Società Organismo Attestazione Imprese Costruzioni spa (Autorità Vigilanza LL.PP.:delibera n 50/01 del 13/04/2001)

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Categorie opere specializzate

L’attribuzione di lavorazioni relative alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici riguarda la loro specifica categoria specializzata o influisce anche la categoria generale di cui facciano eventualmente parte?

Nel comunicato n. 7 del 26 .04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera c) quanto segue “ L’attribuzione di lavorazioni relative alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, riguarda la loro specifica categoria specializzata indipendentemente dalla categoria generale di cui facciano eventualmente parte.”. (Nota generale) (categorie opere specializzate)

In quali casi i lavori eseguiti per  lo sgombero della neve possono essere utilizzati ai fini della qualificazione  nella cat. OS1 ?

Nel comunicato n. 14 del 28.09. 2001 il Consiglio dell’Autorità al  punto 3 , ha stabilito quanto segue “i lavori eseguiti per  lo sgombero della neve possono essere utilizzati ai fini della qualificazione  nella cat. OS1 nei casi in cui tali attività siano state realizzate funzionalmente all’esecuzione di lavori affidati ai sensi della l. 109/94 e successive modificazioni;”  Rif. Allegato A OS1.a I (lavori in terra OS1) (categorie opere specializzate OS1)

Le imprese, proprietarie di terreni oggetto di escavazione ovvero concessionarie sulla base di un rapporto contrattuale, che hanno eseguito lavori  di sistemazione idraulica, di consolidamento e altre opere complementari, possono utilizzare tali lavori ai fini della qualificazione nella cat.OS1 ?

Nel comunicato n. 14 del 28.09.2001al punto 4 il Consiglio dell’Autorità , ha stabilito che... omissis…,tuttavia, qualora le imprese, proprietarie di terreni oggetto di escavazione ovvero concessionarie sulla base di un rapporto contrattuale, abbiano eseguito, a latere dell’attività di commercializzazione di inerti, lavori  di sistemazione idraulica, di consolidamento e altre opere complementari, tali lavori sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella cat.OS1 in quanto assimilabili a  lavori eseguiti in proprio (art. 25, comma 3, del DPR 34/2000) e come tali da documentarsi opportunamente allegando alla  dichiarazione circa i lavori eseguiti:

copia dell’autorizzazione rilasciata all’impresa dall’Autorità competente,

copia del progetto relativo agli interventi ,

relazione del direttore dei lavori riguardante la natura dei lavori eseguiti, parametri  per la quantificazione degli stessi e relativo importo;”.  Rif. Allegato A OS1.a III cpv(lavori in terra OS1) (categorie  opere specializzate OS1)

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Nel caso di un appalto per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione è corretta la indicazione come categoria prevalente della categoria di opera specializzata OS1 ed in caso negativo qual’ è  la categoria da indicare come prevalente?

Nella determina n. 8 del 07. 05.2002 l’Autorità ha stabilito che “i lavori di terra da eseguirsi nell’ambito della realizzazione di un impianto di fitodepurazione (come per esempio anche nella realizzazione di acquedotti e fognature di cui alla categoria OG6) non possono essere considerati autonomo lavoro e, quindi, non possono essere definiti categoria prevalente. Tali lavorazioni sono, infatti, meramente strumentali alle lavorazioni di cui alla categoria specializzata OS22 la quale riguardando “la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione di acque e di depurazione di quelle reflue,…. completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete” li presuppone e li contiene.In quanto per definizione “sono da considerare autonomi lavori soltanto se attraverso di esse si realizza un’opera capace di esplicare in via autonoma funzioni economiche o tecniche, ossia un’opera o parte di un’opera o di un intervento che non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicare le funzioni sue proprie.” Rif. Allegato A OS1.b ( lavori in terra OS1) (categorie  opere specializzate OS1)

Ai fini della  qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, relativamente al requisito di idoneità organizzativa,  come viene determinato l’organico complessivo?

