Società Organismo Attestazione Imprese Costruzioni spa (Autorità Vigilanza LL.PP.:delibera n 50/01 del 13/04/2001)

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Organico medio annuo

Ai fini del possesso del requisito dell'organico medio annuo, quale rapporto percentuale ci deve essere tra il costo per il personale sostenuto nel quinquennio di riferimento e la cifra d’ affari in lavori?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 dispone,al punto 6,  lettera b) che “ Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre: a) ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora il costo per il personale dipendente (retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse edili), sostenuto nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al quindici per cento della cifra d’affari in lavori conseguita nello stesso quinquennio e contemporaneamente quello per il solo personale operaio sia pari o superiore al sei per cento, oppure, qualora il costo per il personale dipendente sia pari o superiore al dieci per cento della cifra di cui sopra e contemporaneamente quello per il solo personale tecnico e amministrativo sia pari o superiore all’otto per cento; rif. 18.10.a I (requisiti speciali)

Ai fini del possesso del requisito dell'organico medio annuo, la retribuzione spettante al titolare dell’impresa individuale, dell’impresa artigiana o ai soci delle società di persone può contribuire al raggiungimento delle percentuali previste dall’ art. 18 comma 10 del DPR 34/200 e s.m. per il costo del personale?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 dispone…omissis….,al punto 6,lettera b)  che “ Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre ritenere che concorre al raggiungimento delle percentuali del quindici, del sei, del dieci e dell’otto di cui alla precedente lettera a) anche la retribuzione spettante al titolare dell’impresa individuale, dell’impresa artigiana o ai soci delle società di persone quantificata in un importo, per il quinquennio, pari a cinque volte la retribuzione media convenzionale determinata ai fini della contribuzione Inail; ; rif. 18.10.a II (organico medio annuo)

Se un'impresa sostiene un costo per  il personale dipendente nel quinquennio di riferimento, inferiore al quindici per cento della cifra d’affari in lavori conseguita nello stesso quinquennio e contemporaneamente quello per il solo personale operaio inferiore al sei per cento,o altrimenti risulta che il costo per il personale dipendente sia inferiore al dieci per cento della cifra di cui sopra e contemporaneamente quello per il solo personale tecnico e amministrativo sia inferiore all’otto per cento,come viene soddisfatto il requisito dell’ organico medio annuo?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 dispone….omissis…al punto 6,lettera c)  che “ Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre   effettuare la riduzione figurativa della cifra d’affari in lavori (art. 18, comma 15, del D.P.R. 34/2000) qualora non risultino congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla precedente lettera a). che di seguito si riporta …omissis..    verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riguardino il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche rif. 18.10.a III ( organico medio annuo)

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Un'impresa può computare alla formazione delle percentuali relative all’ organico medio annuo gli oneri sostenuti per le prestazioni dei direttori tecnici che svolgano tali funzioni sulla base di contratti d’opera professionale regolarmente registrati?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 7, che “concorrono alla formazione delle percentuali relative all’organico medio annuo (articolo 18, comma 10, del D.P.R. 34/2000) anche gli oneri sostenuti dalle imprese per le prestazioni di direttori tecnici che svolgano tali funzioni non in quanto dipendenti dell’impresa ma sulla base di contratti d’opera professionale regolarmente registrati;” rif. 18.10. b I  (organico medio annuo)

Come può valorizzarsi, ai fini del possesso del requisito dell'organico medio annuo, l’ apporto dei titolari dell’impresa individuale, dell’impresa artigiana, o dei soci delle società di persone?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone….omissis…  al punto 8   che “ la retribuzione media convenzionale determinata ai fini della contribuzione Inail dei titolari dell’impresa individuale, dell’impresa artigiana, o dei soci delle società di persone moltiplicata per il fattore cinque costituisce la retribuzione annuale e, pertanto, l’importo che concorre alla dimostrazione del possesso del requisito organico medio annuo è pari a cinque volte tale cifra (articolo 18, comma 10, ultimo periodo, del D.P.R. 34/2000)  rif. 18. 10. b II  (organico medio annuo)

Relativamente al requisito dell’organico medio annuo, un'impresa può computare ai fini del raggiungimento della soglia dell’ 8% della cifra d’affari in lavori anche il costo per il personale amministrativo (laureato/diplomato)?

Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito al punto 3) che “Resta confermata la possibilità, relativamente al requisito d’organico medio annuo, (art. 18., comma 10, del D.P.R. n. 34/2000) di prendere in considerazione per la valutazione del minimale 8% della cifra d’affari in lavori anche il personale amministrativo (laureato/diplomato).” rif18. 10 .c I (organico medio annuo)

Ai fini del possesso del requisito dell'organico medio annuo, una S.r.l. a socio unico regolarmente iscritta all’Albo delle imprese artigiane può essere inclusa tra i soggetti di cui all’art. 18, comma 10, del D.P.R. n. 34/2000 ?

Nel comunicato n. 1 del 19 .02.01 l’Autorità ha stabilito ..omissis…al punto  5) “Non è possibile includere tra i soggetti di cui all’art. 18, comma 10, del D.P.R. n. 34/2000 le S.r.l. a socio unico regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane. rif18. 10.  c II (organico medio annuo)

La disposizione  di cui all’art. 18, comma 10, ultimo periodo, del DPR34/2000 relativamente alla possibilità prevista per le imprese individuali e per le società di persone di considerare moltiplicata per cinque volte la retribuzione convenzionale INAIL del titolare o dei soci, è estensibile ai collaboratori familiari delle imprese familiari?

Nel comunicato n. 22 del 18. 01.2002 il Consiglio dell’Autorità , alla lettera b), ha ritenuto che “la disposizione  di cui all’art. 18, comma 10, ultimo periodo, del DPR 34/2000, relativamente alla possibilità prevista per le imprese individuali e per le società di persone di considerare moltiplicata per cinque volte la retribuzione convenzionale INAIL del titolare o dei soci, non risulta estensibile ai collaboratori familiari, dato che la stessa risulta espressamente riferita al titolare. Ciò in quanto l’impresa familiare non configura, in nessun caso, un’ipotesi di società di persone rimanendo invece ferma la sua natura di impresa individuale. Ai fini del computo del costo sostenuto dall’impresa, dunque, il valore della retribuzione pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale INAIL è ammesso solo nei riguardi del titolare dell’impresa individuale (quindi anche a conduzione familiare) e ai soci delle società di persone;” rif. 18. 10. d (organico medio annuo)

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E’ possibile o meno  estendere la previsione prevista per le ditte individuali e per le società di persone (comprendere nel costo complessivo sostenuto per il personale dipendente quello relativo ad una retribuzione convenzionale del titolare e dei soci) anche alle società a responsabilità limitata il cui amministratore unico presta la sua attività lavorativa nella società?

Nella determina n. 29 del 06. 11.2002, alla lettera b),  l’Autorità conformemente al parere della Commissione consultiva è dell’avviso che “  non può applicarsi in via estensiva la disposizione di cui all’articolo 18, comma 10, ultimo periodo, del D.P.R. 34/2000 all’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, fatto salvo che figuri come dipendente in quanto in tal caso si applica direttamente l’articolo 18, comma 10, primo periodo, e comma 11, del suddetto D.P.R. 34/2000.” Rif .18.10. e (organico medio annuo)

E’ possibile o meno di computare, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 18, comma 10, del DPR 34/2000 il costo sostenuto dall’impresa per il distacco temporaneo, per il lavoro temporaneo o interinale oppure per le collaborazioni coordinate e continuative?

Nella determina n. 8 del 07. 05.2002 alla lettera I) si osserva che “ fra i requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione, il possesso di un adeguato organico medio annuo. Tale requisito va comprovato dimostrando di aver sostenuto, nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, un costo per il personale dipendente, comprensivo delle retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, pari alternativamente a due specifiche percentuali della cifra d’affari in lavori. Le due percentuali sono 15% e 10% (articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 10, del DPR 34/2000). La prima può riguardare personale assunto a tempo determinato ed indeterminato; la seconda può riguardare soltanto personale assunto a tempo indeterminato. E’ evidente, però, che anche in questo caso l’eventuale eccesso del costo rispetto alla percentuale del 10% può essere costituto da costi di personale assunto a tempo determinato.” L’Autorità prevede pertanto che “…omissis…sicuramente i costi sostenuti per il distacco temporaneo, per il lavoro temporaneo o lavoro interinale e per le collaborazioni coordinate e continuative non si possono considerare come costi sostenuti per personale a tempo indeterminato. Si tratta di verificare se è possibile considerare questi tre costi come costi per personale assunto a tempo determinato. Anche in questo caso la risposta non può essere positiva in quanto per organico medio annuo le disposizioni intendono fare riferimento esclusivamente al personale dipendente e cioè al personale stabilmente e regolarmente incardinato nell’impresa e nessuna delle tre ipotesi è configurabile in tal modo. Va, inoltre, osservato che il problema ha scarsa incidenza sui poteri organizzativi dell’impresa, dato il non elevato valore delle suddette percentuali rif 18.10. f (organico medio annuo)

