Società Organismo Attestazione Imprese Costruzioni spa (Autorità Vigilanza LL.PP.:delibera n 50/01 del 13/04/2001)

mappa del sito  l  contattateci  l  home   

   NEWS

Archivio News

   LA NOSTRA SOCIETA'

   PERCHE' SCEGLIERCI?
   DOVE SIAMO
   QUESITI
   INTERPRETATIVI
   FAQ
   LE CLASSI DI
   ATTESTAZIONE
   LE CATEGORIE OPERE
   GENERALI
   LE CATEGORIE OPERE
   SPECIALI
   LA DOCUMENTAZIONE
   UTILE
   DOWNLOADS
   MODELLI
   COSTI ATTESTAZIONE
   LA NORMATIVA

Compendio Legislazione Lavori Pubblici

Autorità di Vigilanza delibere e determine

   CONTATTI
   STAFF ESTERNO
   LAVORA CON NOI
   SITI UTILI
  QUESITI INTERPRETATIVI
   

Lavori

Il tipo di committenza per la documentazione della lavorazioni eseguite, ai fini della qualificazione, deve essere pubblica o privata?

Nel comunicato n. 9 del 14.06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 11 che “ la tipologia delle lavorazioni eseguite e documentate dall’impresa ai fini della qualificazione, prescinde dalle caratterizzazione della committenza, che, pertanto, può essere pubblica che privata”. Rif 18. 5b.a (lavori)

La dimostrazione dei requisiti relativi ai lavori di cui all’art. 18, comma 5 lettere b) e c), del D.P.R. n. 34/2000, mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, è possibile per tutte le classifiche?

Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito…omissis.. al punto 6) che “La dimostrazione dei requisiti relativi ai lavori di cui all’art. 18, comma, 5 lettere b) e c), del D.P.R. n. 34/2000 mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici è limitata alla terza classifica.”rif  18. 5b-5c. b I cpv (lavori)

Se un'impresa possieda per una singola categoria, oltre ai requisiti del direttore tecnico, anche propri certificati di lavori, la dimostrazione dei requisiti è sempre cumulativa per tutte la classifiche?

Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito…omissis.. al punto7) “Nel caso che un’impresa possieda per una singola categoria, oltre ai requisiti del direttore tecnico, anche propri certificati di lavori, la dimostrazione dei requisiti nel suo totale può essere cumulativa ma, comunque, fino alla terza classifica" ; rif  18. 5b-5c. b II  cpv (lavori)

I requisiti di cui al comma 5 lettere b) e c) dell’art 18 DPR 34/2000, che possono essere dimostrati tramite i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, sono sufficienti a dimostrare anche gli altri requisiti utili per la qualificazione previsti dallo stesso articolo?

Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito…omissis.. al punto 8) che “I requisiti che possono essere dimostrati tramite i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici sono solo quelli di cui all’art. 18, comma 5, lettere b) e c) e non escludono la necessità di dimostrare per il rilascio dell’attestazione gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 34/2000.; rif 18. 5b-5c. b III cpv (lavori)

Il certificato di regolare esecuzione e i certificati di collaudo sono assimilabili al certificato dei lavori, previsto dall’ allegato D, del DPR 34/2000 ?

La determina n.48 del 12.10.2000 afferma….omissis.. al punto 7 lettera b che “  Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica occorre tenere conto che:  il certificato dei lavori è documento diverso dal certificato di collaudo e dal certificato di regolare esecuzione e può riferirsi anche a lavori in corso"; rif  18.6. a II cpv(lavori)

Ai fini della idoneità tecnica, può essere attribuita la qualificazione nelle categorie OG3 e OG4, anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie?

La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma ..omissis…al punto 7 lettera c che “  Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica occorre tenere conto che la qualificazione nelle categorie OG3 e OG4 deve essere attribuita anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie": rif  18.6. a III cpv (lavori)

indice

Se il certificato dei lavori attesti che l'impresa ha eseguito, non solo le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, ma anche quelle appartenenti alle altre categorie, può essere utile ai fini della qualificazione in tutte le categorie in esso indicate?

