Società Organismo Attestazione Imprese Costruzioni spa (Autorità Vigilanza LL.PP.:delibera n 50/01 del 13/04/2001)

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Categorie opere generali

E’ possibile o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (Edifici civili ed industriali) di concorrere ad appalti per l’affidamento di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, però, come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) e, in caso positivo, quali sono le condizioni da rispettare per consentirlo?

Nella determina n. 8 del 07.05 .2002 alla lettera A) stabilisce che “ai bandi di gara indetti per l’affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) - possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto  e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio  2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1”. Rif .Allegato A  OG1.a (categorie opere generali OG1)

Ai fini della qualificazione  rispettivamente nella cat. OG2, sono utilizzabili i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all’art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.L.vo 490/99?

Nel comunicato n. 14 del 28.09 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 5,  che “i lavori di esecuzione di opere murarie a secco,  qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all’art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.L.vo 490/99, sono utilizzabili ai fini della qualificazione  nella cat. OG2,  a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che  riguardino l’esecuzione di un restauro di una superficie decorata;” .rif. Allegato A OG2.a (categorie opere generali OG2)

Ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica per la categoria OG2 e quindi per la relativa qualificazione, possono essere valutate le lavorazioni eseguite su beni per i quali non  è stato formalmente dichiarato l’interesse storico artistico e ambientale?

Nel comunicato n. 28 del 29.11 .2002  in ordine al punto 4) l’Autorità precisa che “l’Ufficio Legislativo del Ministero per le Attività Culturali con nota del 11.11 .02  ha comunicato che qualsiasi intervento di manutenzione e di restauro sui beni immobili privati, sottoposti alle azioni di tutela di cui agli artt. 6 e seguenti del D.L.vo 29 ottobre 1999, n°490, è subordinato all’approvazione del progetto da parte della Soprintendenza competente per territorio; conseguentemente qualsiasi certificazione di regolare esecuzione, anche quella prevista all’art. 22, comma 7, del DPR 34/2000, non può che essere rilasciata dalla Soprintendenza, che ha vigilato sulla esecuzione degli interventi, verificandone la rispondenza al progetto approvato. Tale competenza, cioè la vigilanza sugli interventi eseguiti e la conseguente attestazione della regolare esecuzione, non può estendersi a quei beni immobili per i quali non sia stato formalmente dichiarato l’interesse storico artistico e ambientale, ovvero a quei beni immobili la cui trasformazione è assoggettata alle sole norme tecniche dei PRG (o ad altre prescrizioni di natura urbanistica). In tale ultima evenienza non sussiste il presupposto previsto dalla declaratoria della categoria generale OG2; ne deriva che ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica per la categoria OG2 possono essere valutate solo le lavorazioni eseguite su beni per i quali è intervenuta la dichiarazione di cui agli artt. 6 e seguenti del D.L.vo n°490/99 Rif. Allegato A OG2. b(categorie opere generali OG2)

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Ai fini della qualificazione nelle categorie OG2, così come nelle categorie OS2 e OS25, le imprese possano avvalersi dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato il proprio direttore tecnico?

Nel comunicato n. 38 del 01.03.2004 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che: “secondo quanto disposto dall’art .24, comma 2, del DPR 34/2000, i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali sono utilizzati, ai fini della qualificazione, soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti. Risulta, dunque, escluso che un’impresa, attraverso il direttore tecnico, possa avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nella categoria OG2 .” Rif .Allegato A OG2.c (categoria opere generali OG2)

Se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea), la qualificazione nella categoria OG3 può essere attribuita comunque?

La determina n. 48 del 12 .10.2000 dispone ai fini della idoneità tecnica, al punto 7 lettera c), che: la qualificazione nelle categorie OG3 deve essere attribuita anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie;”. Rif. Allegato A OG3. a (categorie opere generali OG3 )

Quali sono i presupposti per classificare le pavimentazioni come rientranti nella categoria generale OG3 oppure nelle categorie specializzate OS6, OS24 e OS26?

Nella determina n. 29 del 06 .11.2002, alla lettera G),c)  , l’Autorità  sentito il parere della Commissione Consultiva è dell’avviso che “ le pavimentazioni stradali relativi ad interventi destinati alla mobilità su gomma, ferro e aerea sottoposti a carichi normali rientrano fra le lavorazioni proprie della categoria OG3.”  Rif. Allegato A OG3. b( categorie opere generali OG3 )

Se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea), la qualificazione nella categoria OG4 può essere attribuita comunque?

