Società Organismo Attestazione Imprese Costruzioni spa (Autorità Vigilanza LL.PP.:delibera n 50/01 del 13/04/2001)

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Rinnovo attestazione

La semplice trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo ha effetti sul rinnovo e/o durata di efficacia dell’ Attestazione?

 Nel comunicato n. 13 del 26. 07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 4 che “nell’ipotesi di semplice  trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo, ma solo ed esclusivamente la trasformazione della società, si ritiene che la suddetta ipotesi vada assimilata alle variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione di cui alla determinazione n. 40 del 27 luglio 2000."  rif 15.9. b I cpv(rinnovo attestazione)

E’ possibile che un’impresa che abbia ottenuto l’attestazione di qualificazione anche tramite l’apporto del proprio direttore tecnico possa, nel caso di rinnovo dell’attestazione, usufruirne nuovamente?

Nella determina n. 8 del 07 .05.2002 alla lettera L)  l’Autorità ha stabilito…omissis... che in caso di rinnovo dell’attestazione, ottenuta tramite l’apporto del Direttore Tecnico,  non possa usufruire dell’attività pregressa del suddetto Direttore Tecnico sia l’impresa che ha precedentemente favorito sia  le altre imprese. rif. 18.14 .  II (rinnovo  attestazione)

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Incremento convenzionale premiante

Una società di persone può ottenere   il beneficio dell’ incremento convenzionale premiante di cui all’ art. 19 del DPR 34/2000, possedendone i requisiti?

Nel comunicato n .8 del 15.05 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito nel primo comma del punto 6 che “sulla base delle risultanze delle ispezioni si ribadisce quanto segue : -  l’attribuzione dell’incremento convenzionale premiante ai sensi dell’art. 19 del DPR 34/2000 non risulta possibile in favore delle società di persone, bensì esclusivamente in favore delle società di capitale;”. 19.1. a (’incremento convenzionale premiante)

Una società da attestare che abbia dimostrato i requisiti di qualificazione attraverso l’attività svolta da società acquisite, in seguito ad operazioni di fusione per incorporazione o di cessione, può usufruire della documentazione dell’ impresa cedente ai fini del beneficio dell’ incremento convenzionale premiante, anche se la stessa impresa cedente è una società di persone?

Nel comunicato n. 18 del 20 .11.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, nel terzo comma, che “il riconoscimento dell’incremento convenzionale premiante è un beneficio attribuibile, come disposto dell’art. 19 del DPR 34/2000, alle società la cui natura giuridica impone  l’obbligo del deposito del proprio bilancio. Qualora la società da attestare abbia dimostrato i requisiti di qualificazione attraverso l’attività svolta da società acquisite - in seguito ad operazioni di fusione per incorporazione o di cessione – la documentazione da ritenersi probatoria ai fini della verifica dei requisiti previsti dall’art. 19 dovrà analogamente uniformarsi a quanto previsto dallo stesso articolo e, pertanto, anche l’impresa cedente dovrà essere una società di capitali.”. rif. 19.1. b(incremento convenzionale premiante)

Però  nella Determina n 15 del 22/10/2003 l’ Autorità ha recepito la decisione n. 3020 del 31 maggio 2003 del Consiglio di Stato -sez. IV-  che afferma che   “ il D.P.R. 25 gennaio 2000, n°34, nel definire le imprese, che possono usufruire del beneficio dell’incremento convenzionale premiante, fa riferimento ai “soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della legge” 11 febbraio 1994, n. 109, tra i quali sono comprese, non soltanto le società commerciali, ma anche le imprese individuali.” …Omissis.. E quindi conclude “l’incremento convenzionale premiante può essere attribuito anche alle società di persone purché le stesse abbiano predisposto ed approvato i  documenti di bilancio previsti per le società.

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E’ ammessa un’interpretazione estensiva del concetto di bilancio per l’ adempimento delle previsioni dell’ art. 19 del DPR 34/2000 (incremento convenzionale premiante)?

