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito…omissis… che l’ ipotesi di semplice  trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo, ma solo ed esclusivamente la trasformazione della società,, pertanto, deve essere ricondotta al caso di variazione minima di cui al punto 1 lett. a) della determinazione di cui sopra, ove la tariffa da applicare è pari a quella minima di cui all’allegato E del Regolamento, moltiplicata per il fattore 0.05.  rif 15.9. b II cpv( tariffe)

Quale tariffa devono corrispondere alla Soa i consorzi per gli adeguamenti di attestazione?

Nella determina n. 18 del 29/10/2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis… d)    gli adeguamenti comportano il pagamento di una tariffa in misura pari a quella stabilita per le variazioni dei requisiti di ordine speciale nella determinazione dell’Autorità del 27 luglio 2000 n. 40; rif. 20.1 f V  cpv (tariffe)

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Modalità attestazione

E’ necessario inserire nell’attestazione solo i nominativi dei legali rappresentanti desumibili dallo statuto dell’impresa o dal certificato rilasciato dalle Camere di Commercio, o anche i nominativi dei procuratori generali, institori, amministratori delegati, o comunque soggetti muniti di delega a rappresentare l’impresa?

Nel comunicato n. 38 del 01/03/2004 L’Autorità di Vigilanza ha evidenziato che: “in fase di gara, alcune stazioni appaltanti hanno escluso imprese i cui rappresentanti non erano indicati nell’attestazione; la lamentata situazione, però, non può che essere risolta nel senso che essendo le deleghe in continuo divenire e legate a momenti contingenti della vita dell’impresa, non è possibile procedere a così frequenti variazioni dell’attestazione per adeguarla alle mutevoli condizioni. Pertanto sulle attestazioni andranno indicati, così come consuetamente fatto dalle Soa, i nominativi dei legali    rappresentanti rilevati da statuto o da certificato camerale: nulla vieta, ovviamente, che vengano riportati anche i nominativi dei procuratori indicati dalle imprese.”rif 12.5.d (modalità attestazione)  

La possibilità di variare l’attestazione già rilasciata, può riguardare anche la modifica delle classifiche attribuite?

Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 6, quanto segue “la possibilità di variare l’attestazione già rilasciata, fermo restando le prescrizioni contenute nel punto 7 della determinazione n. 6/2001, può riguardare anche la modifica delle classifiche attribuite. ;” rif 15.6 b I cpv;  (modalità attestazione)

E’ consentita l’integrazione dell’attestazione già rilasciata con la previsione dell’idoneità  dell’impresa oltre che alla costruzione anche alla progettazione?

Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il consiglio dell’Autorità ha stabilito  al punto 7 che…omissis… “ non è consentita l’integrazione dell’attestazione già rilasciata con la previsione dell’idoneità  dell’impresa oltre che alla costruzione anche alla progettazione, in quanto questa circostanza configura una sostanziale modifica dell’attestazione in corso di validità;”. rif 15.6 b III cpv (modalità attestazione)

E’ possibile per un’impresa stipulare un nuovo contratto per qualificarsi in nuove categorie senza variazioni sulle qualificazioni già riconosciute e le rispettive scadenze?

Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera g) che “non è possibile stipulare un contratto per la qualificazione in nuove categorie, lasciando invariate le qualificazioni già riconosciute e le rispettive scadenze, dato che non risulta possibile procedere a  frazionare  o parzializzare l’attestazione e ciò alla luce di quanto disposto dall’art. 15, commi 5 e 7, del DPR 34/2000;”rif  15 .7  a (modalità attestazione)

Le imprese cessionarie, conferitarie, locatarie di azienda o di ramo proveniente da un’ impresa direttamente colpita dall’annullamento dell’attestazione, possono stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno?

