Società Organismo Attestazione Imprese Costruzioni spa (Autorità Vigilanza LL.PP.:delibera n 50/01 del 13/04/2001)

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L’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OS16,  è sufficiente per l’ abilitazione all’ esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per la categoria , OS16,  ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; …omissis…” rif. Allegato A OS16.d (qualificazione OS16) (categorie   opere specializzate OS16)

Ai fini della qualificazione nella categoria specializzata OS17 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46/90

 La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 33 chel’attribuzione della qualificazione nelle categorie, OS17, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;”rif. Allegato A OS17.a (linee telefoniche ed impianti di telefonia OS17) (categorie opere specializzate OS17)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS17,  la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della leggen.46/90 può sostituire la certificazione della CCIAA, attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

La determina n. 6 del 08. 02.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nella categoria, OS17, , la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90 “.rif .Allegato A OS17.b( linee telefoniche ed impianti di telefonia OS17) (categorie  opere specializzate OS17)

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Un’ impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS17, può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per la categoria OS17, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; …omissis…  rif .Allegato A OS17.c( linee telefoniche ed impianti di telefonia OS17) (categorie   opere specializzate OS17)

Quando può essere attribuita la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS18?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 dispone,  ai fini della idoneità tecnica, al punto 7 lettera  e) che  “ la qualificazione nella categoria OS18 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore stesso in propri stabilimenti;”. Rif. Allegato A OS18.a (componenti strutturali in acciaio e metallo OS18) (categorie   opere specializzate OS18)

La qualificazione nella categoria  OS18 può essere attribuita quando l’impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi?

Nel  comunicato n. 1 del 19 .02.01 l’Autorità ha disposto al punto 11) che “La qualificazione nella categoria OS18, può essere attribuita solo qualora i componenti messi in opera siano stati prodotti dall’installatore in propri stabilimenti e non può essere attribuita quando l’impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi. Rif. Allegato A OS18.b (componenti strutturali in acciaio e metallo OS18) (categorie opere specializzate OS18)

Ai fini della qualificazione nella categoria di opere specializzate OS18, la fornitura e posa in opera di barre presagomate in acciaio può considerarsi lavoro autonomo e pertanto riconducibile ad una delle declaratorie di cui all’allegato A del D.P.R. 25 gennaio  2000, n. 34?

Nella determina n. 7 del 13  marzo  2003 l’Autorità ha precisato riguardo l’attività di “fornitura e posa in opera di acciaio presagomato”  che: “  la fornitura e posa in opera di barre presagomate in acciaio necessarie per realizzare le strutture in cemento armato non può considerarsi lavoro riconducibile ad una delle declaratorie di cui all’allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; stante la indicata natura la prestazione va considerata facente parte della categoria prevalente; rif .Allegato A OS18.c I(componenti strutturali in acciaio e metallo OS18) (categorie   opere specializzate OS18)

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Un’ impresa alla quale l’appaltatore abbia affidato la fornitura e posa in opera dell’ acciaio presagomato per cemento armato può impiegare una terza impresa per l’espletamento in cantiere della fase di posa in opera?

Nella determina n. 7 del 13  marzo 2003 l’Autorità ha precisato riguardo l’attività di “fornitura e posa in opera di acciaio presagomato” che: “ l’appaltatore può affidare la prestazione di fornitura e posa in opera di barre presagomate in acciaio ad altra impresa e la seconda attività (posa in opera) può essere sub-affidata ad altre imprese di fiducia (e sempre che per essa non sussistano i divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s. m.) per le quali, per la mancata riconducibilità della prestazione alle declaratorie dell’allegato A del d.P.R. 34/2000, non si richiede il possesso di attestazione di qualificazione; rif. Allegato A OS18.cII (componenti strutturali in acciaio e metallo OS18) (categorie   opere specializzate OS18)

E’ possibile subappaltare l’ importo del subcontratto relativo alla prestazione di forniture e posa in opera di barre presagomate in acciaio?