Quali sono le modalità di accertamento del requisito relativo all’ organico medio annuo di cui all’art. 18, comma 11, oltre alla sola acquisizione dell’attestazione della regolarità contributiva rilasciata dagli organismi previdenziali?

Nel comunicato n. 38 del 01.03.2004 l’Autorità di Vigilanza ha ritenuto alla luce delle modalità di verifica del requisito relativo all’ organico medio annuo che il: “ possesso del requisito si intenderà dimostrato solo qualora emerga che il numero medio annuo e il relativo costo desunto dai modelli riepilogativi annuali  (DM 10) corrisponda a quanto autodichiarato in ordine al personale in organico e a quanto desunto dalle dichiarazioni esibite dall’impresa ai fini fiscali  .  Rif. 18.10. g (organico medio annuo)

Nel comunicato n. 38 del 01/03/2004 l’Autorità di Vigilanza ha segnalato a tutte le Soa che: “in data 3 dicembre 2003, è stata stipulata tra INPS ed INAIL una convenzione per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (DURC), che potrà essere richiesto anche dalle Soa per la verifica, in capo alle imprese da attestare, del requisito di cui all’art. 17, comma 1, lett. d).” rif. 18.11.a

Un'impresa può dimostrare il possesso del requisito relativo all’organico medio annuo  avvalendosi della quota di personale di imprese associate in partecipazione?

Nel comunicato n. 5 del 12. 04.2001  il Consiglio dell’Autorità ha stabilito…omissis… nel punto 2“non è possibile dimostrare il possesso del requisito relativo all’organico medio annuo  avvalendosi della quota di personale di imprese associate in partecipazione, dato che i requisiti stabiliti ai fini della qualificazione dell’impresa devono essere riferiti all’organizzazione dell’impresa stessa;” Rif. 18.12. a II (organico medio annuo)

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, in che modo dimostrano i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all’organico medio annuo se gli stessi non sono in possesso dei propri consorziati ?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 5 che “i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all’organico medio annuo mediante quelli in possesso dei propri consorziati (articolo 18, comma 13, del D.P.R. 34/2000), dimostrano il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 8, del D.P.R. 34/2000, tramite la trasmissione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, in quanto soggetti obbligati a redigere e depositare tale documento rif. 18. 13. a (organico medio annuo)

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Direzione tecnica

La deroga disposta dall’ultimo comma dell’art. 26 per cui un soggetto privo dei titoli previsti poteva assumere l’ incarico di direttore tecnico poiché tale funzione era ricoperta all’ entrata in vigore del DPR 34/2000, è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo?

La delibera n. 247 del 17 settembre 2003 ha definito che…omissis… la deroga disposta dall’ultimo comma dell’art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d .t., per cui non è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo rif 15.9.h II cpv (direzione tecnica)

Un direttore tecnico che offre come requisito professionale, così come previsto dal comma 2 dell’ art. 26 del DPR 34/2000, la propria esperienza acquisita nel settore delle costruzioni, quale direttore di cantiere, conserva tale requisito anche se il quinquennio di esercizio della relativa funzione non sia stato consecutivo?

Nel comunicato n. 9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 8 che…omissis…analogamente , per quel che concerne il comma 2, dell’art. 26, DPR 34/2000 il periodo di 5 anni relativo all’esperienza acquisita dal Direttore Tecnico nel settore edile, quale Direttore di cantiere, è da intendersi non continuativo rif. 18. 5b-5c. c I cpv (direzione tecnica)

Ai fini dell’adeguata idoneità tecnica lo staff tecnico può essere comprovata con laureati e diplomati quali il titolare dell’impresa, il legale rappresentante, il socio, il professionista in possesso di solo contratto d’opera registrato?