La determina n. 48 del 12 .10.2000 dispone ai fini della idoneità tecnica, al punto 7 lettera c), che: la qualificazione nella categoria  OG4 deve essere attribuita anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie;”. Rif. Allegato A OG4.a ( categorie opere generali OG4 )

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Ai fini della qualificazione  nella categoria OG5, così come nelle categorie OG9 e OG10,  è necessario richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all’esercizio 1993 per il requisito relativo all’ esecuzione dei lavori?

La determina  n. 56 del13. 12.2000  dispone al punto 6 chela qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta la necessità di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all’esercizio 1993 in quanto il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34/2000) riguarda esclusivamente i requisiti relativi all’esecuzione dei lavori (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del suddetto D.P.R. 34/2000), il cui possesso è dimostrato esclusivamente tramite i certificati dei lavori eseguiti;”. Rif. 22.2 a (categorie opere generali OG5)

Qual è il rapporto intercorrente tra la categoria di opera generale OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e la categoria di opere specializzate OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione?

Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 alla lettera D), l’Autorità ha stabilito che “i bandi di gara vanno indetti assumendo come categoria prevalente la categoria di opera specializzata OS22 soltanto se l’importo dell’insieme delle lavorazioni relative all’impianto di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse sia maggiore degli importi degli altri insiemi delle lavorazioni previste nell’intervento. .”e quindi alla lettera E) a)  l’Autorità stabilisce che nella categoria generale OG6 debbono rientrare “centrali di sollevamento da campo pozzi e come centrali di sollevamento complete di automazioni per immissione di fluidi o gas nelle condotte principali, complete di opere elettromeccaniche, strumentazione, telecontrollo a distanza inseriti o meno in un intervento integrato di costruzione di una rete acquedottistica, di oleodotti o di gasdotti, munita di impianti di sollevamento, altrimenti definita di rilancio o booster, completo di ogni altra opera necessaria”.” Rif. Allegato A OG6.a I(categorie opere generali OG6)

Gli impianti di sollevamento acque devono rientrare nella categoria di opera generale OG6?

Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 alla lettera E) a)  l’Autorità stabilisce che nella categoria generale OG6 debbono rientrare “centrali di sollevamento da campo pozzi e come centrali di sollevamento complete di automazioni per immissione di fluidi o gas nelle condotte principali, complete di opere elettromeccaniche, strumentazione, telecontrollo a distanza inseriti o meno in un intervento integrato di costruzione di una rete acquedottistica, di oleodotti o di gasdotti, munita di impianti di sollevamento, altrimenti definita di rilancio o booster, completo di ogni altra opera necessaria”.  Rif. Allegato A OG6.aII (categorie opere generali OG6)

Ai fini della qualificazione  nella categoria OG9, così come nelle categorie OG5 OG10,  è necessario richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all’esercizio 1993 per il requisito relativo all’ esecuzione dei lavori?

La determina  n .56 del 13.12.2000  dispone al punto 6 chela qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta la necessità di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all’esercizio 1993 in quanto il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34/2000) riguarda esclusivamente i requisiti relativi all’esecuzione dei lavori (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del suddetto D.P.R. 34/2000), il cui possesso è dimostrato esclusivamente tramite i certificati dei lavori eseguiti;”. Rif. 22.2 a (categorie opere generali  OG9)

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Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG9 è necessario il possesso   della abilitazione prescritta dalla   legge n. 46/1990?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 33 chel’attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;". Rif. Allegato A OG9.a (impianti per la produzione di energia elettrica OG9) (categorie opere generali OG9)

Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG9, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n.46/90,  può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

La determina n. 6 del 08 .02.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie OG9, , la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90”. Rif. Allegato A OG9. b (categorie opere generali .OG9)

Un'impresa qualificata per la categoria di opera generale OG9  può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OG9, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; …omissis….” rif. Allegato A OG9. d  (categorie opere generali OG9)

Ai fini della qualificazione  nella categoria OG10, così come nelle categorie OG5 OG9 è necessario richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all’esercizio 1993 per il requisito relativo all’ esecuzione dei lavori?