Il comunicato n. 4  del 13.03 .2001 conferma la “impossibilità di intendere anche il termine dell’approvazione del bilancio come non tecnico in quanto esiste il richiamo operato dagli art. 2424 e 2425 del c.c. posti nel capo dedicato dal c.c. alle società di capitali. Ciò comporta dunque l’ impossibilità di estendere la previsione di cui all’articolo 19 ad ipotesi differenti da quelle espressamente previste dal suddetto articolo.” “…omissis  in quanto detta norma si riferisce ad un bilancio che deve seguire l’approvazione degli organi appropriati.” Rif. 19.1a a  (incremento convenzionale premiante)

Ai fini dell’ incremento convenzionale premiante, il requisito  del capitale netto dell’ultimo bilancio approvato pari o superiore al 5% alla cifra di affari, a quale cifra d’ affari si riferisce?

 La determina n. 56 del 13.12. 2000 dispone, al punto 13, che “la misura del 5% prevista dalle disposizioni in materia di incremento convenzionale premiante (articolo 19, comma 1, lettera a), del D.P.R. 34/2000), si riferisce alla cifra d’affari in lavori media del quinquennio di riferimento effettivamente realizzata  rif. 19. 1a  b (incremento convenzionale premiante)

E’ possibile ottenere il beneficio dell’ incremento convenzionale premiante anche se i valori relativi ai requisiti di adeguata dotazione di attrezzatura tecnica e adeguato organico medio annuo siano inferiori al minimo stabilito rispetto alla cifra d’ affari in lavori, così come previsto dall’ art 18, commi 8 e 10, del D.P.R. 34/2000?

La determina n. 56 del 13.12 .2000 dispone, al punto 15, che “ i requisiti adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo (articolo 18, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 34/2000) non sono alternativi e, pertanto, il requisito previsto per l’applicazione dell’incremento convenzionale premiante (articolo 19, comma 1, lettera d) del D.P.R. 34/2000) è posseduto qualora tutti e due i requisiti sono pari o superiore ai corrispondenti minimi stabiliti dall’articolo 18, commi 8 e 10, del D.P.R. 34/2000;” Rif. 19.1d  a I cpv (incremento convenzionale premiante)

A quale cifra d’affari si deve fare riferimento per calcolare i valori minimi dei requisiti di adeguata dotazione di attrezzatura tecnica e adeguato organico medio annuo suscettibili di essere incrementati sulla base dell’ art. 19 comma 1 lettera d) (incremento convenzionale premiante)?

 La determina n. 56 del 13.12 .2000 dispone….omissis…. al punto, al punto 16, che “ i valori minimi dei requisiti adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo (articolo 18, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 34/2000) richiesti ai fini dell’incremento convenzionale premiante (articolo 19, comma 1, lettera d), del D.P.R. 34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra d’affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata dall’impresa cui rilasciare l’attestazione di qualificazione (articolo 18, commi 8 e 10, del D.P.R. 34/2000);”.  Rif. 19.I d  a II cpv  (incremento convenzionale premiante)

E’ possibile l’applicazione dell’incremento convenzionale premiante alle ditte individuali?

Nel Comunicato n. 45 del 05.09.2005 l’ Autorità ha stabilito al punto c) che il beneficio dell’incremento convenzionale premiante deve ritenersi esteso anche alle imprese individuali così come  indicato dal TAR Lazio, III sez., con la sentenza. n°8720 del 16.10.200, con le modalità indicate con la determinazione n°15/2003;  rif. 19. 1. e(incremento convenzionale premiante)

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Consorzi stabili

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, in che modo dimostrano i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all’organico medio annuo se gli stessi non sono in possesso dei propri consorziati?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 5 che “i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all’organico medio annuo mediante quelli in possesso dei propri consorziati (articolo 18, comma 13, del D.P.R. 34/2000), dimostrano il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 8, del D.P.R. 34/2000, tramite la trasmissione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, in quanto soggetti obbligati a redigere e depositare tale documento" rif. 18.13. a (consorzi stabili)