Nel comunicato n. 1 del 19 02.01 l’Autorità ha stabilito al punto 2 che “La dimostrazione della presenza dello staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato (articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000) non può essere comprovata con laureati e diplomati non assimilabili a soggetti assunti a tempo indeterminato quali il titolare dell’impresa, il legale rappresentante, il socio, il professionista in possesso di contratto d’opera registrato.” Rif. 18.7.a (direzione tecnica-staff tecnico)

Ma Nel comunicato n. 45 del 05/09/2005 l’ Autorità ha stabilito che per quanto concerne il titolare della ditta individuale, il socio accomandatario della SAS e il socio della SNC, il legame costituito da questi soggetti con l’azienda si sostanzia in un rapporto di identità con l’azienda stessa. Il che giustifica la non obbligatorietà per l’azienda di costituire con tali soggetti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come richiesto dall’art. 18, comma 7 , del DPR 34/2000.Per quanto concerne il rappresentante legale e l’amministratore della società di capitali si ritiene, invece, che il legame costituito da questi soggetti con l’azienda non si sostanzi in un rapporto di tipo stabile e, dunque, occorre che tali figure dimostrino che il rapporto professionale, costituito con l’azienda, assuma carattere di stabilità;

Che tipo di qualificazione professionale deve avere lo staff tecnico di un’ impresa per soddisfare il requisito di idoneità tecnica, di cui all’art. 18, comma 7 del DPR 34/2000 ,al fine di realizzare lavori pubblici con i sistemi dell’appalto integrato, dell’appalto concorso e della concessione?

Nel comunicato n. 8 del 15. 05.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 1 che “ lo staff tecnico di cui all’art. 18, comma 7, del DPR 34/2000, previsto a dimostrazione del requisito di idoneità tecnica a realizzare lavori pubblici con i sistemi dell’appalto integrato, dell’appalto concorso e della concessione, deve essere idoneo a determinare in capo all’impresa una qualificazione professionale, funzionalmente o strumentalmente collegata alla realizzazione dei lavori pubblici nelle forme prima indicate, con ampio spettro di possibile utilizzazione di professionisti laureati e diplomati in varie discipline; non vi è dubbio che la potenziale utilizzazione di soggetti di varia qualificazione professionale deve, però, rispondere ai criteri della logica e quindi non può che essere riconosciuta la prevalenza di quelle specifiche qualificazioni professionali tecniche (laureati in ingegneria e architettura, geometri e periti industriali, nelle proporzioni fra laureati e diplomati previste dal comma 7 dell’art. 18 del regolamento), che servono a progettare, dirigere e gestire opere pubbliche.”. rif. 18 .7. b (direzione tecnica-staff tecnico)
 

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L’assimilazione operata dal regime fiscale tra collaboratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaboratori dipendenti agisce anche ai fini della composizione dello staff tecnico di un impresa, di cui all’art. 18, comma7, del DPR34/2000?

Nel comunicato n. 22 del 18.01 .2002 il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto ,alla lettera a) , che “ l’assimilazione operata dal regime fiscale tra collaboratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaboratori dipendenti, non può agire ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 18, comma 7, del DPR 34/2000, dato che la finalità della norma è quella di riconoscere, ai fini della redazione del progetto, solo ad imprese strutturate stabilmente una specifica abilitazione;”. rif18. 7. d (direzione tecnica-staff tecnico)

Un direttore tecnico che aveva consentito l’ iscrizione di un’ impresa all’ Albo dei Costruttori in una delle categorie di cui al DM 770/1982 nel quinquennio antecedente l’ entrata in vigore del DPR 34/2000, può favorire un’ altra impresa che intenda qualificarsi secondo quanto previsto dall’ art .18 comma 14 del DPR 34/2000 può sottoscrivere la dichiarazione liberatoria di cui all’ ultimo cpv dello stesso comma?

Nel comunicato n .5 del 12. 04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 8 quanto segue “ la previsione di cui all’art 18, comma 14, ultimo periodo del D.P.R. n. 34/2000 trova applicazione con il solo nuovo regime della qualificazione rif. 18. 14. c (direzione tecnica)


Quali titoli tecnico-professionale deve avere il direttore tecnico di imprese qualificate per classifiche pari o inferiori alla IV o per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV?