Nella determina n. 5 del 26.02.2003  l’Autorità ha stabilito alla lettera d) “il divieto per l’impresa, titolare dell’attestazione annullata, di stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno”. Tale divieto opera anche nei confronti delle imprese cessionarie, conferitarie, locatarie di azienda o di ramo proveniente dall’impresa direttamente colpita dall’annullamento dell’attestazione. Rif 15.7  b I cpv (modalità attestazione)

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Il  divieto  per l’impresa, titolare dell’attestazione annullata, di stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno, opera qualora la qualificazione dell’impresa avente causa si fondi esclusivamente sui requisiti originariamente maturati in capo a quest’’ultima, senza alcun apporto, quindi, da parte dell’impresa direttamente colpita dal provvedimento di annullamento dell’attestazione?

Nella determina n. 5 del 26.02.2003  l’Autorità ha stabilito alla lettera che…omissis… “il divieto per l’impresa, titolare dell’attestazione annullata, di stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno , non opera qualora la qualificazione dell’impresa avente causa si fondi esclusivamente sui requisiti originariamente maturati in capo a questa ultima, senza alcun apporto, quindi, da parte dell’impresa direttamente colpita dal provvedimento di annullamento dell’attestazione.” Rif 15.7 b II cpv (modalità attestazione)

Se un'impresa A ha stipulato un contratto di attestazione con una Soa, A può cedere il contratto ad impresa B? 

Nella determina n. 19 del 05/11/03 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che:

a) un contratto di attestazione che abbia già dato luogo al rilascio della stessa non può essere ceduto perché le posizioni soggettive che verrebbero trasferite in conseguenza della cessione del contratto avrebbero ad oggetto un’attestazione che non è in alcun modo trasferibile all’impresa cessionaria. Nel caso in cui  l’attestazione non sia stata ancora rilasciata, il contratto è cedibile. In tale  ipotesi, però, il termine di decorrenza del quinquennio di riferimento dei requisiti di qualificazione dell’impresa cessionaria decorre non dalla data di stipula dell’originario contratto di attestazione ma dalla data di accettazione, da parte del contraente ceduto, del suddetto contratto. rif. 15.8.bI cpv;(modalità attestazione)

Un'impresa può affidare l'introduzione nella propria attestazione di integrazioni e variazioni minime, come previste dall’  art. 15, comma 8 del D.P.R. 34/2000, ad una SOA diversa da quella che ha provveduto all’originaria attestazione?

 Nella determina n. 19 del 05/11/03 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che …omissis…

b) l’introduzione nelle attestazioni di “integrazioni” o di “variazioni minime” non può essere effettuata da una SOA diversa da quella che ha provveduto all’originaria attestazione rif 15.8.b II cpv (modalità attestazione)

La cessione/conferimento dell'impresa individuale, a seguito della morte del titolare, all’impresa costituita dagli eredi in forma societaria è riconducibile all’ipotesi di “variazione minima” così come previsto dall’  art. 15, comma 8 del D.P.R. 34/2000?

Nella determina n. 19 del 05/11/03 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…

c) nel caso di cessione/conferimento di una impresa individuale, a seguito della morte del titolare, ad una impresa costituita dagli eredi in forma societaria, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione rif . 15.8.bIII cpv (modalità attestazione)

Nel caso di donazione di una impresa individuale, qualora il donatario dell’azienda, voglia proseguire l’attività del donante, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione ?

Nella determina n. 19 del 05/11/03 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…

d) nel caso della donazione di una impresa individuale qualora il donatario dell’azienda, voglia proseguire l’attività del donante, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione Rif 15.8 b IV cpv (modalità attestazione)

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Nel caso di passaggio dall’ impresa individuale ad un’impresa organizzata dagli eredi in forma societaria, gli eredi possono   proseguire nell’ esercizio dell’ impresa individuale il cui titolare è deceduto, modificando nel periodo intercorrente tra la data della morte del titolare e la data di costituzione di un nuovo soggetto giuridico, l’attestazione originariamente posseduta dalla ditta del de cuius?