Un consorzio stabile che voglia ottenere la qualificazione per la prima volta, quali regole deve seguire in relazione ai requisiti di ordine generale e alla direzione tecnica?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che …omissis…) le …omissis…qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554/1999), sono attribuite con riferimento all’articolo 20 del D.P.R. 34/2000 osservando le seguenti regole:

Il consorzio deve possedere i requisiti d’ordine generale (articolo 17 del D.P.R. 34/2000) nonché una direzione tecnica autonoma e diversa da quelle delle imprese consorziate (articolo 26 del D.P.R. 34/2000); rif .20.1 a I cpv (consorzi stabili)

Ai fini del conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, è necessario che tutte le imprese consorziate siano in possesso di attestazione di qualificazione?

 La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che …omissis…) le …omissis… qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554/1999), sono attribuite con riferimento all’articolo 20 del D.P.R. 34/2000 osservando le seguenti regole:

tutte le imprese consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione; ); rif. 20.1 a II cpv (consorzi stabili)

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Ai fini del conseguimento dell’attestazione da parte del consorzio stabile, come avviene l’ attribuzione delle categorie al consorzio medesimo?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che …omissis…) le …omissis…qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554/1999), sono attribuite con riferimento all’articolo 20 del D.P.R. 34/2000 osservando le seguenti regole: 

la qualificazione è attribuita in tutte le categorie cui sono qualificate le imprese consorziate; rif. 20.1 a III cpv (consorzi stabili)

Ai fini dell’ attestazione del consorzio stabile, nel caso in cui la somma delle classifiche in ognuna delle categorie da attribuire sia inferiore a quelle previste dall’ art. 3 del DPR 34/2000, come viene determinato il relativo importo?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che …omissis…) le …omissis…qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554/1999), sono attribuite con riferimento all’articolo 20 del D.P.R. 34/2000 osservando le seguenti regole:

la classifica in ognuna delle categorie da attribuire è pari all’importo immediatamente inferiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate nella categoria da attribuire; ; rif. 20.1 a IV  cpv (consorzi stabili)

Quando un consorzio stabile può qualificarsi per una classifica di importo illimitato?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che …omissis…le …omissis… qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554/1999), sono attribuite con riferimento all’articolo 20 del D.P.R. 34/2000 osservando le seguenti regole:

la classifica illimitata in una categoria è attribuita qualora almeno una delle imprese consorziate possieda la qualificazione per classifica illimitata; rif. 20.1 a V cpv (consorzi stabili)

Sulla base di quali disposizioni vengono attribuite le qualificazioni successive alla prima per i consorzi stabili?

La determina n. 6 del 08.02 .2001 dispone…omissis… al punto 1 che “per quanto riguarda i consorzi stabili :

b) le qualificazioni successive alla prima possono essere attribuite con riferimento alle disposizioni di cui alla ..omissis..( (prima qualificazione)), oppure con riferimento alle disposizioni dell’articolo 18 del D.P.R. 34/2000; rif. 20.1 a VI  cpv (consorzi stabili)

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I Consorzi stabili, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane,  come dimostrano   il possesso dell’abilitazione prevista dalla L. 46/90 per l’ installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti?

Nel comunicato n .9 del 14.06 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al  punto 1, che “I Consorzi stabili, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane,  possono dimostrare il possesso dell’abilitazione prevista dalla L. 46/90 con la presenza nella direzione tecnica o nello staff tecnico di una figura professionale  in possesso della specifica abilitazione.”; rif. 20.1 b I cpv (consorzi stabili)

Come viene calcolata la data di scadenza dell’attestazione da rilasciarsi al Consorzio stabile, qualora l’attestazione sia da rilasciare sulla base delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate?