La determina  n. 56 del13. 12.2000  dispone al punto 6 chela qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta la necessità di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all’esercizio 1993 in quanto il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34/2000) riguarda esclusivamente i requisiti relativi all’esecuzione dei lavori (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del suddetto D.P.R. 34/2000), il cui possesso è dimostrato esclusivamente tramite i certificati dei lavori eseguiti;”. Rif. 22.2 a (categorie opere generali  OG10)

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Ai fini qualificazione nella categoria di opera generale OG10 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla   legge n. 46/1990?

La determina n. 56 del 13.1 .2000 dispone al punto 33 che “l’attribuzione della qualificazione nelle categorie , OG10, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;” rif. Allegato A OG10.a (categorie opere generali OG10)

 

Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG10, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90,  può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

 

La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nella  categoria OG10,  la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90”. Rif. Allegato A OG10. b  (categorie opere generali OG10)

 

Gli impianti di protezione catodica possono rientrare nella categoria di opera generale OG10?

Nel comunicato n. 9 del 14.06. 2001 il Consiglio dell’ Autorità ha stabilito al punto 7 che “ le opere riguardanti gli impianti di protezione catodica possono ritenersi rientranti nell’ambito degli interventi a rete necessari alla distribuzione della alta,  media e bassa tensione di cui alla declaratoria della OG10 dell’allegato A del DPR 34/2000.” Rif. Allegato A OG10. c (categorie opere generali OG10)

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Un'impresa qualificata per la categoria di opera generale OG10 può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OG10, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; ..omissis….” rif. Allegato A OG10. d (categorie opere generali OG10)

A quali condizioni può essere attribuita la qualificazione nella categoria OG11 perché  realizzi un insieme coordinato e congiunto di impianti?

La determina n .48 del 12.10. 2000 dispone al punto 7 lettera d) che “ la qualificazione nella categoria OG11 - in quanto richiede la idoneità a realizzare un insieme coordinato e congiunto di impianti – può essere attribuita solo se siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:

il soggetto sia già in possesso di attestato di qualificazione in almeno tre delle categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) il cui insieme coordinato e congiunto costituisce la stessa categoria OG11;

il soggetto sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.P.R. 34/2000 adeguati alla classifica richiesta;

il possesso del requisito di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del D.P.R. 34/2000 sia documentato tramite la presentazione di certificati dei lavori relativi all’esecuzione – anche tramite affidamento di parte degli stessi in subappalto nei limiti delle norme vigenti all’epoca dell’esecuzione - di insiemi coordinati e congiunti di almeno tre impianti (OS3, OS5, OS28, OS30);  rif. Allegato A OG11. a (categorie opere generali OG11)

Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è necessario il possesso   della abilitazione prescritta dalla   legge n. 46/1990?

La determina n. 56 del 13.12. 2000 dispone al punto 33 che omissis…“l’attribuzione della qualificazione nelle categorie , OG11, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA; Allegato A OG11. b I (categorie opere generali OG11)

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Relativamente alla partecipazione alle gare d'appalto con la categoria di opera generale OG11, come vengono documentati  le lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie, relativamente ai bandi di gara indetti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000?

La determina n. 56 del 13.12. 2000 dispone al punto 32 che “la indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione n. 48 dell’Autorità - relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta è condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che l’intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie - deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data l’esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all’allegato A del suddetto D.P.R. 34/2000, è documentata dai certificati dei lavori nonché da altra adeguata documentazione (stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo ecc) oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA;Allegato A OG11 b II

Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG11, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n.46/90,  può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

La determina n. 6 del 08.0 2.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie, OG11, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90”. Rif. Allegato A OG11. c (categorie opere generali OG11)

Ai fini della qualificazione nella categoria OG11, a quali condizioni possono valere i certificati dei lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni antecedenti al DPR 34/2000?

