Società Organismo Attestazione Imprese Costruzioni spa (Autorità Vigilanza LL.PP.:delibera n 50/01 del 13/04/2001)

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Documentazione

 

 

Qualità

Possono imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso della qualità) costituire A.T.I. orizzontali per partecipare a gare per le quali sono previste lavorazioni di importo superiore alla II classifica?

Nella Deliberazione n. 241 (R 461-03) del 30/07/2003 - Articolo 8 - Codice 8.3, l’Autorità stabilisce che sono da ritenere inammissibili clausole che precludano la partecipazione ad una gara di raggruppamenti orizzontali comprendenti imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso del requisito della qualità) che intendano assumere lavori per importi corrispondenti alla propria classifica. Diversamente argomentando, le imprese qualificate con classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualità, non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla II classifica. Ciò indurrebbe, in concreto dette imprese ad acquisire il citato requisito, che si renderebbe, di fatto, obbligatorio anche per imprese attestate in I e II classifica, in contrasto con il disposto di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, che, mediante rinvio all’allegato B, prevede il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale esclusivamente per la classifica III e superiori. Rif .3.2a I cpv. (qualità). 

Quando può intendersi dimostrato il possesso del sistema di qualità secondo quanto previsto dall’ art. 4 del D.P.R. 34/2000? 

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone, al  punto  9  che “il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (articolo 4 del D.P.R. 34/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione è stato rilasciato da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell’Unione Europea) per la classifica n. 28(Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi) nonché l’accreditamento riguardi l’attività di certificazione di sistemi di qualità (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera A) Rif 4.3 a I cpv;”,(qualità)

La certificazione di qualità deve riferirsi specificamente alla totalità delle categorie per le quali è attestata?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone…omissis…, al  punto  al punto 10 che “il certificato o la dichiarazione di cui al precedente punto 9 è valido anche se non si riferisce specificatamente alla totalità delle categorie previste nell’attestazione di qualificazione da rilasciare;” Rif 4.3a II cpv (qualità)

A far data da quando l’ impresa deve possedere il requisito del sistema di qualità?

Nel comunicato n. 8 del 15 .05.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 6 che “sulla base delle risultanze delle ispezioni si ribadisce quanto segue : -  il requisito di cui all’art. 4 del DPR 34/2000 deve essere posseduto dall’impresa alla data del rilascio dell’attestazione;rif 4.3 b I(qualità)

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera  f), l’Autorità “per le considerazioni esposte nonché a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto è dell’avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all’allegato B al D.P.R. 34/2000, della certificazione del sistema di qualità di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto, non è un mero titolo abilitante all’esecuzione dei lavori, ma presupposto stesso per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.” Rif  4.3.h I cpv ( qualità)

Quali organismi sono abilitati al rilascio della certificazione di qualità?

Nel comunicato n. 8 del 15.05.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilitola punto 6 che  gli organismi abilitati al rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del DPR 34/2000 devono essere accreditati dal SINCERT, unico organismo riconosciuto in Italia, per parte dell’Accordo Multilaterale EA (European Cooperation for Accreditation) per la certificazione dei Sistemi di Garanzia della qualità. Con riferimento al problema della certificazione della qualit-à aziendale, di cui all’articolo 4 del DPR 34/2000, si precisa che il Ministero dell’Industria, con nota  prot. n°780430 del 3 maggio 2001, ha comunicato che sono da ritenersi equivalenti a quelle rilasciate da soggetti accreditati dal SINCERT, le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati dai seguenti Organismi europei dello Spazio Economico Europeo: BMWA Austria,  BELCERT Belgio, DANAK Danimarca,  FINAS Finlandia, COFRAC Francia,  DAR-TGA Germania, NAB Irlanda, RVA Paesi Bassi, NA Norvegia,  ENAC Spagna, SWEDAC Svezia, UKAS Regno Unito.”. rif 4.3 b II cpv (qualità)

Nel comunicato n. 11 del 02.07. 2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito che “Ad integrazione del comunicato prot. n. 27467/01/SEGR. del 15 maggio 2001, si precisa che il Ministero dell’Industria con nota prot. n. 780777 del 1 giugno 2001 ha integrato l’elenco di cui alla nota prot. 780430 del 3 maggio 2001 con l’ulteriore di seguito indicato organismo: S.A.S. (Servizio di Accreditamento Svizzero).” rif. 4.3.c 

L’obbligo , circa il possesso del sistema di qualità  condiziona la data di validità ordinaria della scadenza dell’attestazione?

Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 1 ed al punto 2  che “l’obbligatorietà prevista dall’allegato B al D.P.R. n. 34/2000, circa il possesso del “sistema di qualità o elementi del sistema di qualità” non condiziona la data di validità ordinaria della scadenza dell’attestazione e, conseguentemente, la data di scadenza dell’attestazione non va anticipata alla data immediatamente precedente all’entrata in vigore del nuovo obbligo da parte dell’impresa. L’impresa, infatti, una volta divenuto obbligatorio  il possesso del sistema di qualità o elementi significativi, potrà dimostrarne il possesso direttamente alla Stazione appaltante. rif 4.3 d I cpv (qualità)

La certificazione di qualità è titolo abilitante all’ esecuzione dei Lavori Pubblici?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera  f), l’Autorità “per le considerazioni esposte nonché a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto è dell’avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all’allegato B al D.P.R. 34/2000, della certificazione del sistema di qualità di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto, non è un mero titolo abilitante all’esecuzione dei lavori, ma presupposto stesso per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici …..omissis...” Rif  4.3.h I cpv ( qualità)

Il possesso de requisito di qualità deve sussistere già al momento della stipula del contratto con la Soa o al momento del rilascio dell’ attestazione?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera  f), l’Autorità …omissis…per le considerazioni esposte nonché a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto è dell’avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all’allegato B al D.P.R. 34/2000, della certificazione del sistema di qualità di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto ritiene che la relativa certificazione deve essere prodotta contestualmente alla documentazione di base per la stipula del contratto con la SOA e comunque in tempo utile allo svolgimento dell’istruttoria da parte della SOA stessa…omissis…” Rif  4.3.h II cpv ( qualità)

L’obbligo della qualità è connesso all’ importo dell’ appalto o è requisito connesso alla classifica di attestazione?

Possono più imprese, in ATI ,qualora in possesso di attestazione per classifica pari o inferiore ad una classifica per la quale, ai sensi dell’allegato B del D.P.R. 34/2000, non è obbligatorio, o non è ancora obbligatorio, il possesso del requisito qualità, partecipare, ad una appalto di importo tale per cui i concorrenti qualora impresa singola devono essere in possesso del suddetto requisito?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f  l’Autorità …omissis…per la considerazione che il sistema di qualificazione attiene alla soggettività dell’impresa, al fatto che le attestazioni costituiscono condizione necessaria e sufficiente per eseguire i lavori fino ad un certo importo, è dell’avviso che il requisito è connesso alla classifica della qualificazione.” Rif  4.3.h III  cpv ( qualità)

Da quale organismo deve essere emessa  la certificazione di sistema di qualità, rilasciata sulla base delle Norme ISO 9001/2/3:1994, ai fini della proroga della validità dell’attestazione di qualificazione?

Nel comunicato n. 39 del 12.03.2004 il Consiglio della Autorità, in merito ai criteri di valutazione in materia di riconoscimento del requisito di cui all’art. 4 del DPR  34/2000,  ha stabilito che:

“ai fini della proroga della validità dell’attestazione di qualificazione, la certificazione di sistema di qualità, rilasciata sulla base delle Norme ISO 9001/2/3:1994, da ritenersi valutabile, deve essere stata emessa da organismi di certificazione accreditati da Sincert o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi MLA EA, conformemente alle disposizioni inserite nella determinazione dell’Autorità n°11, del 14  maggio 2003. rif 4.3.l I cpv( qualità) 

In che modo si intende dimostrato il possesso del sistema di qualità aziendale, relativamente al settore delle costruzioni?

Nel comunicato n. 43 del 18.02.2005 il Consiglio della Autorità ha stabilito che  il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (articolo 4 del D.P.R. 34/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione sia stato rilasciato per la classifica 28, da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell’Unione Europea), nonché l’accreditamento riguardi l’attività di certificazione di sistemi di qualità (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera A), ribadendo quanto già precedentemente disposto al punto 9 della determinazione n° 56/2000;rif. 4.3.m (qualità) 

In base a quali prescrizioni è possibile prorogare l’ efficacia dell’ attestazione,se stabilita di durata inferiore a tre anni,perché sia corrispondente alla durata della certificazione di qualità?