La determina n. 56 del 13.122000 dispone al punto 28 ed al punto 29 che “la direzione tecnica di imprese - fermo restando la facoltà dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, di conservare tale ruolo nella stessa impresa (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000) - può essere costituita: a) qualora l’impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da soggetti in possesso: · di diploma di geometra oppure di equivalente titolo di studio tecnico quale il diploma di perito tecnico industriale; · di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni; · di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; · di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli stati membri dell’Unione Europea; b) qualora l’impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, esclusivamente da soggetti in possesso: · di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; · di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea;” e che “ la direzione tecnica di imprese, qualora risultino rispettate le condizioni di cui al punto 28, lettere a) e b), può comprendere altresì anche laureati in geologia;”rif 26. a (direzione tecnica)
La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 2 che” per quanto riguarda la direzione tecnica di imprese, in sostituzione di quanto previsto al punto 28 e 29 della determinazione n. 56/2000 dell’Autorità, la stessa (salvo il caso in cui è stata esercitata dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, la facoltà di conservare tale ruolo nella stessa impresa: articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000) deve essere costituita: a) qualora l’impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da uno o più soggetti in possesso: · di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere (soggetto di cui all’articolo 6, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000 n .145) per un periodo non inferiore a cinque anni; · di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile; · di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli stati membri dell’Unione Europea; b) qualora l’impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche inferiori alla IV, da almeno un direttore tecnico, laureato in conservazione di beni culturali, oppure in architettura, oppure dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere non inferiore a cinque anni; c) qualora l’impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, da uno o più soggetti in possesso: · di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile; · di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; d) qualora l’impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche di cui una sia superiore alla IV, da almeno un direttore tecnico laureato in conservazione di beni culturali oppure in architettura; e) qualora siano state rispettate le condizioni di cui alla lettera a), b), c) e d), la direzione tecnica può comprendere altresì laureati in geologia o altre discipline che, secondo le indicazioni dell’amministrazione competente, siano da ritenersi equipollenti;”. Rif .26.2. b


Come è dimostrabile il requisito della direzione tecnica qualora quest’ ultima funzione era svolta da un soggetto che al momento dell’ entrata in vigore del DPR 34/2000 non possedeva i titoli tecnico professionali previsti dall’ art.26 comma 2 dello stesso DPR?

Nel comunicato n. 9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 10, che “Il requisito di cui al comma 2 dell’art .26 del DPR 34/2000, secondo quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo, che prescinde dalla prima iscrizione all’ANC dell’impresa , è documentabile attraverso la dimostrazione della continuità, alla data di entrata in vigore del regolamento, del rapporto di dipendenza del direttore tecnico.” Rif. 26. 2. c(direzione tecnica)

E’ possibile che un’impresa controllata nomini quale direttore tecnico un dipendente dell’impresa controllante distaccato presso l’impresa controllata?

Nel comunicato n. 22 del 18. 01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera h) che “non è possibile per una società controllata di avvalersi del direttore tecnico dipendente della società controllante, dato che la condizione di distacco non soddisfa il requisito previsto dall’art. 26, comma 3, del DPR 34/2000.”. rif. 26. 3. a (direzione tecnica)

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E’ possibile che il requisito di dipendenza organica del direttore tecnico previsto dall’art. 26, comma 3, 2° periodo, del DPR 34/2000 possa essere derogato anche per il collaboratore di imprese a carattere familiare (art. 230 bis CC), (c.d. collaboratore familiare), similmente a quanto avviene per il direttore tecnico che sia titolare dell’impresa, legale rappresentante o il socio?

Nel comunicato n. 43 del 18. 02.2005 il Consiglio dell’ Autorità ha stabilito che il collaboratore familiare possa ritenersi assimilabile al socio d’opera. La lettura dell’art. 230 bis del Codice Civile suggerisce l’assimilazione della condizione di collaboratore familiare a quella di un socio che partecipa ad una generica società commerciale .Infatti, il collaboratore partecipa agli utili e alle decisioni gestionali d’impresa, in ragione della quota, non già di capitale, ma di prestazione lavorativa offerta. In tal senso, dunque, anche il collaboratore familiare, al pari del socio, potrà assumere incarico di d .t. in seno all’impresa familiare senza obbligo di assunzione da parte dell’impresa stessa; rif 26.3.b (direzione tecnica)

Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 26, comma 3, 3° periodo, del DPR 34/2000, le imprese possono avvalersi di documentazione alternativa alle certificazioni dei lavori rilasciate dalla Stazioni Appaltanti?