La determina n. 7 del 15.02. 2001 dispone che “ ai fini della qualificazione nella categoria OG11, in via alternativa rispetto alle condizioni previste dalla determinazione 48/2000, possano valere, altresì, direttamente, i certificati dei lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni antecedenti al DPR 34/2000 alle seguenti condizioni:

ognuno di essi si riferisca ad un insieme di almeno due impianti, eseguiti direttamente, nonché congiuntamente, secondo la previsione normativa vigente all’epoca, e relativi il primo al sottosistema degli “impianti termofluidici” ed il secondo al sottosistema degli “impianti elettrici” in senso lato;

nel loro complesso riguardino almeno tre tipi di impianti menzionati nella declaratoria OG11, ognuno dei quali deve concorrere alla qualificazione con presenza significativa e, quindi, in misura pressoché equivalente ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire.”. rif. Allegato A OG11. d  (categorie opere generali OG11)

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Le imprese per ottenere la qualificazione nella categoria OG11 devono necessariamente essere attestate nelle categoria specializzate OS3, OS5, OS 28, OS30?

Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito nel punto 4, che “in ordine a dubbi interpretativi della determinazione n. 7 del 15.02.2001 di questa Autorità, riguardante l’attribuzione della categoria OG11, si precisa che la determinazione lascia la facoltà alle imprese di attestarsi nella sola  categoria OG 11 prescindendo dalla preventiva attestazione nelle categoria specializzate OS3, OS5, OS 28, OS 30;”. Rif. Allegato A OG11. e  (categorie opere generali OG11)

In base a quali criteri, i certificati di esecuzione lavori relativi ad appalti indetti prima del 1 marzo 2000 (e quindi in vigenza del DM n. 770/82 e del DM n. 304/98)  ovvero commissionati da committente privato possono essere impiegati, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa di cui all’articolo 18, comma 5, per la qualificazione nella categoria OG11?

Nel comunicato n 12 del 06.07 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito riguardo le modalità per la qualificazione nella categoria OG11 che in particolare i certificati di esecuzione lavori relativi ad appalti indetti prima del 1  marzo 2000 (e quindi in vigenza del DM n. 770/82 e del DM n. 304/98) possono essere impiegati, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa di cui all’articolo 18, comma 5, del regolamento sulla base di due criteri alternativi: a)     in base al primo, ogni singolo certificato deve riguardare l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di impianti riconducili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) senza alcuna verifica dei singoli importi; b)    in base al secondo, ogni singolo certificato deve riguardare l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di due impianti, uno relativo al sottosistema “impianti termo fluidici” (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS3 o OS28) e l’altro al sottosistema “impianti elettrici” (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS5 o OS30) e, nel complesso, devono riguardare l’esecuzione di almeno tre tipi di impianti (OS3, OS5, OS28, OS30) ognuno dei quali deve contribuire alla qualificazione con presenza significativa (in misura pressoché equivalente ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire). rif. Allegato A OG11. f IV   (categorie opere generali OG11)

Ai fini della qualificazione nella categoria OG11, la valutazione dei certificati di esecuzione dei lavori relativi ad appalti indetti prima del 1 marzo 2000 (e quindi in vigenza del DM n. 770/82 e del DM n. 304/98) ovvero commissionati da committente privato, in base al criterio per cui ogni singolo certificato deve riguardare l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di impianti riconducili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) senza alcuna verifica dei singoli importi, comporta che l’ impresa sia necessariamente qualificata nelle predette tre categorie specializzate?

 Nel comunicato n 12 del 06. 07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito riguardo le modalità per la qualificazione nella categoria OG11 che la valutazione dei certificati di esecuzione dei lavori sulla base del criterio di cui alla precedente lettera a) per cui ogni singolo certificato deve riguardare l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di impianti riconducili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) senza alcuna verifica dei singoli importi, comporta che l’impresa sia qualificata (già in precedenza oppure contemporaneamente al rilascio della qualificazione in OG11) anche in almeno tre categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) . rif. Allegato A OG11. f V  ((categorie opere generali OG11)

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Ai fini del requisito dell’ idoneità tecnica per la qualificazione nella categoria OG11, nel caso di valutazione dei certificati di esecuzione dei lavori relativamente ad appalti indetti prima del 1 marzo 2000 (e quindi in vigenza del DM n. 770/82 e del DM n. 304/98) ovvero commissionati da committente privato ed in base al criterio per cui ogni singolo certificato deve riguardare l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di due impianti, uno relativo al sottosistema “impianti termo fluidici” (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS3 o OS28) e l’altro al sottosistema “impianti elettrici” (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS5 o OS30) che nel complesso, devono riguardare l’esecuzione di almeno tre tipi di impianti (OS3, OS5, OS28, OS30), in quale misura detti lavori contribuiscono al raggiungimento del requisito di cui all’art. 18, comma 5, del DPR 34/2000?