La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 7 …omissis… che l’efficacia dell’attestazione, se stabilita di durata inferiore a tre anni per   essere, ai sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione dell’Autorità n. 56/2000, corrispondente alla durata della certificazione di qualità, può essere prorogata sulla base delle seguenti prescrizioni: a)  la proroga sia effettuata sulla base di una integrazione del contratto originario da stipularsi almeno 30 giorni prima della scadenza dell’attestazione; b) la certificazione di qualità sia rinnovata almeno 45 giorni prima della scadenza dell’efficacia dell’attestazione originaria; c) la proroga dell’efficacia dell’attestazione non può essere comunque superiore a tre anni dalla data del primo rilascio dell’attestazione.”. rif 15.6.a III cpv  (qualità)

La certificazione di qualità, utile al fine della qualificazione delle imprese, deve riportare particolari diciture?

La determina n. 11 del 14.05.2003 l’Autorità ha stabilitola punto j)   che   le certificazioni devono riportare dizioni del seguente tipo: “Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-05” o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione: “La presente certificazione  si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.”  Rif. 4.3.i(qualità)

Possono essere considerate utili, ai fini dell’ attestazione, le documentazioni e le certificazioni di qualità contenenti dizioni che indichino la loro validità soltanto per alcune delle categorie di cui all’allegato A al d.P.R. 34/2000?

La determina n. 11 del 14.05.2003 l’Autorità ha stabilitola punto k) che  le documentazioni e le certificazioni contenenti dizioni che indichino la loro validità soltanto per alcune delle categorie di cui all’allegato A al d.P.R. 34/2000 devono, entro trenta giorni dalla eventuale richiesta delle imprese titolari dei documenti, essere modificate, a cura degli organismi di certificazione che le hanno rilasciate, con l’inserimento delle dizioni di cui alle precedenti lettere i) e j) che qui di seguito si riportano “…omissis.. i)    le dichiarazioni devono riportare, obbligatoriamente, dizioni del seguente tipo: “Presenza degli elementi significativi e correlati di sistema di qualità verificata  secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-08.” o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione : “La presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.”. “…omissis…j)  le certificazioni devono riportare dizioni del seguente tipo: “Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-05” o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione: “La presente certificazione  si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.” ; Rif. 4.3.i(qualità)

In quali casi le SOA indicano nelle attestazioni di qualificazione il possesso della certificazione di sistema di qualità o della dichiarazione del possesso di elementi significativi e tra loro correlati di sistema di qualità?

La determina n. 11 del 14.05.2003 l’Autorità ha stabilito al punto l)       le SOA indicano nelle attestazioni di qualificazione il possesso della certificazione di sistema di qualità o della dichiarazione del possesso di elementi significativi e tra loro correlati di sistema di qualità, soltanto nel caso i suddetti documenti siano stati rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle precedenti lettere a), c), e) ed f), resi noti dall’Osservatorio ai sensi della precedente lettera h), e qualora riportino le indicazioni di cui alle precedenti lettere i) e j). che qui di seguito si riportano “…omissis.. i)    le dichiarazioni devono riportare, obbligatoriamente, dizioni del seguente tipo: “Presenza degli elementi significativi e correlati di sistema di qualità verificata  secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-08.” o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione : “La presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.”. “…omissis…j)  le certificazioni devono riportare dizioni del seguente tipo: “Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-05” o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione: “La presente certificazione  si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.” ; Rif. 4.3.i(qualità)

indice

Quali organismi sono abilitati al rilascio della certificazione di qualità?