La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma….omissis.. al punto 7 lettera f che “  Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica il certificato dei lavori - qualora attesti che l’impresa ha eseguito, non solo le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ma anche quelle appartenenti alle altre categorie - è utile ai fini della qualificazione in tutte le categorie in esso indicate; in tal caso, occorre, però, che nel bando di gara, in conformità alle disposizioni vigenti al momento della sua pubblicazione, sia stato specificato che l’intervento prevedeva lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie rif 18.6. a VI  cpv (lavori)

Ma  la determina n. 56 del 13.12.2000 dispone al punto 32 che “la indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione n. 48 dell’Autorità - relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta è condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che l’intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie - deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data l’esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all’allegato A del suddetto D.P.R. 34/2000, è documentata dai certificati dei lavori nonché da altra adeguata documentazione oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA;”. Rif. 18.6. b(lavori)

Qual è  la  percentuale d’ importo dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell’ idoneità tecnica, qualora l’aggiudicatario abbia subappaltato parte delle lavorazioni e queste appartengano sia alla categoria prevalente e/o a categorie a qualificazione non obbligatoria e sia a categorie a qualificazione obbligatoria ?

La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma…omissis… al punto 7 lettera g )che “  Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica g) l’importo dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito - qualora l’aggiudicatario abbia subappaltato parte delle lavorazioni e queste appartengano sia alla categoria prevalente e/o a categorie a qualificazione non obbligatoria e sia a categorie a qualificazione obbligatoria è determinato con riferimento ad una percentuale, compresa fra il 30% ed il 40% di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), del D.P.R. 34/2000, pari alla media ponderale delle suddette percentuali calcolata in base agli importi delle due diverse lavorazioni subappaltate" rif 18.6. a VII  cpv(lavori)

Inoltre nel comunicato n. 7 del 26/04/2001 al  punto 1) l’Autorità precisa che "…omissis…la media ponderale è determinata applicando la seguente formula(B * 0,40 + C * 0,30) / A dove:

A = importo complessivo appalto

B = importo totale delle eventuali lavorazioni diverse dalla prevalente, (subappaltabili e/o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera c) del DPR34/2000 e dall’articolo 73, comma 2, del DPR 554/1999) appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all’allegato A al DPR 34/2000) C = A – B; 2)   e al punto 3)..omissis.. che qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti prima del 1 marzo 2000, gli importi dei lavori utilizzabili, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica per la qualificazione nella sola categoria prevalente oppure nella categoria prevalente e nelle eventuali altre categorie indicate nel bando di gara, sono determinati tenendo conto che la percentuale di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), del DPR 34/2000 è pari in ogni caso al 30%;"

Ai fini dell' idoneità tecnica, il certificato relativo ai lavori eseguiti in subappalto o in assegnazione da parte dei consorzi di cui all’articolo 25, comma 6, del D.P.R. 34/2000, come viene documentato?

La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma…omissis… al punto 7 lettera h) che “  Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica  il certificato relativo ai lavori eseguiti in subappalto, o in assegnazione da parte dei consorzi di cui all’articolo 25, comma 6, del D.P.R. 34/2000, è documentato dal certificato dei lavori rilasciato dalla stazione appaltante all’impresa o ai consorzi aggiudicatari" rif. 18.6. a VIII  cpv( lavori)

indice

Ai fini dell' adeguata idoneità tecnica, in base a quali parametri  sono determinati gli importi dei lavori eseguiti in proprio, qualora si tratti di edilizia abitativa, commerciale o industriale?

La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma ….omissis…al punto 7 lettera i) che “  Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica gli importi dei lavori eseguiti in proprio, qualora si tratti di edilizia abitativa, sono determinati sulla base dei parametri di cui all’articolo 25, comma 4, del D.P.R. 34/2000, e qualora si tratti di edilizia commerciale o industriale, sulla base dei medesimi parametri moltiplicati rispettivamente per 1,30 e per 0,70”. rif. 18 .6. a IX cpv(lavori )

Come viene documentata l’esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all’allegato A del suddetto D.P.R. 34/2000, relativamente agli interventi previsti nei bandi di gara indetti prima dell’ entrata in vigore del D.P.R. 34/2000?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 32 che “la indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione n. 48 dell’Autorità - relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta è condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che l’intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie - deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data l’esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all’allegato A del suddetto D.P.R. 34/2000, è documentata dai certificati dei lavori nonché da altra adeguata documentazione) oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA;”. Rif. 18.6. b(lavori)

Come è determinato l’importo dei lavori utilizzabile ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica ,se  il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1 marzo 2000 e costituisca documentazione per la qualificazione nella sola categoria prevalente indicata nel bando di gara?