Nel comunicato n. 9 del 14.06. 2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito…omissis… al  punto 2 “La data di scadenza dell’attestazione da rilasciarsi al Consorzio stabile, qualora l’attestazione sia da rilasciare sulla base delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate, si ritiene debba coincidere  con la media ponderale calcolata in riferimento ai periodi di validità delle attestazioni  e ai relativi  importi di classifica. In particolare si precisa che il periodo di validità  si calcola:

                                                

T  =

å      ti  x  i i  /A

 

          1

dove    :

 

A  =

totale degli importi di classifica da attribuire al consorzio stabile,

ia , ib , ic, i iesimo =

importi totali delle classifiche attribuite a ciascuna delle imprese consorziate,

 

ta , tb,  tc, t iesimo =

tempi di validità delle attestazioni di ciascuna delle imprese consorziate.

 

Si precisa che per la classifica VIII l’importo da considerare, ai fini del calcolo in questione, è di 40 mld.”; rif. 20.1 b II cpv  (Consorzio stabile)

 

Nel caso di variazioni di classifiche o di categorie delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate, resta valida l’attestazione in corso del consorzio oppure occorre richiederne l’adeguamento?

Nel comunicato n. 9 del 14.06 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito….omissis… al  punto 3“Nel caso di variazioni di classifiche o di categorie delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate, corre l’obbligo per il consorzio stabile di richiedere l’adeguamento  dell’attestazione in corso di validità posseduta dal consorzio stabile.”; rif. 20.1 b III cpv  (consorzio stabile)

Nel caso una nuova impresa voglia consorziarsi, il consorzio stabile è tenuto a richiedere l’adeguamento  dell’attestazione posseduta oppure resta valida l’attestazione in corso?

Nel comunicato n. 9 del 14.06 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito…omissis… al  punto 4“…omissis…, nel caso di variazione dei soggetti consorziati, fatta salva la necessità dell’impresa che intende consorziarsi di essere qualificata,  corre l’obbligo per il consorzio stabile di richiedere l’adeguamento  dell’attestazione posseduta o la variazione.”.rif. 20.1 b IV cpv (consorzio stabile)

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Quali sono le modalità ed i criteri per il rilascio della certificazione di qualità ai consorzi stabili?

 La determina n. 15 del 16.07 .2002 dispone alla lettera e) che “le SOA possono riconoscere ad un consorzio stabile - sia nel caso che la qualificazione avvenga ai sensi dell’articolo 18, commi 3, 9 e 13, del D.P.R. 34/2000 e sia nel caso che avvenga ai sensi dell’articolo 20 del suddetto D.P.R. 34/2000 - il possesso della certificazione SGQ , qualora tali requisiti siano in possesso del consorzio oppure siano in possesso di almeno uno dei consorziati;”.  Rif. 20.1 c(consorzio stabile)

E’ possibile rilasciare l’attestazione di qualificazione a consorzi di imprese artigiane non iscritte all’albo delle imprese artigiane?

Nella determina n. 8 del 07. 05.2002 alla lettera N) l’Autorità ha osservato che “ l’ordinamento in materia di artigianato dispone che la natura artigiana di una impresa è comprovata dalla sua iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443). Inoltre è disposto che anche i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane debbano essere iscritti a tale albo. E’ da ritenere, pertanto, che i consorzi di imprese artigiane, di cui all’articolo 10 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, che possono conseguire l’attestazione di qualificazione, sono esclusivamente quelli iscritti all’albo ex articolo 6 della legge 443/85.”  Rif. 20.1 d (consorzi)

Il vincolo quinquennale di durata del consorzio comporta il divieto di scioglimento del consorzio e di recesso del consorziato dal consorzio stabile, prima dello scadere di detto periodo?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che:

a) la durata quinquennale del vincolo consortile non comporta divieto di scioglimento del consorzio stabile entro il quinquennio né divieto di recesso del singolo consorziato prima della scadenza dei cinque anni; rif .20.1 f I cpv (consorzio stabile

