Società Organismo Attestazione Imprese Costruzioni spa (Autorità Vigilanza LL.PP.:delibera n 50/01 del 13/04/2001)

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Modalità partecipazione gare

Le imprese europee devono qualificarsi per partecipare alle gare d’ appalto?

 Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera d)…omissis.. che le imprese appartenenti all’Unione  Europea non hanno l’obbligo per la partecipazione alle gare di appalto o concessione di lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti, di qualificarsi ai sensi del DPR 34/2000. Qualora tali imprese intendano acquisire l’attestazione di qualificazione potranno: - avere sede in uno Stato dell’UE, ex art. 3, comma 7, terzo periodo del DPR 34/2000, senza la necessità di assumere la “residenza” in Italia oppure di trasferirvi  la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività (ex art. 25 della legge 218/95), o di istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile (ex art. 2506 c.c.); - documentare alla SOA  i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale, necessari per l’attestazione richiesta, con le stesse modalità consentite per la qualificazione “in gara”, di cui all’art. 8, comma 11 bis, della legge 109/94 e  successive modificazioni e dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, del DPR 34/2000; tali documenti sono, in particolare, ricavabili – per quanto attiene i requisiti di ordine generale –dall’art. 24, commi 2 e 3 della direttiva 93/37/CEE, mentre per i requisiti di ordine speciale rilevano i bilanci (depositati presso il registro professionale dello Stato di stabilimento), la documentazione scolastica e/o professionale del direttore tecnico ed i certificati concernenti i lavori eseguiti dall’impresa, ex artt. 26 e 27 della direttiva 93/37/CEE;” ;ed inoltre ha disposto alla lettera e) che “ per i lavori eseguiti all’estero, per i quali il Consolato italiano dovrebbe procedere al rilascio della certificazione dei lavori, valgono le seguenti disposizioni:

- il tecnico di fiducia del Consolato può essere il tecnico  che ha diretto i lavori, a meno che non vi siano ragioni ostative;

- il valore da attribuire al visto del Consolato è limitato a certificare la data e la veridicità delle firme sul documento;

- il certificato, può essere in lingua diversa da quella italiana, ma tradotto con traduzione giurata;

- il tecnico di fiducia può essere di nazionalità diversa da quella italiana;

- la retribuzione del tecnico deve essere a carico dell’impresa che richiede la certificazione, sul presupposto che non vi sono ragioni per porre l’onere in capo al Ministero degli esteri; 

- ove non esista nel Paese né Consolato Italiano  né Ambasciata Italiana, l’Autorità, su richiesta dell’impresa che richiede la certificazione, richiederà al Ministero degli Esteri la sede diplomatica alternativa;”. Rif 1.3 c II  cpv (modalità partecipazione gare)

Possono imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso della qualità) costituire A.T.I. orizzontali per partecipare a gare per le quali sono previste lavorazioni di importo superiore alla II classifica?

Nella Deliberazione n. 241 (R 461-03) del 30.07.2003 - Articolo 8 - Codice 8.3, l’Autorità stabilisce che sono da ritenere inammissibili clausole che precludano la partecipazione ad una gara di raggruppamenti orizzontali comprendenti imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso del requisito della qualità) che intendano assumere lavori per importi corrispondenti alla propria classifica. Diversamente argomentando, le imprese qualificate con classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualità, non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla II classifica. Ciò indurrebbe, in concreto dette imprese ad acquisire il citato requisito, che si renderebbe, di fatto, obbligatorio anche per imprese attestate in I e II classifica, in contrasto con il disposto di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, che, mediante rinvio all’allegato B, prevede il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale esclusivamente per la classifica III e superiori. Rif .3.2a I cpv. ( modalità partecipazione gare)

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Possono imprese qualificate per la II classifica partecipare a gare per le quali è richiesta la III classifica, in quanto le lavorazioni sono di importo superiore al miliardo di vecchie lire, ma inferiore a un miliardo e duecento milioni di lire?

 Nella Deliberazione n. 241 (R 461-03) del 30.07.2003 - Articolo 8 - Codice 8.3, l’Autorità stabilisce che ..omissis...non sono conformi alle disposizioni dell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, clausole di bandi di gara che non consentano la partecipazione alle medesime di imprese qualificate per la classifica II, incrementata di un quinto, in assenza della dimostrazione del possesso della certificazione del sistema di qualità. Ciò in quanto, aderendo ad opposta soluzione, si perverrebbe ad un’interpretazione abrogante del disposto di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio  2000, n. 34, ove prevede che “la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto” rif  3 .2 a II cpv. (modalità partecipazione gare)

Le imprese partecipano alle gare d’ appalto presentando la copia originale dell’ attestazione ottenuta?

