Società Organismo Attestazione Imprese Costruzioni spa (Autorità Vigilanza LL.PP.:delibera n 50/01 del 13/04/2001)

mappa del sito  l  contattateci  l  home   

   NEWS

Archivio News

   LA NOSTRA SOCIETA'

   PERCHE' SCEGLIERCI?
   DOVE SIAMO
   QUESITI
   INTERPRETATIVI
   FAQ
   LE CLASSI DI
   ATTESTAZIONE
   LE CATEGORIE OPERE
   GENERALI
   LE CATEGORIE OPERE
   SPECIALI
   LA DOCUMENTAZIONE
   UTILE
   DOWNLOADS
   MODELLI
   COSTI ATTESTAZIONE
   LA NORMATIVA

Compendio Legislazione Lavori Pubblici

Autorità di Vigilanza delibere e determine

   CONTATTI
   STAFF ESTERNO
   LAVORA CON NOI
   SITI UTILI
  QUESITI INTERPRETATIVI
   

Verifica triennale

Un'impresa deve necessariamente sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validità?

Nella determina n. 6 del 21.04.2004 l’Autorità ha stabilito che la disposizione prevista dall’articolo 15-bis del D.P.R. 34/2000 e successive modificazioni in ordine al fatto che l’imprese debbono sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validità dell’attestazione non è perentoria e, pertanto, l’impresa può sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date rif 15 - bis. 1 .a I cpv.(verifica  triennale).

Un'impresa può anticipare la richiesta di verifica triennale rispetto al termine di 60 (sessanta) giorni?

Nella determina n. 10 del 25 .05.2004 si precisa che:

le imprese possono richiedere l’effettuazione della verifica triennale non oltre 90 (novanta) giorni antecedenti alla data di scadenza della validità triennale. Rif .15 - bis. 1.b I cpv(verifica triennale)

Un'impresa che intenda integrare l’attestazione con nuova categorie e /o aumentare quelle esistenti, può farlo contestualmente alla verifica triennale?

Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa che   …omissis…. l’integrazione di una attestazione in corso di validità è effettuata con riferimento ai parametri del costo dei dipendenti e degli ammortamenti non affetti dalla tolleranza del 25% e con date di rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale uguali a quelle previste dalla attestazione da integrare; . rif. 15 - bis. 1.b II cpv (verifica triennale)

L'obbligo di acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e i certificati del casellario giudiziale, al fine di verificare le previste dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sussiste, oltre nel caso di verifica triennale, anche nel caso di rilascio di prima attestazione?

Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa che.. omissis.. si possono considerare, in via transitoria, effettuate positivamente la verifica triennale o le verifiche previste per il rilascio dell’attestazione avendo acquisito le prescritte dichiarazioni sostitutive ed inoltrato la richiesta del rilascio del DURC e dei certificati del casellario giudiziale; . rif. 15 - bis. 1.b III cpv (verifica triennale)

Qualora il DURC e il certificato del casellario giudiziale, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei requisiti richiesti dalle Soa, la verifica triennale o il rilascio dell’ attestazione, effettuate positivamente in via transitoria, sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, restano comunque valide?

Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa che …omissis… nel caso che il DURC e i certificati del casellario giudiziale, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei relativi requisiti le SOA dovranno provvedere alla revoca della verifica triennale o del rilascio della attestazione, le quali avranno decorrenza rispettivamente dalla data della scadenza della validità triennale e dalla data di rilascio dell’attestazione; rif. 15 - bis. 1.b IV cpv (verifica triennale)

In sede di verifica triennale dell’ attestazione possono essere apportate anche variazioni minime, ex art. 15, comma 8, del DPR 34/2000, come specificate dalla det. 40/2000  e   la tariffa da applicare per tali variazioni è da sommare alla tariffa prevista per la verifica triennale?