Nel comunicato n .7 del 26.04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito….omissis…che qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1 marzo 2000  costituisca documentazione per la qualificazione nella sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, l’importo dei lavori utilizzabile ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica è determinato tenendo conto che la percentuale di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), del DPR 34/2000 è pari alla media ponderale di cui al precedente punto 1) che qui di seguito si riporta . . la media ponderale è determinata applicando la seguente formula(B * 0,40 + C * 0,30) / A dove:

A =  importo complessivo appalto

B =  importo totale delle eventuali lavorazioni diverse dalla prevalente, (subappaltabili e/o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera c) del DPR34/2000 e dall’articolo 73, comma 2, del DPR 554/1999) appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all’allegato A al DPR 34/2000) C = A – B; 2;rif . 18.6. d III cpv;(lavori)

indice

Se il  certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1 marzo 2000 e costituisca documentazione per la qualificazione nella categoria prevalente e nelle altre categorie indicate nel bando di gara,  come sono determinati gli importi dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del rispettivo requisito di idoneità tecnica?

Nel comunicato n. 7 del 26.04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito …omissis……che 4)  qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1 marzo 2000 e costituisca documentazione per la qualificazione nella categoria prevalente e nelle altre categorie indicate nel bando di gara, gli importi dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del rispettivo requisito di idoneità tecnica sono determinati singolarmente tenendo conto che la percentuale di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), del DPR 34/2000 è rispettivamente pari:·al 30% per la categoria prevalente (sia essa a qualificazione obbligatoria o non obbligatoria secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all’allegato A al DPR 34/2000); al 30% per le categorie diverse dalla prevalente a qualificazione non obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all’allegato A al DPR 34/2000); al 40% per le categorie diverse dalla prevalente a qualificazione obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all’allegato A al DPR 34/2000) rif 18.6. d IV(  lavori )

Con quali modalità dovrà procedersi alla valutazione dei lavori eseguiti in proprio, qualora gli stessi non siano ancora conclusi alla data di stipula del contratto di attestazione?

Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera c) che “i lavori eseguiti in proprio, non conclusi alla data di stipula del contratto di attestazione, possono essere valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali; gli importi presuntivamente calcolati potranno essere riscontrati sulla base della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori e delle fatture, relative alle quantità di materiali acquistati, di importo proporzionale al quantitativo dei lavori eseguiti. Analogamente anche gli importi relativi a lavori di ristrutturazione potranno essere calcolati riferendosi ai parametri del CTN, CTP, CTS, per l’edilizia abitativa, eventualmente moltiplicati per 1,3 o 0,70 qualora si tratti rispettivamente di edilizia commerciale o industriale, opportunamente riscontrati dall’esame dell’anzidetta documentazione;”rif. 18.6. e( lavori)

Un'impresa può utilizzare i certificati dei direttori tecnici, finalizzati a dimostrare l’esecuzione dei lavori fino alla III classifica, anche se si riferiscono  a periodi antecedenti al quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 12 che “ i certificati dei direttori tecnici, finalizzati a dimostrare l’esecuzione dei lavori fino alla III classifica (articolo 18, comma 14, del D.P.R. 34/2000), possono riferirsi anche a periodi antecedenti al quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA;” rif. 18 .14. a (lavori)

Un'impresa che vuole ottenere un’ attestazione per categorie di lavori di importo superiori alla III classifica, può dimostrare i requisiti relativi all’ esecuzione dei lavori di cui all’art. 18, comma, 5 lettere b) e c), del D.P.R. n. 34/2000 mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici?

Nel comunicato n. 1 del 19 .02.01 l’Autorità ha stabilito al punto 6) che “La dimostrazione dei requisiti relativi ai lavori di cui all’art. 18, comma, 5 lettere b) e c), del D.P.R. n. 34/2000 mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici è limitata alla terza classifica.”, Rif. 18.14. b .I  (lavori)

indice

Se  un'impresa possieda per una singola categoria, oltre ai requisiti del direttore tecnico, anche propri certificati di lavori, la dimostrazione dei relativi requisiti  è cumulativa per tutte le classifiche?

Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito al punto…omissis… al punto 7) che “Nel caso che un’impresa possieda per una singola categoria, oltre ai requisiti del direttore tecnico, anche propri certificati di lavori, la dimostrazione dei requisiti nel suo totale può essere cumulativa ma, comunque, fino alla terza classifica.”, Rif .18 .14. b II  (lavori)

I  requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 18, comma 5, lettere b) e c), che possono essere dimostrati tramite i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, possono  escludere  la necessità di dimostrare per il rilascio dell’attestazione gli ulteriori requisiti di idoneità tecnica previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 34/2000 ?

Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito al punto…omissis… al punto 8) che “I requisiti che possono essere dimostrati tramite i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici sono solo quelli di cui all’art. 18, comma 5, lettere b) e c) e non escludono la necessità di dimostrare per il rilascio dell’attestazione gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 34/2000. Rif. 18.14. b III (lavori)

Un direttore tecnico che aveva consentito l'iscrizione di un'impresa all'Albo dei Costruttori in una delle categorie di cui al DM 770/1982 nel quinquennio antecedente l’ entrata in vigore del DPR 34/2000, può favorire un’ altra impresa che intenda qualificarsi secondo quanto previsto dall’ art. 18 comma 14 del DPR 34/2000 e sottoscrivere la dichiarazione liberatoria di cui all’ ultimo cpv dello stesso comma?

Nel comunicato n .5 del 12.04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 8 quanto segue “ la previsione di cui all’art 18, comma 14, ultimo periodo del D.P.R. n. 34/2000 trova applicazione con il solo nuovo regime della qualificazione" rif .18.14. c (lavori)

In quale modo, ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’articolo 18, comma 5, lettere b) e c), del DPR 34/2000, vanno comprovati i lavori diretti dal direttore tecnico di una impresa nel periodo ricompreso tra la data di abrogazione dell’Albo Nazionale Costruttori e la piena entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione (1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2000)?

Nella determina n. 8 del 07.05.2002 ,  l’Autorità  ha stabilito…omissis.. che,  nel periodo intercorrente fra il 01.01.2000 e il 31.12.2000 ( periodo nel quale le imprese non erano più iscritte all’ANC  e non avevano l’attestazione di qualificazione) ,  il Direttore tecnico non può favorire l’impresa, ai fini della qualificazione,  tramite lavori svolti esclusivamente  nel settore privato. Pertanto si ritiene che nel periodo transitorio  l’incarico di direttore tecnico dell’impresa possa essere documentato dal certificato del Registro delle imprese ( art .29 comma 3, art. 17 comma 3) con la precisazione che qualora tale documento non contenga l’indicazione non può essere accettato come sostitutivo del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori oppure dell’attestazione di qualificazione. Rif. 18.14. d (lavori)

indice

La rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti deve  essere effettuata necessariamente in base al dato ISTAT conosciuto al momento della stipula del contratto con la SOA?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone,al punto 20, che “ la rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti (articolo 21, comma 1, del D.P.R. 34/2000) può essere effettuata, oltre che in base al dato ISTAT conosciuto al momento della stipula del contratto con la SOA, anche in base al dato ISTAT conosciuto alla data del rilascio dell’attestato purché esso si riferisca, comunque, ad una data anteriore a quella di sottoscrizione del contratto con la SOA;”.  Rif .21 .1 a (lavori)

Per quali soggetti è possibile procedere alla rivalutazione dei lavori eseguiti all’ estero?

 

Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità  ha stabilito al punto 10 che “Si può procedere alla rivalutazione dei lavori eseguiti all’estero sia per conto dei soggetti aventi la natura equivalente a quella dei soggetti di all’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 34/2000 sia per conto di altri soggetti.”  Rif. 21.2 a (lavori)

 

A quale periodo  temporale devono riferirsi i certificati dei lavori eseguiti?

 

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 4 lettera b) che “  i certificati dei lavori eseguiti: sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai cinque anni consecutivi (articolo 22, commi 1, del D.P.R. 34/2000) immediatamente antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34/2000);”. Rif .22.1 a (lavori)

 

La valutazione dei lavori eseguiti può avvenire sulla base di un’ andamento temporale diverso da quello lineare?