Nel caso un singolo consorziato receda dal vincolo consortile prima della scadenza quinquennale, il consorzio stabile è tenuto a chiedere l’adeguamento dell’ attestazione?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che nel caso di recesso del singolo consorziato prima della scadenza dei cinque anni resta fermo l’obbligo per il consorzio stabile di chiedere l’adeguamento dell’attestazione posseduta al nuovo assetto del consorzio rif. 20.1 f II cpv (consorzio stabile)

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Qual è la durata dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione di un consorzio stabile?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito…omissis… che:

b)a durata dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione di un consorzio stabile è di cinque anni con l’obbligo di verifica triennale in ordine al mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale; ; rif. 20. 1 f III cpv (consorzio stabile)

Qualora l’attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni, oppure vi è una variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati, qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta, il consorzio stabile è tenuto a chiedere alla Soa l’adeguamento della propria attestazione?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito…omissis… che: :

b) nel caso che l’attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza intermedia) - come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta - il consorzio deve richiedere alla SOA l’adeguamento della propria attestazione; rif. 20. 1 f IV cpv (consorzio stabile)

Quando l’attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di scadenza intermedia?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito….omissis…. che: :

c) l’attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di scadenza intermedia qualora essa sia di data precedente a quella di verifica triennale e - per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica - qualora essa sia di data precedente l’efficacia quinquennale dell’attestazione; rif. 20.1 f IV cpv (consorzio stabile)

Quale tariffa devono corrispondere alla Soa i consorzi per gli adeguamenti di attestazione?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…:

d) gli adeguamenti comportano il pagamento di una tariffa in misura pari a quella stabilita per le variazioni dei requisiti di ordine speciale nella determinazione dell’Autorità del 27 luglio 2000 n. 40; rif. 20.1 f VI  cpv (consorzi stabili)

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In che modo il consorzio stabile prova il possesso dell’abilitazione all’installazione di impianti prevista dalla legge n. 46/90?

Nella determina n. 18 del 29. 10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis… :

e) il consorzio stabile può comprovare il possesso dell’abilitazione prevista dalla legge n. 46/90 conseguendo la qualificazione, ex art. 12, comma 8 ter, della legge 109/94 e s .m., nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 che ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/90, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia, oppure avvalendosi, in sede di esecuzione, di un’impresa, appartenente alla propria compagine consortile che proponga come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti; ; rif. 20.1 f VII  cpv(consorzio stabile)

Possono partecipare ad un consorzio stabile i consorzi di imprese artigiane  e i consorzi di cooperative?

Nella determina n. 18 del 29.10. 2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis… :

f) la possibilità per un consorzio di imprese artigiane o di un consorzio di cooperative di partecipare a consorzi stabili va esclusa sulla base dell’art. 10 comma 1, lett. c) della legge quadro che, nell’elencare in maniera tassativa i soggetti legittimati a costituirli, non fa alcun riferimento ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative; rif. 20 .1 f VIII  cpv(consorzi stabili).

Ma nella determina n. 11 del 09/ 06/04 l’Autorità rispettivamente nei punti 1 e 9 ha specificato che 1) ...omissis.. i consorzi stabili devono essere costituiti ai sensi del capo II, titolo X, del libro quinto del codice civile e, quindi, non sono da considerarsi consorzi stabili quelli costituiti in forme diverse da quella dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui agli articolo da 2602 a 2620 del codice civile quale ad esempio la società cooperativa consortile;” e che 9)“…..omissis.. possono essere costituiti esclusivamente da imprese individuali, da imprese artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro e, quindi, non possono far parte del consorzio stabile né i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, né i consorzi di imprese artigiane, né i consorzi stabili e né i soggetti abilitati, ai sensi dell’articolo 17, della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni, a fornire servizi tecnici”