Nel comunicato n. 8 del 15.05.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilitola punto 6 che  gli organismi abilitati al rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del DPR 34/2000 devono essere accreditati dal SINCERT, unico organismo riconosciuto in Italia, per parte dell’Accordo Multilaterale EA (European Cooperation for Accreditation) per la certificazione dei Sistemi di Garanzia della qualità. Con riferimento al problema della certificazione della qualit-à aziendale, di cui all’articolo 4 del DPR 34/2000, si precisa che il Ministero dell’Industria, con nota  prot. n°780430 del 3 maggio 2001, ha comunicato che sono da ritenersi equivalenti a quelle rilasciate da soggetti accreditati dal SINCERT, le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati dai seguenti Organismi europei dello Spazio Economico Europeo: BMWA               Austria,  BELCERT Belgio, DANAK Danimarca,  FINAS Finlandia, COFRAC Francia,  DAR-TGA Germania, NAB Irlanda, RVA Paesi Bassi, NA Norvegia,  ENAC Spagna, SWEDAC Svezia, UKAS Regno Unito.”. rif 4.3 b II cpv (qualità)

Nel comunicato n. 11 del 02.07. 2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito che “Ad integrazione del comunicato prot. n. 27467/01/SEGR. del 15 maggio 2001, si precisa che il Ministero dell’Industria con nota prot. n. 780777 del 1 giugno 2001 ha integrato l’elenco di cui alla nota prot. 780430 del 3 maggio 2001 con l’ulteriore di seguito indicato organismo: S.A.S. (Servizio di Accreditamento Svizzero).” rif. 4.3.c

L’obbligo circa il possesso del sistema di qualità, condiziona la data di validità ordinaria della scadenza dell’attestazione?

Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 1 ed al punto 2  che “l’obbligatorietà prevista dall’allegato B al D.P.R. n. 34/2000, circa il possesso del “sistema di qualità o elementi del sistema di qualità” non condiziona la data di validità ordinaria della scadenza dell’attestazione e, conseguentemente, la data di scadenza dell’attestazione non va anticipata alla data immediatamente precedente all’entrata in vigore del nuovo obbligo da parte dell’impresa. L’impresa, infatti, una volta divenuto obbligatorio  il possesso del sistema di qualità o elementi significativi, potrà dimostrarne il possesso direttamente alla Stazione appaltante. rif 4.3 d I cpv (qualità)

La certificazione di qualità è titolo abilitante all’ esecuzione dei Lavori Pubblici?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera  f), l’Autorità “per le considerazioni esposte nonché a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto è dell’avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all’allegato B al D.P.R. 34/2000, della certificazione del sistema di qualità di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto, non è un mero titolo abilitante all’esecuzione dei lavori, ma presupposto stesso per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici …..omissis...” Rif  4.3.h I cpv ( qualità)

Il possesso de requisito di qualità deve sussistere già al momento della stipula del contratto con la Soa o al momento del rilascio dell’ attestazione?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera  f), l’Autorità …omissis…per le considerazioni esposte nonché a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto è dell’avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all’allegato B al D.P.R. 34/2000, della certificazione del sistema di qualità di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto ritiene che la relativa certificazione deve essere prodotta contestualmente alla documentazione di base per la stipula del contratto con la SOA e comunque in tempo utile allo svolgimento dell’istruttoria da parte della SOA stessa…omissis…” Rif  4.3.h II cpv ( qualità)

L’obbligo della qualità è connesso all’ importo dell’ appalto o è requisito connesso alla classifica di attestazione?

Possono più imprese, in ATI ,qualora in possesso di attestazione per classifica pari o inferiore ad una classifica per la quale, ai sensi dell’allegato B del D.P.R. 34/2000, non è obbligatorio, o non è ancora obbligatorio, il possesso del requisito qualità, partecipare, ad una appalto di importo tale per cui i concorrenti qualora impresa singola devono essere in possesso del suddetto requisito?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f  l’Autorità …omissis…per la considerazione che il sistema di qualificazione attiene alla soggettività dell’impresa, al fatto che le attestazioni costituiscono condizione necessaria e sufficiente per eseguire i lavori fino ad un certo importo, è dell’avviso che il requisito è connesso alla classifica della qualificazione.” Rif  4.3.h III  cpv ( qualità)

Da quale organismo deve essere emessa  la certificazione di sistema di qualità, rilasciata sulla base delle Norme ISO 9001/2/3:1994, ai fini della proroga della validità dell’attestazione di qualificazione?