Nel comunicato n .5 del 12 .04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito , al punto 11 che “all’impresa risulta possibile partecipare alle gare d’appalto sulla base di copia conforme dell’attestazione di qualificazione ottenuta; la SOA  potrà, dunque, rilasciare l’attestazione in duplice originale, uno dei quali viene trattenuto dalla Società di attestazione e trasmesso immediatamente in copia alla Segreteria Tecnica - ufficio SOA;”rif 12.5.a. (modalità partecipazione gare)

Alla scadenza del triennio di validità dell’ attestazione, l’impresa che non ha ancora effettuato la verifica, può partecipare alla gare?

Nella determina n. 6 del 21 .04.2004  l’Autorità ha stabilito che ..omissis.. qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, l’impresa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo rif 15 – bis .1.a II cpv.(verifica  triennale). rif 15 – bis .1.a II  cpv.(modalità partecipazione gare).

Quando opera il divieto di cui all’art. 13, comma 4, ed all’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e s. m per cui non è consentita la partecipazione contemporanea del consorzio e del consorziato alla medesima gara?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…   g)     dal combinato disposto di cui all’art. 13, comma 4, ed all’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m. si evince che il divieto ivi contenuto, con conseguente applicabilità della sanzione, opera solo ove alla medesima gara partecipino sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato di voler partecipare alla gara;” rif .20.1 f IX  cpv (modalità partecipazione gare)

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E’ possibile o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (Edifici civili ed industriali) di concorrere ad appalti per l’affidamento di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, però, come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) e, in caso positivo, quali siano le condizioni da rispettare per consentirlo?

Nella determina n. 8 del 07 05.2002 alla lettera A) stabilisce che “ai bandi di gara indetti per l’affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) - possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto  e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1”. Rif. Allegato A  OG1.a (modalità partecipazione gare)

E’ possibile impiegare la qualificazione nella categoria OG11 per partecipare a gare indette con riferimento ad una o più delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30?

Nel comunicato n 12 del 06. 07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito riguardo le modalità per la qualificazione nella categoria OG11 per quanto riguarda la possibilità di impiegare la qualificazione nella categoria OG11 per partecipare a gare indette con riferimento ad una o più delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 ( sul punto si richiama quanto precisato nella nota illustrativa dei bandi di gara pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000) è evidente che la classifica deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi posti a base di gara delle singole categorie. . rif. Allegato A OG11. f VII (modalità partecipazione gare)

Possono le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG11 partecipare ad appalti che prevedano come categoria prevalente oppure come categorie scorporabili una o più delle categorie di opere specializzate OS3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS5 (impianti pneumatici e antintrusione), OS28 (impianti termici e di condizionamento) e OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) e, in caso positivo,  quali sono le condizioni da rispettare per consentirlo?

Nella determina n. 8 del 07 .05.2002 alla lettera B) l’Autorità ha stabilito che “sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nel bando.” Tale disposizione è ammessa in quanto “la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l’aver direttamente eseguito impianti appartenenti ai due sottosistemi di impianti. Sulla base di questo presupposto e del fatto che se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti…. omissis  Va osservato che questa ipotesi costituisce una deroga a quanto affermato nella precedente lettera A) sull’impossibilità di applicare un principio di assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate. Va, inoltre, precisato che tale possibilità produce una più ampia partecipazione di soggetti alle gare e che, al fine di evitare contestazioni, è necessario prevederla nel bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara.”. rif. Allegato A OG11. h (modalità partecipazione gare)

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Casellario informatico

In relazione alla  cifra d’affari in lavori da inserire nel casellario informatico, cosa si intende per quinquennio precedente la data dell’ultima attestazione?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 31 che :” il riferimento, per quanto riguarda la cifra d’affari in lavori da inserire nel casellario informatico (articolo 27, comma 2, lettera f) del D.P.R. 34/2000), al quinquennio precedente la data dell’ultima attestazione deve essere inteso nel senso che i cinque anni sono quelli antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA in quanto è quello il periodo cui fanno riferimento le norme sul rilascio dell’attestazione;”.   rif. 27. 2f a (casellario informatico)

I dati da trasmettere al casellario informatico,  relativamente alla cifra d’affari in lavori, al costo del personale, al costo degli ammortamenti, all’importo dei lavori eseguiti, devono tener conto della eventuale rideterminazione ai sensi dell’articolo 18, comma 15, del DPR 34/2000 e dell’eventuale applicazione dell’incremento convenzionale premiante ai sensi dell’articolo 19 del suddetto decreto?