Quando opera il divieto di cui all’art. 13, comma 4, ed all’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m. per cui non è consentita la partecipazione contemporanea del consorzio e del consorziato alla medesima gara?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…   g)     dal combinato disposto di cui all’art. 13, comma 4, ed all’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m. si evince che il divieto ivi contenuto, con conseguente applicabilità della sanzione, opera solo ove alla medesima gara partecipino sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato di voler partecipare alla gara;” rif. 20.1 f IX  cpv (consorzio stabile)

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Al fine della qualificazione del consorzio stabile, le imprese consorziate devono necessariamente essere in possesso di attestazione di qualificazione?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…   

m) atteso che ciascuna delle imprese consorziate concorre alla qualificazione del consorzio con la qualificazione singolarmente posseduta, attraverso il meccanismo sommatorio previsto dall’art. 12, comma 8 ter, della legge n. 109/94 e s.m., al fine della qualificazione di un consorzio stabile, tutte le consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione.” rif. 20.1 f XI  cpv ( consorzio stabile)

Ma nella determina n. 11 del 09/06/04 l’Autorità al punto 8) ha specificato che ….omissis….i consorzi stabili  devono essere costituiti da soggetti tutti in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA;"

Quale tariffa viene applicata nel caso di variazione di attestazione  a causa dell’adesione dell’ impresa ad un consorzio stabile?

Nella deliberazione n. 35 del 25.02. 2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che…omissis…   :

“4) nel caso di rilascio di attestazione che – a causa dell’adesione dell’impresa ad un consorzio stabile – debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il valore delle classifiche e per  il numero delle categorie quelle previste dalla precedente attestazione;"  rif. 20.1 g I cpv (consorzio stabile)

Quale tariffa viene applicata nel caso di variazione attestazione  a causa dell’adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l’impresa è aderente?

Nella deliberazione n. 35 del 25.02. 2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito al punto 5)  che …omissis…nel caso di rilascio di attestazione che – a causa dell’adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l’impresa è aderente – debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno;” rif. 20.1 g II (consorzio stabile)

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Il divieto per cui non possono partecipare, in via autonoma, alle gare cui partecipa il consorzio stabile quei consorziati i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell’ organo amministrativo del consorzio è valido solo per i consorzi stabili?

Nella determina n. 2 del 10.03.2004  l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che: “il divieto di contemporanea partecipazione alla medesima gara dei consorzi e dei consorziati, in caso di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici tale da determinare l'ipotesi di collegamento sostanziale, di cui all' art. 10, comma 1-bis della legge 109/94 e s .m., opera quale norma di ordine pubblico a tutela dei principi di par condicio dei concorrenti, libera concorrenza, trasparenza e correttezza delle offerte, oltre che per i consorzi stabili, anche per i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25  giugno 1909, n. 422 e s.m. e per i consorzi tra imprese artigiane costituiti a norma della legge 8 agosto  1985, n. 443 ”. Rif 20.1 h (consorzio stabile)

In quali forme giuridiche possono essere costituiti i consorzi stabili?

L’Autorità nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto2 che “...omissis…i consorzi stabili possono essere costituiti anche nelle forme delle società lucrative di cui ai capi III e seguenti del titolo V del codice civile – e cioè delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice, delle società per azioni, delle in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata – aventi, però, come oggetto sociale lo scopo consortile (articolo 2615-ter del codice civile);  rif. 20.1 i (consorzio stabile)

Quali requisiti formali devono avere i consorzi stabili?

L’ Autorità nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punti 3) 4) e5) che “…omissis.. .

3).i consorzi stabili..

4)devono essere costituiti con contratto in forma pubblica,

5)devono prevedere nella loro denominazione sociale espressamente la locuzione consorzio stabile;devono riportare nel loro atto costitutivo o nel loro statuto l’indicazione che sono costituiti ai sensi delle disposizioni della legge 11  febbraio 1994, n. 109 e s .m…omississ” rif. 20.1 i III

Quale durata temporale devono avere i consorzi stabili?

L’ Autorità nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 6) che “ ….omissis…i consorzi stabili devono avere una durata minima non inferiore a cinque anni; rif. 20.1 i VI(consorzio stabile)

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I consorzi stabili possono prevedere nell’oggetto sociale uno scopo diverso da quello di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici?