Nel comunicato n. 39 del 12.03.2004 il Consiglio della Autorità, in merito ai criteri di valutazione in materia di riconoscimento del requisito di cui all’art. 4 del DPR  34/2000,  ha stabilito che:

“ai fini della proroga della validità dell’attestazione di qualificazione, la certificazione di sistema di qualità, rilasciata sulla base delle Norme ISO 9001/2/3:1994, da ritenersi valutabile, deve essere stata emessa da organismi di certificazione accreditati da Sincert o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi MLA EA, conformemente alle disposizioni inserite nella determinazione dell’Autorità n°11, del 14  maggio 2003. rif 4.3.l I cpv( qualità)  

In che modo si intende dimostrato il possesso del sistema di qualità aziendale, relativamente al settore delle costruzioni?

Nel comunicato n. 43 del 18.02.2005 il Consiglio della Autorità ha stabilito che  il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (articolo 4 del D.P.R. 34/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione sia stato rilasciato per la classifica 28, da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell’Unione Europea), nonché l’accreditamento riguardi l’attività di certificazione di sistemi di qualità (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera A), ribadendo quanto già precedentemente disposto al punto 9 della determinazione n° 56/2000;rif. 4.3.m (qualità)

In base a quali prescrizioni è possibile prorogare l’ efficacia dell’ attestazione, se stabilita di durata inferiore a tre anni,perché sia corrispondente alla durata della certificazione di qualità?

La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 7 …omissis… che l’efficacia dell’attestazione, se stabilita di durata inferiore a tre anni per   essere, ai sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione dell’Autorità n. 56/2000, corrispondente alla durata della certificazione di qualità, può essere prorogata sulla base delle seguenti prescrizioni: a) la proroga sia effettuata sulla base di una integrazione del contratto originario da stipularsi almeno 30 giorni prima della scadenza dell’attestazione; b) la certificazione di qualità sia rinnovata almeno 45 giorni prima della scadenza dell’efficacia dell’attestazione originaria; c) la proroga dell’efficacia dell’attestazione non può essere comunque superiore a tre anni dalla data del primo rilascio dell’attestazione.”. rif 15.6.a III cpv  (qualità)

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Società

Una società costituita in forma di holding può essere qualificata?

Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 1 che “le società costituite nella forma di Holding, non possono essere qualificate in quanto la verifica del possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi deve essere effettuata nel rispetto delle modalità stabilite dal D.P.R. 34/2000;”. rif 1.3 a (società)

Le società miste possono ottenere la qualificazione?

Nel comunicato n. 14 del 28.09.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 8 che “le società miste, di cui agli art. 113 e 116 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L. 267/2000, non possono ottenere l’attestazione come soggetti esecutori di lavori pubblici in virtù dei seguenti principi: a) congiunta soggettività della stessa struttura come ente giudicatore e come impresa, ai sensi del comma 5-bis, art. 2 della legge 109/94 e successive modificazioni; b) non possono liberamente svolgere attività economico-imprenditoriali avulse dal servizio per la cui gestione sono state costituite;”. rif 1.3 b (società)

Una società o impresa extracomunitaria, quali adempimenti deve assolvere per il conseguimento della Attestazione?

Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera d) che “1. l’impresa extracomunitaria, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del DPR 34/2000, per partecipare alle gare d’appalto e per l’affidamento dei subappalti deve possedere l’attestazione SOA. Tali imprese, al fine di ottenere l’attestazione, possono assumere la residenza in Italia trasferendo la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività (ex art. 25 della legge 218/95) oppure istituire in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile (ex art. 2506 c.c.). L’apertura di una semplice unità locale, non avente le caratteristiche della sede secondaria, non è ritenuta, al contrario, sufficiente in quanto in tale ultima circostanza, non vi è luogo all’iscrizione dell’impresa estera nel registro delle imprese, ma solo nel REA e, conseguentemente, non si attivano gli oneri di pubblicità legale degli atti sociali (tra i quali anche i bilanci) ancorché riferiti all’impresa estera nel suo complesso. Per conseguire l’attestazione da una SOA l’impresa extracomunitaria, pertanto: - deve avere la residenza in Italia, oppure costituire una sede secondaria con rappresentanza stabile (art. 2506 c.c.); - deve avere gli amministratori muniti di potere di rappresentanza residenti in Italia; tale condizione deve riferirsi ai legali rappresentanti della società estera, qualora la stessa abbia in Italia la sede amministrativa o l’oggetto principale di attività ed alle persone che la rappresentano stabilmente nello Stato, qualora la società estera abbia in Italia una o più sedi secondarie; - deve essere costituita in uno Stato che concede il trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani con riferimento allo specifico settore d’interesse appalti pubblici; - deve dimostrare il possesso dei requisiti generali con la documentazione prevista per le imprese italiane. In particolare per quanto riguarda i requisiti riferiti a persone fisiche, la documentazione deve riguardare le persone che hanno la rappresentanza stabile della sede secondaria dell’impresa estera nel territorio dello Stato ex art. 2506 c .c., ovvero nel caso di impresa estera con sede amministrativa o attività prevalente in Italia ex art. 25 della legge 218/95, detti requisiti devono riguardare i legali rappresentanti dell’impresa in quanto tale; - può dimostrare il possesso dei requisiti speciali con riferimento all’attività nel complesso e non con la sola attività svolta in Italia o nell’Unione Europea. Per la dimostrazione assumono rilevanza i bilanci complessivi dell’impresa estera la cui pubblicità è assicurata dal deposito presso il registro delle imprese ove si trova la sede secondaria in Italia; - dovrà applicare per i lavori eseguiti al di fuori dal territorio italiano, l’art. 23 del DPR 34/2000, relativo ai lavori all’estero di imprese con sede legale in Italia. Rif 1.3 c I cpv (società)

Le imprese europee devono qualificarsi per partecipare alle gare d’ appalto?

Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera d)…omissis.. che le imprese appartenenti all’Unione Europea non hanno l’obbligo per la partecipazione alle gare di appalto o concessione di lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti, di qualificarsi ai sensi del DPR 34/2000. Qualora tali imprese intendano acquisire l’attestazione di qualificazione potranno: - avere sede in uno Stato dell’UE, ex art. 3, comma 7, terzo periodo del DPR 34/2000, senza la necessità di assumere la “residenza” in Italia oppure di trasferirvi la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività (ex art. 25 della legge 218/95), o di istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile (ex art. 2506 c.c.); - documentare alla SOA i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale, necessari per l’attestazione richiesta, con le stesse modalità consentite per la qualificazione “in gara”, di cui all’art. 8, comma 11 bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, del DPR 34/2000; tali documenti sono, in particolare, ricavabili – per quanto attiene i requisiti di ordine generale –dall’art. 24, commi 2 e 3 della direttiva 93/37/CEE, mentre per i requisiti di ordine speciale rilevano i bilanci (depositati presso il registro professionale dello Stato di stabilimento), la documentazione scolastica e/o professionale del direttore tecnico ed i certificati concernenti i lavori eseguiti dall’impresa, ex artt. 26 e 27 della direttiva 93/37/CEE;” ;ed inoltre ha disposto alla lettera e) che “ per i lavori eseguiti all’estero, per i quali il Consolato italiano dovrebbe procedere al rilascio della certificazione dei lavori, valgono le seguenti disposizioni: - il tecnico di fiducia del Consolato può essere il tecnico che ha diretto i lavori, a meno che non vi siano ragioni ostative; - il valore da attribuire al visto del Consolato è limitato a certificare la data e la veridicità delle firme sul documento; - il certificato, può essere in lingua diversa da quella italiana, ma tradotto con traduzione giurata; - il tecnico di fiducia può essere di nazionalità diversa da quella italiana; - la retribuzione del tecnico deve essere a carico dell’impresa che richiede la certificazione, sul presupposto che non vi sono ragioni per porre l’onere in capo al Ministero degli esteri; - ove non esista nel Paese né Consolato Italiano né Ambasciata Italiana, l’Autorità, su richiesta dell’impresa che richiede la certificazione, richiederà al Ministero degli Esteri la sede diplomatica alternativa;”. Rif 1.3 c II cpv (società)

 Una società facente parte di una holding può utilizzare, ai fini della qualificazione, avendone la disponibilità, l’attrezzatura ed i mezzi d’opera di proprietà della casa madre?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002 , alla lettera e), l’Autorità “ è dell’avviso che non sia possibile per una società facente parte di una holding di utilizzare, ai fini della qualificazione l’attrezzatura ed i mezzi d’opera di proprietà della casa madre.” rif. 18.8c (società)
 

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