Nella determina n. 7 del 13  marzo 2003 l’Autorità ha precisato riguardo l’attività di “fornitura e posa in opera di acciaio presagomato” che  l’importo del subcontratto non incide sulla quota del 30% dell’importo della categoria prevalente che può essere liberamente subappaltata, a meno che tale prestazione abbia le caratteristiche per essere considerata contratto similare (importo superiore al 2% dell’importo complessivo del contratto di appalto o comunque superiore a 100.000 euro e costo della manodopera espletata in cantiere superiore al 50% dell’importo del subcontratto); rif. Allegato A OS18.c III (componenti strutturali in acciaio e metallo OS18) (categorie di opere specializzate OS18)

L’attività di “fornitura e posa in opera di acciaio presagomato può essere utilizzata dall’ impresa   per acquisire l’ attestazione di qualificazione in una della categorie generali o specializzate di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in particolar modo nella categoria specializzata OS18?

Nella determina n. 7 del 13 marzo 2003 l’Autorità ha precisato riguardo l’attività di “fornitura e posa in opera di acciaio presagomato” che  l’attività di posa in opera non può essere impiegata per acquisire la attestazione di qualificazione in nessuna della categorie generali o specializzate di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; rif. Allegato A OS18.c IV (componenti strutturali in acciaio e metallo OS18) (categorie   opere specializzate OS18)

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Nel caso di sub-affidamento di attività di fornitura e posa in opera di acciaio presagomato, quali comunicazioni deve effettuare l’appaltatore  alla stazione appaltante?

Nella determina n. 7 del 13 marzo  2003 l’Autorità ha precisato riguardo l’attività di “fornitura e posa in opera di acciaio presagomato”  che  l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante il nome dell’impresa cui sia stata  sub-affidata la posa in opera nonché l’importo del sub-affidamento e la dichiarazione che per essa non sussistono alcuni dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s. m.” rif. Allegato A OS18.c V (componenti strutturali in acciaio e metallo OS18) (categorie  opere specializzate OS18)

In ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito di adeguata attrezzatura tecnica è necessario  verificare la disponibilità dello stabilimento di produzione dei manufatti e componenti da mettere in opera?

Nella determina n. 14 del 8  settembre 2004  in ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, si specifica che:1)      l’accertamento della sussistenza dell’adeguata attrezzatura tecnica, ai sensi del combinato disposto della declaratoria dell’allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. e dell’articolo 18 comma 8, del medesimo D.P.R. non può prescindere dalla verifica circa la disponibilità dello stabilimento di produzione dei manufatti e componenti da mettere in opera; rif. Allegato A OS18.d  I cpv(componenti strutturali in acciaio e metallo OS18)(categorie   opere specializzate OS18)

In ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, come deve essere la disponibilità dello stabilimento?

Nella determina n. 14 del 8 settembre  2004 in ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, si specifica che 2)      la disponibilità dello stabilimento di produzione deve essere attuale e futura, posto che solo attraverso l’accertamento della disponibilità dello stabilimento per l’intera durata dell’attestazione, è comprovata la capacità dell’impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta dalla declaratoria dell’allegato A) del suddetto D.P.R.; rif. Allegato A OS18.d  II cpv(componenti strutturali in acciaio e metallo OS18) (categorie   opere specializzate OS18)

Ai fini della dimostrazione dell’attrezzatura tecnica per il riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, lo stabilimento può essere  acquisito in proprietà dall’ impresa a mezzo di trasferimento di ramo d’ azienda afferente alla categoria OS18?