La determina n .56 del 13.12.2000 dispone al punto 21 che:” la presunzione dell’esecuzione dei lavori con avanzamento lineare (articolo 22, comma 5, del D.P.R. 34/2000) è da intendersi relativa e, pertanto, qualora sulla base di documenti (eventuale documentazione integrativa al certificato dei lavori di cui all’allegato D del suddetto D.P.R. 34/2000 oppure stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo, ecc.) è dimostrato un diverso andamento nel tempo delle lavorazioni, appartenenti sia alla categoria prevalente e sia alle altre categorie indicate nel certificato, la individuazione dei lavori eseguiti nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA è effettuata sulla base di tale andamento effettivo;”.  Rif .22.5 a I(lavori)

La certificazione di esecuzione dei lavori non soggetti all’ applicazione della Legge sui Lavori Pubblici può essere rilasciata dal  committente su un modello diverso dall’allegato D previsto dal D.P.R. 34/2000?

La determina n. 56 del 13.12.2000  dispone, al punto 22,  che” la certificazione di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7, del D.P.R. 34/2000) il cui committente non sia tenuto all’applicazione delle leggi sui lavori pubblici (articolo 25, comma 2, del D.P.R. 34/2000), può essere anche diversa dal modello di cui all’allegato D al suddetto D.P.R. 34/2000 purché contenga le stesse informazioni ivi contenute;”; Rif. 22.7 a I (lavori)

La validità dei  certificati dei lavori rilasciati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000  si applica anche ai certificati dei lavori eseguiti all’ estero?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone…omissis.. al punto 23 che” la disposizione relativa al fatto che sono validi i certificati dei lavori rilasciati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 (articolo 22, comma 7, ultimo periodo, del D.P.R. 34/2000) si applica anche ai certificati dei lavori eseguiti all’estero (articolo 23 del D.P.R. 34/2000);”. Rif. 22.7 a II (lavori)

Se dai certificati dei lavori non si evinca la natura certa delle lavorazioni eseguite, in relazione alla non perfetta corrispondenza tra le lavorazioni incluse nella declaratorie di cui all’allegato del DPR 34/2000 con la declaratoria relativa alle vecchie categorie, in che modo viene individuata la corrispondenza delle lavorazioni eseguite alla nomenclatura di cui al predetto allegato A?

Nel comunicato n. 5 del 12. 04.2001 il Consiglio dell’Autorità, nel punto 9, ha stabilito che “qualora i certificati dei lavori non permettono la individuazione certa della natura delle lavorazioni eseguite, in relazione alla non perfetta corrispondenza tra le lavorazioni incluse nella declaratorie di cui all’allegato del DPR 34/2000 con la declaratoria relativa alle vecchie categorie, spetta alle  SOA accertare, anche attraverso la richiesta di ulteriore documentazione, la corrispondenza delle lavorazioni eseguite alla nomenclatura di cui al predetto allegato A;”. rif .22.7 b (lavori)

indice

Le stazioni appaltanti possono rilasciare le certificazioni di esecuzione dei lavori relativi ad appalti per i quali è sopravvenuta una rescissione contrattuale, ancorché limitati agli importi liquidati e fatturati?

 Nella determina n. 29 del 06.11.2002 , alla lettera  j), l’Autorità  “ è dell’avviso che per i lavori relativi ad appalti per i quali è sopravvenuta una rescissione contrattuale non possono essere rilasciati i certificati di esecuzione  e qualora rilasciati non possono essere valutati ai fini della qualificazione”. Rif. 22.7 c (lavori )

I documenti relativi alla certificazione di esecuzione dei lavori cosa devono riportare?

 Nel comunicato n. 28 del 29.11.2002 l’Autorità ha stabilito al punto 1) che “  Le SOA dovranno, altresì, verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti, soprattutto alla luce di quanto disposto, in materia di certificati di esecuzione lavori, dall’art. 22, comma 7, del DPR 34/2000.”  Pertanto che i certificati dei lavori siano comprensivi del timbro del committente e della firma del responsabile del procedimento." Rif.22.7 d (lavori)

Gli importi dei lavori privati realizzati in regime di subappalto, possono essere attribuiti alle imprese principali e ai subappaltatori, così come avviene per i lavori pubblici?