L’Autorità nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 7) che “ ….omissis…i consorzi stabili devono avere come scopo sociale esclusivamente quello di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici e, pertanto, l’oggetto sociale non può prevedere l’estensione ad ulteriori attività, fermo restando che è può essere previsto lo svolgimento di qualunque operazione che sia, però, strumentale al conseguimento di quello che la legge prescrive come scopo istituzionale. .omissis. .”; rif. 20.1 i VII (consorzio stabile)

Possono consorzi costituiti prima dell’entrata in vigore del DPR 34/2000 ottenere la qualificazione?

L’Autorità nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 10) che “ ….omissis…i consorzi stabili devono essere stati costituiti dopo il 1 marzo 2000 (data di entrata in vigore del d. P .R. 25  gennaio 2000, n. 34 e s.m.) in quanto soltanto dopo tale data le imprese possono avere acquisito l’attestazione di qualificazione; rif. 20.1 i IX (consorzio stabile)

E’ possibile per i consorzi stabili eseguire in proprio, in corso di contratto, in parte o per intero, i lavori loro affidati ancorché in gara abbia indicato un consorziato o più consorziati come esecutori dei suddetti lavori?

L’Autorità nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 11) “ ….omissis…i consorzi stabili possono eseguire in proprio, in corso di contratto, in parte o per intero, i lavori loro affidati ancorché in gara abbia indicato un consorziato o più consorziati come esecutori dei suddetti lavori. rif. 20.1 i XI (consorzio stabile)

E’ necessario comunicare alle SOA che hanno emesso le attestazioni di qualificazioni delle imprese consorziate, l’attestazione di qualificazione del   consorzio stabile?

 L’ Autorità nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 12) “ ….omissis…i consorzi stabili comportano – per le SOA che hanno rilasciato l’attestazione di qualificazione dei suddetti consorzi stabili – l’obbligo di comunicare, entro sette giorni, il rilascio dell’attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni di qualificazioni delle imprese consorziate, al fine che queste provvedano a rilasciare – con il pagamento da parte dell’impresa consorziata della tariffa (cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del d. P. R. n. 34/2000, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno) stabilita nella delibera n. 35/2004 – una attestazione di qualificazione che sia modificata rispetto a quella precedente con l’inserimento di tale partecipazione.” rif. 20.1 i XII(consorzio stabile)

Ai fini della qualificazione, quando deve essere adottata da parte del consorzio la deliberazione di attribuzione dell’importo dei lavori appaltati a consorzi di imprese artigiane, a consorzi di cooperative, a consorzi stabili, ai fini della qualificazione del consorzio e delle imprese consorziate?

Nel comunicato n .7 del 26 .04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera b) quanto segue “La deliberazione di cui all’art. 25, comma 6, del DPR 34/2000 di attribuzione dell’importo dei lavori appaltati a consorzi di imprese artigiane, a consorzi di cooperative, a consorzi stabili, ai fini della qualificazione del consorzio e delle imprese consorziate, deve essere adottata non oltre la richiesta di attestazione da parte del consorzio o di una delle imprese consorziate. rif. 25 .6. b I  (consorzio stabile)

Quale deve essere la somma degli importi dei lavori appaltati, attribuiti al consorzio ed ai soggetti consorziati nel caso  si tratti di lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e/o a qualificazione non obbligatoria ovvero a qualificazione obbligatoria?

Nel comunicato n. 7 del 26 .04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito  che la somma degli importi attribuiti al consorzio ed ai soggetti consorziati deve essere non superiore rispettivamente a 130% o a 140% a seconda che si tratta di lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e/o a qualificazione non obbligatoria ovvero a qualificazione obbligatoria. Ai fini degli eventuali subappalti del soggetto esecutore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 del suddetto DPR 34/2000.”.  rif .25.6. b II (consorzio stabile)

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