Nella determina n. 14 del 8  settembre  2004  in ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS183)      lo stabilimento – tenuto conto che l’art. 18, comma 8, del D.P.R. n. 34/2000 e s. m., ai fini della dimostrazione dell’attrezzatura tecnica, prevede che il possesso del requisito possa essere provato non solo mediante l’effettiva proprietà in capo all’impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalità, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria – non dovrà essere necessariamente acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera continuativa e stabile anche ad altro titolo, purché il contratto da cui la disponibilità trae origine sia trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26  febbraio 2003, n. 5; Allegato A OS18.d  III cpv (componenti strutturali in acciaio e metallo OS18) (categorie   opere specializzate OS18)

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In ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, i componenti e i manufatti per l’ esecuzione dei lavori eseguiti devono essere necessariamente prodotti nello stabilimento che ha dato luogo al rilascio dell’attestazione di qualificazione?

Nella determina n. 14 del 8  settembre 2004  in ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18  4) la qualificazione può essere attribuita anche nel caso che per i lavori eseguiti non siano stati impiegati esclusivamente componenti e manufatti prodotti nello stabilimento che ha dato luogo al rilascio dell’attestazione di qualificazione; Allegato A OS18.d  IV cpv (componenti strutturali in acciaio e metallo OS18) (categorie   opere specializzate OS18)

Nel caso  venga meno il titolo di disponibilità dello stabilimento, l’attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18 resta valida?

Nella determina n. 14 del 8  settembre 2004  in ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18  5) la condizione che la disponibilità dello stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta l’obbligo per l’impresa attestata di chiedere la modifica dell’attestazione, con la eliminazione della qualificazione nella categoria OS18, ove venga meno il titolo legittimante tale disponibilità; Allegato A OS18.d  V cpv (componenti strutturali in acciaio e metallo OS18) (categorie opere specializzate OS18)

In ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, il titolo inerente la disponibilità dello stabilimento e l’ obbligo per l’ impresa attestata di chiedere la modifica dell’ attestazione, ove venga meno il titolo legittimante tale disponibilità, deve essere annotato nel registro della Camera di Commercio?

 Nella determina n. 14 del 8  settembre 2004 in ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18   6)  il titolo inerente la disponibilità dello stabilimento e l’obbligo di cui al precedente punto 5 deve essere annotato nel registro della competente Camera di Commercio. Allegato A OS18.d  VI cpv (componenti strutturali in acciaio e metallo OS18) (categorie   opere specializzate OS18)

Ma nella determina n. 4 del 13.04.2005 l’ Autorità integra e modifica il punto 6 della determina n. 14 dell’ 08/09/2004, così specificando “…..omissis. .6) il titolo inerente la disponibilità dello stabilimento si intenderà dimostrato:

con esibizione presso la SOA del titolo inerente la disponibilità dello stabilimento;

con denuncia alla Camera di Commercio dell’apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento con codice attività 28 (CODICE ateco - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI).Analogamente, nell’adempimento dell’obbligo di cui al punto 5), l’impresa presenterà alla SOA anche la denuncia alla Camera di Commercio relativa alla chiusura dello stabilimento.

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Ai fini della qualificazione nella categoria specializzata OS19 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46/90

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 33 chel’attribuzione della qualificazione nella categoria, OS19, , in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;” rif. Allegato A OS19.a  (impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati OS19) (categorie di opere specializzate OS19)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS19,  la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90 può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

La determina n. 6 del 08. 02.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie , OS19, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90”. Rif. Allegato A OS19.b(impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati OS19) (categorie   opere specializzate OS19)

Qual’è  fra le categorie specializzate OS19 e OS30 quella più adeguata per la qualificazione delle imprese che operano nella realizzazione di impianti di trasmissione dati?

Nella determina n. 29 del 06. 11.2002 , alla lettera d), l’Autorità “anche in base alle considerazioni contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto, è dell’avviso che l’appartenenza delle reti trasmissione dati alle due categorie derivi dal posizionamento delle stesse rispetto all’opera dove sono inserite. La declaratoria della OS30 si riferisce, infatti, ad impianti interni e cioè impianti che sia dal punto di vista funzionale e sia da quello della localizzazione riguardano uno o più ambienti operativamente tra loro collegati e nel loro insieme circoscritti. La declaratoria di cui alla OS19 fa riferimento, invece, ad impianti con connotazione di servizio pubblico e, quindi, ad impianti dislocati sul territorio, con una pluralità di accessi.” Rif. Allegato A OS19.c (impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati OS19) (categorie opere specializzate OS19)

Un’ impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS19 può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15/10/2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie, , OS19, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; …omissis…” rif. Allegato A OS19.d (impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati OS19) (categorie   opere specializzate OS19)

Ai fini della qualificazione nelle categoria OS22, è necessario il possesso della abilitazione prevista dalla legge 46/90?