Nel comunicato n .9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 12 che “gli importi dei lavori privati realizzati in regime di subappalto, fermo restando l’obbligo delle SOA di definire le modalità di accertamento di quanto dichiarato dalle imprese, possono essere attribuiti alle imprese principali e ai subappaltatori in analogia a quanto indicato per i lavori pubblici.” Rif. 24. 1b  a. ( lavori)

E’ possibile che un'impresa, mediante documentazione aggiuntiva rispetto al certificato di esecuzione dei lavori, possa utilizzare ai fini della qualificazione, lavorazioni che, pur non essendo indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate, a seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in evidenza in corso di esecuzione dei lavori, di valore superiore al 10% dell’importo complessivo del lavoro oppure comunque superiore a euro 150.000?

Nella determina n. 8 del 07.05.2002 l’Autorità ha stabilito…omissis… alla lettera G) che “ ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione:

a) le imprese possono utilizzare le lavorazioni che, pur non essendo indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate di valore superiore al 10% dell’importo complessivo del lavoro o a euro 150.000 a seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in evidenza in corso di esecuzione dei lavori.”  Rif. 24. 1b  b II (lavori)

indice

 

Da quale articolo del D.P.R. n. 34/2000 sono regolate le opere di edilizia abitativa eseguiti per committente privato?

 Nel comunicato n. 1 del 19 .02.01 l’Autorità ha stabilito che “Le opere di edilizia abitativa eseguiti per committente privato devono essere ricondotte al comma 4 dell’art. 25 del D.P.R. n. 34/2000.” Rif. 25 .4. b (lavori)

Come viene determinato il costo delle opere di edilizia abitativa realizzate dall’ impresa al fine della qualificazione?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone al punto 27 che “il costo delle opere di edilizia abitativa realizzate dall’impresa da qualificare è determinato esclusivamente con le disposizione di cui all’articolo 25, comma 4, del D.P.R. 34/2000 e, pertanto, non può essere preso in esame un costo diverso ancorché dimostrabile con contratti, fatture, ecc.;”. rif. 25.4. a(lavori)

Ai fini della determinazione degli importi e delle lavorazioni eseguite per i lavori privati eseguiti in assenza del direttore dei lavori, quale documentazione occorre produrre?

Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 10, quanto segue “per i lavori privati eseguiti in assenza del direttore dei lavori conformemente all’art. 25, comma 3, del regolamento, che stabilisce  per i lavori eseguiti in proprio di  riferirsi  a parametri fisici valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e al relativo importo valutato nella misura del 100% risulta sufficiente, ai fini della determinazione degli importi e delle lavorazioni eseguite, in sostituzione dei certificati dei lavori, la produzione dei seguenti        documenti : 1.  concessione edilizia; 2.  copia del contratto stipulato; 3. copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;”. Rif. 25 .3. a(lavori)

Come  vengono valutate le opere di edilizia abitativa eseguiti per committente privato?

Nel comunicato n. 9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 5 che “Le opere di cui all’art. 25, comma 4, vengono valutate in riferimento al C.T.N.  in vigore alla data di stipula del contratto con la SOA .” rif. 25 .4. c (lavori)

Il disposto dell’articolo 25, comma 6, del D.P.R. 34/2000 è applicabile anche ai lavori sugli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali ?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 25 che:” il disposto dell’articolo 25, comma 6, del D.P.R. 34/2000, si applica anche ai lavori sugli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (articolo 24, comma 2, del D.P.R. 34/2000);” rif. 25.6.a I (lavori)

indice

Attrezzature

Ai fini della verifica del requisito dell’ attrezzatura tecnica, è possibile includere le immobilizzazioni extracaratteristiche?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 afferma al punto 5 lettera a) che “Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre:a)     verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riguardino il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche rif. 18 . 8. a I; (attrezzature)

Ai fini del requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica, come deve essere in termini percentuali  il rapporto tra la media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio e la cifra d’affari in lavori?

La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma…omissis…. al punto 5 lettera b)che “Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre b)    ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora la media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al due per cento della media annua delle cifre d’affari in lavori conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell’ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all’uno per cento della medesima cifra d’affari; rif. 18. 8. a II; (attrezzature)

Ai fini dell’adeguata attrezzatura tecnica, come devono essere valutati i noleggi i cui contratti abbiano almeno la durata quinquennale?