Nel comunicato n 43 del 18. 02.2005 il Consiglio dell’ Autorità ha stabilito che la documentazione probatoria dei requisiti di qualificazione debba essere esclusivamente quella rilasciata dal Committente, il quale dovrà dichiarare, nel corpo del certificato dei lavori, di cui all’allegato D del DPR 34/2000, il nominativo del responsabile della condotta dei lavori; rif. 26.3.c (direzione tecnica)

Un'impresa qualificata per classifiche superiori alla IV può continuare ad avvalersi dello stesso direttore tecnico che svolgeva tale funzione alla data dell’ entrata in vigore del DPR 34/2000,anche se non in possesso dei titoli di cui all’ art 26 comma 2 dello stesso DPR ?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 30 che…omissis…” la possibilità dei soggetti che, alla data dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 26, comma 2, del suddetto D.P.R. 34/2000 (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000), si applica anche per la qualificazione in classifiche superiore alla IV .Rif .26.7. a I ( direzione tecnica )

Un direttore tecnico di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonché di scavi archeologici che svolgeva tale incarico alla data dell’ entrata in vigore del DPR 34/2000 può continuare a farlo anche se privo dei titoli di cui all’art 26 comma 2 dello stesso DPR?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 30 che:” la possibilità dei soggetti che, alla data dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 26, comma 2, del suddetto D.P.R. 34/2000 si riferisce altresì ai direttori tecnici di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonché di scavi archeologici;”. Rif .26.7. a II ( direzione tecnica)

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Un'impresa nata da fusione o altra operazione relativa a trasferimento di azienda o di un suo ramo,che intenda qualificarsi utilizzando i requisiti dell’ impresa dante causa, può conservare quale direttore tecnico il soggetto che rivestiva analogo ruolo nell’ impresa cedente, soddisfacendo i requisiti professionali richiesti tale figura con la continuità del servizio prestato presso l’ impresa oggetto del trasferimento alla data di entrata in vigore del regolamento di qualificazione, come previsto dalla deroga di cui all’ art . 26 comma 7 del DPR 34/2000?

La delibera n. 247 del 17 settembre 2003 ha definito che: “La pluralità delle imprese che caratterizza i fenomeni della fusione e delle altre operazioni di trasferimento di azienda o di un suo ramo oggetto della disciplina contenuta nell’art. 15, comma 9, del DPR 34/2000, nega in radice l’identità dell’impresa presso la quale il soggetto considerato dall’art. 26, comma 7, deve aver ricoperto senza soluzione di continuità l’incarico di direttore tecnico, almeno alla data del 1°marzo 2000, al fine di avvalersi della deroga ivi configurata……La deroga disposta dall’ultimo comma dell’art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d.t., per cui non è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo .” rif.26.7. b ( direzione tecnica)


E’ possibile l'applicazione della deroga prevista dall’ art. 26, comma 7 del DPR 34/2000, relativamente alla conservazione della carica di direttore anche se non in possesso dei relativi requisiti, in seguito al conferimento dell’ impresa individuale alla società il cui unico socio è il titolare della ditta individuale conferente?


Nel Comunicato n. 43 del 18 .02.2005 l’ Autorità ha stabilito che il conferimento da parte dell’imprenditore individuale dei beni di sua proprietà ad una società a.r.l. unipersonale di nuova costituzione, configura la successione del nuovo soggetto nella posizione giuridica di quello precedentemente operante. Per tale motivo, qualora l’imprenditore individuale conferisca il complesso di beni di sua proprietà ad una società a. r .l. unipersonale di nuova costituzione, il cui socio abbia identità con il suddetto imprenditore individuale (il che garantisce la piena identificazione e continuità imprenditoriale), può ritenersi applicabile la deroga prevista dall’art. 26, comma 7, del DPR 34/2000. rif. 26 .7. c(direzione tecnica)

In quali ipotesi è obbligatoria la trasmissione al casellario informatico della compilazione del campo relativo alla iscrizione all’albo professionale del direttore tecnico?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico f) la compilazione del campo relativo alla iscrizione all’albo professionale del direttore tecnico dell’impresa è obbligatoria qualora l’attestazione sia stata rilasciata per la progettazione e la esecuzione; rif. 27. 2 a VI (direzione tecnica)

Chi è il responsabile della condotta dei lavori indicato nell’allegato D al D.P.R. 34/2000?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 24 che “ il responsabile della condotta dei lavori indicato nell’allegato D al D.P.R. 34/2000 è il soggetto che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.M. 145/2000, ha assunto la direzione del cantiere;”. Rif .Allegato D( direzione tecnica)
 

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