Nel Comunicato n. 45 del 05/09/2005 l’ Autorità ha stabilito che nel periodo immediatamente successivo all'apertura della successione, ove la Soa accerti la volontà degli eredi di proseguire nell'esercizio dell'impresa e gli stessi siano in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dalla legislazione vigente, è possibile trasferire la qualificazione alla nuova ditta scaturente dal subentro degli eredi in luogo del de cuius, come risultante dal nuovo certificato della Camera di Commercio. Per cui, la Soa potrà: per il periodo intermedio, intercorrente tra la apertura della successione e la costituzione della società commerciale, procedere a semplice variazione della attestazione rilasciata all'imprenditore individuale, ai sensi della determinazione n. 40/2000 effettuando la modifica della denominazione dell'impresa; all' atto della costitizione formale della nuova società, trasferire le attestazioni a quest' ultima  mediante la stipula di un nuovo contratto con le modalità di cui alla detetminazione 19/03, dopo aver verificato il possesso da parte di essa di tutti  i requisiti di ordine generale, nonchè il conferimentoi dell' intera azienda facente capo all' imprenditore defunto; rof.15.8.d ( modalità attestazione)

 

Un' impresa che ha acquisito un ramo di azienda deve necessariamente avvalersi per l’ attestazione, dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi posseduti da tale ramo d’azienda?

La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 5)…omissis.. che una impresa che ha acquisito un ramo di azienda ha la facoltà di avvalersi o di non avvalersi dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti da tale ramo d’azienda”. rif. 15.9. a I (modalità attestazione)

Un' impresa che prende in affitto un' azienda può utilizzare, ai fini della dimostrazione dei requisiti necessari per il conseguimento della propria qualificazione, i requisiti posseduti dall' azienda in affitto?

La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone …omissis…che “una impresa che prende in affitto una azienda può utilizzare, ai fini della dimostrazione dei requisiti necessari per il conseguimento della propria qualificazione, i requisiti posseduti dalla azienda in affitto sempre che il contratto di affitto abbia durata maggiore di anni tre a partire dalla data di rilascio dell’attestazione;” rif. 15.9. a II(modalità attestazione)

La semplice trasformazione societaria, in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo, ha effetti sul rinnovo e/o durata di efficacia dell’ Attestazione?

 Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 4 che “nell’ipotesi di semplice  trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo, ma solo ed esclusivamente la trasformazione della società, si ritiene che la suddetta ipotesi vada assimilata alle variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione di cui alla determinazione n. 40 del 27 luglio 2000.  rif 15.9. b I cpv(modalità attestazione)

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Nel caso di fusione o di altra operazione relativa al conferimento o alla cessione, il nuovo soggetto può utilizzare la vecchia attestazione del soggetto confluito?

Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito ….omissis… nel caso, invece, di fusione o di altra operazione relativa al conferimento o alla cessione, l’art 15, comma 9, del D.P.R. n. 34/2000 stabilisce che il nuovo soggetto può avvalersi, per la propria qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Tale fattispecie, dunque, non consente di utilizzare la vecchia attestazione del soggetto confluito, ma consente esclusivamente di poter utilizzare i requisiti di tali soggetti per la nuova qualificazione. In tal caso, dunque, l’impresa  potrà o chiedere la variazione del contratto relativo all’attestazione in corso di validità, per l’aggiornamento di classifiche e di categorie, o procedere alla stipula di un nuovo contratto.”.     rif 15.9. b III  cpv (modalità attestazione)

Le imprese in stato di amministrazione straordinaria possono ottenere l’Attestazione?

Nel comunicato n. 14 del 28.09.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 9, quanto segue “le imprese che si trovano in stato di amministrazione straordinaria, rientrando tra  i soggetti legittimati alla partecipazione alle gare, come deciso dal Consiglio di Stato con sentenza del 6 agosto 2001 n.° 4241,  ove sia intervenuta l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio d’impresa ex D.L.vo 270/99, possono essere attestate ai sensi del DPR 34/2000;”rif. 15.9.c. (modalità attestazione)

E’ possibile  la qualificazione di un'impresa individuale - di cui sia titolare il socio superstite di una società in nome collettivo formata da due soci incorsa nella causa di scioglimento di cui all’articolo 2272, comma 4, del codice civile - sulla base dei requisiti di ordine speciale maturati nel quinquennio precedente la stipula del contratto per il conseguimento dell’ attestazione, dalla suddetta società?