La determina n. 6 del 08 02.2001 dispone al punto 4 che :” la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, è attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative: a)       l’organico complessivo cui si riferisce l’articolo 5 del suddetto decreto per il requisito di idoneità organizzativa è quello corrispondente ad un costo annuale pari al 15% dell’importo della classifica da attribuire. rif. Allegato A OS2. a I cpv (superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie  opere specializzate OS2)

Per la qualificazione nella categoria OS2, ai fini dell’ adeguata idoneità organizzativa, per le imprese che abbiano  un numero di addetti superiore a quattro, quale deve essere il costo annuale sostenuto   per i restauratori in possesso dei requisiti professionali previsti dall’ art 7 del DM 294/2000?

La determina n. 6 del 08. 02.2001 dispone al punto 4 che ..omissis.. :” la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, è attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative:  b)      per le imprese con un numero di addetti superiore a quattro il costo annuale sostenuto:·        per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 7 del suddetto DPR 294/2000 deve essere pari o superiore al venti per cento del costo sostenuto per l’organico complessivo; rif. Allegato A OS2. a II cpv (superfici decorate e beni mobili di interesse storico artisticoOS2) (categorie  opere specializzate OS2)

Per la qualificazione nella categoria OS2, ai fini dell’ adeguata idoneità organizzativa, per le imprese che abbiano  un numero di addetti superiore a quattro, quale deve essere il costo annuale   sostenuto per gli  operatori in possesso dei  requisiti previsti dall’ art 8 del DM 294/2000?

La determina n. 6 del 08.02 .2001 dispone al punto 4 che…omissis… :” la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, è attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative: 

b) per le imprese con un numero di addetti superiore a quattro il costo annuale sostenuto:

per gli operatori qualificati di cui all’articolo 8 del suddetto DM. 294/2000 deve essere pari al cinquanta per cento del costo sostenuto per l’organico complessivo; rif. Allegato A OS2. a III  cpv (superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)

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Per la qualificazione nella categoria OS2, ai fini dell’ adeguata idoneità organizzativa, per le imprese che abbiano  un numero di addetti superiore a venti, quale deve essere il costo   sostenuto per i restauratori  in possesso dei  requisiti previsti  dall’ art 7 del DM 294/2000?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 4 che ..omissis…:” la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, è attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative: 

c) per le imprese con un numero di addetti superiore a venti il costo annuale sostenuto:·        per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 7 del suddetto D.P.R. 294/2000 deve essere pari o superiore al trenta per cento del costo sostenuto per l’organico complessivo; rif .Allegato A OS2. a IV  cpv (superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)

 

I lavori di esecuzione di opere murarie a secco,  qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all’art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.L. 490/99, sono utilizzabili ai fini della qualificazione  rispettivamente nella cat. OG2 o nella cat. OS2?,

Nel comunicato n. 14 del 28.09. 2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 5,  che “i lavori di esecuzione di opere murarie a secco,  qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all’art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.L. 490/99, sono utilizzabili ai fini della qualificazione  rispettivamente nella cat. OG2 o nella cat. OS2,  a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che  riguardino l’esecuzione di un restauro di una superficie decorata;”. Rif. Allegato A OS2. c(superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie di opere specializzate OS2)

Per la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico) il requisito di adeguata attrezzatura tecnica deve essere verificato esclusivamente sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del DM 3 marzo 2000 n. 294, come modificato dal DM 24 ottobre 2001 n. 420, oppure anche sulla base dell’articolo 18, commi 8 e 9, del DPR 25 gennaio 2000 n. 34?

Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 alla lettera H) l’Autorità ha stabilito che “ la normativa vigente (articolo 8, comma 11-sexies, della legga 11 febbraio  1994 n. 109 e successive modificazioni) prevede che la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico) deve essere conseguita sulla base di un apposito regolamento predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministero dei lavori pubblici. Tale regolamento è stato approvato con DM del 3 marzo 2000, n. 294 ed è stato modificato con DM del 24 ottobre 2001, n. 420. Esso, anche dopo le modifiche, prevede all’articolo 3 una particolare disciplina in ordine ai requisiti speciali che, ai fini del conseguimento della qualificazione, devono possedere le imprese. Tali requisiti sono da considerarsi sostitutivi di quelli previsti dall’articolo 18 del DPR 34/2000 e, pertanto, si ritiene che la risposta al quesito debba essere positiva nel senso che ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2, le SOA non debbono procedere all’accertamento della adeguata dotazione di attrezzatura tecnica secondo i parametri e le misure previsti dal DPR 34/2000 e dal DM 294/2000 e successive modificazioni ma soltanto sulla base di quanto previsto nel suddetto DM 294/2000”. Rif. Allegato A OS2.d(superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)

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Ai fini della qualificazione nella categoria OS2, così come in OG2 e OS25, le imprese possano avvalersi dei lavori affidati ad altra impresa della cui condotta è stato uno dei propri direttori tecnici? 

Nel comunicato n. 38 del01/03/2004 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che: “secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del DPR 34/2000, i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali sono utilizzati, ai fini della qualificazione, soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti. Risulta, dunque, escluso che un’impresa, attraverso il direttore tecnico, possa avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nelle categorie, OS2,   .” Rif .Allegato A OS2.e(superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS2, poiché il DPR 34/2000 prevede all’ art. 15, comma 5-bis che la validità delle attestazioni sia limitata a tre anni per quelle rilasciate prima dell’ entrata in vigore del DM 294/2000 e prorogata a cinque anni per quelle rilasciate in vigenza del DM 294/2000, stante il diverso regime di validità delle attestazioni, in che modo è opportuno procedere alla revisione delle stesse?

L’ Autorità nel comunicato n. 45 del 05.09.2005, in ordine alle modalità di revisione di un’ attestazione che contempli  tra le categorie di qualificazione anche la OS2, dal momento che alcune Soa hanno imposto il rinnovo completo dell’attestazione, anche per le categorie per le quali la validità era estesa ad un quinquennio; altre Soa hanno proceduto alla sola revisione dell’attestazione riportandola alla scadenza quinquennale dalla data del primo rilascio, con verifica triennale per le categorie diverse dalla OS2, e con accertamento dei requisiti ex novo per la OS2 (considerando anche un quinquennio di riferimento diverso da quello considerato per le altre categorie), ha rimesso alla facoltà delle imprese la scelta  tra le due diverse modalità di revisione o di rinnovo; rif. Allegato A OS2.f(superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)

Ai fini della qualificazione nella categoria di opera specializzata OS3 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46/90?

La determina n .56 del 13.12 .2000 dispone al punto 33 chel’attribuzione della qualificazione nelle categoria, OS3, , in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;” rif. Allegato A OS3.a(impianto idrico-sanitario,cucine,lavanderia OS3) (categorie   opere specializzate OS3)

Ai fini della  qualificazione nella categoria di opera specializzata OS3,  la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90, può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

 La determina n. 6 del 08.02 .2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie OS3, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90”. Rif. Allegato A OS3.b (impianto idrico-sanitario,cucine,lavanderia OS3) (categorie opere specializzate OS3)

Se un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini  della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS3?

Nel comunicato n. 14 del 28.0 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 7, quanto segue “qualora un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini  della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS3,; resta inammissibile, invece, l’utilizzazione di esuberi di importi non utilizzati per ottenere la qualificazione nelle singole categorie OS3, , qualora questi manchino del requisito della esecuzione di un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente,  necessario per l’utilizzazione degli stessi ai fini della qualificazione nella categoria OG11;”. Rif. Allegato A OS3.c(impianto idrico-sanitario,cucine,lavanderia OS3) (categorie opere specializzate OS3)

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Qual è la categoria di opera generale o di opera specializzata in cui sono da ricomprendere gli impianti di sollevamento acque?

Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 l’Autorità ha stabilito alla lettera E) d) che “gli impianti di sollevamento intesi come “impianti di sollevamento con autoclavi per edifici o di pompaggio di liquidi e gas in quanto connessi all’impianto idrico sanitario dell’edificio”, stante la prevalenza dell’impiantistica idrico sanitaria, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, debbano rientrare nella categoria specializzata OS3”. Rif. Allegato A OS3.d (impianto idrico-sanitario cucine lavanderia OS3) (categorie opere specializzate OS3)

Un’impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS3 può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OS3, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia;…omissis…” rif. Allegato A OS3.e (impianto idrico-sanitario cucine lavanderia OS3) (categorie di opere specializzate OS3)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS4 è necessario il possesso prescritta dalla abilitazione  dalla legge 46/1990?

La determina n. 56 del 13.12 .2000 dispone al punto 33 chel’attribuzione della qualificazione nelle categorie OS4, , in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;”. Rif. Allegato A OS4.a (impianti elettromeccanici trasportatori OS4) (categorie di opere specializzate OS4)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS4,  la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90, può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

La determina n. 6 del 08.02 .2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nella categoria, OS4, , la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90  rif. Allegato A OS4.b (impianti elettromeccanici trasportatori OS4) (categorie opere specializzate OS4)

Un’impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS4 può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie, , OS4, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; …omissis…” rif. Allegato A OS4.c (impianti elettromeccanici trasportatori OS4) (categorie opere specializzate OS4)

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Ai fini della qualificazione nella categoria OS5 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge 46/1990?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 33 chel’attribuzione della qualificazione nelle categorie OS5, , in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;” rif. Allegato A OS5.a(impianti pneumatici e antintrusione) (categorie opere specializzate OS5)

Ai fini della  qualificazione nella categoria di opera specializzata OS5,  la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90 può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie OS3, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90”. Rif .Allegato A OS5.b (impianto idrico-sanitario,cucine,lavanderia OS5) (categorie opere specializzate OS3)

I lavori eseguiti per l’istallazione dei sistemi di video sorveglianza sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS5?

Nel comunicato n. 14 del 28.04. 2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 2, quanto segue “i lavori eseguiti per l’istallazione dei sistemi di video sorveglianza, essendo finalizzati al controllo della sicurezza di edifici, di strade ecc.., e , pertanto, ad impedire l’accesso alle opere di soggetti non autorizzati, sono da considerarsi come impianti antintrusione e, quindi, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS5;”. Rif Allegato A OS5.c(impianti pneumatici e antintrusione) (categorie opere specializzate OS5)

Se un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini  della qualificazione nelle singole categoria specializzata OS5?

Nel comunicato n. 14 del 28.09. 2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 7, quanto segue “qualora un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini  della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS5,; resta inammissibile, invece, l’utilizzazione di esuberi di importi non utilizzati per ottenere la qualificazione nelle singole categorie, OS5, qualora questi manchino del requisito della esecuzione di un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente,  necessario per l’utilizzazione degli stessi ai fini della qualificazione nella categoria OG11;”. Rif. Allegato A OS5.d(impianti pneumatici e antintrusione OS5) (categorie opere specializzate OS5)

Un’impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS5 può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie, OS5,  ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; …omissis…” rif. Allegato A OS5.e (impianti pneumatici e antintrusione OS5) (categorie opere specializzate OS5)

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I lavori di esecuzione di opere murarie a secco sono utilizzabili soltanto ai fini della qualificazione nella categoria OS7?