Nel  comunicato n. 45 del  05.09.2005 l’ Autorità ha stabilito al punto f) occorre precisare che la verifica triennale di cui all’art. 15 bis del DPR 34/2000 prevede esclusivamente l’accertamento del mantenimento dei requisiti dell’attestazione in corso di validità. Per tale motivo si ritiene che qualsiasi altra ulteriore variazione, per quanto previsto, procurerà alla Soa  attività aggiuntive che dovranno essere assoggettate all’applicazione di una ulteriore tariffa, come previsto nella determinazione n 40/2000;  rif. 15 –bis 1 c(verifica triennale)

Ai fini della verifica triennale, i documenti di bilancio e fiscali presentati dall’impresa a quale periodo temporale devono riferirsi?

La determina n. 6 del 21.04.2004 dispone che i documenti di bilancio e fiscali presentati dall’impresa ai fini della verifica triennale, devono essere quelli relativi ai cinque anni fiscali antecedenti la data della scadenza della validità triennale dell’attestazione che risultano approvati e depositati/presentati al momento della stipula del contratto per la effettuazione della suddetta verifica; . rif18. 3. b (verifica triennale)

Si può considerare positivamente dimostrato, ai fini della verifica triennale dell’ attestazione, il requisito di cui all’ art. 18 comma 2, lett. C) del DPR 34/2000, qualora l’ impresa abbia esibito un bilancio in cui il patrimonio netto  è negativo, ma abbia proposto la richiesta di condono fiscale prevista dalla legge n. 289/2002?

Nel  comunicato n. 45 del  05.09.2005 qualora in sede di verifica triennale il requisito previsto all’art.  18, comma 2, lettera c) (capitale netto di valore positivo), del d .P.R. n. 34/2000 non risulti soddisfatto, l’attestazione non potrà essere revisionata e conseguentemente  l’impresa potrà proporre richiesta di rinnovo dell’attestazione solo allorquando dimostri, con il deposito del bilancio di una più recente annualità, un patrimonio netto positivo; rif.18. 2. c. d (verifica triennale)

indice

Requisiti generali

Con quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano il requisito d’ ordine generale della cittadinanza italiana, di cui al comma 1 dell' art 17 del DPR 34/2000 e succ. modific.?

La determina n. 47 del 12.10.2000 dispone alla lettera A. 1 che il possesso del requisito della cittadinanza italiana relativi al titolare,al legale rappresentante, all’ amministratore o al direttore tecnico è dimostrato dai “  certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare, al legale rappresentante, all’amministratore e al direttore tecnico”rif  17.1a. a. ( requisiti generali)

Da cosa è dimostrato il requisito di assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all’ art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575?

La determina n .47 del 12 .10.2000 dispone alla lettera a. 2  che esso requisito è dimostrato da “comunicazione effettuata, su richiesta del soggetto da qualificare ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R.  3 giugno 1998, n. 252, dalla Prefettura della Provincia in cui risiede o ha sede il suddetto soggetto oppure certificato della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con in calce la dicitura, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n .252/98, “…nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31   maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni…” e con l’indicazione della specifica attività di impresa; rif. 17.1 b. a  (requisiti generali)

Come si dimostra il requisito generale dell’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, relativi al titolare, al legale rappresentante, all’amministratore e al direttore tecnico ?

La determina n. 47 del 12.10.2000 dispone alla lettera  A. 4, che il  requisito dell’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta è dimostrato da “ certificati del casellario giudiziale relativi al titolare, al legale rappresentante, all’amministratore e al direttore tecnico;” ed ancora alla lettera A. 5 da “dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, rilasciato dal titolare, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal direttore tecnico attestante l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P. ovvero l’elencazione di tali sentenze; rif.” 17.1c. a(requisiti generali)

L'insussistenza di carichi pendenti è considerato requisito di ordine generale?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 afferma al punto 2 che “l’insussistenza di carichi pendenti non è requisito di carattere generale di cui all’articolo 17 del D.P.R. 34/2000 che deve essere dimostrato dai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo;”  rif. 17.1c. b .I cpv (requisiti generali)

indice

Cosa si intende per reati che incidono sulla moralità professionale?