Nella determina n. 8 del 07.05.2002 alla lettera P) l’Autorità ha stabilito la possibilità  per "una impresa individuale - di cui sia titolare il socio superstite di una società in nome collettivo formata da due soci incorsa nella causa di scioglimento di cui all’articolo 2272, comma 4, del codice civile - sulla base dei requisiti di ordine speciale maturati, nel quinquennio precedente la stipula del contratto per il conseguimento dell’attestazione, dalla suddetta società;” purché “vengano forniti alla SOA che deve rilasciare l’attestazione, prove documentali, di provenienza dal Registro delle imprese territorialmente competente, attestanti l’avvenuta estinzione della società commerciale e la continuazione della relativa attività imprenditoriale nella forma dell’impresa individuale, da parte del socio superstite della società scioltasi per il concretizzarsi della fattispecie delineata dall’articolo 2272, comma 4, del codice civile. rif. 15.9.d (modalità attestazione)

Nel caso di cessione di ramo d’azienda, a quali condizioni può essere rilasciata l’ attestazione di qualificazione al cessionario da parte della Soa?

Nella determina n. 11 del 05.06.2002 l’Autorità ha stabilito che …omissis…  l’attestazione di qualificazione deve essere rilasciata al cessionario soltanto se risulta dagli atti che vi sia stata una effettiva cessione di un complesso di beni organizzati qualificabili come ramo di azienda e dei connessi requisiti che hanno consentito la eventuale precedente qualificazione; rif 15.9.e II cpv (modalità attestazione)

Nel caso di cessione di ramo d’azienda, quando il cessionario può ottenere l’ attestazione?

Nella determina n. 11 del 05.06.2002 l’Autorità ha stabilito che …omissis… l’attestazione di qualificazione deve essere rilasciata al cessionario sulla base anche del ramo di azienda acquisito ma soltanto dopo che sia stata revocata o ridimensionata l’attestazione al suo tempo rilasciata al cedente attraverso il rilascio di una nuova attestazione che tenga conto soltanto dei requisiti non ceduti; rif 15.9.e III cpv (modalità attestazione)

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Nel caso si cessione di ramo d’azienda, l’ impresa cedente può attestarsi?

Nella determina n. 11 del 05.06.2002 l’Autorità ha stabilito che…omissis il rilascio di una nuova o di una prima attestazione di qualificazione ad una impresa che ha ceduto l’azienda o un ramo di azienda può essere effettuata soltanto sulla base del possesso di requisiti diversi da quelli che hanno consentito il rilascio dell’attestazione all’impresa cessionaria; rif 15.9.e IV cpv (modalità attestazione)

Con la cessione di un’azienda o di un ramo di essa vengono anche trasferiti i contratti stipulati dall’ impresa cedente con le stazioni appaltanti?

Nella determina n. 11 del 05.06.2002 l’Autorità ha stabilito che…omissis…   la cessione di una azienda o di un ramo di azienda comporta il trasferimento degli eventuali contratti stipulati con riferimento alla attestazione di qualificazione posseduta dall’impresa cedente con l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, commi 1, 2 e della legge 11 febbraio  1994 e successive modificazioni rif 15.9.e V cpv (modalità attestazione)

Un’impresa italiana, controllata da una multinazionale, può utilizzare ai fini della propria qualificazione, oltre che i propri requisiti tecnici e finanziari, anche i requisiti dell'impresa controllante, eventualmente anche a seguito della stipula di un contratto d’affitto?

Nel  comunicato n. 43 del 18.02.2005 l’ Autorità ha stabilito che un’impresa italiana, controllata da una multinazionale , possa utilizzare ai fini della propria qualificazione, oltre che i propri requisiti tecnici e finanziari, anche i requisiti dell'impresa controllante, eventualmente anche a seguito della stipula di un contratto d’affitto alle seguenti condizioni: • l' impresa  locataria sia già nelle condizioni di accedere alla qualificazione ovvero sia già di per sé un soggetto abilitato a partecipare alle gare; la capacità ed i requisiti di altro soggetto possono essere considerati soltanto alla condizione che esso assuma l'impegno formale (con la formalizzazione  del vincolo giuridico) a mettere a disposizione del richiedente la qualificazione e i suoi requisiti per l’intero periodo di validità dell’attestazione. Rif. 15.9.l (modalità attestazione)