Nel comunicato n. 14 del 28 .09.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 6 quanto segue “i lavori di esecuzione di opere murarie a secco,  qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti che non detengono alcun carattere di intrinseca monumentalità ancorché ricadono in ambiti territoriali assoggettati ad un vincolo di tutela paesistica, non essendo oggetto di specifica salvaguardia se non quella, evidentemente, disciplinata dalle norme tecniche dei piani territoriali paesistici, sono utilizzabili soltanto ai fini della qualificazione nella cat.OS7 ;”. Rif. Allegato A OS7.a (finiture di opere generali di natura edile OS7) (categorie opere specializzate OS7)

E’ possibile per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (Edifici civili ed industriali) di concorrere ad appalti per l’affidamento di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, però, come categoria prevalente, le categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6,OS7,OS8 (Finiture di opere generali di natura edile) e, in caso positivo, quali sono le condizioni da rispettare per consentirlo?

Nella determina n. 8 del 07 .05.2002 alla lettera A) stabilisce che “ai bandi di gara indetti per l’affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) - possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto  e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1”. Rif. Allegato A OS6 a ;OS7.b;OS8a (finiture di opere generali di natura edili OS7) (categorie opere specializzate OS7)

Ai fini della qualificazione nella categoria specializzata OS9 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46/1990?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 33 chel’attribuzione della qualificazione nelle categorie OS9, , in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;”  rif. Allegato A OS9.a(impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico OS8)  (categorie opere specializzate OS9)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS9,  la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90 può sostituire la certificazione della CCIAA, attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie, OS9, ,la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90”. Rif.  Allegato A OS9.b (impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del trafficoOS9) (categorie opere specializzate OS9)

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Nella categoria OS9 sono da comprendere anche gli impianti per la segnaletica  luminosa e la sicurezza del traffico aereo?

Nel comunicato n. 7 del 26.04 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera d) che “ Nella categoria OS9 sono da comprendere, per evidenti ragioni di uguaglianza tecnologica, anche gli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo.”. Allegato A OS9.c (impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico)(categorie   opere specializzate OS9)

Un’ impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS9 può esercitare le attività disciplinate dall’ art 1, comma 1, della legge n. 46/90?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie  , OS9,  ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; …omissis…” rif.Allegato A OS9.d(impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del trafficoOS9) (categorie   opere specializzate OS9)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS10, le mere“forniture” di beni come  la segnaletica stradale, possono essere computate nel novero dei “lavori” necessari a dimostrare la adeguata idoneità tecnica?

Nella determina n. 29 del 06 .11.2002, alla lettera h), l’Autorità è dell’avviso che “ manca il presupposto normativo perché le mere “forniture” di beni (quale la segnaletica stradale di cui si tratta), originate da contratti di fornitura e non di lavori, possano essere computate nel novero dei “lavori” necessari a dimostrare la adeguata idoneità tecnica al fine di essere qualificati per poter eseguire “lavori pubblici” con contratti di appalto, nella fattispecie di categoria OS 10.” e che “Ovviamente le forniture strumentali rispetto alla esecuzione unitaria del contratto di appalto ed utilizzate dall’appaltatore per realizzare il contratto dovranno essere computate nell’importo complessivo del “lavoro” cui sono funzionali e connaturate, anzi senza le quali il lavoro non potrebbe neppure essere realizzato.” Rif. Allegato A OS10.a (segnaletica stradale non luminosaOS10) (categorie opere specializzate OS10)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS10, quando un’ opera di manutenzione può qualificarsi “lavoro”?

Nella determina n. 22 del 10. 12.2003, l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che “ il concetto di manutenzione debba essere ricondotto alla qualifica di “lavori” ogni volta che l’applicazione dell’opera dell’appaltatore comporti un’attività essenziale di modificazione della realtà fisica, con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.” Rif. Allegato A OS10.b I (segnaletica stradale non luminosa OS10) (categorie   opere specializzate OS10)

Qual' è la disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la segnaletica stradale, rientranti dunque nella categoria di opera specializzata OS10?

Nella determina n. 22 del 10 .12.2003, l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che la normativa sui lavori pubblici va applicata nei due seguenti casi: .   