La determina n .56 del 13. 12.2000 dispone al punto 33 chel’attribuzione della qualificazione nelle categorie OS22, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;”rif. Allegato A OS22.a ( impianti di potabilizzazione e depurazione OS22) (categorie  opere specializzate OS22)

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A fini della qualificazione nelle categoria OS22,  la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della leggen. 46/90, può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

La determina n .6 del 08.02. 2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie, OS22, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90”. Rif.Allegato A OS22.b ( impianti di potabilizzazione e depurazione OS22) (categorie  opere specializzate OS22)

Gli impianti di sollevamento acque sono da ricomprendere nella  categoria di opere specializzate OS22 ?

Nella determina n. 8 del 07. 05.2002 l’Autorità ha stabilito alla lettera E) c) che “gli impianti di sollevamento intesi come “centrali di sollevamento per la potabilizzazione e trattamento delle acque da immettere nelle condotte principali e per la depurazione e il trattamento delle acque reflue”, stante la prevalenza della potabilizzazione e della depurazione, debbono rientrare nella categoria specializzata OS22;”. rif. Allegato A OS22.d ( impianti di potabilizzazione e depurazione OS22) (categorie  opere specializzate OS22)

Un’ impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS22 può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15/10/2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie, OS22, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; …omissis..” rif. Allegato A OS22.e( impianti di potabilizzazione e depurazione OS22) (categorie opere specializzate OS22)

Ai fini della qualificazione nella categoria di opera specializzata OS23 (Demolizione di opere) è possibile valutare i lavori eseguiti per lo smantellamento di un relitto di nave?

Nella determina n. 8 del 07. 05.2002 ha stabilito alla lettera F) che “nonostante la declaratoria della categoria di opera specializzata OS23 includa le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la sostanziale differenza fra la tecnologia costruttiva di un manufatto edile e la tecnologia di assemblaggio di una nave e, conseguentemente, anche delle operazioni del suo smantellamento, conduce a ritenere che questo non è assimilabile alla demolizione di un manufatto edile.”. rif. Allegato A OS23.a  (demolizione di opere OS23) (categorie opere specializzate OS23)

Quali tipologie di interventi relativi al verde urbano ricadono nella categoria OS24, di cui alla la declaratoria dell’allegato A del DPR 34/2000?

Nella delibera n. 87 del 2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito che: “la declaratoria di cui all’allegato A del DPR 34/2000 relativa alla categoria OS24 identifica quali ricadenti in tale categoria tutti gli interventi di esecuzione del verde urbano, realizzati al fine di consentire un miglior uso della città (recinzioni, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, campo sportivi, terreni da gioco); rif. Allegato A OS24.a I cpv(verde e arredo urbano OS24) (categorie  opere specializzate OS24)

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Gli interventi relativi a parchi attrezzati rientrano nella categoria categoria di opere specializzate OS24 ?

Nella delibera n. 87 del 2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito che  l’esecuzione di attività ascrivibili alla categoria OS24 riguardano eminentemente interventi di esecuzione e manutenzione del verde urbano, quali quelli relativi a parchi attrezzati; rif. Allegato A OS24.a II cpv (verde e arredo urbano) (categorie   opere specializzate OS24)

La piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice manutenzione del verde  sulle sedi autostradali possono essere valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nella categoria  OS24?