 La determina n48 del 12.10.2000 afferma…omissis…. al punto 5 lettera c) che “Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre c)  assimilare i noleggi i cui contratti abbiano almeno la durata quinquennale agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria;  rif .18. 8. a III;"( attrezzature)

Ai fini dell’adeguata attrezzatura tecnica, un'impresa può avvalersi di un tipo di  noleggio diverso di quelli a “freddo”?

La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma…omissis…. al punto 5 che “Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre d)  verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a “freddo;" rif.18. 8. a IV (attrezzature)

indice

Come viene soddisfatto il requisito dell'adeguata attrezzatura tecnica, se un’impresa ha una media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento, inferiore al due per cento della media annua della cifra d’affari in lavori, conseguite nello stesso quinquennio e una  media annua dell’ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria inferiore  all’uno per cento della medesima cifra d’affari?

La determina n. 48 del 1210.2000 afferma….omissis… al punto 5   lettera e) che “Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre e) effettuare la riduzione figurativa della cifra d’affari in lavori (art. 18, comma 15, del D.P.R. 34/2000) qualora non siano congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla   lettera b) che qui di seguito si riporta: la media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al due per cento della media annua delle cifre d’affari in lavori conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell’ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all’uno per cento della medesima cifra d’affari;" rif .18 . 8. a V (attrezzature)

Perché sia soddisfatto il requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica, le indicazioni identificative essenziali riguardo le attrezzature, i mezzi d’opera e di equipaggiamento tecnico devono essere corrispondenti ai dati relativi agli ammortamenti e ai canoni, oppure no?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 afferma…omissis… al punto 5 che “Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre f) verificare la corrispondenza delle indicazioni identificative essenziali relative alle attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico (art. 18, comma 8, primo periodo, del D.P.R. 34/2000) con i dati relativi agli ammortamenti e ai canoni; rif. 18. 8. a VI  (attrezzature)

Ai fini del possesso del requisito dell'attrezzatura tecnica come deve essere il periodo di ammortamento figurativo?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 afferma…omissis… al punto 5 che “Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre g) verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia in continuità con quello reale e ricada nel quinquennio di riferimento. ; rif. 18. 8. a VII (attrezzature)

Se un'impresa possiede importi relativi a brevetti e software, può computarli nell’ importo degli ammortamenti?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 35 che “può essere compreso nell’importo degli ammortamenti (articolo 18, comma 8, del D.P.R. 34/2000) anche quello relativo a brevetti e software qualora questi siano impiegati nell’attività caratteristica dell’impresa;”. Rif 18.8. b (attrezzature)

Ai fini del possesso del requisito dell'organico medio annuo, quale rapporto percentuale ci deve essere tra il costo per il personale sostenuto nel quinquennio di riferimento e la cifra d’ affari in lavori?

La determina n .48 del 12.10.2000 dispone,al punto 6 lettera b)  che “ Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre: a) ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora il costo per il personale dipendente (retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse edili), sostenuto nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al quindici per cento della cifra d’affari in lavori conseguita nello stesso quinquennio e contemporaneamente quello per il solo personale operaio sia pari o superiore al sei per cento, oppure, qualora il costo per il personale dipendente sia pari o superiore al dieci per cento della cifra di cui sopra e contemporaneamente quello per il solo personale tecnico e amministrativo sia pari o superiore all’otto per cento; rif. 18.10.a I (attrezzature)

Un'impresa può dimostrare il possesso del requisito relativo all'attrezzatura tecnica, utilizzando i relativi requisiti delle imprese associate in partecipazione ?

Nel comunicato n. 5 del 12. 04.2001  il Consiglio dell’Autorità ha stabilito…omissis…. al punto 3“non è possibile dimostrare il possesso del requisito relativo all’attrezzatura tecnica, sommando quella di imprese associate in partecipazione, dato che tali requisiti non sono legati alla propria organizzazione d’impresa, bensì all’organizzazione  dell’associato, il cui legame con l’associante  non assume, tra l’altro, connotati di stabilità;”. Rif. 18.12.  a III (attrezzature)

segue

 
 
 
 
 

mappa del sito  l  contattateci  l  home   

2005 © Copyright SOAIC S.p.a. - All rights Reserved. :: credits ::