Nel comunicato n 12 del 06 .07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito riguardo le modalità per la qualificazione nella categoria OG11 che nel caso che i certificati di esecuzione dei lavori siano valutati con le disposizioni di cui alla lettera b) la misura della contribuzione prevista dalla lettera b) deve riguardare la quota parte del valore del requisito minimo di cui all’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 34/2000 che non sia dimostrata mediante certificati riguardanti la categoria OG11 (cioè relativi ad appalti indetti dopo il 1 marzo 2000). rif. Allegato A OG11. f VI (categorie opere generali OG11).  Va inoltre sottolineato che i certificati di esecuzione dei lavori non possono mai essere impiegati per la qualificazione sia nelle categorie OS3, OS5, OS28, OS30 che nella categoria OG11 (nel senso che ogni certificato può essere impiegato una sola volta) e che, qualora non abbiano le caratteristiche indicate nei precedenti criteri di valutazione, possono essere impiegati per dimostrare il possesso del requisito (adeguata idoneità tecnica ed organizzativa) necessario per la qualificazione nelle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30.

E’ possibile impiegare la qualificazione nella categoria OG11 per partecipare a gare indette con riferimento ad una o più delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30?

Nel comunicato n 12 del 06.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito riguardo le modalità per la qualificazione nella categoria OG11 per quanto riguarda la possibilità di impiegare la qualificazione nella categoria OG11 per partecipare a gare indette con riferimento ad una o più delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 ( sul punto si richiama quanto precisato nella nota illustrativa dei bandi di gara pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000) è evidente che la classifica deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi posti a base di gara delle singole categorie. . rif. Allegato A OG11. f VII (categorie opere generali OG11)

Se un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenta un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini  della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS3, OS5, OS28, OS30?

Nel comunicato n. 14 del 28.0 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 7, quanto segue “qualora un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini  della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS3, OS5, OS28, OS30; resta inammissibile, invece, l’utilizzazione di esuberi di importi non utilizzati per ottenere la qualificazione nelle singole categorie OS3, OS5, OS28, OS30, qualora questi manchino del requisito della esecuzione di un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente,  necessario per l’utilizzazione degli stessi ai fini della qualificazione nella categoria OG11;”.  Rif. Allegato A OG11. g  (categorie opere generali OG11)

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Possono le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG11 partecipare ad appalti che prevedano come categoria prevalente oppure come categorie scorporabili una o più delle categorie di opere specializzate OS3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS5 (impianti pneumatici e antintrusione), OS28 (impianti termici e di condizionamento) e OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) e, in caso positivo,  quali sono le condizioni da rispettare per consentirlo?

Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 alla lettera B) l’Autorità ha stabilito che “sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nel bando.” Tale disposizione è ammessa in quanto “la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l’aver direttamente eseguito impianti appartenenti ai due sottosistemi di impianti. Sulla base di questo presupposto e del fatto che se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti…. omissis  Va osservato che questa ipotesi costituisce una deroga a quanto affermato nella precedente lettera A) sull’impossibilità di applicare un principio di assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate. Va, inoltre, precisato che tale possibilità produce una più ampia partecipazione di soggetti alle gare e che, al fine di evitare contestazioni, è necessario prevederla nel bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara.”. rif. Allegato A OG11. h (categorie opere generali OG11)

Un’ impresa qualificata per la categoria di opera generale OG11  può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OG11, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia”…omissis… rif. Allegato A OG11. d  (categorie opere generali OG11)

Le attività di bonifica  da ordigni bellici si possono  essere considerare lavori pubblici ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge 109/94 e s.m. e quindi utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG12?

Nel  comunicato n. 5 del 12.04 .2001  il Consiglio dell’ Autorità ha stabilito nel punto 5,  quanto segue “le attività di bonifica  da ordigni bellici non possono  essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni,  e quindi  non assoggettabili al nuovo sistema di qualificazione regolato dal D.P.R. 34.2000, bensì sono da considerarsi più propriamente dei servizi;”.  Rif. Allegato A OG12.a (categorie opere generali OG12)

Le attività di   monitoraggio ambientale e strutturale possono ricondursi alla categoria di opera generale OG12?