La determina n. 56 del 13.12.2000  al punto 3 afferma che…omissis.. “  i reati che incidono sulla moralità professionale (articolo 17, comma 1, lettera c), del D.P.R. 34/2000) devono intendersi, concordemente con quanto indicato dal Ministero LL.PP. nella circolare 1 marzo   2000 n. 182/400/93, quelli contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale), l’ordine pubblico (libro secondo, titolo V, del codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI, del codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e, comunque, quelli relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto;”  rif. 17.1c. b. II cpv(requisiti generali)

Può essere rilasciata l’attestazione ad un'impresa per la quale uno o più soggetti obbligati abbiano  autodichiarato reati che siano incidenti sulla affidabilità morale o professionale?

Nel comunicato n. 28 del 29.11. 2002 al punto 2, “si precisa che qualora il reato autodichiarato dai soggetti di cui all’art. 17 comma 1, lett. c), del DPR 34/2000, sia incidente sulla affidabilità morale e professionale le SOA potranno procedere al rilascio dell’attestazione solo ove venga documentata dall’impresa l’avvenuta estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 del codice di proc. pen.; a tal fine, qualora siano decorsi 5 anni dalla sentenza di condanna, la SOA  dovrà acquisire dall’impresa copia dell’ordinanza di estinzione del reato emessa dal Giudice penale competente.”. rif 17.1c. c. (requisiti generali)

In che modo il titolare o il legale rappresentante provano il requisito  d’ ordine generale dell’  inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza?

La determina n. 47 del 12.10.2000 dispone alla lettera a .6 che esso requisito è dimostrato dadichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza,”rif  17. 1e. a . (requisiti generali)

Come si dimostra l’ insussistenza o meno dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria?

La determina n. 56 del 13.12.2000  al punto 1 dispone che “la dichiarazione di insussistenza dello stato di fallimento (articolo 17, comma 1, lettera g), del D.P.R. 34/2000) deve riferirsi, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 143 della legge fallimentare R.D. 16/03/1942 n. 267, alla situazione dell’impresa alla data del rilascio dell’attestazione di qualificazione. rif. 17. 1g. a  cpv (requisiti generali)

L’inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici è dimostrabile con dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

 La determina n. 47 del 12.10 .2000 dispone alla lettera a .6 che esso requisito è dimostrato dadichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 20   ottobre 1998 n. 403 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l’inesistenza…omissis, di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici, rif 17. 1i. a   (requisiti generali)

Come  può un’ impresa dimostrare il requisito di cui all’ art 17 comma 1 lettera d) circa l’inesistenza di violazioni gravi alle norme in materia di contribuzione sociale?

Nel comunicato n. 28 del 29. 11.2002 al punto 3)…omissis… “ si precisa che le SOA  dovranno, secondo quanto disposto in materia di dimostrazione dei requisiti d’ordine generale, acquisire, oltre quanto indicato al punto a) del disposto della determinazione n° 47 del 12  ottobre 2000, anche la auto dichiarazione del legale rappresentante o del titolare dell’impresa in ordine all’inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. La necessità di tale adempimento deriva dal disposto di cui all’art. 17, lett. d) ed l) del DPR 34/2000, pur non essendo stata richiamata nella citata det. n° 47/2000.” rif 17. 1l. a (requisiti generali)

Come un’ impresa dimostra il requisito previsto dall’ art. 17 comma 1 lettera m) circa l’ insistenza di false dichiarazioni?

La determina n. 47 del 12.10 .2000 dispone alla lettera a. 6 che esso requisito è dimostrato dadichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 20  ottobre 1998 n. 403 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l’inesistenza…omissis di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione .rif 17. 1m. a(requisiti generali)

 

indice

 

Requisiti speciali

Cifra d’affari

Ai fini del possesso del requisito dell’ adeguata attrezzatura tecnica, i beni devono essere presenti all’interno dell’ impresa?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone al punto 34 che:” il possesso del requisito della attrezzatura tecnica è documentato sulla base dei dati, riferiti a beni specificatamente destinati alla esecuzione dei lavori, contenuti nella documentazione prevista dal D.P.R. 34/2000 e, pertanto, senza verificare se tali beni siano effettivamente ancora presenti ed impiegati dall’impresa nei lavori in corso di esecuzione;”.rif. 18. 1c. a (cifra d’affari )

Può ritenersi soddisfatto il requisito dell’ adeguata capacità economico- finanziaria di cui all’art. 18, comma 2, lett. c), del D.P.R .34/2000, qualora il totale della lettera A) del passivo dell’ ultimo bilancio chiuso alla fine dell’ anno, sia negativo e l’ assemblea ordinaria dei soci ha deliberato il ripianamento dell’ inera perdita?

Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera f) che” non si ritiene che il versamento effettuato dall’impresa contestualmente all’approvazione del bilancio, ai fini del ripianamento di passività risultanti dal bilancio, sani eventuali situazioni di passività, in quanto il requisito, di cui all’art. 18, comma 2, lett. c), del DPR 34/2000 deve essere rispettato alla data del 31 dicembre, data che costituisce il momento di chiusura del bilancio;” rif. 18.2c. a (cifra d’affari)

I nuovi soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio, e, pertanto non sono tenuti al soddisfacimento del requisito di cui all’art. 18, comma 2, lett.  C), possono qualificarsi avvalendosi della documentazione attestante i requisiti posseduti dalle imprese acquisite?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera i), “ l’ Autorità in base alle considerazioni precedenti è dell’avviso che i nuovi soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio, e , pertanto non sono tenuti al soddisfacimento del requisito di cui all’art. 18, comma 2, lett.  C), possono qualificarsi avvalendosi della documentazione attestante i requisiti posseduti dalle imprese acquisite. rif. 18. 2c.b I cpv (cifra d’affari)

Le nuove imprese (che intendano qualificarsi sulla base di requisiti posseduti da imprese acquisite), che siano costituite in forma di soggetti tenuti alla dimostrazione del requisito di cui all’art. 18, comma 2, lettera c), del D.P.R. 34/2000, qualora non abbiano ancora provveduto al deposito del primo bilancio, possono lo stesso qualificarsi?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera i)…omissis.. è dell’avviso che  i neonati soggetti che,invece, sono assoggettate alla dimostrazione del requisito di cui all’art . 18, comma 2, lett. C), possono qualificarsi solo successivamente all’approvazione del primo bilancio, avvalendosi, eventualmente, anche dei requisiti posseduti dalle imprese acquisite.” rif. 18. 2c.b II cpv (cifra d’affari)

Ma nella determina n. 5 del 26.02.2003 ..l’Autorità ha stabilito alla lettera c)   che “nel caso in cui il soggetto tenuto alla redazione ed al deposito del bilancio sia di nuova costituzione, e subordini la sua operatività al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, il rilascio di questa non può essere impedito dalla mancata ufficializzazione di un dato di bilancio (il patrimonio netto) che, in mancanza di attività incidenti sulla sua consistenza, trova un equivalente nel capitale che ha consentito la costituzione della società.”rif  18. 2c. c (cifra d’affari)

La dichiarazione annuale IVA può essere sostituta dalla comunicazione annuale Iva introdotta dalla normativa fiscale?

Nel comunicato n. 43 del 18.02.2005 l’ Autorità ha stabilito che come disposto dall’art. 18, comma 3, del DPR 34/2000, la cifra d’affari in lavori relativa all’attività diretta  (per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili) dovrà essere desunta dalla sola dichiarazione annuale IVA. rif. 18. 3. c (cifra d’ affari in lavori)

Si può  riconoscere ad una impresa da qualificare come “attività indiretta” una parte della cifra d’affari in lavori maturata in capo ad una società di fatto cui una associazione temporanea ha materialmente dato vita?

Nella determina n. 29 del 06.11 .2002 l’Autorità è dell’avviso che “non può essere attribuita per “attività indiretta”alle imprese temporaneamente riunite in associazione la cifra d’affari in lavori maturata in capo alla società di fatto cui la riunione temporanea avrebbe materialmente dato vita.” rif. 18.4. b (cifra d’affari in lavori) 

segue

 
 
 
 

mappa del sito  l  contattateci  l  home   

2005 © Copyright SOAIC S.p.a. - All rights Reserved. :: credits ::