 1. in tutti i casi in cui l’oggetto del contratto sia sostanzialmente un lavoro pubblico, cioè quando la sua funzione, ossia  il risultato che dallo stesso l’amministrazione pubblica intende conseguire è quella della realizzazione dell’opera pubblica; in tal caso, pur se sono previsti servizi o forniture, anche di valore economico prevalente, essi conservano una funzione meramente strumentale (criterio funzionale che si basa sul caso, prospettato per absurdum in applicazione della opposta soluzione, secondo cui, siccome in ogni costruzione edilizia le forniture sono di valore economico superiore agli oneri di lavorazione, si potrebbe ipotizzare che esse acquistino rilievo prevalente, tale da qualificare il contratto come di fornitura) ;

2.  nei contratti misti veri e propri (cioè aventi ad oggetto lavori e servizi o lavori e forniture) laddove la prestazione di lavori assuma rilievo economico superiore al 50% del complessivo contratto (ancorché la prestazione relativa ai lavori sia ritenuta funzionalmente subvalente). Alcuni bandi di gara hanno ad oggetto la “fornitura e posa in opera” di beni inerenti la segnaletica stradale ; anche in queste ipotesi di contratti di fornitura e posa in opera, in applicazione della fattispecie descritta al punto n. 1, deve trovare applicazione la normativa sui lavori pubblici. Rif .Allegato A OS10.bII (segnaletica stradale non luminosa OS10)  (categorie  opere specializzate OS10)

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Quando può essere attribuita la qualificazione nella categoria di opera specializzata  OS13 ?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 dispone,  ai fini della idoneità tecnica, al punto 7 lettera  e) che  “ la qualificazione nelle categorie OS13,   può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore stesso in propri stabilimenti;”. Rif. Allegato A OS13.a (strutture prefabbricate in cemento armatoOS13) (categorie opere specializzate OS13)

La qualificazione nella categoria OS13 può essere attribuita quando l’impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi?

Nel comunicato n. 1 del 19 .02.01 l’Autorità ha disposto al punto 11) che “La qualificazione nella categoria  OS13  può essere attribuita solo qualora i componenti messi in opera siano stati prodotti dall’installatore in propri stabilimenti e non può essere attribuita quando l’impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi.” Rif Allegato A OS13.b(strutture prefabbricate in cemento armatoOS13) (categorie opere specializzate OS13)

Ai fini della qualificazione nella categoria specializzata OS14 è necessario il possesso dell' abilitazione prescritta dalla legge n. 46/90?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 33 chel’attribuzione della qualificazione nelle categoria, OS14, , in quanto prevede l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo  1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;” rif. Allegato A OS14.a (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti OS14) (categorie opere specializzate OS14)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS14,  la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90 può sostituire la certificazione della CCIAA, attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

La determina n .6 del 08. 02.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie, OS14, , la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90 “.rif. Allegato A OS14.b (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti OS14) (categorie opere specializzate OS14)

Un’ impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS14, può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per la categoria OS14,  ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; ….omissis…”  rif. Allegato A OS14.c (categorie opere specializzate OS14)

Ai fini della qualificazione nella categoria specializzata OS16 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46/90?

 La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 33 chel’attribuzione della qualificazione nella categoria OS16  in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo  1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;”Rif Allegato A OS16a.(impianti per centrali di produzione energia elettrica OS16) (categorie opere specializzate OS16)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS16,  la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della leggen. 46/90 può sostituire la certificazione della CCIAA, attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90?

La determina n .6 del 08 .02.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie OS16, , la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta  legge 46/90”rif.  Allegato A OS16.b .(impianti per centrali di produzione energia elettrica OS16) (categorie opere specializzate OS16)

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Le attività relative ai sistemi di protezione catodica di strutture metalliche possono essere ricomprese nella categoria specializzata OS16?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera c) , l’Autorità in base alle considerazioni di natura tecnica svolte nel parere della Commissione Consultiva è dell’avviso di comprendere le attività nel settore dei sistemi di protezione catodica di strutture metalliche nella categoria specializzata OS16. rif. Allegato  A OS16.c (categorie   opere specializzate OS16)

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