  Nella delibera n. 87 del 2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito che     la semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice manutenzione del verde  sulle sedi autostradali non rientrano certamente nell’ambito definito dalla OG13, ma sono da ritenersi più propriamente dei “servizi”, pertanto non valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categoria  OS24. rif. Allegato A OS24.a III cpv(verde e arredo urbano OS24) (categorie   opere specializzate OS24)

Le pavimentazioni sportive in verde rientrano nella categoria OS24?

Nella determina n. 29 del 06. 11.2002, alla lettera G),c)  , l’Autorità  sentito il parere della Commissione Consultiva è dell’avviso che “ le pavimentazioni sportive in verde rientrano nella categoria OS24;” rif.  Allegato A OS24.a IV cpv (verde e arredo urbano OS24) (categorie   opere specializzate OS24)

La qualificazione nella categoria specializzata OS25 (Scavi archeologici) può essere attribuita dalle SOA applicando le disposizioni del DM 3 agosto 2000, n. 294 come modificato dal DM 24   ottobre 2001, n. 420?

Nel comunicato n. 26 del 26. 03.2002 l’Autorità ha ritenuto che “la qualificazione nella categoria specializzata OS25 (Scavi archeologici) possa essere attribuita dalle SOA applicando le disposizioni del DM 3 agosto 2000, n. 294 come modificato dal DM 24 ottobre 2001, n. 420. “rif. Allegato A OS25.a (scavi archeologici OS25) (categorie opere specializzate OS25)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS25, le imprese possano avvalersi di dei lavori affidati ad altra impresa della cui condotta è stato uno dei propri direttori tecnici, così come previsto dall’art. 18 comma 14 del DPR 34/2000?

Nel comunicato n. 38 del 01. 03.2004 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che: “secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del DPR 34/2000, i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali sono utilizzati, ai fini della qualificazione, soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti. Risulta, dunque, escluso che un’impresa, attraverso il direttore tecnico, possa avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nella categoria,  OS25.” Rif .Allegato A OS25.b (scavi archeologici OS25) (categorie  opere specializzate OS25)

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Rientrano nella categoria specializzata OS26 le pavimentazioni stradali relative ad interventi sulle piste aeroportuali?

Nella determina n. 29 del 06. 11.2002, alla lettera G),a) e b)  , l’Autorità  sentito il parere della Commissione Consultiva è dell’avviso che “le pavimentazioni stradali relative ad interventi destinati alla mobilità su gomma, ferro e aerea sottoposti a carichi notevoli, come nel caso delle piste aeroportuali, rientrano nella categoria specializzata OS26; rif Allegato A OS26.a I cpv (pavimentazione e sovrastrutture specialiOS26) (categorie   opere specializzate OS26)

Quali tipo di pavimentazioni sportive rientrano   nella categoria specializzata OS26?

Nella determina n. 29 del 06 .11.2002, alla lettera G),a) e b)  , l’Autorità  sentito il parere della Commissione Consultiva è dell’avviso che le pavimentazioni sportive di qualsiasi tipo e materiale (ligneo, plastico, metallico e vetroso) relative ad impianti sportivi al coperto ed allo scoperto rientrano nella categoria specializzata OS6, stante la prevalenza della lavorazione di finitura di opera generale”. Rif. Allegato A OS26.a II (pavimentazione e sovrastrutture speciali OS26) (categorie  opere specializzate OS26)

Ai fini della qualificazione nelle categorie specializzata OS27 è necessario il possesso dell’ abilitazione prescritta dalla legge 46/90?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 33 chel’attribuzione della qualificazione nelle categorie, OS27, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46 , è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;” rif .Allegato A OS27.a (impianti per la trazione elettrica OS27) (categorie di opere specializzate OS27)

Ai fini della qualificazione nelle categorie OS27,  la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90 può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

La determina n. 6 del 08. 02.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie, OS27, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90 “.rif.Allegato A OS27.b (impianti per la trazione elettrica OS27) (categorie opere specializzate OS27)