La delibera n. 248 del 17.09. 03 ha stabilito che: “Tutte le attività di monitoraggio ambientale e strutturale, quali anche il radiocontrollo di manufatti edili, i tenso-tast, le indagini termografiche, che vengono spesso utilizzate nell’ambito del restauro architettonico sono da ricondursi alla categoria OG12 , di cui all’allegato A del DPR 34/2000.  rif.. Allegato A OG12.c  (categorie opere generali OG12)

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L’attività di trattamento dei rifiuti di cui alla categoria di opera generale OG12 comprende solo la esecuzione di lavori o anche di servizi?

L’ Autorità nella determina n. 7 del 13.10.2005 ha stabilito che l’attività relativa al trattamento dei rifiuti può comprendere sia esecuzione di lavori (la realizzazione dei movimenti di materia per la sistemazione dell’area destinata a discarica, la stabilizzazione del terreno e del corpo rifiuti, l’esecuzione di strutture di contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc.) che prestazione di servizi (la  raccolta e trasporto dei rifiuti ecc); Rif. Allegato A OG12d I (categorie opere generali OG12)

Le stazioni appaltanti nel caso di appalti misti aventi ad oggetto l’attività di trattamento dei rifiuti sono tenute ad indicare nel bando di gara le attività e gli importi dei servizi o dei lavori?

L’Autorità nella determina n. 7 del 13.10 .2005 ha stabilito nel caso di appalti misti aventi ad oggetto l’attività di trattamento dei rifiuti, le stazioni appaltanti devono chiaramente indicare nel bando di gara  le attività e gli importi relativi sia ai servizi che ai lavori, evidenziando per questi ultimi le relative categorie e classifiche; Rif .Allegato A OG12d II (categorie opere generali OG12)

A  quali criteri devono attenersi le stazioni appaltanti in sede di rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’ art 22 comma 7, del DPR 34/2000, al fine di consentire alle imprese di partecipare alle gare di appalto per bandi relativi ad appalti misti, che abbiano ad oggetto l’ attività di trattamento dei rifiuti?

L’ Autorità nella determina n. 7 del 13.10. 2005 ha stabilito i certificati di esecuzione lavori di cui all’art. 22, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, devono essere rilasciati specificando le attività eseguite e i relativi importi, con  ulteriore indicazione della categoria di riferimento per quanto riguarda i lavori; Rif. Allegato A OG12d III (categorie opere generali OG12)

Al fine del  rilascio delle attestazioni di qualificazione per la categoria OG12, le Soa devono prendere in considerazione  le attività e i relativi importi, risultanti dai certificati di esecuzione dei lavori, sia dei servizi che dei lavori?

  L’ Autorità nella determina n. 7 del 13.10 .2005 ha stabilito    nell’ambito dell’attività di rilascio delle attestazioni di qualificazione per la OG12, le SOA dovranno prendere in considerazione le attività e i relativi importi, risultanti dai relativi certificati, riferibili alla sola esecuzione di lavori.  Rif .Allegato A OG12d Rif. Allegato A OG12d IV(categorie opere generali OG12)

In che cosa consistono gli interventi di ingegneria naturalistica  che ricadono nella categoria OG 13?

Nella delibera n. 87 del 2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito che:  “la declaratoria di cui all’allegato A del DPR 34/2000 relativa alla categoria OG 13 identifica quali ricadenti in tale categoria tutti gli interventi di ingegneria naturalistica che si concretizzano sostanzialmente in interventi di consolidamento e stabilizzazione del territorio conseguenti al verificarsi di dissesti idrogeologici o comunque al verificarsi di eventi che hanno compromesso l’equilibrio ecosistemico del territorio;  rif. Allegato A OG13.a I  (categorie opere generali OG13)

Sono  valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie di opera generale OG13   la semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice manutenzione del verde  sulle sedi autostradali?

Nella delibera n. 87 del 2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito che   la semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice manutenzione del verde  sulle sedi autostradali non rientrano certamente nell’ambito definito dalla OG13, ma sono da ritenersi più propriamente dei “servizi”, pertanto non valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie OG13 e OS24.” Rif .Allegato A OG13.a II   (categorie opere generali OG13)

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