Nel comunicato n. 16 del 10 .10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico

a) la cifra d’affari in lavori, il costo del personale, il costo degli ammortamenti, l’importo dei lavori eseguiti da trasmettere sono quelli effettivi senza, cioè, tener conto della eventuale rideterminazione ai sensi dell’articolo 18, comma 15, del DPR 34/2000 e dell’eventuale applicazione dell’incremento convenzionale premiante ai sensi dell’articolo 19 del suddetto decreto;  rif. 27. 2  a I (casellario informatico)

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Qual è la  data di iscrizione dell’ impresa alla CCIAA da trasmettere al casellario informatico, quella riportata nel relativo certificato o quella di effettivo inizio dell’attività dell’impresa?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico

b) la data di iscrizione alla CCIAA da trasmettere é esclusivamente quella riportata nel relativo certificato e non deve essere comunicata la data di effettivo inizio dell’attività dell’impresa anche se questa è diversa da quella riportata nel certificato; rif. 27 . 2 a II (casellario informatico)

Quali nominativi vanno trasmessi al casellario informatico relativamente alla sezione “organi di rappresentanza”?

Nel comunicato n. 16 del 10 .10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico

c) nella sezione “organi di rappresentanza” (sintesi della indicazione “organi con poteri di rappresentanza” di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b) del DPR 34/2000) vanno riportati i nominativi degli eventuali soggetti che hanno poteri di rappresentanza dell’impresa e che siano diversi dal legale rappresentante; rif. 27. 2 a III (casellario informatico)

Il dato relativo al codice fiscale del direttore tecnico va sempre trasmesso al casellario informatico nella sezione “categorie e classifiche di qualificazione”?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico d)    nella sezione “categorie e classifiche di qualificazione” il codice fiscale del direttore tecnico va riportato esclusivamente se la classifica è stata attribuita ai sensi dell’articolo 18, comma 14, del DPR 34/2000; rif. 27. 2  a IV (casellario informatico)

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Quale data va trasmessa al casellario informatico     nella sezione “importo dei versamenti contributivi”?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico

e) nella sezione “importo dei versamenti contributivi” va riportata la data iniziale del periodo di riferimento della relativa documentazione; rif. 27 . 2 a V (casellario informatico)

In quali ipotesi è obbligatoria la trasmissione al casellario informatico della compilazione del campo relativo alla iscrizione all’albo professionale del direttore tecnico?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico

f) la compilazione del campo relativo alla iscrizione all’albo professionale del direttore tecnico dell’impresa è obbligatoria qualora l’attestazione sia stata rilasciata per la progettazione e la esecuzione; rif. 27. 2 a VI (casellario informatico)

Qual è l’ indirizzo che va trasmesso al casellario informatico relativamente ai legali rappresentanti, ai direttori tecnici e ai soggetti facenti parte degli “organi con poteri di rappresentanza”?

Nel comunicato n. 16 del 10 .10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico

g) l’indirizzo dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici e dei soggetti facenti parte degli “organi con poteri di rappresentanza” è quello del soggetto attestato; ; rif. 27. 2  a VII (casellario informatico)

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Quali dati relativi agli importi dei versamenti INPS, INAIL e Casse Edili vanno trasmessi al casellario informatico?

Nel comunicato n. 16 del 10 .10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico

h) gli importi dei versamenti INPS, INAIL e Casse Edili da trasmettere al casellario informatico sono quelli effettivamente versati (importi determinati per cassa) ; rif .27. 2  a VIII. (casellario informatico)

E’ possibile comunicare al casellario informatico eventuali  variazioni relative alle categorie e classifiche richieste anche se i relativi dati sono stati già trasmessi?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico  precisa:b)    il sistema consente di comunicare le variazioni apportate all’oggetto di contratti in corso di esecuzione variando i dati (categorie e classifiche richieste) gia trasmessi e ciò in quanto ai fini dell’attività di vigilanza dell’Autorità conta l’oggetto finale del contratto e la sua correlazione con l’attestazione rilasciata; rif. 27 . 2 a IX (   casellario informatico)

Come sono considerati dal sistema di trasmissione dei dati al casellario informatico i contratti stipulati per apportare modifiche (variazioni minime, nuove categorie, nuove classifiche) all’attestazione già rilasciata ed in corso di validità?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico  precisa

c) il sistema considera i contratti stipulati per apportare modifiche (variazioni minime, nuove categorie, nuove classifiche) all’attestazione già rilasciata ed in corso di validità come nuovi contratti; in tal caso le SOA dovranno ritrasmettere i tutti i dati (cifra d’affari, ammortamenti, costo del lavoro, importo dei lavori eseguiti, ecc. ecc.) aggiornati con riferimento alla attestazione sostitutiva della precedente; rif. 27. 2 a X (i casellario informatico)

E’ possibile  modificare, ove sia stato inserito in modo errato, il codice fiscale dell’impresa attestata?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico  precisa d)    il sistema consente, prima di inviare i dati all’Autorità, di modificare, ove sia stato inserito in modo errato, il codice fiscale dell’impresa attestata; rif. 27 .  2 a XI (casellario informatico)

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