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Un’impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS27  può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OS27, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; ….omissis..”  rif. Allegato A OS27.c (impianti per la trazione elettrica OS27) (categorie opere specializzate OS27)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS28 è necessario il possesso della abilitazione prescritta  dalla legge 46/1990?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 33 chel’attribuzione della qualificazione nelle categorie, OS28 e  in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;” rif. Allegato A OS28.a (impianti e di condizionamentoOS28) (categorie di opere specializzate OS27)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS28,  la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 può sostituire la certificazione della CCIAA, attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

La determina n. 6  del 08 02.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie, OS28, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90”. Rif .Allegato A OS28.b(impianti e di condizionamentoOS28) (categorie  opere specializzate OS28)

Ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità tecnica di cui all’art. 18, comma 5, del DPR 34/2000 per la qualificazione nella categoria OS28, quali sono gli importi dei certificati dei lavori da considerare?

Nel comunicato n .8 del 15. 05.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 3 che “gli importi dei certificati di esecuzione dei lavori (relativi ad appalti aventi ad oggetto la gestione di impianti termici, che comprendono anche la fornitura del combustibile, o la fornitura di materiali che non risultano strettamente funzionali all’esecuzione del lavoro) da considerare ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 18, comma 5, del DPR 34/2000, sono relativi ai lavori effettivamente eseguiti, e , pertanto, al netto delle forniture in questione;”. Rif. Allegato A OS28.c(impianti e di condizionamentoOS28) (categorie opere specializzate OS28)

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Se un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenta un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini  della qualificazione nella singola categoria specializzata OS28?

Nel comunicato n. 14 del 28. 09.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 7, quanto segue “qualora un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini  della qualificazione nella singola categoria specializzata OS28,; resta inammissibile, invece, l’utilizzazione di esuberi di importi non utilizzati per ottenere la qualificazione nelle singola categoria OS28, qualora questi manchino del requisito della esecuzione di un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente,  necessario per l’utilizzazione degli stessi ai fini della qualificazione nella categoria OG11;”. Rif. Allegato A OS28.d (impianti  termici e di condizionamentoOS28) (categorie  opere specializzate OS28)

Un’ impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS28 può esercitare le attività disciplinate dall’ art. 1 della legge n. 46/90?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per la categoria OS28  ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; …omissis..” rif. Allegato A OS28.e (impianti e di condizionamentoOS28) (categorie   opere specializzate OS28)

A fini della qualificazione nella categoria specializzata OS30 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge 46/90?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 33 chel’attribuzione della qualificazione nella categoria OS30, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;” rif.Allegato A OS30.a (impianti interni elettrici,telefonici, radiotelefonici,e televisivi OS30) (categorie   opere specializzate OS30)

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Per la qualificazione nelle categorie OS30,  la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90 può sostituire la certificazione della CCIAA, attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

La determina n. 6 del 08. 02.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie OS30, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90”.  Rif .Allegato A OS30.b (impianti interni elettrici,telefonici, radiotelefonici,e televisivi OS30) (categorie opere specializzate OS30)

Se un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenta un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini  della qualificazione nella singola categoria specializzata OS30?

Nel comunicato n. 14 del 28. 09.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 7, quanto segue “qualora un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini  della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS30; resta inammissibile, invece, l’utilizzazione di esuberi di importi non utilizzati per ottenere la qualificazione nelle singola categoria, OS30, qualora questi manchino del requisito della esecuzione di un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente,  necessario per l’utilizzazione degli stessi ai fini della qualificazione nella categoria OG11;”. Rif. Allegato A OS30.c(impianti interni elettrici,telefonici, radiotelefonici,e televisivi OS30) (categorie opere specializzate OS30)

Quale fra le categorie specializzate OS19 e OS30 è quella più adeguata per la qualificazione delle imprese che operano nella realizzazione di impianti di trasmissione dati?