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I nuovi soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio, possono qualificarsi avvalendosi della documentazione attestante i requisiti posseduti dalle imprese acquisite?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera i), l’ Autorità in base alle considerazioni precedenti è dell’avviso che i nuovi soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio, e , pertanto non sono tenuti al soddisfacimento del requisito di cui all’art. 18, comma 2, lett.  C), possono qualificarsi avvalendosi della documentazione attestante i requisiti posseduti dalle imprese acquisite. Rif .18. 2c.b I cpv (modalità attestazione)

Un’impresa di nuova costituzione, che non ha ancora ufficializzato il bilancio, in che modo può ottenere l’Attestazione?

Nella  determina n. 5 del 26.02.2003  l’Autorità ha stabilito alla lettera c)   che “nel caso in cui il soggetto tenuto alla redazione ed al deposito del bilancio sia di nuova costituzione, e subordini la sua operatività al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, il rilascio di questa non può essere impedito dalla mancata ufficializzazione di un dato di bilancio (il patrimonio netto) che, in mancanza di attività incidenti sulla sua consistenza, trova un equivalente nel capitale che ha consentito la costituzione della società.”rif  18. 2c. c (modalità attestazione)

La qualificazione di un' impresa per progettazione e costruzione si identifica con la qualificazione per sola costruzione, ai fini dell’ idoneità tecnica?

Nel comunicato n. 9 del 14.06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 6 che “La qualificazione di un’impresa per progettazione e costruzione risulta indipendente dalla qualificazione per sola costruzione e va riferita alla effettiva idoneità tecnica, dimostrata dall’impresa in riferimento all’art. 18, comma 7”. Rif. 18.7. c (modalità attestazione)

Un'impresa di recente costituzione, che vuole attestarsi, ma che ha un numero di annualità operative inferiore a cinque, pur possedendo il requisito della cifra d’affari, può ottenere la qualificazione?

Nel comunicato n. 18 del 20.11.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, nel secondo comma, che “in riferimento alla possibilità delle imprese di recente costituzione – cioè con un numero di annualità operative inferiore a cinque - di qualificarsi, il Consiglio dell’Autorità con deliberazione n°288 del 26 luglio 2001, disponibile sul sito autoritalavoripubblici.it, ha ritenuto che le stesse ai fini della qualificazione possano dimostrare i requisiti previsti dall’art. 18 del DPR 34/2000 attraverso i valori medi annui calcolati sugli anni di effettiva operatività;”. Rif. 18 .15. a( modalità attestazione)

Come deve essere qualificato il subappaltatore per le lavorazioni cui inerisce il subappalto qualora siano differenti dalle categorie indicate nel bando di gara?

 

Nella determina n. 8 del 07.05.2002 l’Autorità ha stabilito, alla lettera G) che “ ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione:

a) i subappaltatori possono utilizzare le lavorazioni eseguite con riferimento, sulla base di quanto risulta dal relativo certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dalle stazioni appaltanti all’aggiudicatario, alla effettiva categoria di opera generale o di opera specializzata in cui esse rientrano; Rif .24 . 1b  b (modalità attestazione)

E’ possibile la qualificazione di un'impresa mediante acquisto di ramo d'azienda da un’ impresa fallita e munita di attestazione Soa, nel caso in cui la cedente sia fallita e non abbia effettuato le comunicazioni all’ Osservatorio previste dall’ art. 27, comma 3, del DPR 34/2000?

Nella determina n. 5 del 26.02.2003 l’ Autorità stabilisce alla lettera e) “che è incontestabile che la sopravvenienza di una pronuncia dichiarativa dello stato fallimentare riguardante un’impresa già attestata determini – in capo a questa ultima, ovvero al relativo curatore fallimentare – l’obbligo di comunicare detto evento all’Osservatorio dei lavori pubblici (ex art. 27, comma 3, D.P.R. 34/2000), trattandosi di variazione relativa al requisito di ordine generale definito all’art. 17, lett. g), del medesimo D.P.R. n. 34/2000.” Rif. 27. 3. a  (modalità attestazione)

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