 Nella determina n. 29 del 06. 11.2002 , alla lettera d), l’Autorità… omissis…..è dell’avviso che l’appartenenza delle reti trasmissione dati alle due categorie derivi dal posizionamento delle stesse rispetto all’opera dove sono inserite. La declaratoria della OS30 si riferisce, infatti, ad impianti interni e cioè impianti che sia dal punto di vista funzionale e sia da quello della localizzazione riguardano uno o più ambienti operativamente tra loro collegati e nel loro insieme circoscritti. La declaratoria di cui alla OS19 fa riferimento, invece, ad impianti con connotazione di servizio pubblico e, quindi, ad impianti dislocati sul territorio, con una pluralità di accessi.” Rif. Allegato A OS30.d ( impianti interni elettrici,telefonici, radiotelefonici,e televisivi OS30) (categorie  opere specializzate OS30)

Un’ impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS30 può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15 .10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per la categoria  OS30 ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; …omissis…” rif.Allegato A OS30.e( impianti interni elettrici,telefonici, radiotelefonici,e televisivi OS30) (categorie opere specializzate OS30)

Quando può essere  attribuita la  qualificazione nella categoria di opera specializzata OS32?

La determina n. 48 del 12 10.2000 dispone,  ai fini della idoneità tecnica, al punto 7 lettera  e) che  “ la qualificazione nella categoria OS32 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore stesso in propri stabilimenti;”. Rif. Allegato A OS32.a (strutture in legno OS32) (categorie   opere specializzate OS32)

La qualificazione nelle categorie OS32 può essere attribuita se l’impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi?

Nel  comunicato n. 1 del 19 .02.01 l’Autorità ha disposto al punto 11) che “La qualificazione nelle categorie OS32 può essere attribuita solo qualora i componenti messi in opera siano stati prodotti dall’installatore in propri stabilimenti e non può essere attribuita quando l’impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi.” Rif .Allegato A OS32.b (strutture in legno OS32) (categorie  opere specializzate OS32)

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Documentazione

Riguardo all’attività d’impresa documentata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, esibito ai fini dell’attestazione, sussiste connessione tra l’oggetto sociale, riportato nel  certificato, e l’attività di esecuzione dei lavori, documentata dall’impresa?

Nel comunicato n. 5 del 12 .04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 12 che “ in relazione all’attività d’impresa documentata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, esibito ai fini dell’attestazione, si precisa che non sussiste alcuna diretta connessione tra l’oggetto sociale, riportato nel  certificato, e l’attività di esecuzione dei lavori, direttamente documentata dall’impresa attraverso i certificati dei lavori eseguiti, probatori ai fini della qualificazione dell’impresa nel settore dei lavori  pubblici.”. rif. 12.1 f. b(documentazione)

Quale riferimento temporale devono avere i documenti tributari e fiscali, e quelli relativi alla certificazioni dei lavori eseguiti, necessari per la verifica del possesso dei requisiti per la attestazione?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 4 lettera a) che “i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli 740, modelli 750, modelli unici, certificati dei lavori eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a periodi diversi e precisamente: a) i documenti tributari e fiscali: sono quelli relativi ai cinque esercizi annuali, antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, che, alla stessa data, risultano depositati; b)    i certificati dei lavori eseguiti: sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai cinque anni consecutivi (articolo 22, commi 1, del D.P.R. 34/2000) oppure, per le categorie OG5, OG9 e OG10, fino al 31 dicembre 2002, dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34/2000); ;”. Rif 18. 3. a (documentazione)

Le SOA  sono tenute anche a verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti?

Nel comunicato n. 28 del 29. 11.2002 l’Autorità ha stabilito al punto 1) che “ Le SOA dovranno, altresì, verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti, soprattutto alla luce di quanto disposto, in materia di certificati di esecuzione lavori, dall’art. 22, comma 7, del DPR 34/2000.”  Pertanto che i certificati dei lavori siano comprensivi del timbro del committente e della firma del responsabile del procedimento. rif. 22.7 d (documentazione)

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